AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.8
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00008-10
grw/nh
Lugano
7
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 10 gennaio 1999 di
contro
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 la famiglia
__________ era assicurata contro le malattie presso la __________.
Oltre all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i membri della famiglia __________
avevano le seguenti assicurazioni complementari:
Categoria B -
Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria E - Ospedale
(reparto privato)
Categoria M - Complementare
(rischio d'infortunio incluso)
Categoria L - Cura di
lunga durata stazionaria
Categoria B -
Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria E - Ospedale
(reparto privato)
Categoria M - Complementare
(rischio d'infortunio incluso)
Categoria L - Cura di
lunga durata stazionaria
Categoria B -
Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria E - Ospedale
(reparto comune)
Categoria M - Complementare
(rischio d'infortunio incluso)
Categoria L - Cura di
lunga durata stazionaria
Categoria P - Complemento
dei costi di guarigione in caso
d'infortunio
Categoria U - Complemento
dei costi d'invalidità in caso
d'infortunio
Categoria B -
Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria E - Ospedale
(reparto comune)
Categoria M - Complementare
(rischio d'infortunio incluso)
Categoria P - Complemento
dei costi di guarigione in caso
d'infortunio
Categoria U - Complemento
dei costi d'invalidità in caso
d'infortunio
(cfr. IV).
1.2. Verso la metà del mese
d'ottobre 1998, la __________ ha inviato agli assicurati la polizza
d'assicurazione valida per l'anno 1999.
1.3. Con lettera datata 28
novembre 1998 __________ ha comunicato alla __________ quanto segue:
" Disdetta del contratto
d'assicurazione (no. di famiglia: __________)
Egregi signori,
mi riferisco al
contratto di assicurazione citato in oggetto e, in seguito all'aumento dei
premi, vi notifico la disdetta, valevole da tutti i contratti attualmente in
vigore per il sottoscritto e per i miei familiari __________.
Mi riterrò pertanto
liberato dal pagamento dei premi a partire dal 1.1.1999.
..." (doc 2)
1.4. Con risposta 30.12.1998 la
__________ ha comunicato all'assicurato che, non avendo egli rispettato il
termine ordinario per la disdetta, le seguenti assicurazioni complementari
sarebbero rimaste in vigore anche per il 1999:
" __________ Categorie
E e M
__________ Categorie
B, E, M e L
__________ Categorie
B e E"
1.5. Con petizione 10.1.1999
__________, per sè e per i suoi familiari, ha adito lo scrivente TCA nei
seguenti termini:
" ... Fondandomi su un recente
parere dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, l'8 gennaio 1999
comunicavo (vedi allegato) alla __________ di non accettare il mancato
annullamento.
Chiedo pertanto al
Tribunale di voler confermare interamente la disdetta inoltrata il 28 novembre
1998, sia per l'assicurazione di base LAMal, sia per le assicurazioni
complementari del sottoscritto e dei suoi familiari __________." (I)
1.6. In risposta, la __________ ha
postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
2.1. L'assicurazione contro le
malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata
sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto
dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto
succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse
malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA).
2.2. Dal profilo procedurale, la
LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione
malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie
di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss
LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di
diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau
régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/
Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le
contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p.
256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4,
1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4
della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione
privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le
contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994
sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e
spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente
le prove.
Nelle contestazioni giusta
il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia
il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della
parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone
che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la
legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.3. Il contratto d'assicurazione
può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o
dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51,
53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon,
Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag
153 e 154)
2.3.1. Con riserva di una clausola di
tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in
quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto
d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere
la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni
di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose), una data,
l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione a dipendenza
di quanto stabilito dalle parti nel contratto (cfr B. Viret, Droit des
assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce,
Zurich, pag 88; m. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions
juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151; A. Maurer,
Privatversicherungsrecht, ed Stämpfli Bern, pag 212 e seg; J-B. Meuwly, La
durée de la couverture d'assurance privée, Ed universitaires Fribourg, 1994,
pag 62).
