TCA lacked subject-matter jurisdiction over private insurer dispute

36.1999.11Other CourtJan 22, 1999Inadmissible

Summary

The petitioner sued a private insurance company before the Ticino insurance court, claiming CHF 8,932 plus interest. The TCA held that it lacked subject-matter jurisdiction because the respondent was not a recognized social health insurer under the LAMal, but a private insurer whose disputes fall under ordinary civil jurisdiction. The petition was declared inadmissible, the file was sent to the Pretura di Lugano, and no court fee was charged; costs were borne by the State.

Regest

Art. 86 cpv. 3 LAMal; art. 75 cpv. 1 LCAMal; jurisdiction over disputes involving health insurers and private insurers. The cantonal insurance court has jurisdiction only over disputes arising under the LAMal between insured persons and insurers recognized or authorized under that statute, or over the disputes exhaustively assigned to it by cantonal law. A private insurer whose legal relationship with the insured is governed by contract and the LCA does not fall within that jurisdiction; such disputes belong to the ordinary civil courts. If subject-matter jurisdiction is lacking, the petition is inadmissible and the matter must be transmitted to the competent court.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 36.1999.11

Data decisione, Autorità: 22.01.1999, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.99.00011

grw/nh

Lugano 22 gennaio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

statuendo sulla petizione del 18 gennaio 1999 di



contro


in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, - che, con petizione 18.1.1999, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ al versamento nelle sue mani di fr. 8.932.-, oltre interessi al 5% a partire dal 30 agosto 1998 (I);

  • che, giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecu­tive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;

  • che l'art. 75 cpv. 1 LCAMal dispone che "le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";

  • che la __________ non è una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e, perciò, da una parte, la sua attività non sottostà a tale legge e, d'altro canto, la sua attività non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte dello scrivente TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;

  • che essa è, invece, una compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condi­zioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA);

  • che, competente per il contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la giurisdizione ordinaria (B. Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1985, p. 21) e non il TCA;

  • che, pertanto, il ricorso in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é irricevibile.

Gli atti sono trasmessi alla Pretura di Lugano per competenza.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente Il segretario

Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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