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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.57
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00057
grw/nh
Lugano
26
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 20 marzo 1999 di
__________,
contro
la decisione del 22 febbraio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. L’11.12.1998 __________ ()
ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla LCAMal per
l'anno 1999.
La sua istanza é stata
respinta il 30.12.1998.
Ugual sorte ha avuto il
reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Contro la decisione su
reclamo é tempestivamente insorta l’interessata affermando, in particolare,
quanto segue:
" ... Con la presente intendo
reclamare contro la decisione presa dall'assicurazione sociale di Bellinzona,
per aver respinto la mia domanda di sussidio per la Cassa malati.
Considerandomi
persona sola non ho più diritto al sussidio perché la mia notifica di
tassazione 97/98 è di 22'751.- fr.
Rendo noto che in
quest'ultimi figurano gli assegni di mio figlio versati mensilmente
dall'ufficio anticipo alimenti, questo fino al mese di settembre, mese in cui
mio figlio ha compiuto il diciottesimo anno di età. Quindi dal mese sopra
citato mi ritrovo con una mancata entrata di 1088.- fr. al mese.
Sono divorziata,
con mio figlio ancora apprendista a mio carico.
Chiedo pertanto una
nuova valutazione della mia situazione attuale." (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra,
in seguito.
1.4. Il 27.5.1999, la ricorrente
ha nuovamente ribadito che la sua situazione finanziaria è precaria ed ha
confermato la richiesta di concessione del sussidio (V).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato,
con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole
e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di
fr.
150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. Giusta l'art 25 LCAMal
costituiscono famiglia
a) i coniugi con o senza
figli
b) i celibi o le nubili
con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18
anni;
c) il vedovo, la vedova,
il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza
giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi
compiono 18 anni.
L'art 27 LCAMal precisa,
poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio
nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona
che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla
fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.4. In concreto, non é contestato
che, nel biennio di riferimento, la ricorrente ha avuto un reddito imponibile
pari a fr. 22.751.-, dunque, un reddito determinante di fr. 23.000.-
Si tratta, dunque, di un
reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al
sussidio delle persone sole.
2.5. In casu la ricorrente censura
il fatto di non essere stata considerata "famiglia" poiché convive
con un figlio, ancora apprendista al cui mantenimento essa deve, pertanto,
ancora provvedere.
Ora, come visto al
considerando precedente, sono, in particolare, considerati famiglia i
divorziati con figli conviventi ma soltanto fino alla fine dell'anno in cui
questi compiono i 18 anni.
Del resto, il legislatore
ha ancora precisato che un figlio é considerato tale, ai fini dell'applicazione
della LCAM, soltanto sino al raggiungimento di tale traguardo. Da lì in poi
non é più considerato figlio.
La legge é chiara,
esplicita e non equivoca: in simili circostanze, essa va interpretata secondo
il suo tenore letterale a meno che vi siano elementi che inconfutabilmente
portano a concludere che la volontà del legislatore era diversa.
In concreto, la presenza
di tali elementi é esclusa: anzi, risulta del tutto chiaro - in particolare
dalla ripetizione dello stesso concetto nella definizione di figlio ed in
quella di famiglia - che la volontà del legislatore é quella che traspare dalla
lettera della legge.
Il figlio della ricorrente
ha superato l'età definita dagli articoli succitati: per l'applicazione della
LCAM, egli non é più considerato "figlio" e la convivenza con lui non
crea più statuto di famiglia.
Correttamente, quindi,
l'amministrazione ha considerato la ricorrente persona sola.
2.6. La ricorrente sostiene,
inoltre, che i dati fiscali non corrispondono alla sua attuale situazione
finanziaria.
Pur se comprensibili, le
censure della ricorrente non possono trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal
rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio al messaggio 10
novembre 1992 relativo alla modifica della LCAM, per ovviare alla circostanza
secondo cui "i dati fiscali non sempre - e non necessariamente - danno
un'immagine fedele della realtà economica più recente" (p. 10), la LCAM ha
posto quale "dato acquisito" (cfr rapporto p. 11) unicamente:
" Il ricorso alla tassazione
intermedia, quale specchio della situazione economica più vicina alla realtà.
Ciò potrà servire, in modo particolare, in caso di mutazioni (matrimonio,
separazione, decesso di un congiunto, inizio o cessazione dell'attività
lucrativa,...).
In queste
circostanze, la correzione del sussidio (o la nascita del diritto oppure la
revoca ) ha effetto a partire dalla data in cui viene definito l'inizio
dell'assoggettamento intermedio. In assenza di tassazione intermedia, le uniche
mutazioni che verranno considerate in tempi reali saranno quelle attinenti
all'obbligo assicurativo stesso, ossia nascite, elezioni di residenza, decessi
e trasferimenti di domicilio (o di dimora o fine di permesso stagionale)."
(cfr rapporto p.
11).
D’altra parte, l’art 67
RegLCAM (tenore in vigore nel 1996) non prevede la possibilità di fare
astrazione dai dati fiscali nei casi come quello della ricorrente.
Pertanto, ritenuto che il
reddito imponibile supera il limite posto per il diritto al sussidio, la
decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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