AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.53
Data decisione, Autorità:
01.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.53
DC/sc
Lugano
1 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 21 maggio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13 dicembre 1996,
l'assicurato, alle dipendenze della ditta __________ in qualità di aiuto
carpentiere, si è ferito alla fronte nel tagliare una trave con la motosega
(doc. _).
I medici del PS
dell’Ospedale regionale di __________, presso il quale l’infortunato si è
immediatamente recato, hanno constatato una prima ferita lacero-contusa di
circa 6 cm dalla radice del naso verso l’alto e a sinistra ed una seconda di
circa 3 cm in prossimità dell’inserzione dei capelli. Accertamenti radiologici
hanno, comunque, permesso d’escludere la presenza di fratture a livello del
cranio (cfr. doc. _).
__________ ha potuto
riprendere la propria attività professionale già a contare dal 18 febbraio 1997
(cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall’__________
che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Con decisione 20 marzo 1998
l'Istituto assicuratore ha ritenuto chiuso il caso d'infortunio
dell'assicurato, negandogli pure il diritto di percepire un'indennità per
menomazione dell'integrità a fronte dei "… leggeri postumi al viso
lasciati dall'infortunio …" (cfr. doc. _).
Tale giudizio è stato
ribadito dall'__________ con decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 (cfr.
doc. _), confermata dal TCA con sentenza del 15 marzo 1999. Questa Corte ha
negato, da un lato, il diritto del ricorrente a una correzione chirurgica delle
cicatrici e, dall'altro, un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. inc.
35.1998.132).
Il TFA, con giudizio
dell'8 novembre 2001 (U 134/99), pubblicato in RDAT I-2002 N. 77, ha accolto il
ricorso interposto dall'assicurato__________ sinistra della glabella e a una
plastica locale (cfr. doc. _).
1.4. Come indicato dal TFA nella
sentenza dell'8 novembre 2001, l'__________ dopo l'intervento chirurgico a cui
si è sottoposto l'assicurato, il 18 settembre 2002, si è pronunciato
sull'eventuale diritto all'indennità per menomazione dell'integrità derivante
dall'infortunio del 13 dicembre 1996, riconoscendogli, con decisione formale
del 24 aprile 2003, un'IMI del 5% (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione
interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _),
l'Istituto assicuratore LAINF convenuto, il 21 maggio 2003, ha ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso del 12
agosto 2003, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. , ha chiesto
che l' venga condannato a versargli un'indennità per menomazione
dell'integrità del 10%, oltre all'importo di fr. 3'915.20, più interessi del 5%
dal 14 maggio 2002, corrispondente a una serie di spese che egli ha dovuto
sostenere per difendere i suoi diritti in relazione al sinistro del 13 dicembre
1996.
L'insorgente ha, inoltre, postulato
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).
Questi, in particolare,
gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese
ricorsuali:
"
(…)
- Con il ricorso 3 dicembre 1998
l'assicurato è stato costretto a presentare ricorso a questa Autorità,
essendoci il rifiuto da parte della __________ di procedere con un intervento
plastico per eliminare o migliorare, dal profilo estetico, la cicatrice
provocata da una motosega nell'incidente 13 dicembre 1996.
Prove:
Ø documenti
Ø richiamo documenti
- Il Tribunale federale svizzero con
sentenza 8 novembre 2001, ha riconosciuto legittima la richiesta del signor
__________, di permettergli un nuovo intervento chirurgico.
Inoltre
l'Autorità federale ha precisato nei suoi considerandi, che la __________ dovrà
pronunciarsi per un eventuale diritto di risarcimento, a titolo di indennità
per menomazione fisica dopo l'intervento.
Prove: c.s.
- Il 18 settembre 2002 il signor
__________ è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per il tramite della
dottoressa __________.
L'intervento
ha portato a un miglioramento della situazione, anche se di fatto, come si può
evincere dalla documentazione fotografica allegata, si vede ancora ad occhio
nudo, l'esistenza di una ferita lacero contusa di circa 6 cm. dalla radice del
naso verso l'alto ed a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm. in prossimità
dell'inserzione dei capelli (cfr. lettera 25.04.2002 della dottor __________ -
documentazione fotografica).
Prove: c.s.
- Con comunicazione 24 aprile 2003,
la __________ ha riconosciuto una menomazione all'integrità del 5%, e ciò sulla
base degli art. 24 e 25 della Legge federale sulle assicurazioni, considerando
che vi è una menomazione durevole ed importante all'integrità fisica e mentale.
Prove: c.s.
- Il 14 maggio 2003 l'assicurato ha
interposto opposizione contro questa decisione ed ha presentato nel dettaglio
le sue pretese.
Il
signor __________ ha anche rivendicato il rimborso delle spese che questi ha
sopportato per le proprie cure e che ingiustamente la __________ si rifiuta di
corrispondere.
Questi
deve far capo costantemente ad una crema per la cicatrice, e che gli comporta
una spesa di fr. 10.00 al mese, non essendo coperta dalla Cassa malati.
Prove: c.s.
- L'art. 24 cpv. 1 della Legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni, dà diritto all'assicurato a
un'equa indennità, se a seguito di infortunio accusa una menomazione e durevole
all'integrità fisica o mentale.
L'art.
36 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione stabilisce che una menomazione
all'integrità è considerata durevole, se verosimilmente sussisterà per tutta la
vita, almeno con identica gravità.
Essa
è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di
guadagno alterata in modo evidente o grave.
A
norma dell'art. 36 cpv. 2 OAINF menomazione all'integrità che non raggiungono
il tasso del 5%, non hanno diritto ad alcuna indennità (cifra 1 cpv. 3).
Prove: c.s.
- Dalla documentazione fotografica si
può certo evincere che il suo danno estetico nella fattispecie è importante e
durevole, e ciò malgrado l'intervento di chirurgia plastica e ricostruttiva.
Esso è di gran lunga superiore al 5%.
Si tratta di una
ferita lacero contusa sul viso, che disturba l'assicurato anche dal profilo
psichico (cfr. certificato medico dott. __________).
