AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.88
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.88
mm/cd
Lugano
14 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 novembre 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
marzo 2000, ___________ - alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ in qualità di muratore - è scivolato su dei tubi in PVC ed ha
battuto a terra l'arto superiore destro.
Il caso è
stato assunto dall'_____________ il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr.
doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 21 ottobre 2002,
ha assegnato a ____________ una rendita di invalidità del 32% a far tempo dal
1° agosto 2002, siccome, citiamo: "sulla base delle constatazioni mediche
si può ragionevolmente pretendere che l'assicurato svolga un'attività leggera
per tutto il giorno. Questa capacità lavorativa gli permetterebbe di
realizzare, per esempio come cassiere di negozio do-it, operaio, controllore di
abbonamenti o operaio di fabbrica, un salario di fr. 47'714 annui. Senza
l'infortunio potrebbe guadagnare attualmente fr. 70'036. Ne consegue una
rendita di invalidità del 32% per cui, dal 1.8.02, accordiamo una rendita di
invalidità in tale misura" (doc. _).
D'altra
parte, all'assicurato è stata riconosciuta un'indennità per menomazione
dell'integrità del 25%.
A seguito
dell'opposizione interposta dal _____________ per conto dell'assicurato (cfr.
doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 18 novembre 2002, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 25 luglio 2002, __________ sempre patrocinato dall'___________
ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli una rendita
d'invalidità del 42% (cfr. I).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Il ricorrente ribadisce che a suo parere il tasso di perdita
economica del 32 % calcolato dall'intimata non tiene conto delle effettive
ripercussioni materiali di un ricollocamento professionale di un ex-capo
muratore. Egli motiva questa sua affermazione come segue.
La _________ nel determinare il diritto a rendita si fondava
essenzialmente sui pareri del proprio servizio medico, rispettivamente sugli
accertamenti professionali, secondo cui l'assicurato per il notevole danno
funzionale a carico dell'arto superiore destro non sarebbe più in grado di
svolgere la professione di muratore e capo-cantiere, mentre potrebbe invece
svolgere attività leggere e di controllo in misura del 100 %. Su queste
premesse medico-teoriche la __________ ha operato il calcolo di confronto
economico dal quale risulta una perdita economica imputabile all'invalidità
del 32 % (salario da valido perso ca. Fr. 70'000.--, salario presumibile da
invalido ca. Fr. 47'000.--).
L'assicurato contesta però gli accertamenti circa possibili posti
di lavoro e mansioni ancora esigibili. Egli nota che i posti di lavoro
documentati dalla ____________ nella pratica a suo parere non tengono
debitamente conto delle importanti limitazioni motorie e delle disestesie
all'arto superiore destro, in quanto i lavori di cui ai vari cosiddetti "DAP"
comunque presumono l'impiego dell'arto superiore destro in misura praticamente
piena e solo uno, denominato DAP 2315 (lettore di contatori elettrici), poteva
eventualmente rispondere alle esigenze. Il ricorrente ritiene pertanto che
questi accertamenti non sono rappresentativi.
Egli nota inoltre che non si sono prese in debita considerazione
le difficoltà legate al cambiamento d'occupazione dal lavoro di muratore e capo-cantiere
a operaio per lavori leggerissimi e poco qualificati in soggetto in età già
avanzata, criteri che per esperienza riducono ulteriormente di ca.10 % il
salario ottenibile sul mercato libero del lavoro.
Il ricorrente fa pertanto sostanzialmente valere che le condizioni
di salute permettono l'espletamento di un numero limitato di attività leggere
che non richiedano l'uso sotto forza dell'arto superiore destro e che in
simili lavori le possibilità di guadagno siano notevolmente
limitate per effetto della scarsa concorrenzialità in quel
particolare mercato del lavoro, e ciò di almeno il 10 %, per cui dal calcolo
economico risulta una perdita del 42 % (salario medio ca. Fr. 45'000,
rispettivamente ca. Fr. 41'000.-- al 90 %). E' pertanto da ammettere un diritto
a una rendita di pari percentuale" (I).
