AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.96
Data decisione, Autorità:
07.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00096
grw/nh
Lugano
7 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 giugno 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 26 maggio 1999 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata contro le malattie presso la __________.
La sua
copertura comprende, in particolare, l’assicurazione contro la perdita di
guadagno dovuta a malattia (indennità giornaliera pari a fr. 40.-). Il rischio
infortunio non è assicurato (cfr. XIV).
1.2. Il 4 maggio
1997 l’assicurata ha subito un infortunio in cui ha riportato una “sindrome
lombospondilogena sinistra esacerbata con dolori predominanti a tipografia S1,
attrito subacromiale e tendinite della cuffia dei rotatori alla spalla destra”
(rapporto 2.10.1997 del dott. __________ per la Clinica __________).
1.3. L’infortunio
è stato annunciato alla __________ presso la quale l’infortunata aveva
stipulato un’assicurazione privata contro la perdita di guadagno.
Dopo
accertamenti medici, la __________ ha accordato le prestazioni assicurate sino
al 31.1.1998.
In
seguito, fra la __________ e l’assicurata si sono intavolate trattative per la
liquidazione del caso che si sono concluse con un accordo fra le parti.
1.4. A decorrere
dal 14.5.1998, l’UAI ha assegnato a __________ una rendita d’invalidità del
50%.
1.5. Dal 3
settembre al 1° ottobre 1998, l’assicurata è rimasta degente alla Clinica di
riabilitazione di __________.
Dopo
l’uscita dalla Clinica, l’assicurata continuava ad essere incapace al lavoro
al 50%: l’avv. __________, per conto dell’assicurata, ha chiesto alla
__________ di assumere il caso a partire dal 1° ottobre 1998 con il versamento
dell’indennità giornaliera assicurata ridotta al 50%.
1.6. La
__________, dopo avere esperito accertamenti di natura medica, il 22.12.1998,
ha comunicato al patrocinatore dell’assicurata quanto segue:
" In
riferimento alla ormai nota pratica della sua assistita, sig.ra __________, le
comunico solamente quale conferma scritta, che, come discusso telefonicamente
negli scorsi giorni e sulla base del rapporto medico specialista del dottor
__________, la __________ non può intervenire per il pagamento delle indennità
giornaliere e conseguente incapacità lavorativa dovuta a malattia.
Infatti, essendo l'incapacità lavorativa con
relativa responsabilità dovuta al fattore malattia inferiore al 50%, in virtù
dell'art. 4, cpv. 2 delle Condizioni particolari dell'assicurazione individuale
dell'indennità giornaliera, la Cassa non può prendere in considerazione alcun
pagamento.
Resta sott'inteso che torneremo sull'argomento
non appena in possesso di un'eventuale perizia medica da parte di un
neurochirurgo.... " (doc. 12)
1.7. In seguito,
il 22.1.1999 l’avv. __________ ha comunicato alla __________ che lo stato di
salute dell’assicurata era peggiorato e che la sua incapacità lavorativa si
avvicinava al 100% (doc. 9).
1.8. Dal 30 aprile
al 27 maggio 1999 l’assicurata è stata degente alla Clinica __________.
1.9. Con
decisione formale 14.4.1999 la __________ ha confermato la presa di posizione
22.12.1998.
Nuova
conferma con decisione su opposizione 26.5.1999.
1.10. Con ricorso
11.6.1999, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha chiesto
la condanna della __________ a versarle le indennità giornaliere per
un’incapacità lavorativa del 50% dal 1.10.1998 al 31.12.1998 e del 100% a
decorrere dal 1.1.1999 (I).
Nel
ricorso è stato dapprima ricordato che l’assicurata aveva subito, nel luglio
1996, un intervento a causa di un’instabilità segmentale a livello L2/3 oltre
ad emilaminectomia L5 a sinistra per radice doppia con irritazione radicolare
L5/S1.