L'assicurato ritiene che il danno è
superiore al 10%.
Il signor __________
chiede già sin d'ora che venga ordinata una perizia neutra, trattandosi di una
questione estetica, e che non è stata convenientemente valutata da parte dei
medici della __________, che non sono esperti in tal campo per accertare il
danno subito.
Il ricorrente chiede
inoltre che gli vengano rimborsate tutte le spese esposte nello scritto 14
maggio 2003.
Si tratta di costi
vivi che ha dovuto sopportare per difendere i suoi diritti ed in relazione
diretta al sinistro e segnatamene di:
Ø fattura dott. __________ fr. 140.00
Ø fattura dott. __________ fr. 595.20
Ø fattura dott. __________ fr. 100.00
Ø fotografie fr. 60.00
Ø 6 viaggi __________ (fr. 20.00 x 6) fr. 120.00
Ø partecipazione costi per creme
(fr. 120.00 all'anno x 20) fr. 2'400.00
Ø spese legali dopo la sentenza 08.11.2001 fr.
500.00
Ø totale fr. 3'915.20
Prove: c.s.
- L'assicurato
è invalido e non ha nessuna entrata.
Il suo stato
economico è precario e meglio come risulta dal certificato municipale qui
allegato.
Questi chiede che
gli venga concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Prove:
c.s." (Doc. _)
1.6. L'__________, in risposta, ha
chiesto che il ricorso, per quanto ricevibile, venga integralmente respinto,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. _).
1.7. Il 22 settembre 2003 l'avv.
__________ ha inviato al TCA il certificato municipale per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (cfr. doc. _).
1.8. Il patrocinatore
dell'assicurato, l'8 gennaio 2004, ha trasmesso a questa Corte il certificato
medico del 7 gennaio 2004 del Dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. _).
1.9. I doc. _ e _ sono stati
sottoposti all'__________ per osservazioni (cfr. doc. _).
Il 14 gennaio 2004
l'Istituto assicuratore LAINF ha precisato:
"
l'__________ prende nota dell'evoluzione della
situazione psichica dell'assicurato e, senza entrare nel merito della causalità
naturale, ribadisce che in ogni caso, richiamata la giurisprudenza vigente in
materia, la causalità adeguata con l'infortunio non è data." (Doc. _)
1.10. Il doc. _ è stato inviato al
patrocinatore dell'assicurato per conoscenza (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. L'oggetto della presente
vertenza è circoscritto all'entità dell'indennità per menomazione
all'integrità.
La richiesta di rimborso
delle spese vive sopportate dall'assicurato per difendere i propri diritti in
relazione diretta al sinistro - segnatamente la fattura del Dr. med. __________
del 1998 (cfr. doc. _), la fattura del Dr. med. __________ relativa a un
rapporto del 1999 (cfr. doc. ), la fattura della Dr. med. __________ (per un
certificato richiesto dall'assicurato; cfr. doc. ), il costo delle fotografie
e di sei viaggi __________ -, la partecipazione al costo delle creme,
le spese legali dopo la sentenza del TFA dell'8 novembre 2001 (cfr. consid.
1.2.) - formulata nell'atto ricorsuale (cfr. consid. 1.5.; doc. ), oltre che
nell'opposizione (cfr. doc. ), esula invece dalla presente vertenza, in quanto
l' non si è espresso nel merito della questione né con la decisione
formale, né con la decisione su opposizione nella quale è stato precisato che
la __________ di __________ si sarebbe espressa in merito (cfr. doc. _).
L'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa
dalla competente autorità. E' la decisione impugnata che determina il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag.
141; SVR 2003 IV Nr. 34; SVR 2003 EL Nr. 2; STFA del 27 agosto 2003 nella causa
B., P 46/02; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C
245/01 consid. 5; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF
118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte
con riferimenti).
L'assicuratore LAINF
convenuto è comunque invitato a pronunciarsi, senza indugio, sulle richieste
dall'insorgente.
Riguardo alla domanda di
rimborso delle spese legali sostenute dopo la notifica della sentenza dell'Alta
Corte dell'8 novembre 2001, occorre segnalare che le spese legali non connesse
direttamente a una procedura giudiziaria, bensì relative ad atti posteriori,
non devono essere sopportate da un Istituto assicuratore LAINF. Esse, in
effetti, non rientrano nella nozione di ripetibili (art. 159 OG; 22 LPTCA; 61
cpv. 1 lett. g Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) in vigore dal 1° gennaio 2003), né nel novero di prestazioni a
carico dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 10 segg. LAINF).
Inoltre l'art. 52 cpv. 3
LPGA, concernente l'opposizione, stabilisce che la procedura d'opposizione è
gratuita e di regola non sono accordate ripetibili (cfr. U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 28 pag. 527).
Nel merito
2.2. La LPGA, che, come appena
menzionato, è in vigore dal 1° gennaio 2003, ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo va, tuttavia,
segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art.
82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3
consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre
2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03;
STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b,
DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali
disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1°
gennaio 2003.
Per quanto concerne invece
le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V
466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.
1.2.).
Di conseguenza nel caso in
esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 13 dicembre 1996 e
oggetto della lite è la quantificazione del danno all'integrità come si
presenta dopo l'intervento chirurgico del 18 settembre 2002, non tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°
gennaio 2003, eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino
al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03).
2.3. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.4. Nondimeno è utile ricordare
che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46;
cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative
presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli
elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Diversa invece è la
situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove
la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza
del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi
dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua
giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione
significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta
solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme
delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si
misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in
DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce
della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le
circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225
in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che
l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il
complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza
ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base
di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la
vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore
paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento
infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente
(objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui è avvenuto
l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154
p. 246ss).
A seconda della dinamica
dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella
categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e
in quella degli eventi di grado medio."
Di regola l'adeguatezza
del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono
in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di
infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto
la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o
scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992
U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita
delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori
extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per quanto attiene,
invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non
possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza
non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato.
