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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.10
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.10
mm
Lugano
10 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 4 febbraio 2003
di
contro
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - con atto del 4
febbraio 2003, denominato "istanza", __________ ha chiesto
l'intervento del TCA nella vertenza relativa al risarcimento della perdita di
guadagno da lui patita a seguito dell'incidente della circolazione stradale del
31 ottobre 2001, che lo oppone al proprio datore di lavoro, signor __________
(cfr. I);
-
giusta
l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza
cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le
quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale
di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni
attribuitele dalla legge;
-
l'art. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo
è attribuita la competenza del giudizio;
-
in
casu, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano dal
contratto di lavoro, quindi delle pretese assolutamente estranee alle
assicurazioni sociali;
-
l'atto in
esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione
materiae;
-
competente
per il contenzioso sui diritti invocati da __________ è, invece, la giurisdizione
civile ordinaria;
-
a norma
dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando
un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,
d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio,
STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. 35.2001.83).
Del
resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere
d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del
diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d,
111 V 406; VSI 1995 p. 1999 consid. 3b);
-
giusta
l'art. 24 cpv. 1 delle legge federale sul foro in materia civile (LForo),
entrata in vigore il 1° gennaio 2001, per le azioni in materia di diritto del
lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il
giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;
-
dalle
tavole processuali emerge che il convenuto, __________, è domiciliato nel
Comune di __________;
-
di
conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di
__________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza é
irricevibile.
Gli atti
sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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