Quindi,
dopo avere passato in rassegna la successione degli eventi e dei rapporti
medici, la ricorrente ha concluso affermando che
" Non
c’è chi non vede quindi come correttamente la __________, quale assicuratrice
infortuni, abbia riconosciuto la fase infortunistica fino al 30.9.1998 ossia 16
mesi e mezzo dopo l’evento infortunistico.
E’ evidente che a partire da quella data vada
dato per accertata ed intervenuta la fine del periodo infortunistico e si sia
passati alla fase della malattia per la quale la __________ deve corrispondere
le proprie prestazioni di indennità giornaliera” (I pag. 9)
Ha
chiesto, infine, per il caso in cui “codesto lodevole Tribunale non dovesse
poter uscire altrimenti da questa situazione di stallo sulla base degli atti di
causa (peraltro chiari) “ l’allestimento di una perizia.
1.11. Con risposta
7.7.1999 la __________ ha postulato la reiezione del gravame ribadendo, in
sintesi, che per il periodo dal 1°.10.1998 in poi il grado di incapacità
lavorativa dovuto alla malattia non raggiunge il 50% e, pertanto, essa non é
tenuta a prestazioni:
" ...
Il 3 marzo 1999 la Cassa riceve copia del certificato medico rilasciato dal dr.
__________ (doc. 13). La __________ convoca quindi nuovamente l'assicurata
presso il dr. __________ e, al fine di disporre di tutti gli elementi per poter
evadere la pratica, al medico di fiducia vengono poste delle precise domande
alle quali ha risposto come segue:
" all'esame clinico non si riscontrano peggioramenti della
funzionalità sia a livello della spalla che del rachide; il grado d'incapacità
lavorativa da attribuire all'infortunio occorso il 14 maggio 1997 è del
15%";
" il grado d'inabilità attestato è del 50% (compreso il 15% da
attribuire all'infortunio)";
" il grado d'incapacità lavorativa nella professione di esercente è
del 50%";
" l'esame clinico è assolutamente sovrapponibile al precedente e non
si può quindi parlare di peggioramento obbiettivo";
" la capacità lavorativa come esercente è simile alla precedente"
e si riferisce quindi ai rapporti del dr. __________ emesso il 13 febbraio 1998
e del dr. __________ datato il 17 settembre 1998" (doc. 14)...“ (III punto
4. in diritto)
1.12. Con replica
22.7.1999 l’assicurata, sempre rappr. dall’avv. __________, ha ribadito le
proprie tesi e conclusioni (VI).
1.13. Il 6.9.1999
la __________ ha prodotto copia della presa di posizione 13.8.1999 in cui si
legge quanto segue:
" In
riferimento all'inabilità lavorativa della sua cliente, le confermiamo che -
visti i nuovi elementi - la Cassa riconosce alla signora __________ il diritto
alle prestazioni inerenti l'indennità giornaliera con effetto retroattivo e,
precisamente, a decorrere dal
30 aprile 1999
... " (doc. 21)
1.14. Il 22
novembre 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a
cura del dott. __________, spec. FMH in fisiatria e reumatologia (XIX).
Il dott.
__________ ha consegnato la sua perizia al TCA il 20 aprile 2000 (XXIV - 1/8).
La
perizia è stata subito intimata alle parti per osservazioni (XXV).
1.15. La
__________, l'8 maggio 2000, ha dichiarato "di non avere nulla da
aggiungere al rapporto in questione" (XXVI).
1.16. La parte
ricorrente, con osservazioni 15 maggio 2000, ha rilevato che la perizia del
dott. __________ non tiene conto delle patologie psichiatriche:
"
… La componente psicologica è importante quanto
determinante nella valutazione che codesto lodevole Tribunale dovrà effettuare,
nella misura in cui il dr. __________ medesimo nel suo referto 19.07.1999 ha
affermato che (vedi perizia dr. __________, pag. g):
" Lo specialista ritiene che vi sia un aggravamento
psicogeno della sintomatologia algica, escludendo qualsiasi simulazione,
ritenendo la paziente tuttora totalmente inabile al lavoro per un
periodo indeterminato."
