Domicile in Ticino and compulsory health insurance obligation

36.1999.33Other CourtJun 14, 1999Granted

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Omnilex summary

The family appealed a refusal to exempt them from compulsory Swiss health insurance. The court held that domicile under Art. 23 CC requires effective residence and intent to settle, and that the center of life was in Italy, not Ticino. Since the appellants were not domiciled in Ticino, Art. 3 LAMal did not apply. The appeal was allowed, the objection decision annulled, and it was declared that the family was not subject to the insurance obligation. No court fee was charged, and costs were borne by the State.

Omnilex headnote

Art. 3 LAMal; Art. 23 CC; domicile and compulsory health insurance. Domicile requires actual residence in a place and the intention to make it the centre of life. The decisive factor is the centre of personal and family relations; municipal registration, tax payment, possession of identity papers and political rights are merely indicia and not determinative. If effective residence in Ticino is lacking, domicile there is excluded, with the consequence that the compulsory health insurance obligation does not arise (consid. 2.2-2.3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.1999.33

Data decisione, Autorità: 14.06.1999, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.99.00033-36

grw/nh

Lugano 14 giugno 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999 di

  1. __________,
  2. __________,
  3. __________,
  4. __________, rappresentati da: __________, __________,

contro

la decisione del 11 febbraio 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. __________ , __________ , __________ e __________ __________ risultano essere domiciliati a __________.

Affermando che "la famiglia a margine ha attività lucrativa all'estero (Italia) ed obbligatoriamente devono essere assicurati secondo la legge vigente in questo Stato" e che "le prestazioni che essi hanno sono superiori a quelle dell'obbligatorietà Svizzera" (doc ), l'_________, ha chiesto per i componenti la famiglia __________ l'esonero dall'obbligo assicurativo.

La richiesta è stata respinta con decisione 30.12.1998.

Il rifiuto dell'esonero è stato confermato, poi, con decisione su reclamo 11.2.1999.

1.2. Con tempestivo ricorso __________, in rappresentanza della famiglia __________, ha chiesto, con l'annullamento della citata decisione, l'esonero dall'obbligo assicurativo affermando quanto segue:

" ... corrisponde al vero che i nostri assistiti hanno un domicilio in Svizzera, ma è altrettanto vero che esplicano un'attività lucrativa e risiedono all'estero, precisamente in __________ e la loro presenza in Svizzera è solamente limitata a qualche week-end e durante le ferie.

Pertanto nella fattispecie essi sono, obbligatoriamente per legge, assicurati nel paese dove svolgono attività lucrativa (Italia), dove l'obbligatorietà di essere assicurati alla legge sanitaria nazionale è vigente dal secolo scorso ..." (I pag 2)

1.3. In risposta l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

Nel merito

2.2. Per l’art 3 LAMal, deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante per le cure medico-sanitarie ogni persona domiciliata in Svizzera.

Nel suo Messaggio del 6 novembre 1991 alle Camere, il Consiglio federale ha precisato che “il concetto di domicilio è quello degli art 23 a 26 del Codice civile”.

Giusta l’art 23 cpv 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente

Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid 3; 92 I 218; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art 23 N. 3seg; Grossen , Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, p. 286seg).

Vi è residenza ai sensi dell’art 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali (DTF 41 III 51).

L’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa (cfr Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3. ed. Berna, pag. 107) - e dev’essere riconoscibile per i terzi.

Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).

Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 6; 102 IV 164; 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti.

Va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza , delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (DTF 41 II 51; 85 II 322).

2.3. In concreto, dagli atti risulta che __________ e __________ lavorano l'uno quale "agente di commercio" iscritto alla sede I.N.P.S. di __________ e l'altra alle dipendenze della __________ di __________ (cfr allegati doc _).

Il segretario comunale di __________, interrogato dal TCA, ha dichiarato quanto segue:

" __________ __________ e famigliari.

In merito alla sua richiesta odierna comunico:

domicilio dal 6.2.1987 proveniente da __________

residenza effettiva: non a __________, si ritiene in Italia

__________, frequenta le scuole a __________ (conferma odierna del nonno materno)

anche l'altro figlio __________ () non risulta a __________."(VIII)

In assenza già del presupposto della residenza effettiva, non si può che concludere rilevare che la famiglia __________ non è domiciliata in Ticino ai sensi dell'art 23 CCS: il domicilio presuppone, infatti, che una persona soggiorni in un luogo allo scopo di viverci e di avervi il centro dei suoi interessi. La residenza in sé deve essere lo scopo (cfr H. Deschenaux, P.H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Ed. Stämpfli Berne, pag 97 e giurisprudenza ivi citata).

Appare con evidenza da quanto sopra che la famiglia __________ non soggiorna a __________: essa non può, pertanto, essere considerata domiciliata in quel Comune, irrilevante essendo al riguardo l'iscrizione nell'albo dei domiciliati.

Pertanto, non essendo domiciliati in Ticino, i membri della famiglia __________ non soggiacciono all'obbligo assicurativo contro le malattie.

La decisione impugnata va, dunque, annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

Di conseguenza, la decisione 11 febbraio 1999 è annullata ed è accertato che __________, __________, __________ __________ e __________ __________, non soggiaciono all'obbligo assicurativo di cui all'art. 3 LAMal.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

domicilecompulsory health insuranceeffective residencecenter of lifesocial insuranceexemptionmunicipal registerfamily

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Key legal question

Whether the appellants were domiciled in Ticino and therefore subject to compulsory health insurance under Art. 3 LAMal.

Extracted holding

The family was not domiciled in Ticino because the evidence showed no effective residence there and the center of life was in Italy.

Extracted reasoning

Under Art. 23 CC, domicile requires actual residence plus intent to settle. The court found the family did not actually stay in the municipality; the mere municipal register entry was not decisive.

Key legal question

Whether the challenged refusal of exemption from compulsory insurance had to be set aside.

Extracted holding

The administrative decision had to be annulled and the exemption granted in the sense that the appellants were not subject to the insurance obligation.

Extracted reasoning

Since the appellants were not domiciled in Ticino, Art. 3 LAMal did not apply.

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