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36.1999.42 ΓÇó Case struck from the docket after withdrawal
36.1999.42Other CourtApr 30, 1999Dismissed
The petitioner filed a complaint concerning a collective daily allowance health insurance contract. After the insurer reported that it had restored the contract, the petitioner withdrew the complaint. The Ticino Insurance Court held that the withdrawal terminated the dispute and ordered the case struck from the docket. It also decided that no court fee would be collected and that expenses would be borne by the State.
Art. 23 LPTCA i.V.m. Art. 352 Abs. 1-2 CPC; Rückzug der Klage oder Beschwerde: Der Rückzug beendet den Prozess ohne Sachentscheid. Das Gericht nimmt den Rückzug zur Kenntnis und schreibt die Sache ab. Bei einem solchen Verfahrensabschluss können die Gerichtskosten dem Staat auferlegt und eine Gerichtsgebühr erlassen werden, sofern das kantonale Verfahrensrecht dies vorsieht.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.42
Data decisione, Autorità: 30.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00042
grw/nh
Lugano 30 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
vista la petizione del 8 febbraio 1999 interposta da
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto - che, con petizione 8.2.1999, la __________ ha adito lo scrivente TCA in merito ad un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera stipulata con la _______
che la petizione è stata intimata alla __________ per la risposta (VI);
che la cassa convenuta, con atto 22.4.1999, ha comunicato al TCA di avere dato seguito alla richiesta della __________ (X, Xbis);
che, con atto 29.4.1999, la __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Vista la lettera 22.04.1999/gim della Cassa malati __________, che conferma la rimessa in vigore del contratto di assicurazione collettiva contro le malattie no. __________, consideriamo soddisfatta la richiesta oggetto del nostro ricorso del 08.02.1999, e ritiriamo di conseguenza la petizione a margine.
Ringraziamo per la vostra decisiva collaborazione e porgiamo i nostri migliori distinti saluti." (XI)
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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