1.4. L'____________
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha invitato il medico di circondario dell'____________ a volere
precisare "… se l'assicurato sarebbe o meno in grado di ingaggiare il suo
arto superiore destro in lavori da svolgere all'altezza del tavolo con
l'utilizzo di attrezzi leggeri fino a medi" (V).
La
risposta del dott. ___________ è pervenuta in data 10 febbraio 2003 (VII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare le loro osservazioni (VIII).
____________ha
preso posizione il 14 febbraio 2003 (cfr. IX).
L'___________
lo ha fatto in data 19 febbraio 2003, producendo 5 nuove DPL, a suo dire
esigibili al 100% (cfr. X + allegati).
Il
ricorrente ha ancora avuto modo di esprimersi al riguardo (cfr. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 18
novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. L’oggetto
della lite é circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante ad
_____________.
2.4. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale tra il danno
alla salute e l'infortunio.
2.5. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp.
le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase
LAINF; RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168 p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30
giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare
il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza
età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 25 ottobre 2002 nella
causa P., U 283/01, consid. 4.4.). Ci si discosterà da
questa
proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date
al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi
altamente probabile (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.6. In concreto,
in data 4 marzo 2002, ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura dal
medico di circondario dell'________ il dottor __________ spec. FMH in chirurgia
ortopedica.
Questo lo
status oggettivamente costatato dal dottor ___________ a livello
dell'arto superiore destro:
"
Oggettivamente importante deficit funzionale e
ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,
abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino
all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare.
(…)"
(doc. _,
p. 2).
Il medico
di circondario ha poi discusso la questione riguardante l'esigibilità lavorativa,
in relazione alla quale ha descritto gli impedimenti funzionali dipendenti dai
postumi infortunistici residuali:
"
(…).
Paziente limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.
Capacità lavorativa praticamente completa nelle
mansioni unicamente di controllo/direzione dei lavori senza dover partecipare
attivamente agli stessi.
(…)"
(doc. _,
p. 3).
Sulla
base delle risultanze della visita medica di chiusura, l'assicuratore LAINF
convenuto ha concluso che l'originaria attività di muratore non appariva più
ragionevolmente esigibile (doc. _, p. 3).
L'____________
ha, quindi, stabilito il grado d'invalidità facendo riferimento al mercato
generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
redditi. Concretizzando le indicazioni fornite dal proprio medico di
circondario, l'Istituto assicuratore ha ritenuto che ___________ possa ancora
svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento, attività non
particolarmente gravose per l'arto superiore destro, quali l'operaio presso
l'Immobiliare __________ il controllore di abbonamenti presso la _____________
, l'operaio presso la ______________ il controllore di punte per i trapani
utilizzati dai dentisti presso la ______________ ed il cassiere presso la ditta
_____________ (cfr. doc. _).
Con il
proprio gravame, l'assicurato contesta, peraltro in termini piuttosto generici,
che le professioni ritenute dall'Istituto assicuratore convenuto - fatta
eccezione per quella di controllore di abbonamenti - siano realmente adeguate
alle sue condizioni di salute, nella misura in cui esse "… presumono
l'impiego dell'arto superiore destro in maniera praticamente piena …" (I,
p. 2).
In corso
di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________ al quale è stato chiesto
di precisare, citiamo: "… se l'assicurato sarebbe o meno in grado di
ingaggiare il suo arto superiore destro in lavori da svolgere all'altezza del
tavolo con l'utilizzo di attrezzi leggeri fino a medi" (V).
Questa la
risposta fornita dal medico di fiducia dell'________ il 5 febbraio 2003:
"
(…).
In occasione dell'esame medico-circondariale di chiusura del
4.3.2002, viene ritenuto, quale menomazione all'integrità, un importante
deficit motorio con disturbo residuale della sensibilità in presenza di una
paresi del nervo ascellare destro.
Per quanto attiene all'esigibilità si esprimevano le seguenti
considerazioni: paziente limitato nelle attività lavorative che richiedono
l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal
tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili,
rispettivamente macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile
solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di
sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato dal tronco.
