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Numero d'incarto:
36.1999.150
Data decisione, Autorità:
23.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00150
grw/nh
Lugano
23 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1999 di
__________,
contro
la decisione del 29 settembre 1999
emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
-
__________,
disoccupata, ha percepito le indennità di disoccupazione dalla Cassa
disoccupazione del __________ a partire dal 14 marzo 1997.
-
L’assicurata
è stata dichiarata inabile al lavoro al 50% dall'8 febbraio 1999 al 30 giugno
Il
__________ ha versato le indennità assicurate al 50% dal 9 al 13 marzo 1999.
-
Il 14
marzo 1999 la __________ del __________ ha aperto un nuovo termine quadro con
un'indennità di disoccupazione di fr. 35.55 fino al 30 giugno 1999 e di fr.
71.10 dal 1° luglio 1999.
-
Il
__________, con decisione formale 29 settembre 1999 ha comunicato
all’assicurata quanto segue:
"
… La Cassa di disoccupazione __________ le ha
potuto riaprire un nuovo periodo quadro a partire dal 14 marzo 1999.
Il grado di idoneità al collocamento ha dovuto
essere fissato al 50%, sulla base della documentazione medica da lei prodotta.
L'indennità assicurata ammontava a fr. 35.55 al giorno (pari al 50%
dell'indennità giornaliera di fr. 71.10).
L'idoneità al collocamento è passata al 100% in
data 1° luglio 1999, con una indennità assicurata di fr. 71.10 al giorno.
Nel suo scritto del 19 settembre lei contesta il
fatto che per il periodo dal 14.03.99 al 30.6.99 non ha ricevuto da parte della
nostra Cassa prestazione alcuna inerente la sua non idoneità al collocamento
del 50%.
Conviene qui ricordare che lei può percepire
delle prestazioni di malattia o infortunio dal __________ unicamente per quella
parte normalmente erogata dalla Cassa disoccupazione.
Durante questo periodo di tempo lei ha potuto
svolgere attività lavorativa nella misura del 50%, percependo un salario
superiore alla somma assicurata presso di noi.
In base alle CGA __________, art. __________,
l'assicurato non può trarre nessun guadagno dalla copertura stipulata, che si
riferisce unicamente alla percentuale relativa all'idoneità al collocamento.
L'assicurazione __________ nel nuovo periodo
quadro avrebbe potuto erogare prestazioni dal 14 marzo 1999 al 30 giugno 1999
nella misura del 50%, solo se il suo grado di inabilità al lavoro fosse stato
del 100%.
La nostra decisione era quindi corretta e viene
qui confermata… "
(doc. _)
In calce
a questa decisione figurava il seguente “avvertimento relativo ai rimedi
giuridici”:
"
… Avvertimento relativo ai rimedi giuridici
(art. 80 LAMal)
La presente decisione avrà forza di cosa
giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione. Tale termine legale no può esser prolungato.
L'opposizione, debitamente motivata, dovrà esser fatta pervenire per iscritto
oppure durante un colloquio personale presso la __________. In quest'ultimo
caso va prodotta la decisione impugnata." (doc. _)
- Con
ricorso 9 settembre 1999 __________ ha impugnato la citata decisione formale
rilevando quanto segue:
"
… Non sono d'accordo con la decisione della
__________, per il non pagamento del 50% della mia malattia. Essendo stata in
disoccupazione al 100% e avendo sempre pagato le trattenute al 100%, non
ritengo giusta la decisione della __________.
Prima del termine del periodo quadro, mi sono
ammalata e sono stata ritenuta abile al lavoro al 50%, poi c'è stato il
passaggio al nuovo periodo quadro di disoccupazione, quindi è stato solo un
libero passaggio e non una nuova iscrizione alla disoccupazione, dunque se sono
stata pagata nel vecchio quadro, non vedo perché non devo essere pagata nel
nuovo quadro, considerando anche che ho sempre pagato le trattenute per
malattia al 100%.
Visto che mi sono ammalata prima del termine del
vecchio quadro, e visto che la malattia non è poi stata lunga, ritengo di ave
diritto al risarcimento dell'indennità di malattia, quindi chiedo a questo
onorevole Tribunale di annullare questa decisione della __________." (I)
-
Con
risposta 2 novembre 1999 il __________ ha chiesto la reiezione del gravame sia
in ordine che nel merito (III).
-
Con il 1.
gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che le
decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato
(cfr. art 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo
opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.
Giusta
l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la
richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione,
l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su
opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.
L'opposizione
é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art
46 LPA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents, p. 286).
Va,
inoltre, rilevato che, in assenza di disposizioni transitorie specificamente
relative alle norme procedurali, gli art 80 e seg LAMal si applicano a partire
dalla loro entrata in vigore anche se le vertenze cui le decisioni si
riferiscono sono sorte quando ancora la LAMal non era in vigore (cfr., per
l'immediata applicabilità dei rimedi di diritto, Gygi, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2. ed., p. 52).
- La
decisione di cui viene chiesto l'annullamento - emessa il 29 settembre 1999,
cioè sotto l'imperio della nuova legge sull'assicurazione contro le malattie -
non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso contro
di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
Gli atti
vanno inviati al __________ affinché, considerato il “ricorso” 9.10.1999 quale
opposizione alla sua decisione formale 29.9.1999, renda una decisione su
opposizione. Contro questa decisione su opposizione l’assicurata potrà, se del
caso, presentare ricorso allo scrivente TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti
sono inviati al __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze e,
considerato il “ricorso” 9.10.1999 quale opposizione alla sua decisione formale
29.9.1999, renda una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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