Una tesi questa confermata appieno e senza
possibilità di dubbio pure dallo psichiatra dr. __________ (vedi suo rapporto
27.08.1999 ripreso nella perizia del dr. __________, XXIV-8, pag. h).
Quel medesimo dr. __________ che negli ultimi
mesi ha dovuto far ricoverare a più riprese la paziente presso la Clinica
__________ per cure specialistiche.
A tal proposito si chiede a codesto lodevole
Tribunale di voler richiedere (annettendolo agli atti) un rapporto medico al
dr. __________ con le constatazioni psicologiche recenti, rispettivamente con
il dettaglio dei ricoveri ordinati, sulla frequenza e la durata di questi
ricoveri.
Quale corollario al tutto v'è poi la delibera
09.09.1999 dell'AI con la quale è stato concesso un aumento della rendita a
partire dallo 01.04.1999 per un grado di invalidità del 100%.
E' ben noto il fatto che la rendita viene
concessa 3 mesi dopo l'insorgenza della causa invalidante.
Ne discende quindi che la richiesta di
prestazioni alla __________ a partire dallo 01.01.1999 era e rimane
perfettamente giustificata e fondata. …" (XXIX pag. 3)
Infine
egli censura le conclusioni del punto rilevando quanto segue:
"
… Infine non si può non sottolineare come sia di
scarso ausilio la conclusione alla quale giunge il perito (perizia XXIV-8, pag.
h, punto c.) nella misura in cui egli fa un miscuglio incomprensibile dapprima
tra i referti del dr. __________ e del dr. __________, poi vi aggiunge il
rapporto del Centro di __________ (che smentisce inammissibilmente il parere
dei due sopraccitati specialisti), ed infine considera un referto della psichiatra
dr.ssa __________ la quale attesta di un'incapacità lavorativa del 50% per
motivi psicologici (ciò che in sostanza avevano già detto anche il dr.
__________ ed il dr. __________), per giungere alla conclusione che
l'incapacità globale è da riconoscersi al massimo al 50%.
Ebbene questa conclusione è tanto caotica quanto
inaccettabile.
In effetti precedentemente il perito afferma che
da un profilo fisico l'incapacità è del 50% e che egli non è in grado di
valutare l'aspetto psicologico e l'incidenza di quest'ultimo fattore
sull'incapacità complessiva.
Poi però (come abbiamo appena visto) pur facendo
cenno alla componente psicologica (per il tramite del parere della dr.ssa
__________) giunge ad una conclusione illogica in quanto incoerente nella
misura in cui smentisce esattamente quanto affermato poco prima.
Semmai la conclusione del dr. __________ andrà
letta ed interpretata nel senso del referto del dr. __________ il quale
attestava una capacità globale del 90% tenuto conto sia dell'aspetto
fisico sia dell'aspetto psicologico, soluzione questa che meglio rispecchia la
realtà delle cose e le emergenze probatorie… " (XXIX pag. 4)
Considerato in diritto
2.1. Giusta
l'art 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
2.2. Secondo la
giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis
cpv. 1 LAMI -
applicabile anche all'art 72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro
colui che per motivi di salute
non é più
in grado di svolgere la propria attività, oppure può
farlo soltanto
in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività
rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V
239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286
ss).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Al
proposito, va rilevato che le Casse hanno in ogni momento il diritto, se non
l'obbligo, di controllare l'incapacità lavorativa fatta valere dall'assicurato
che non può invocare un certificato medico che non s'avvera concludente (RAMI
1980, p. 235).
2.3. L’art 4 cpv.
2 delle Condizioni particolari dell’assicurazione individuale dell’indennità
giornaliera praticata dalla __________ prevede quanto segue:
" ...
