Case struck from the docket after withdrawal

36.1999.42Other CourtApr 30, 1999Dismissed

Summary

The petitioner filed a complaint concerning a collective daily allowance health insurance contract. After the insurer reported that it had restored the contract, the petitioner withdrew the complaint. The Ticino Insurance Court held that the withdrawal terminated the dispute and ordered the case struck from the docket. It also decided that no court fee would be collected and that expenses would be borne by the State.

Regest

Art. 23 LPTCA i.V.m. Art. 352 Abs. 1-2 CPC; Rückzug der Klage oder Beschwerde: Der Rückzug beendet den Prozess ohne Sachentscheid. Das Gericht nimmt den Rückzug zur Kenntnis und schreibt die Sache ab. Bei einem solchen Verfahrensabschluss können die Gerichtskosten dem Staat auferlegt und eine Gerichtsgebühr erlassen werden, sofern das kantonale Verfahrensrecht dies vorsieht.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.1999.42

Data decisione, Autorità: 30.04.1999, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.99.00042

grw/nh

Lugano 30 aprile 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

vista la petizione del 8 febbraio 1999 interposta da

__________,

contro

__________,

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto - che, con petizione 8.2.1999, la __________ ha adito lo scrivente TCA in merito ad un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera stipulata con la _______

  • che la petizione è stata intimata alla __________ per la risposta (VI);

  • che la cassa convenuta, con atto 22.4.1999, ha comunicato al TCA di avere dato seguito alla richiesta della __________ (X, Xbis);

  • che, con atto 29.4.1999, la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:

" Vista la lettera 22.04.1999/gim della Cassa malati __________, che conferma la rimessa in vigore del contratto di assicurazione collettiva contro le malattie no. __________, consideriamo soddisfatta la richiesta oggetto del nostro ricorso del 08.02.1999, e ritiriamo di conseguenza la petizione a margine.

Ringraziamo per la vostra decisiva collaborazione e porgiamo i nostri migliori distinti saluti." (XI)

  • che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

1.- La causa é stralciata dai ruoli.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

La vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giovanna Roggero-Will

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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