In concreto, le Condizioni
generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia
complementari della ______ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che,
riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive,
l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la
risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che
l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un
preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una
prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale
periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che
l'assicurato, con la disdetta 28.11.1998, non ha rispettato il termine di tre
mesi di cui all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per
valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se sono
realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurato
facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso
che la disdetta delle assicurazioni sia stata data in relazione alla
liquidazione di un sinistro.
Occorre, dunque, ancora
verificare se entra in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di
modifica del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art
4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede la
facoltà per la __________, oltre che di modificare le condizioni complementari
relative alle prestazioni, di aumentare o ridurre i premi in funzione
dell'evoluzione dei costi (cfr, per la validità di tali clausole, P. Bucher,
Assurance maladie privée, Ed. de la société suisse des employés de commerce,
Zurich, pag 87 e 88).
In caso di modifica delle
condizioni, l'art 7.1. CGA prevede quanto segue:
" La __________ comunica le
nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata
in vigore. Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in
corso la parte del contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida
la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del
semestre civile.
In mancanza di una
tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in
modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la
possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del
termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli "parti del
contratto interessate dalla modifica", cioé alle sole categorie
assicurative che hanno subito una modifica.
La disposizione é chiara:
l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare
a tale articolo nessun'altro significato (cfr, per regole applicabili
all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle
prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in
concreto, le categoria d'assicurazione citate al punto 1.4. non hanno subito un
aumento di premio (né, peraltro, alcuna altra modfica), non entra in
considerazione l'ipotesi prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto
contrattuale: legittimamente la __________ ha considerato che la disdetta non
ha, per esse, avuto effetto al 31.12.1998.
2.3.2. L'assicurato, sulla scorta di
un parere dell'Ufficio cantonale di assicurazione malattia, sembra sostenere
l'inapplicabilità dei citati disposti delle CGA della __________ affermando che
essi sono in contrasto con l'art 12 LCA.
A torto.
L'art 12 LCA prevede che,
quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi
colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro
4 settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si
ritiene da lui accettato.
Questo disposto non ha in
alcun modo effetto né sulla conclusione né sulla fine del contratto
d'assicurazione né sul contenuto di tale contratto liberamente deciso, nei
limiti della LCA, dalle parti.
Vedi al proposito quanto detto
da B. Viret e da M. Kuhn:
" ...
L'établissement de la police d'assurance est donc une obligation légale née
d'un contrat déjà conclu: la police n'est pas un élément constitutif du
contrat, mais un effet de celui-ci. L'inexécution par l'assureur de
l'obligation de remettre une police ne fonde pas le droit pour le preneur de
faire invalider le contrat; celui-ci dispose en revanche d'une action en
justice visant à la remise de ce document.."
" ... La
délivrance de la police constatant le contrat d'assurance n'est pas un acte de
droit dispositif. La police matérialise la déclaration de volonté des parties.
De ce fait, elle ne représente pas un autre contrat qui viendrait remplacer
celui qui a été conclu auparavant. La police matérialise exclusivement
l'expression d'une déclaration de volonté déjà donnée.
Elle
n'est donc rien d'autre qu'un titre probatoire, soit un document qui peut être
produit comme moyen de preuve.... "
Il diritto concesso allo
stipulante dall'art 12 LCA non modifica in nulla il diritto delle parti di
proporre delle modifiche del contratto (cfr B. Viret, op. cit. pag 86).
Con l'art. 7.1. CGA la
__________ si é espressamente riservata tale diritto concedendo - secondo i
principi generali del diritto delle obbligazioni - allo stipulante di
dipartirsi dal contratto prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte.
L'art 12 LCA non ha, in
quest'ambito, applicazione poiché si limita a concedere all'assicurato il
diritto di esigere dall'assicuratore la consegna di un documento probante circa
il contenuto del contratto concluso. Nulla più.
Parte integrante di tale
contratto sono le CGA e le CCA (condizioni complementari attinenti ad ogni
categoria assicurativa).
Queste condizioni - non
contrarie alla LCA - sono state accettate dallo stipulante: questi non può, ora
pretenderne la disattenzione.
2.3.3. Nessuna delle ipotesi di
estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di
disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto,
realizzate.
La petizione non può, dunque,
che essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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