L'incapacità parziale è pagata se è almeno del 50%. Tuttavia, essa può essere
riconosciuta a partire dal 25% ma al massimo per 60 giorni civile e solo in
seguito ad un'incapacità lavorativa di almeno il 50%, su proposta del medico di
fiducia della Cassa e avente lo scopo di favorire la ripresa totale al lavoro.
Il riconoscimento di questa prestazione deve essere sottoposto al parere del
medico di fiducia... ”
2.4. Vista la
decisione della __________ di assumere l’inabilità lavorativa della ricorrente
a far tempo dal 30.4.1999, l’oggetto della vertenza è limitato alla verifica
dell’esistenza o meno di un obbligo contributivo della cassa convenuta per il
periodo dal 1° ottobre 1998 al 29.4.1999.
Occorre,
dunque, verificare se l’incapacità lavorativa dell’assicurata era, in quel
periodo, riconducibile all’infortunio oppure a malattia.
Nel primo
caso, l’obbligo contributivo della __________ non sarebbe dato ritenuto che
assicurata è soltanto l’incapacità lavorativa procedente da malattia.
2.5. Il caso
dell’assicurata è stata valutato da diversi medici.
Il dott.
__________, spec. FMH in reumatologia, nel rapporto inviato il 2.10.1997 alla
Clinica __________, scriveva quanto segue:
" ...
La situazione attuale si è scatenata secondariamente all'incidente del
14.05.1997, esiste pertanto un nesso causale naturale netto fra incidente e
disturbi attuali.... " (doc. 1)
Nel
rapporto 13.2.1998 il dott. __________, che ha visto l’assicurata per conto
della __________, ha ritenuto quanto segue relativamente all’origine
dell’affezione da essa presentata :
" ...
Tenuto conto delle gravi preesistenze in sede lombosacrale si ritiene che un
nesso di causalità preponderante con l'infortunio del §14 maggio 1997 viene ora
a scemare.
Nondimeno si sottolinea che l'infortunio ha
cagionato un peggioramento duraturo della precaria situazione preesistente
cosicché al momento attuale è possibile compiere la valutazione dei postumi
relativi unicamente la problematica post-infortunistica ai sensi delle
Condizioni Generali d'assicurazione del contratto individuale in vigore...
" (doc. 3)
Il dott.
__________ ha, quindi, concluso che l’incapacità lavorativa risultante
dall’infortunio rappresentava il 15% della totale (fissata nel 50%).
L’eziologia
almeno parzialmente traumatica dell’affezione è stata rilevata anche dal dott.
__________, spec. FMH in neurochirurgia, nel suo rapporto 30.4.1998 . In esso
lo specialista, dopo avere rilevato che “la situazione attuale è stata
sicuramente condizionata dalla presenza di questa patologia” (n.d.r. :
instabilità segmentale a livello L2/3, emilaminectomia L5 a sinistra per radice
doppia con irritazione radicolare L5 e S1 preesistente all’infortunio), ha,
tuttavia, affermato che “quest’infortunio, malgrado i processi degenerativi
preesistenti, aveva influito in maniera abbastanza determinante sullo stato
clinico della paziente ed é da considerare almeno in misura del 50%” (doc. B).
La
__________ ha, quindi, chiesto al dott. __________i, spec. FMH in reumatologia,
di peritare l’assicurata. Il dott. __________ - che ha visto l’assicurata il
2.12.1998 - così ha risposto alle domande postegli dalla cassa:
" E' in grado di stabilire se l'incapacità lavorativa parziale (50%)
attuale è ancora da attribuire alle conseguenze dell'infortunio occorso il
14.5.1997?
Si tratta di una domanda particolarmente
difficile da rispondere. Mi rifaccio per questo a tutti gli atti messimi a
disposizione, in particolare alla visita peritale del dott. __________ del
13.2.1998, corrispondente dott. __________ in particolare lettera del 17.9.98,
rapporti del dott. __________ del 2.10.197 e del 7.6.98.