Esse possono servire da
criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior
rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente
la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno
della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi
si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li
avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la
presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna
nuovamente distinguere:
se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente
lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la
cura), l'adeguatezza è ammessa;
- in caso contrario
occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è
richiesta alternativamente:
-
la presenza,
cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la particolare
intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni
si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste
condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause
atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti
affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente
importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la
personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio
avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri
fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua
eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi
altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé
a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto
provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p.
90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata
secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.7. Se al momento dell'estinzione
del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art. 24 LAINF
portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o
mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità (cfr.
STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.8. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 pag. 42-43;
DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto
parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e
il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit.,
pag. 121).
2.9. Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag.
235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (RAMI 1991 no. U 132 pag. 308 segg. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.10. L'__________ ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA 7.12.1988 nella causa P.; RAMI 1989, no U 71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.11. Di principio, sussiste diritto
ad un’indennità per menomazione dell'integrità anche quando è alterata
l’integrità psichica.
Al proposito il TFA ha
osservato quanto segue:
"
a) Nach Art. 24 Abs. 1 UVG besteht Anspruch auf
Integritätsent- schädigung bei dauernd erheblichen Schädigung der körperlichen
oder geistigen Integrität. Der Begriff der geistigen Integrität (intégrité
mentale, integrità mentale) ist in einem weiten Sinne aufzufassen und umfasst -
wie der anspruchsbegründende Gesundheitsschaden bei der Invalidität gemäss Art.
18 UVG (vgl. hierzu Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 350) -
geistige, intellektuelle und psychische Aspekte (Maurer, a.a. O., S. 414; vgl.
auch Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, S. 37, wonach als
Integritätsschaden grundsätzlich jede Beeinträchtigung der “physischen und psychischen
Lebenselemente des Normalmen- schen” gilt). Die Begriffe “geistig” und
“psychisch” werden von Gesetzgeber in der Sozialversicherung als
gleichbedeutend betrachtet (vgl. etwa Art. 23 Abs. 1 und Art. 25 a MVG, wo von
“psychischer Integrität” die rede war, während Art 48 Abs. 1 des MVG vom
19.6.1992 in Anlehnung an die obligatorische Unfallversicherung von geistiger
Integrität spricht, ohne dass damit eine materielle Änderung verbunden war). Wo
das Gesetz den Begriff der geistigen Gesundheit verwendet, schliesst dieser
die psychische Gesundheit folglich mit ein (vgl. zu Art. 2 Abs. 1 und 2 KVG;
Maurer, Kranken- versicherungsrecht, S. 29). Aus dem Wortlaut von Art. 24 Abs.
1 UVG lässt sich daher nicht ableiten, dass der UVG-Versicherer lediglich organisch
bedingte Beeinträchtigungen der psychischen Integrität zu entschädigen hat.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein Anspruch grundsätzlich bei allen
psychischen Störungen gegeben sein kann, seien diese organisch, endogen oder reaktiv
bedingt (vgl. i.d.S auch Maurer, Schweizerisches Unfallversiche- rungsrecht,
S. 414).
b) Aus den Materialien zum geltenden Unfallversicherungsrecht
ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass nur organische bedingte
Beeinträchtigungen der psychischen Integrität zu entschädigen sind. Dem
Protokoll der Subkommission zur Vorbereitung der UVV (Sitzung vom 27. Mai 1981)
lässt sich zwar entnehmen, dass die _______ bei der Aufzählung der Versicherten
Tatbestände in der Liste gemäss Anhang 3 zur UVV “äusserste Zurückhaltung” geübt
hat und insbesondere die Psychoneurose und dauerndes Kopfweh nicht in die Liste
aufnehmen wollte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle andern, die Integrität beeinträchti-
genden geistigen oder psychischen Defizite ohne organische Grundlage vom Anspruch
ausgeschlossen werden sollten. Die Liste der Integritätsschäden erwähnt denn
auch die mit 20% bewerte “Beeinträchtigung von psychischen Teilfunktionen wie
Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit” ohne zu präzisieren, dass die
Beeinträchtigung eine organische Grundlage aufzuweisen hat. Aus dem Umstand,
dass solche Beeinträchtigungen neben dem ebenfalls genannten psychoorganischen
Syndrom selbständig aufgeführt sind, ist vielmehr zu schliessen, dass eine
Entschädigung auch bei ausschliesslich psychogener Ursache geschuldet ist.
c) Ebensowenig spricht das Prinzip der abstrakten
und egalitären Bemessung der Integritätsschäden, wie es in der obligatorischen
Unfallversicherung Geltung hat (BGE 113 V 221 Erw. 4b), für einen
grundsätzlichen Ausschluss der rein psychogen bedingten Beein- trächtigungen
der Integrität vom Anspruch auf Integritätsentschädi- gung. Wird von reinen
Organ- oder Substanzverlusten (wie Verlust eines Armes oder des Gehörs)
abgesehen, sind längst nicht alle körperlichen Integritätseinbussen objektiv quantifizierbar.
Bei dem nach Anhang 3 zur UVV entschädigungspflichtigen psychoorgani- schen
Syndrom kann Art und Umfang der Funktionsausfälle zwar neuropsychologisch
festgestellt werden; der Schweregrad der mit der Hirnfunktionsstörung allenfalls
verbundenen Wesensveränderung kann dagegen nur geschätzt werden (Tabelle 8
«Integritätsschäden bei psychischen Folgen von Hirnverletzungen» der von der
________ herausgegebenen Richtlinien). Gerade dieses Beispiel zeigt, dass auch psychogene
Beeinträchtigungen der Integrität einer abstrakt-egalitären Bemessung des Integritätsschadens
zugänglich sind. Wie Murer/Kind/Binder aufzeigen, sind schematische Bewertungen
psychogener Störungen in Anlehnung an die Abstufungen bei den
Hirnfunktionsstörungen durchaus möglich (SZS 38/1994 S. 195) ..."
