Appeal inadmissible; filing treated as opposition

36.1999.82Other CourtAug 3, 1999Inadmissible

Summary

The insured challenged a health insurer's decision of 30 March 1999 concerning unpaid premiums and duplicate enforcement proceedings. The cantonal insurance court held that, under the LAMal, judicial review required a prior opposition decision. Because no opposition procedure had yet been conducted, the appeal was inadmissible. Nonetheless, the court construed the insured's filing of 27 April 1999 in good faith as an opposition against the insurer's decision and remitted the file to the insurer for treatment within its competence. No court fee was charged, and costs were left to the State.

Regest

Art. 85-86 LAMal; opposition as a prerequisite to judicial review of an insurer's formal decision. A cantonal insurance court may hear an appeal only against an opposition decision; absent such decision, the remedy is inadmissible. However, where the filing, interpreted according to good faith, clearly contests the insurer's formal decision and seeks its cancellation, it must be treated as an opposition and remitted to the insurer for determination. The immediate applicability of the procedural provisions of the LAMal applies also to pre-existing substantive disputes (consid. 2.1-2.2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.1999.82

Data decisione, Autorità: 03.08.1999, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.99.00082

grw/nh

Lugano 3 agosto 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 27 aprile 1999 di

__________,

contro

la decisione del 30 marzo 1999 emanata da

Cassa Malati __________,

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. __________ è assicurato contro le malattie presso l’__________.

Nel 1995 e nel 1996 egli beneficiava delle seguenti assicurazioni:

" ...

__________: assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, con una franchigia di fr. 600.-, senza il rischio infortuni;

__________: assicurazione complementare delle cure speciali estese, dal 1. settembre 1995 al 31 dicembre 1997;

__________: assicurazione d'indennità giornaliere per perdita di guadagno, fr. 70.- il giorno dal 22esimo giorno dal 1. settembre al 31 dicembre 1995 e fr. 70.- il giorno dal 31esimo giorno, dal 1. gennaio 1996 al 31 dicembre 1997... " (III)

1.2. Il 15.11.1998 l’__________ ha chiesto all’UE di Bellinzona di notificare all’assicurato un P.E. per il pagamento di fr. 2.954,80 oltre interessi corrispondenti ai premi per il periodo dal 1.9.1995 al 30.9.1996.

L’UE da seguito a questa richiesta con la notifica del P.E. no. __________ cui l’escusso ha fatto opposizione (doc A2).

L'__________ ha inoltrato, il 11.12.1998, una nuova richiesta d’esecuzione in base alla quale l’UE di Bellinzona ha notificato il P.E. no. __________ per l’incasso di fr. 2.954,80

Anche a questo P.E. l’escusso ha fatto opposizione (doc A3)

1.3. Resasi conto di avere commesso un errore, l’__________, il 10.3.1999, ha chiesto all’UE di Bellinzona di annullare il P.E. no. __________.

L’UE da seguito alla richiesta il 18.3.1999.

1.4. Con decisione 30.3.1999 l’__________ rigetta l’opposizione interposta dall’assicurato al P.E. no __________.

In calce a tale decisione, l’__________ indica all’assicurato che “in caso di contestazione circa l’importo precitato e conformemente agli art 80 e 85 LAMal, può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni...” (doc A1).

Facendo seguito a tale indicazione, __________ ha adito lo scrivente TCA rilevando quanto segue:

" ... L'assicurazione malattia e infortuni __________ ha emesso due precetti esecutivi nei miei confronti per fr. 2'954.80 ciascuno.

Come potete constatare, i due precetti, di cui allego copia, hanno identica causale, identici importo e spese, e interessi calcolati sullo steso periodo.

L'assicurazione __________ comunica, con lettera del 30 marzo u.s. qui allegata, che io sono loro debitore di fr. 2'954.80 + sp. e int.

Pertanto, avendo l'__________ già proceduto per vie legali nei medi confronti per fr. 2'954.80, come dimostra l'altro precetto esecutivo no. __________, non intendo riconoscere ed accettare l'esecuzione citata a margine. Il creditore ha infatti inoltrato, suppongo erroneamente, due precetti per un'unica pretesa di fr. 2'954.80.

In conclusione chiedo che l'assicurazione __________ annulli l'esecuzione no. __________ e che tutte le relative spese di esecuzione siano a carico della stessa." (I)

In risposta l’__________ ha riconosciuto l’errore imputatole rilevando, tuttavia, di avervi già rimediato:

" ... Giunto il momento per rigettare l'opposizione e continuare l'esecuzione allo scopo di ottenere il pagamento delle somme arretrate, __________ si rende conto dell'errore commesso, Per cui, il 10 marzo 1999 domanda all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona di annullare il precetto esecutivo no __________, ciò che l'ufficio esegue il 18 dello stesso mese.

...


riconosce che vi è stato un errore informatico al sistema che gestisce il servizio del contenzioso provocando così la richiesta di due domande d'esecuzione per lo stesso importo e periodo e relative alla stessa causa: il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie.

Sfortunatamente questo errore non è stato subito segnalato, per cui sono state inoltrate due identiche procedure con due relativi precetti esecutivi.

Tuttavia, essendosi accorta della mancanza, __________ ha ristabilito la situazione annullando il precetto esecutivo no __________ emesso erroneamente.

Pertanto, solo un precetto esecutivo, più esattamente il no __________, è giustificato. Questo precetto comporta la richiesta di pagamento, più le spese amministrative del precetto, dei premi dell'assicurazione malattie dal 1. settembre 1995 al 30 settembre 1996.

Consapevole di aver commesso diversi errori, dall'inoltro di due domande d'esecuzione all'indicazione errata dei rimedi di diritto, __________ non ha nessuna giustificazione da far valere..." (III)

Considerato: in diritto

2.1. Il 1. gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che le decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato (cfr art 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.

Giusta l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.

L'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286).

Va, inoltre, rilevato che, in assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme procedurali, gli art 80ss LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in vigore anche se le vertenze cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando ancora la LAMal non era in vigore (cfr, per l'immediata applicabilità dei rimedi di diritto, Gygi, Bundesverwaltungsrechts- pflege, 2. ed., p. 52).

2.2. In concreto, la decisione di cui si chiede l'annullamento - emessa il 30 marzo 1999, cioè sotto l'imperio della nuova legge sull'assicurazione contro le malattie - non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.

Gli atti vanno rinviati alla Cassa affinchè tratti il caso considerando il “ricorso 27.4.1999” come un’opposizione interposta alla decisione formale da lei emessa il 30.3.1999 ritenuto che, nell’atto citato, si chiede espressamente l’annullamento dell’esecuzione no. __________ cui la suddetta decisione si riferisce e che ciò deve essere inteso, secondo i principi della buona fede, come un'opposizione a tale decisione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

Gli atti sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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