Rammento in effetti che la paziente pur soffrendo
da lunga data di problemi al rachide, dopo l'intervento citato in diagnosi ha
potuto esercitare la sua professione di gerente di bar in maniera completa e
questo per 6-7 mesi. La sua situazione è nettamente peggiorata dopo l'incidente
subito il 14.5.97.
Il dott. __________, nella sua lettera
precedentemente citata, sottolinea la difficoltà ad esprimersi in modo corretto
quanto la percentuale da attribuire alla malattia e quale all'incidente, in
questo caso complesso, ritenendo che attualmente gli esiti post-infortunistici
siano in secondo piano. Nella perizia del dott. __________ del 13.2.98, la
parte dell'infortunio viene considerata il 15% del totale (invalidità
medico-teorica del 50%, di cui il 70% a causa dell'esito dell'intervento
operatorio e alterazioni degenerative preesistenti).
Non si può tuttavia negare all'evidenza che la
paziente dopo l'intervento subito aveva presentato un decorso estremamente
favorevole. D'altro canto, si sa anche che le recidive dei dolori dopo
intervento operatorio possono sopravvenire dopo 6-12 mesi dall'intervento o
anche più tardi.
Infine una contusione lombare senza fratture, è
spesso considerata chiusa come esiti infortunistici, nella medicina
assicurativa, dopo un periodo tra 6-18 mesi.
Si può quindi considerare questo caso come
complesso ed eventualmente si giustifica una perizia più completa da parte di
un neurochirurgo.
Tuttavia, in linea di principio concordo con la
valutazione del dott. __________ che attualmente la paziente sia effettivamente
incapace di lavorare dal punto di vista medico-teorico al 50%, di cui il 30%
come esito post-infortunistico (15 quindi del totale).
D'altra parte, considerando il fatto che
l'infortunio ha scatenato una sintomatologia fino ad allora assente, si
dovrebbe probabilmente estendere la durata della copertura post-infortunistica,
almeno ad un anno, tenuto conto dell'eccellente evoluzione della sintomatologia
della paziente prima di questo incidente che ha quindi senz'altro agito come
causa scatenante su un terreno vulnerabile ed in questo concordo con la
valutazione del dott. __________i.
Sulla base di questa constatazioni, ritengo
plausibile che l'incapacità lavorativa sia da ascrivere all'incidente, questo
per la durata di un anno, ovverossia fino ad inizio dell'invalidità. In seguito
tuttavia la parte dovuta all'infortunio scende al 15% del totale... "
(doc. 11)
Così come
risulta dalla perizia redatta dal dott. __________, "giunsero alla stessa
conclusione (n.d.r: incapacità lavorativa del 50%) i medici del Centro
__________ dove la paziente soggiornò in settembre del 1998 (lettera del
15.10.1998, doc. 1c allegata) i quali tennero in considerazione anche una
patologia psichiatrica asserendo che, dal punto di vista reumatologico,
l'incapacità lavorativa "raggiunge al massimo il 25%" ( XXIV pag. 8)
Concludendo,
per il periodo dal 1° ottobre al 31.12.1998 tutti i medici che hanno visitato
l’assicurata concordano nel quantificare la sua incapacità lavorativa al 50%.
Sulla
parziale eziologia infortunistica di detta incapacità tutti sono altrettanto
concordi: il dott. __________, a fine aprile 1998, aveva ritenuto che
l’infortunio giocava ancora un ruolo causale quantificabile nel 50%, il dott.
__________ (febbraio 1998) e il dott. __________ (dicembre 1998) hanno,
invece, ritenuto che il ruolo causale dell’infortunio era del 30% (50%
incapacità di cui 20% ascrivibile alle affezioni degenerative e 30%
all’infortunio).