(DTF 124 V 29 consid. 3a, b e c = RAMI 1998 pag. 354
e seg. consid 3a, b e c)
2.12. In caso di affezioni
psichiche, è dato diritto ad un indennità per menomazione dell'integrità
soltanto quando è possibile porre una prognosi individuale e precisa a lungo
termine che escluda praticamente per tutta la vita la possibilità di un
cambiamento della situazione per guarigione o miglioramento (cfr. DTF 124 V 29
consid. 4c = RAMI 1998 pag. 354 consid. 4c; STFA del 13 settembre 1999 nella
causa M., U 102/99).
Al riguardo l'Alta Corte
si è così espressa:
"
... Ausgehend vom allgemeinen Wortsinn (vgl. hiezu BROCKHAUS/WAHRIG, a.a.O., und DUDEN, a.a.O., unter dem Stichwort
"unabsehbar") kann der Begriff im vorliegenden
Zusammenhang entweder bedeuten, dass nicht damit zu rechnen ist, dass der
Schaden dereinst wegfallen wird, oder aber, dass eine verlässliche Prognose
hinsichtlich des in näherer oder fernerer Zukunft allenfalls bestehenden
Schädens nicht möglich ist."
(DTF 124 V 29 consid. 4c = RAMI 1998 pag. 354 consid
4c).
Il TFA ha, inoltre, considerato
che, certamente, questo criterio costituisce una limitazione importante nel
caso di un'affezione di carattere psichico ritenuto che è difficile prevedere,
nel grado della verosimiglianza richiesto, se un'affezione di questo tipo
durerà tutta la vita. Tuttavia, ciò non basta, secondo il TFA, a dichiarare
contrario alla legge l'art. 36 cpv. 1 prima frase OAINF che non va al di là di
quanto previsto dall'art. 24 cpv. 1 LAINF.
2.13. Per accertare il carattere
durevole della menomazione dell'integrità psichica, dev'essere richiamata
innanzitutto la prassi applicabile qualora occorra stabilire l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata nei casi di disturbi psichici consecutivi ad
infortunio. Dopo questa analisi si stabilirà se sono necessari accertamenti dal
profilo psichiatrico atti a dimostrare il carattere durevole della menomazione
(DTF 124 V 209 segg.; DTF 124 V 29 segg. = RAMI 1998 pag. 354 segg.).
A tale proposito il TFA ha
rilevato quanto segue:
"
... le point de savoir si une atteinte à
l'intégrité psychique a un caractère durable est essentiellement une question
de fait que l'administration ou le juge, s'il y a recours, doit trancher en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Aussi l'administration et le juge ont-ils besoin -
comme lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d'un lien de causalité naturelle
dans le domaine médical - de renseignements médicaux fournis par des experts.
Du point de vue juridique, peu importe qu'un diagnostic ait été posé non pas
d'après la classification des affections publiées par l'Organisation mondiale
de la santé sous le titre d' "ICD-10" (International Classification
of Diseases) - dont le chapitre V (F) concernant les troubles psychiques a été,
en 1995, recommandé par la Société suisse de psychiatrie en ce qui concerne la
détermination du diagnostic - mais d'après un autre système de classification
reconnu, tant que les éléments de chaque diagnostic particulier apparaissent
clairs sur le vu de l'ensemble des indications et que les constatations
médicales sont pertinentes eu égard au point à examiner (arrêt non publié B. du
2 mai 1997)...
Dans la mesure où l'examen du caractère durable des
troubles psychiques, en tant que notion juridique, est finalement une
question de droit qui doit être tranchée en fonction du cas particulier...
....
A la lumière de cette jurisprudence et compte tenu
du fait que, selon la doctrine psychiatrique majoritaire, seuls des événements
accidentels d'une gravité exceptionnelle entraînent des atteintes durables, il
est objectivement justifié de prendre en considération également l'événement
accidentel lui-même lorsqu'il s'agit d'examiner le caractère durable d'une
affection psychique d'origine accidentelle et de se fonder sur la pratique
applicable à la question de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques
consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 ss, 403 ss).
....
Conformément à cette jurisprudence et à la doctrine
psychiatrique majoritaire, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
doit être en principe nié en cas d'accident insignifiant ou de peu de gravité
même si l'existence d'un lien de causalité adéquate est exceptionnellement
admise. En cas d'accident de gravité moyenne également, le caractère durable de
l'atteinte doit, en règle générale, être nié sans qu'il soit nécessaire de
mettre en oeuvre dans chaque cas une instruction plus approfondie au sujet de
la nature et du caractère durable de l'atteinte psychique. Il ne convient de
s'écarter de ce principe que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'on
se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves pour autant que les
pièces du dossier fassent ressortir des indices évidents d'une atteinte
particulièrement grave à l'intégrité psychique, qui ne paraît pas devoir se
résorber. On doit voir de tels indices dans les circonstances qui sont en
connexité étroite avec l'accident et qui servent de critères lors de l'examen
de la causalité adéquate (ATF 115 V 140 sv consid 6c, 409 sv consid 5c) pour
autant qu'ils revêtent une importance et une intensité particulières et qu'en
tant que facteurs stressants, ils ont de manière évidente favorisé
l'installation de troubles durables toute la vie. Enfin, en cas d'accidents
graves, le caractère durable de l'atteinte à la santé psychique doit toujours
être examiné, au besoin par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique,
pour autant qu'il n'apparaisse pas déjà évident sur le vu des éléments
ressortant du dossier." (DTF 124 V 209 consid 4b)
"
... 5bb) Im Lichte dieser Rechtsprechung und unter
Berücksichtigung des Umstandes, dass nach herrschender psychiatrischer Lehrmeinung
nur Unfallereignisse von aussergewöhnlicher Schwere zu dauerhaften
Beeinträchtigungen der Integrität führen, erweist es sich als sachgerecht, bei
der Beurteilungen der Dauerhaftigkeit psychogener Unfallfolgen ebenfalls an das
Unfallereignis anzuknüpfen und von der Praxis auszugehen, wie sie für die
Beurteilung der Adäquanz psychischer Unfallfolgen Geltung hat (BGE 115 V 133).