Capacità lavorativa praticamente completa nelle mansioni
unicamente di controllo direzione dei lavori senza dover partecipare
attivamente agli stessi.
Dal punto di vista dell'anatomia funzionale, il nervo ascellare
garantisce l'innervazione muscolare del M. Deltoide e M. Teres minor così come
l'innervazione sensibile alla faccia esterna del braccio in una zona che si estende
dalla spalla fin verso il gomito.
Il muscolo Teres minor prende origine all'altezza del bordo
esterno della scapola e si inserisce al bordo inferiore del tubercolo maggiore:
esso funge da debole rotatore esterno del braccio.
Il muscolo Deltoide prende origine nella parte laterale della
clavicola, sull'acromion e praticamente su tutta la lunghezza della spina
scapolare e si inserisce sulla faccia esterna dell'omero nella zona di
transizione tra il terzo prossimale e quello intermediario. L'abduzione del
braccio (alzare lateralmente) fino a circa l'orizzontale (90°) viene effettuata
praticamente solo dal muscolo Deltoide. Esso partecipa inoltre in maniera molto
parziale anche ai movimenti di rotazione.
Concretamente, per quanto attiene all'uso della spalla, il signor
__________ riesce a sollevare il braccio in avanti attivamente fino a circa
110°, ad alzarlo di fianco fino all'orizzontale unicamente mantenendo il gomito
flesso e a portarlo fino all'altezza dell'anca, tasca laterale dei pantaloni,
ma non quella posteriore. Presenza inoltre di una diminuzione diffusa della
forza muscolare.
Piegando il gomito il paziente riesce a sopperire al deficit
funzionale del muscolo Deltoide ingaggiando la muscolatura che prende origine
all'altezza della spalla e si estende fino alla parte prossimale
dell'avambraccio. Con questo meccanismo di compensazione il signor __________
riesce effettivamente ad alzare lateralmente il
braccio fino all'orizzontale, a scapito tuttavia del potenziale
di forza a sua disposizione.
Per quanto attiene alla posizione ergonometrica del posto di
lavoro, i postumi infortunistici riconosciuti in occasione dell'esame
medico-circondariale di chiusura risultano essere senz'altro compatibili con lo
svolgimento di attività su di un tavolo a condizione tuttavia che il piano di
lavoro si situi a un'altezza tale da permettere al paziente il mantenimento
del braccio destro in una posizione accostata al tronco: concretamente non più
alto della vita.
Una situazione di lavoro come quella di un orologiaio, per
prendere un esempio estremo, obbligherebbe in effetti il paziente a prendere e
mantenere una posizione sfavorevole sia dal punto di vista statico (vedi
ampiezza del movimento della spalla) sia da quello funzionale (vedi mancanza
di abduzione a causa della lesione del nervo).
Per quanto attiene all'uso specifico dell'utilizzo di attrezzi,
diversi fattori entrano in linea di conto: il peso, la frequenza e le modalità
della loro manipolazione, viene ritenuta data per scontata l'astensione o
almeno la riduzione marcata dall'uso di utensili vibranti e/o contundenti.
Rispettando le limitazioni muscolari residuali, più
specificatamente potendo mantenere il braccio accostato al tronco oppure
potendosi limitare a dei movimenti di flessione (verso l'avanti) dell'arto
superiore destro dal punto di vista medico ritengo essere esigibile l'utilizzo
di attrezzi leggeri (inferiori a una decina di chili) e raramente, purché non
ripetuto, anche medio-leggeri.
Soddisfatta la condizione dell'altezza del piano di lavoro, così
come quella del peso, della ripetitività e della modalità d'uso degli
utensili, il signor _____________ deve pure avere la possibilità di svolgere
un'attività esigibile direttamente davanti, rispettivamente in fronte a sé
stesso. A causa del deficit muscolare esso non è per esempio in grado di andare
a cercare con il semplice spostamento del braccio destro un oggetto, anche
leggero, posto lateralmente per portarlo davanti a sé e in seguito lavorarlo.
