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Numero d'incarto:
36.1999.123
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.1999.00123
grw/nh
Lugano
11
ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 23 agosto 1999 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che - con ricorso 23.8.1999 __________
ha chiesto la condanna della __________ all'assunzione dei costi di nove sedute
di fisioterapia cui si è sottoposta, a livello ambulatoriale, presso il
__________ per un importo complessivo di
fr. 648.- (I);
- con atto 14.9.1999 la
__________ ha comunicato al TCA di avere assunto i costi della fisioterapia
così come richiesto dall'assicurata (III) ed ha prodotto copia della
comunicazione indirizzata il 14.9.1999 alla ricorrente in cui si legge quanto
segue:
" ... Dopo aver valutato gli
atti in nostro possesso abbiamo stabilito che eccezionalmente Ie rimborseremo
la fattura menzionata a margine, senza un riconoscimento di obbligo di
prestazioni da parte nostra.
In effetti non si
tratterebbe di una prestazione obbligatoria, ma visto la Sua buona fede, a
seguito di diversi nostri rimborsi precedenti effettuati per errore, riteniamo
di dover procedere in Suo favore.
Il drenaggio
linfatico é una prestazione obbligatoria unicamente in caso di edemi linfatici,
eseguito da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia (art. 5
dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie). Inoltre i trattamenti devono essere efficaci, adeguati ed
economici (art. 32 Legge federale assicurazione malattia). Terapie giornaliere
come da Lei effettuate in clinica non sono considerate né adeguate né
economiche.
Le facciamo
presente che dal momento di ricezione di questo nostro scritto nessuna
prestazione analoga a quelle da noi rimborsate in passato per errore Le
verranno più rimborsate.... "
- secondo la legge (cfr.
art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p.
122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta
l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e,
se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di accoglimento
integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricorso,
cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123).
Pertanto, ritenuto che la
Cassa convenuta ha emesso la nuova decisione prima dell'inoltro della
risposta, il presente gravame può essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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