Danach wird die Adäquanz bei banalen bzw. leichten Unfällen in der Regel ohne
weiteres verneint und bei schweren Unfällen in der Regel bejaht; im mittleren
Bereich bedarf es besonderer, objektiv erfassbarer Umstände, damit die Adäquanz
bejaht werden kann (BGE 115 V 138 ff. Erw. 6). In Anlehnung an diese Praxis und
die psychiatrischen Lehrmeinungen ist der Anspruch auf Integritätsentschädigung
bei banalen bzw. leichten Unfällen regelmässig zu verneinen, selbst wenn die Adäquanz
der Unfallfolgen ausnahmsweise bejaht wird. Auch bei Unfällen im mittleren
Bereich lässt sich die Dauerhaftigkeit des Integritätsschadens in der Regel verneinen,
ohne dass in jedem Einzelfall eine nähere Abklärung von Art und Dauerhaftigkeit
des psychischen Schadens Vorzunehmen wäre. Etwas anders gilt nur ausnahmsweise,
namentlich im Grenzbereich zu den schweren Unfällen, wenn aufgrund der Akten
erhebliche Anhaltspunkte für eine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung der
psychischen Integrität bestehen, die einer Besserung nicht mehr zugänglich zu
sein scheint. Solche Indizien können in den weiteren unfallbezogenen Kriterien
erblickt werden, wie sie bei der Adäquanzbeurteilung zu berücksichtigen sind
(BGE 115 V 140 f. Erw 6c), sofern sie besonders ausgeprägt und gehäuft gegeben
sind und die Annahme nahelege, sie könnten als Stressoren eine lebenslang chronifizie-
rende Auswirkung begünstigt haben. Bei schweren Unfällen schliesslich ist die
Dauerhaftigkeit des Integritätsschadens stets zu prüfen und nötigenfalls durch
ein psychiatrisches Gutachten abzuklären, sofern sie nicht bereits aufgrund der
Akten als eindeutig erscheint.” (DTF 124 V 29 consid. 5bb=RAMI 1998 pag. 354
consid 5bb)
Pertanto,
secondo la giurisprudenza, se un infortunio va classificato nella categoria
intermedia, in linea di principio, bisogna negare il diritto all'indennità per
menomazione all'integrità per conseguenze psichiche, difettando il carattere
durevole del danno, a meno che il sinistro si trovi al limite degli infortuni
gravi e dagli atti risultino elementi rilevanti a favore di una menomazione
dell'integrità psichica particolarmente grave il cui miglioramento non sembra
più essere attuabile. Tali indizi possono corrispondere ai criteri da prendere
in considerazione per valutare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
nel caso di disturbi psichici consecutivi a infortunio, se essi rivestono
un'importanza e un'intensità particolari e in quanto fattori che causano stress
possono aver favorito in maniera evidente la cronicizzazione dei disturbi. In
tal caso, come nell'ipotesi di infortuni gravi, andrà valutato dal profilo
medico, mediante l'allestimento di una perizia psichiatrica, se esiste o meno
un'affezione psichica che verosimilmente perdurerà con la stessa intensità per
tutta la vita (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5bb; DTF 124 V 45 consid. 5c/bb; STFA
del 17 luglio 2003 nella causa F., U 302/00).
2.14. Nell'evenienza concreta, il 13
dicembre 1996, l’insorgente, mentre stava utilizzando una motosega per tagliare
una trave si è ferito alla fronte.
I medici del PS
dell’Ospedale regionale di __________ hanno immediatamente provveduto alla
sutura delle due ferite, l’una di circa 6 cm, l’altra di circa 3 cm (cfr. doc.
_).
Quali postumi sono rimaste
due cicatrici: una frontale sinistra alla base del cuoio capelluto, l'altra
nodulare chiara sulla parte sinistra della glabella (cfr. doc. _).
Il 18 settembre 2002, a
seguito della sentenza del TFA che ha imposto all'__________ l'assunzione dei
costi di un intervento chirurgico di correzione delle cicatrici (cfr. consid.
1.2.), l'assicurato si è sottoposto a un'operazione di escissione della
cicatrice nodulare della parte sinistra della glabella e a plastica locale.
L'intervento è stato effettuato dalla Dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (cfr. doc. _).
L'assicuratore LAINF
convenuto ha poi assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione
all'integrità del 5%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal
proprio medico di circondario, Dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia generale, sulla base della visita medica di chiusura del 20 febbraio
2003 (cfr. doc. _).
Il sanitario si è in
particolare così espresso:
"
REPERTO
Come esiti importanti e durevoli dopo una ferita
da motosega alla fronte il 13.12.1996, si trova attualmente una cicatrice
archiforme lunga 7 cm e larga 0.5 cm con lieve concavità verso la parte della
glabella e con lieve convessità verso la fronte supero laterale.
VALUTAZIONE
5 %.
GIUSTIFICAZIONE
Questa cicatrice comporta un danno da paragonare
a uno stato con grave deformazione del viso. Il danno alla fronte corrisponde a
1/10 di un danno grave.
Secondo l'allegato 3, art. 36 cpv. 2 OAINF la
menomazione all'integrità ammonta al 5%." (Doc. _)
2.15. Per quanto concerne l'aspetto
somatico della menomazione all'integrità, questo Tribunale, chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per
scostarsi dell'apprezzamento del Dr. med. __________, se si considera che, per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U
259/02; RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993
in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, nella DTF 122 V
157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice
delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine, la somma Istanza -
in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha
puntualizzato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel che riguarda le
perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10
luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una recente sentenza
dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha infine precisato
che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto
assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Trattandosi del valore
probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa
vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del
contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311
consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti;
STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo
probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua
designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10
luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C.,
I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Questa Corte ritiene che
la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario dell'__________,
il quale è specialista in chirurgia, e quindi, a differenza di quanto sostiene
il ricorrente (cfr. doc. _), era competente a valutare convenientemente la
menomazione presentata da questi, è corretta e adempie i presupposti stabiliti
dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto
medico.
In particolare il Dr. med.
__________ ha espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno
portato a valutare al 5% l'indennità per menomazione all'integrità in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del
caso.