Il signor __________ è per contro in grado di cercare un oggetto posto davanti
a sé per tirarlo, rispettivamente spostarlo più vicino al proprio tronco"
(VII).
Alla luce
delle precisazioni formulate dal dott. ___________ questo Tribunale ritiene che
alcune delle attività segnalate dall'Istituto assicuratore convenuto non
appaiono compatibili con gli impedimenti funzionali che presenta __________
(cfr., in ogni caso, le DPL n. 2513 e 2597), questione, quella dell'effettiva
idoneità delle DPL proposte, che comunque può rimanere aperta, nella misura in
cui il risultato al quale è pervenuto l'__________ va verificato - così come
verrà meglio specificato in seguito - con l'ausilio dei dati statistici
economici (cfr., in questo senso, STFA del 23 gennaio 2003 nella causa D., U
196/02, consid. 4.5. in fine e del 23 febbraio 2003 nella causa M., U
151/00, consid. 4.3.).
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l'insorgente (cfr., in particolare, IX), il TCA
ritiene che le opportunità di reperire un lavoro che sia conciliabile con i
disturbi accusati dall'assicurato (si tratterebbe di attività leggere dal
profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di
sorveglianza, che, da un profilo medico, il ricorrente potrebbe esercitare a
tempo pieno e con un rendimento completo) nonché con le sue condizioni
personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Certo,
non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a
profitto della residua capacità lavorativa comporterà per ____________.
Nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora
che secondo il già citato principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui
essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA del 10 settembre 1998 nella causa S.
inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c).
Se,
malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto,
questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la
nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni
non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid.
3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1995, p. 83).
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°,
di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder
einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch
in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher
nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und
seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben.
Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden
schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom
11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an
automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle,
Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem
Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-)
medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen
fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der
Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung
(zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)"
(STFA
succitata, consid. 3b).
Infine,
in una recente sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U
330/01, l'Alta Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro,
un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei
medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione
prevalentemente seduta e non comportante il sollevare rispettivamente il
trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo
dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si
tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure
considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile
buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.
35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re
W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285 consid. 3).
(STFA
succitata, consid. 4.7).
2.7. Incontestata
l'entità del reddito da non invalido (fr. 70'035.55/anno - cfr. doc. _),
occorre ora determinare quella del reddito che l'insorgente potrebbe conseguire
esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).
A mente
dell’Istituto assicuratore convenuto, l’insorgente - malgrado i postumi
residuali dell'evento traumatico del marzo 2000 - potrebbe conseguire un
reddito annuo ammontante a fr. 47'713.80.
Questa
valutazione è avversata dall'assicurato, secondo il quale il reddito da
invalido andrebbe fissato a fr. 41'000.--, ossia fr. 45'000.-- ./. 10%
di riduzione (cfr. I, p. 3).
2.8. Per
quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido
conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e
non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato
del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti,
ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55
pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Nel passato, questi parametri
sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata
in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT
II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B., I 411/98, l'Alta Corte si è in particolare così
espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria
cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che
riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo
alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli
infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio
2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U
142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'__________.
L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i
quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in
occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a
fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le
specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una
riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.).
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere
quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 604-605).
2.9. Nel caso di specie, in ossequio alla
più recente giurisprudenza federale, occorre, dunque, basarsi sui dati
statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
2000 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di
statistica.
Dalla
tabella TA1 risulta che un uomo, svolgendo nel 2000 un'attività semplice e
ripetitiva in Svizzera, avrebbe potuto conseguire, mediamente, un salario
mensile lordo pari a fr. 4'437.-- (considerando soltanto il settore privato,
visto che ____________ non ha evidentemente accesso a quello pubblico), quindi,
riportandolo su 41.8 ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, STFA del 10 agosto
2001 nella causa R., I 474/00, consid. 3 c) aa)), a fr. 4'636.-- oppure a fr.
55'632.-- per l'intero anno (fr. 4'636 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B. c/
INSAI, p. 5 consid. 3a).