La
valutazione del dott. __________ e del dott. __________ è, infine, stata
confermata dal dott. __________ che, nel suo rapporto 21.4.1999, ha scritto
che “per quanto concerne l’incapacità lavorativa per danno
post-infortunistico, posso concordare con la valutazione del dott. __________
che giudicava tale percentuale nella misura del 15%” (doc. 17).
La
questione dell’esatta quantificazione del ruolo causale dell’infortunio può,
comunque, rimanere qui indecisa: in effetti, l’incapacità lavorativa
attribuibile alla malattia - solo rischio assicurato presso la __________ (XIV)
- risulta in ogni caso inferiore al limite del 50% che deve essere raggiunto
affinchè nasca l’obbligo contributivo dell’assicuratore.
2.6. Per il
periodo dal 1° gennaio in poi le opinioni mediche divergono sul grado di
incapacità lavorativa della ricorrente.
Secondo
il dott. __________ l’incapacità lavorativa sarebbe aumentata sino al 90%
(cfr. doc. 13b e 17 ).
Questa
valutazione non ha trovato consenziente il dott. __________ che, dopo avere
visitato l’assicurata il 30.3.1999 ha concluso come segue:
" ...
La paziente annuncia un peggioramento sintomatico netto rispetto alla
precedente visita (effettuata il 2.12.1999). L'esame clinico è tuttavia
assolutamente sovrapponibile al precedente, e non si può quindi parlare di
peggioramento obiettivo. Non sono state effettuate indagini radiologiche
recenti. La capacità di lavoro come esercente è dunque simile alla precedente,
e conferma le impressioni del dr. __________ del 13.2.1998 e del dr. __________
del 17.9.1998...” (doc. 14)
Per
verificare la questione, il TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia.
Il dott.
__________ - dopo avere attentamente e minuziosamente esaminato gli atti medici
e visitato l'assicurata - ha, a questo proposito rilevato quanto segue:
"
… suppongo che nella descrizione dei reperti
clinici appena citati i medici abbiano messo l'accento sulle constatazioni
patologiche; se quindi alcune particolarità non vengono refertate sarà perché
ritenute insignificanti.
Paragonando le tre constatazioni non ne deriva
una sensibile differenza nel giudizio clinico. Questo sembra confermare anche
il giudizio soggettivo della paziente espresso nei miei confronti a diverse
riprese che la sua situazione attuale dal profilo soggettivo sarebbe immutato
in confronto alla situazione del 1999 ma anche nel 1998 e del 1997 fino a
maggio (momento dell'incidente di circolazione).
Le constatazioni cliniche durante la visita
peritale sono altrettanto paragonabili ai referti citati sopra ad eccezione
dell'assenza di una patologia funzionale e/o strutturale alla spalla destra (se
si esclude la presenza di alterazioni artrosiche nell'articolazione
acromiocalvicolare secondo la radiografia del 31.07.1997, punto 3.4.).
L'affermazione della paziente nei confronti del
dr. __________ di "importanti dolori ai calcanei, anche notturni, alle
ginocchia …" (doc. 26a) non ha trovato apparentemente un riscontro clinico
già allora, in quanto non viene refertata alcuna patologia locale nell'esame
clinico corrispondente.
Durante la visita peritale la paziente non fa
alcun accenno a tali sintomi. L'ipotrofia muscolare riscontrata nell'esame
clinico del Centro __________ con una differenza della circonferenza dei
polpacci di 3 cm a scapito del lato sinistro è apparentemente migliorata con
attualmente una differenza di 0.5 cm. Cito infine le constatazioni cliniche del
dr. __________ del 07.04.1998 nel suo rapporto per l'AI (doc. 7a, quando giudicò
l'incapacità lavorativa del 50%): "mobilità lombare dolorosa in
reclinazione più che in inclinazione, reclinazione diminuita del 50%. Segni
d'insufficienza muscolare lombare, riflessi patellari presenti, achilleo destro
vivo, a sinistra diminuito. Ipoestesia globale dell'arto inferiore sinistro.