La tabella 18 relativa
alla menomazione all'integrità in caso di danni alla pelle indica del resto che
a gravi deformazioni in viso dovute a dermatosi coincide un'IMI del 50%, alla
mancanza del naso un'indennità del 30%, alla mancanza del padiglione auricolare
un'IMI del 10%. Per cicatrici da bruciature si attribuisce, invece, secondo la
gravità e l'estensione, un'IMI dal 5% fino al 50%.
In casu, come si evince
anche dalle fotografie agli atti, la cicatrice che parte dalla radice del naso,
relativa alla ferita con la motosega del 13 dicembre 1996, si estende su una
parte limitata del viso e meglio della fronte, sopra il sopracciglio sinistro.
Un'IMI del 5% per le conseguenze somatiche dell'infortunio del 13 dicembre 1996
risulta dunque adeguata.
In simili condizioni non
è pertanto necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso
dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. consid. 1.5.; doc. _).
Al riguardo va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.16. L'assicurato sostiene che
l'IMI debba essere del 10% anche in considerazione dei disturbi psichici
causati dalla ferita lacero-contusa al viso (cfr. consid. 1.5.; doc. _).
In sede ricorsuale
l'insorgente a sostegno delle sue asserzioni ha allegato un rapporto medico del
15 aprile 1999 del Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, del 15 aprile 1999, da cui emerge quanto segue:
"
(…)
Conclusione
Questo paziente a livello clinico e
psicodiagnostico evidenzia un disturbo psichico.
La sua struttura di personalità di base non gli
ha permesso di elaborare adeguatamente il trauma subìto.
Egli vive la sua cicatrice in maniera
soggettivamente abnorme.
Vi è quindi un disturbo legato all'elaborazione
del trauma subìto.
In queste circostanze ritengo indicato che il
paziente vada sottoposto ad un intervento chirurgico correttivo della
cicatrice." (Doc. _, pag. 4)
Questa valutazione è stata
formulata prima dell'intervento di escissione della cicatrice nodulare della
parte sinistra della glabella e plastica locale eseguito, il 18 settembre 2002,
dalla Dr. med. __________ (cfr. consid. 1.3.).
Il Dr. med. __________
stesso, come visto, aveva peraltro suggerito un'operazione correttiva della
cicatrice, visto che l'assicurato presentava una sofferenza psichica relativa
al trauma subito.
Tale apprezzamento non è,
quindi, adeguato per vagliare l'effettivo stato psichico dell'assicurato al
momento della determinazione dell'entità dell'IMI.
Pendente causa il
ricorrente ha poi trasmesso a questa Corte il certificato medico del 7 gennaio
2004 del Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Il
medico si è così espresso in merito allo stato di salute dell'assicurato:
"
(…)
Il paziente è in mia cura dal 16.09.2002, per uno
stato ansioso-depressivo, in reazione da disadattamento provocato da cause
diverse: incidente sul lavoro con motosega nel 1997-98; eczema cronico
invalidante; grave conflittualità coniugale; infarto miocardico del 19.10.2003.
In questi anni, tali avvenimenti infausti, hanno
messo a dura prova il paziente cambiandogli l'esistenza e lo stile di vita.
Ritornando all'incidente sul lavoro di alcuni
anni fa (a dire del paziente '97-'98), dove egli lavorando con una motosega si
infortunava, ed in tale circostanza veniva provocata una vistosa cicatrice in
sede frontale, egli riferisce di essere stato in infortunio per circa tre mesi.
In seguito afferma di essere stato in cura dal Dr. __________ per circa sei
mesi, per un disagio psichico rientrante verosimilmente in un disturbo
post-traumatico, e caratterizzato da ansia sociale, paura a farsi vedere, senso
d'imbarazzo e vergogna, evitamento delle situazioni temute, irritabilità, ipervigilanza
con reazione d'allarme e stato di tensione, insonnia.
Tutto ciò ha provocato nel signor __________, una
ferita narcisistica che ancora tuttora egli fatica ad accettare.
È difficile quantificare il danno dal profilo
psicologico di tale trauma, in quanto nel corso degli anni si sono poi
verificate altre avversità, che hanno amplificato il malessere di cui tuttora
il paziente è affetto.
Retrospettivamente si può affermare che
l'incidente ha determinato allora nel paziente, uno stato di disagio moderato,
intaccandone l'integrità fisica e psichica.
Rispetto al disagio attuale, questo è in relazione
a fattori molteplici come sopra esposto." (Doc. _)
Secondo la costante
giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata (fra le tante: Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 10
novembre 2003 nella causa R. c/ AWA Cantone Zurigo e AWA Cantone Zurigo c/ R.,
C 90/03 e C 92/03, destinata a pubblicazione; STFA del 3 dicembre 2001 nella
causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del
12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa
J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re
C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid.
1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF
105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono
imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella
causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del
31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non
pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo
1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il
giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. STFA del 10 novembre 2003 nella causa R. c/ AWA
Cantone Zurigo e AWA Cantone Zurigo c/ R., C 90/03 e C 92/03, destinata a
pubblicazione; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC
1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso di specie il
rapporto medico del Dr. med. __________ è stato allestito posteriormente
all'emissione della decisione impugnata. Esso, tuttavia, è stato allegato con
l'intento di acclarare lo stato di salute psichico dell'assicurato in relazione
all'infortunio del 13 dicembre 1996, e quindi precedente all'emanazione del
provvedimento contestato. Pertanto tale referto è rilevante ai fini del
presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su
opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.17. Dall'apprezzamento medico del
7 gennaio 2004 emerge che effettivamente l'assicurato soffre di disturbi
psichici. Le cause sono comunque molteplici. Il Dr. med. __________ ha inoltre
precisato che l'infortunio del 13 dicembre 1996 ha provocato nell'insorgente,
sia dal profilo fisico che psichico, uno stato di disagio moderato.