Va,
tuttavia, segnalato che il TFA ha stabilito che per la commisurazione del
diritto alla rendita è determinante l'anno in cui inizia tale diritto (cfr. DTF
128 V 174s.).
In casu, il diritto
alla rendita è iniziato il 1° agosto 2002 (cfr. consid. 1.2.), perciò vanno
considerati i dati concernenti l'anno 2002.
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; per
l'adeguamento 2002, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque
indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini
nominali fra i primi 3 trimestri del 2001 ed i primi 3 trimestri del 2002, cfr.
tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 1-2003, p. 95) - si
ottiene, per il 2001, un reddito mensile di fr. 4'750.90 e, per il 2002, di fr.
4'836.40 oppure di fr. 58'036.80 per l'intero anno (fr. 4'836.40 x 12).
Come
visto (cfr. consid. 2.7.), l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore
convenuto è pari a fr. 47'713.80.
Questo Tribunale non ha
motivo per non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico da invalido
operata dall'________, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza
di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili
di comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le
premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr. 58'036.80 corrisponde
a fr. 43'527.60; STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00;
STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; STFA del 27 luglio
2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; STFA del 21 giugno 2001 nella causa R.,
U 349/98; STFA del 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99).
Infatti, in concreto, il
reddito statistico risulterebbe ridotto di poco meno del 18% (fr.
47'713.80 rappresentano circa l'82% di fr. 58'036.80).
2.10. Va
ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.8.,
il TFA ha proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario
mediamente percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente
da una donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato
(TA1).
Il TCA, nel recente
passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali
statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si
rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui
i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto
che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito
dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute.
In
questo ordine d'idee, questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella
causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 -
successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17
aprile 2001 nella causa B. c/ INSAI e 22 maggio 2001 nella causa M. c/ SWICA
Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del _________
dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
__________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente
tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome
la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale
statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un
uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per
utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un
risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36;
DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo
giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui
opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné";
sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag.
185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al
riguardo precisato:
"
La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del
Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato
del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto
1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare,
dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in
considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta
di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre
les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les
femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes.
Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des
femmes et des hommes. (…)"
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel presente caso - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA
del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. ed in
SVR 2001 IV nr. 35 - a questa Corte sembra più coerente determinare il reddito
ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori
specifici per il Cantone Ticino (cfr., al riguardo, D. Cattaneo, op. cit.,
p. 605).
D'altra
parte lo stesso TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati
statistici nazionali rispetto a quelli regionali (cfr., fra le tante, RAMI 2001
U 439, p. 347ss. = SVR 2002 UV 15,
p. 47ss.),
in alcune
recenti pronunzie, ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di
valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile
l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"
(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.
consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätz- lich
die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren,
dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region
Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").
Parimenti,
nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre
2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido
facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla
regione lemanica.
Ora,
applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA13 per il settore
privato, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e
ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 50'498.--
(fr. 4'027.-- : 40 x 41.8 x 12). Adeguando questo reddito al 2002, si ottiene
un salario annuo di fr. 52'681.10. Tale importo - analogamente a quello che è
stato dedotto dalla tabella TA1 e adeguato per il 2002 (cfr. consid. 2.9.) - dimostra, tenuto sempre
conto del fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a
seconda delle circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 47'713.80 considerato dall'Istituto assicuratore
convenuto (riduzione del reddito di fr. 52'681.10 leggermente inferiore al
10%).
È vero
che una riduzione di circa il 10% potrebbe apparire in questo caso troppo
esigua, visto che la Corte federale, nella suevocata sua pronunzia parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., ha operato una riduzione del 25%
sul dato statistico (cfr. consid. 3d).
Ciò
dimostra ulteriormente la necessità che il TFA chiarisca finalmente la
questione concernente il rapporto tra i dati statistici economici e le
DPL utilizzate dall'INSAI (cfr. consid. 2.8. in fine).
2.11. In
esito ai considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ -
determinato confrontando i fr. 47'713.80 con il reddito
che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e
cioè fr. 70'035.55 - risulta effettivamente essere del
32%, così come deciso dall'__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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