Dolori alla palpazione lombare/lombosacrale prevalentemente a sinistra, e
dolori gluteali sinistra, forte periartropatia coxae sinistra, Lasègue
negativo, Shober 15/19 cm. Distanza dita/suolo anteriore 30 cm. Impingement
spalla destra, riduzione e rotazione interna, segni di tendinite del
sovraspinatus", constatazioni che non si differenziano in maniera
rilevante da quanto refertato nel suo secondo rapporto per l'AI del 02.04.1999
(doc. 26a).
Devo quindi constatare una congruenza della
valutazione clinica tra i vari specialisti che hanno esaminato la paziente in
precedenza e delle mie constatazioni attuali.
Sotto il profilo morfologico non si è assistito
ad alcuna modifica del quadro strutturale paragonando le ultime radiografie
convenzionali della colonna lombare del 1997 con quelle attuali (punto 3.4.).
Non vi sono quindi elementi oggettivi che
permetterebbero di asserire un cambiamento significativo delle condizioni
reumatologiche della paziente da giustificare un aumento dell'incapacità
lavorativa dal 50% (1998) al 90% (a partire dall'01.01.1999). Questa
valutazione non tiene conto delle patologie psichiatriche, che sono state
valutate dagli specialisti dr. __________ (doc. 40a) rispettivamente del dr.
__________ (doc. 39a). … " (XXIV pag. 10 e 11),
Come
visto, la valutazione del dott. __________ non tiene conto - e non poteva
essere altrimenti - delle patologie psichiatriche.
Queste
patologie sono ben descritte nei doc. 39 a e 40a contenuti nell'incarto AI.
Nel
certificato allestito il 12 agosto 1999 dal dott. __________, spec. FMH in
psichiatria, si legge quanto segue:
"- La diagnosi; la prognosi:
ritengo trattasi di una Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10:F41.1) e
Episodio depressivo di media gravità (ICD-10:F32.1) in soggetto con importante
famigliarità psicopatologica. La prognosi, date le diagnosi e l'età della
paziente, non si presenta favorevole.
- Le cure consigliate e la durata
dell'incapacità lavorativa: il trattamento a cui è sottoposta la paziente è
consono alla sua psicopatologia. Essa è tuttora totalmente inabile al lavoro
per un periodo indeterminato (è già in corso la richiesta dell'aumento del
grado di invalidità da parte dei suoi medici curanti). … "
(doc. 39a in inc. AI)
Dal canto
suo, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria, compilando il formulario
AI, il 27 agosto 1999, dopo avere indicato come diagnosi "disturbo
distimico endoreattivo grave con minacce autoclastiche" e avere precisato
che "l'assicurata ha presentato un aggravamento della sua sintomatologia
distimica (che presenta da diversi anni) a seguito dell'operazione di ernia
discale nel '96", ha dichiarato che "il suo stato depressivo (n.d.r:
della signora __________) nell'ambito del suo disturbo distimico è tale da non
permetterle di svolgere la sua attività di gerente nella misura del 100%"
e che la limitazione del rendimento a causa dell'affezione è del 100%.
Sulla
base delle valutazioni di questi due psichiatri, l'UAI ha concesso, con effetto
a partire dal 1.4.1999, una rendita d'invalidità del 100% riconoscendo
l'esistenza di un grado d'invalidità del 100% (doc. O).
Visto
l'art 88a cpv. 2 OAI, ben si può concludere che l'affezione psichica annullava
totalmente la capacità lavorativa dell'assicurata sin dal 1.1.1999.
Pertanto,
il ricorso va accolto nel senso che la cassa convenuta va condannata a versare
all'assicurata le indennità giornaliere assicurate (nella misura del 100%) a
partire dal 1.1.1999.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la Cassa convenuta è condannata a versare all'assicurata le
indennità giornaliere assicurate (nella misura del 100%) a partire dal
1.1.1999.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
malati __________ verserà all'assicurata fr. 1'300.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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