In caso di disturbi
psichici, in relazione di causalità con l'infortunio in questione, un
assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità, qualora sia
possibile pronosticare a lungo termine l'esclusione, praticamente per tutta la
vita, della possibilità di un cambiamento della situazione per guarigione o
miglioramento (cfr. STFA del 21 gennaio 2004 nella causa K. (U 274/02) e
consid. 2.12.).
Nell'evenienza concreta,
si può prescindere dall'esame della causalità naturale tra l'evento traumatico
del 13 dicembre 1996 e i disturbi psichici. Il carattere durevole
dell'affezione psichica deve infatti essere escluso.
Come esposto sopra (cfr.
consid. 2.13.), per stabilire l'aspetto duraturo della menomazione
all'integrità psichica e conseguentemente per valutare se sono o meno necessari
ulteriori accertamenti psichiatrici, va applicata la prassi elaborata al fine
di accertare l'esistenza di una relazione di causalità adeguata nel caso di
disturbi psichici consecutivi a un evento traumatico.
In concreto occorre,
dunque, dapprima procedere alla qualifica dell'infortunio subita dal
ricorrente.
Dall'"Annuncio
d'infortunio LAINF" del 19 dicembre 1996 e dal certificato medico LAINF
relativo alla prima consultazione medica presso l'Ospedale __________, avvenuta
il medesimo giorno del sinistro, risulta che l'assicurato mentre stava
tagliando una trave con una sega circolare è rimasto leso alla fronte,
riportando una ferita lacero-contusa di circa 6 cm dalla radice del naso verso
l'alto e a sinistra con lembo cutaneo avascolare, interessante anche il
periosteo frontale, e una ferita di circa 3 cm a livello dell'impianto dei
capelli. Dalla radiografia del cranio non sono emerse lesioni ossee (cfr. doc.
_).
Alla luce della dinamica
dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio di cui è stato vittima
l'assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri, ma neppure fra
quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità
all'interno della categoria intermedia.
A titolo di raffronto, si
osserva che la nostra Alta Corte ha confermato la sentenza del TCA dell'11
febbraio 1999 nella causa M. (35.1998.69), con la quale questa Corte aveva
classificato quale infortunio di gravità media al limite dei casi gravi
l'evento traumatico in cui una carica elettrostatica aveva provocato la
deflagrazione di una sostanza chimica che l'assicurato stava maneggiando,
causandogli ustioni di I, II e III grado, soprattutto al braccio destro, al
braccio prossimale sinistro, all'addome, alle cosce e ad ambedue le orecchie
(cfr. STFA del 13 settembre 1999 nella causa M., U 102/99).
Il TFA ha invece
qualificato nella categoria intermedia al limite degli infortuni leggeri il sinistro
in cui durante dei lavori di pulitura, per motivi sconosciuti, da un armadio
sono caduti da un'altezza di 1 m e 80 cm dei supporti in metallo del peso di
3,8 Kg colpendo un assicurato sull'occipite e provocandogli un taglio
superficiale di 2 cm (cfr. STFA del 12 novembre 2001 nella causa K., U 85/01).
La nostra Massima Istanza,
per contro, ha lasciato aperta la questione di sapere se l'esplosione del disco
di una sega circolare, avvenuta mentre un assicurato la stava mettendo in moto,
che ha causato a quest'ultimo delle ferite al viso e la perforazione
dell'occhio destro doveva essere trattata quale infortunio grave o medio (cfr.
STFA del 10 giugno 2002 nella causa M., U 334/01).
Come visto precedentemente
(cfr. consid. 2.13.), nel caso di infortuni di grado medio l'aspetto duraturo
della menomazione deve, di regola, essere negato.
Nel caso di specie il
carattere durevole della lesione deve dunque essere escluso. Un'IMI per
l'affezione psichica va di conseguenza rifiutata senza procedere ad ulteriori
accertamenti volti a determinare se il disturbo psichico perdurerà
nell'intensità richiesta per tutta la vita.
Va, in ogni caso,
osservato che l'esito della vertenza non muterebbe anche classificando l'evento
traumatico occorso all'assicurato il 13 dicembre 1996 nella categoria
intermedia al limite dei casi gravi.
In questa ipotesi, in
effetti, il carattere durevole della menomazione è dato se dagli atti emergono
elementi rilevanti che permettono di concludere che si tratta di una lesione
particolarmente grave. Come già esposto (cfr. consid. 2.13.), tali indizi
corrispondono ai criteri per accertare l'esistenza o meno del nesso di
causalità adeguata in caso di affezioni psichiche.
Il giudice è quindi tenuto
a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.
Per ammettere
l'adeguatezza - e in forza delle sentenze pubblicate in DTF 124 V 209 e in DTF
124 V 29=RAMI 1998 pag. 354 il carattere duraturo dell'affezione psichica - sarebbe,
pertanto, necessaria, trattandosi di un infortunio di media gravità al limite
di quelli più gravi, la presenza di uno dei fattori menzionati.
Va peraltro sottolineato
che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe
psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI
1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Per quel che riguarda il
criterio della particolare drammaticità delle circostanze concomitanti all'infortunio,
attentamente esaminata la dinamica del sinistro che ha visto coinvolto
l'assicurato il 13 dicembre 1996, benché non possa essere negato un certo
carattere impressionante, va ritenuto che esso non può essere considerato
particolarmente drammatico (cfr. DTF 129 V 323 = RAMI 2003 pag. 203 nella quale
il TFA nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione
di un pneumatico ad una velocità di circa 95km/h, si è capovolta in autostrada
ed è rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro
da un certo punto di vista è stato impressionante, ha negato il carattere
particolarmente drammatico dal profilo oggettivo).
Per quel che concerne gli
altri criteri di rilievo, le lesioni patite dal ricorrente - due ferite
lacero-contuse nella zona frontale -, non sono da ritenere particolarmente
gravi, né potrebbero esse sole essere ritenute idonee a provocare un'errata
elaborazione psichica.
Le cure mediche applicate
all'assicurato non sono state errate, né hanno, tantomeno, aggravato
notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Limitatamente alle sole
sequele organiche dell'infortunio del 13 dicembre 1996, la cura medica non ha
avuto un decorso sfavorevole né sono intervenute delle rilevanti complicazioni.
Al contrario le cure
mediche messe in atto, in particolare l'intervento di chirurgia ricostruttiva
del 18 settembre 2002 (cfr. doc. _), hanno permesso di migliorare la situazione
dal profilo estetico, come ammesso dal ricorrente medesimo (cfr. consid. 1.5.;
doc. _ e _; fotografie agli atti, doc. _).
Né può essere sostenuto
che la cura medica delle sequele somatiche dell'evento infortunistico in
discussione sia stata eccezionalmente lunga.
Infine non appare nemmeno
adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.
Infatti l'insorgente ha ripreso a esercitare il proprio lavoro già dal 18
febbraio 1997 (cfr. doc. _).
Di conseguenza sulla base
delle circostanze concrete occorre concludere che nessuno dei criteri di
rilievo è, nel caso di specie, soddisfatto, per poter ammettere l'esistenza di
un rapporto di causalità adeguata fra l'evento traumatico e il danno alla
salute psichica, e conseguentemente il carattere persistente dell'affezione
psichica.
2.19. Deve essere, infine, esaminato
se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, come
richiesto nell'atto ricorsuale (cfr. consid. 1.5.; doc. _)
Come già indicato al
consid. 2.1. e 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Per quanto concerne la
materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone che le disposizioni
della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che
la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Come esposto in precedenza
(cfr. consid. 2.2.), secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni
formali della LPGA, relative a principi già previsti precedentemente
all'entrata in vigore della LPGA dal diritto federale - tra cui l’assistenza
giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA) - sono immediatamente applicabili con
l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.;
SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H
73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003
nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo
2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella
causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61 lett. f LPGA
mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le condizioni cumulative
per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al
vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata
in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003
nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono
adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque
indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s.,
cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15
marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella
causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7
dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid.
2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;
SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag.
47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno
1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che
dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), la
quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua
entrata in vigore .
L'art. 3 della citata
legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio
2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio
d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente
all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri posti nella
legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle
assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi
anche sotto l'egida della LPGA.
In questo senso la Lag è
conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
Il TCA, chiamato ora a
pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto il requisito
dello stato di indigenza
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e
a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.
479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che
l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è
data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209
consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata
in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è
indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di
un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato municipale
sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi,
F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della
capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza
e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto
dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2
settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata
non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della
litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è
presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12
consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di
vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto
retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR
2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G.,
inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza
del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può
essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale
(“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma
solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nel caso di specie dal
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e dalla
relativa documentazione allegata risulta che l'assicurato è coniugato e ha due
figli, l'uno nato nel 1988, l'altro nel 1993.
L'assicurato è al
beneficio di una rendita __________ intera e di due rendite __________ completive
per i figli, di complessivi fr. 3'348.-- mensili (cfr. doc. _). Inoltre egli
percepisce una rendita della previdenza professionale di fr. 1'270.-- al mese
(cfr. doc. _).
Con un reddito mensile di
fr. 4'618.-- (fr. 3'348.-- + fr. 1'270.--) il ricorrente deve far fronte a
diverse spese, fra le quali fr. 2'400.--
(fr. 1'550.-- per i
genitori + fr. 500.-- per il primo figlio + fr. 350.-- per il secondo figlio)
corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese
di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio
2001).
Bisogna poi computare il
canone di locazione di fr. 1'142.-- al mese, i premi dell'assicurazione contro
le malattie, che dedotti i sussidi cantonali, sono pari a fr. 118.-- mensili e
il contributo AVS della moglie di fr. 32.50 al mese (cfr. documentazione
allegata al certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria), per cui si ottiene un onere globale di fr. 3'692.50.--.
L'eccedenza mensile
sarebbe, dunque, di fr. 925.50 (fr. 4'618.-- - fr. 3'692.50.--) da cui vanno però
ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr. 150.-- al
mese.
L'insorgente presenta, di
conseguenza, un'eccedenza mensile di perlomeno fr. 750.-- (fr. 9'000.-- annui),
per cui, anche tenendo conto, come sopra esposto, che il limite per ammettere
lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo, egli non può
essere considerato indigente.
Al riguardo va ricordato
che in una sentenza del 16 dicembre 2003 nella causa O., (I 482/03) il TFA ha
respinto la richiesta di assistenza giudiziaria in quanto una famiglia composta
dei due genitori e di 3 figli disponeva di un'eccedenza mensile di circa fr.
950.--:
"
Der Ehemann der Beschwerdeführerin erzielt ein
monatliches Einkommen von Fr. 6050.-- und erhält zusätzlich eine monatliche
Spesenentschädigung von Fr. 400.--. Für die Ausgaben ist vom Grundbedarf gemäss
Richtlinien der Konferenz der Betreibungs - und Konkursbeamtem der Schweiz vom
24. November 2000 in Höhe von Fr. 1550.-- für ein Ehepaar, Fr. 1000.-- für zwei
Kinder über zwölf Jahren und Fr. 350.-- für ein Kind zwischen sechs und zwölf
Jahren auszugehen (vgl. Jurius, Neue Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums, Jusletter 5. März 2001 mit Hinweis), was gesamthaft Fr.
2900.-- ergibt. Unter Berücksichtigung der Ausgaben für Miete (Fr. 1825.--),
Heiz - und Nebenkosten (Fr. 233.90), Krankenkasse (total Fr. 689.30),
Versicherungen (Fr. 34.90) und Steuern (ca. Fr. 250.--) ergeben sich monatliche
Ausgaben von Fr. 5933.10. Somit resultiert - unter Berücksichtigung der
Spesenentschädigung - ein monatlicher Überschuss von etwa Fr. 450.--, wobei der
dreizehnte Monatslohn des Ehemannes noch nicht berücksichtigt ist. Die Bedürftigkeit
ist deshalb nicht ausgewiesen."
In tali circostanze
l'assicurato deve essere ritenuto in grado di far fronte alle spese legali.
Difettando uno dei
requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre concludere
che la relativa istanza dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster