AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.76
Data decisione, Autorità:
02.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.76
mm/cd
Lugano
2 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2002
di
rappr. da: studio legale __________
contro
la decisione del 14 agosto 2002 emanata
da
rappr. da: __________
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
giugno 2000, __________ è caduta all'indietro mentre stava pattinando con i
roller ed ha battuto a terra, in particolare, la testa.
A causa
del suddetto sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura della base
cranica a destra con otorragia e pneumatocefalo, un'ematoma epidurale nella
regione temporoparietale, una commotio cerebri ed una paresi del nervo
facciale a destra (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
ha potuto riprendere la propria attività lavorativa a far tempo dal 7 agosto
2000 (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale del 29 maggio 2002, l'assicuratore LAINF ha dichiarato
stabilizzate le condizioni di salute dell'assicurata, ponendo perciò termine
alle prestazioni di corta durata, e le ha riconosciuto un'indennità per
menomazione all'integrità del 5% (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. _), la __________ ha ribadito, in sostanza, il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 15 ottobre 2002, __________, sempre patrocinata
dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, che le venga riconosciuta
una incapacità lavorativa e lucrativa non superiore al 50% e, in via
subordinata, l'allestimento di una perizia giudiziaria (cfr. I, p. 7s.).
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
- Nella
decisione impugnata si legge che "ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAINF il
diritto all'indennità giornaliera si estingue con il ripristino della piena
capacità lavorativa (....). Ora l'assicurata nel caso concreto ha ripristinato
la sua completa capacità lavorativa dal 7.08. 2000". In seguito la
compagnia assicurativa ha poi dichiarato che quanto affermato dalla qui
ricorrente nella sua opposizione non trova alcun minimo motivato riscontro, né
agli atti, né in quanto esposto in sede di opposizione: nella decisione qui
impugnata si sostiene infatti che "l'assicurata
stessa ha svolto le sue varie attività a partire dal 7.08.2000 sino a giugno
2002 senza conseguenze evidenziate e comprovate". Alla luce di
quanto precede, bisognerà dunque stabilire da un lato se, sulla base degli
elementi istruttori, i disturbi dell'assicurata le permettano o meno di
disporre di una piena capacità lavorativa e di guadagno e, dall'altro, se, nel
caso in cui gli elementi istruttori non dovessero essere sufficienti, possa
esserle riconosciuto il diritto ad una nuova perizia.
(…).
- Giusta l'art.
18 LAINF, se l'assicurato rimane invalido almeno al 10% a seguito di un
infortunio, ha diritto alla rendita d'invalidità. È considerato invalido colui
che "è presumibilmente
alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo
rilevante. Il grado d'invalidità è determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe
conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido". Di conseguenza, per poter determinare
il grado d'invalidità, bisognerà valutare il reddito da lavoro che l'assicurato
potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente aspettare
da lui.
Come
già precisato, la __________, nel motivare la propria decisione, rileva che, a
partire dal 7 agosto 2000, la qui ricorrente ha ripreso la sua attività a tempo
pieno senza conseguenze evidenziate e comprovate.
Nulla
di più falso: la stessa autorità ha infatti nel contempo precisato che il
perito (dr. med. __________) aveva constato - nelle proprie conclusioni - una
permanente ipoacusia destra lieve e un tinnito, così come pure delle cefalee
ricorrenti.
Ma vi
è di più: la compagnia assicurativa ha ritenuto che la ricorrente non avrebbe
segnalato i motivi che le impediscono di svolgere in maniera ottimale i due
lavori - ossia quello di contabile e quello d'insegnante - contemporaneamente.
Tale affermazione, la quale sfiora il limite dell'arroganza, non può essere
accettata dalla signora __________; ella ha al contrario circostanziato le
sue affermazioni con tanto di certificato medico. Contrariamente a quanto
sostenuto dalla spett. __________, i motivi per i quali la signora __________
ha dovuto rinunciare a svolgere i due lavori, ritenuto come le ripetute cefalee
ed i disturbi alla concentrazione non le permettono di continuare a svolgerli
contemporaneamente, risulta chiaramente dal certificato del dr. __________,
medico curante da diversi anni della signora __________. In data 28 giugno
2002, chiamato a pronunciarsi sulla situazione della signora __________, il dr.
med. __________ ha infatti dichiarato che l'assicurata "...non è più in grado di assumere il compito di docente
per l'anno prossimo...". A proposito degli accertamenti alla
base della decisione qui contestata, inoltre, egli ha avuto modo di segnalare
che "...una definizione del
caso da parte dell'assicurazione La __________, come proposto dal medico
fiduciario dr. __________, con il riconoscimento di una percentuale irrisoria
di danno residuo ha oltremodo offeso la sensibilità della paziente, non
tenendo in debito conto la buona volontà dimostrata dalla stessa nel portare a
termine con molta fatica l'impegno assunto come docente...". Concludendo
il medico curante ha quindi ritenuto indispensabile "...ricorrere ad un nuovo accertamento psico fìsico, tramite un
esame specialistico...".
Il
voler ignorare tale evidente circostanza o, peggio, il tentare di mettere in
dubbio la veridicità delle dichiarazioni di un medico riconosciuto, oltre che
lesivo dei diritti dell'assicurata, rappresenta un'affermazione del tutto
inaccettabile e meritevole di ferma censura.
L'assicurata,
ma questo è un altro discorso, ha semmai semplicemente dimostrato la sua buona
volontà, cercando invano di ricominciare fin da subito a svolgere entrambe le
professioni, compresa quella di docente per l'anno scolastico 2001/2002,
nonostante le grandi difficoltà incontrate a causa delle conseguenze dell'incidente
del 6 giugno 2000. Tutto questo non è stato considerato: anzi è addirittura
stato usato a pretesto per tentare di dimostrare come, a seguito della sua
stessa attitudine, l'assicurata sia in grado di assumersi gli stessi impegni
professionali che caratterizzavano la sua vita nel periodo
antecedente l'incidente del 6 giugno
2000. La verità è però che la signora __________, la quale ha cercato fin
dall'inizio di ridurre al minimo le conseguenze della caduta con i roller ed ha
immediatamente ricominciato - sebbene tra mille problemi - a svolgere le due
professioni contemporaneamente, si è unicamente data da fare, sebbene abbia
poi dovuto desistere, per non pesare sull'assicurazione. Avesse chiunque un
simile atteggiamento, ne troverebbe giovamento anche la controparte, la quale
non ha invece trovato nulla di meglio da fare se non penalizzare la sua
assicurata che, in verità, meglio avrebbe fatto a richiedere da subito ciò che
in tutta evidenza le spetta. Alla luce di questi evidenti fatti, il richiamo
dell'assicurazione all'obbligo di limitare il danno da parte dell'assicurata,
la quale dovrebbe fare tutto quanto ragionevolmente da lei si possa pretendere
per attenuare il danno, appare, oltre di cattivo gusto, del tutto fuori luogo.
Attualmente
la signora __________ svolge unicamente la professione di contabile in misura
del 50%. I continui disturbi di salute l'hanno costretta ad abbandonare una
delle due attività precedentemente svolte, optando unicamente per l'attività
di contabile. L'assicurata non è comunque più in grado di svolgere la sua
attuale professione oltre la misura del 50%, a causa dei numerosi disturbi di
salute dei quali soffre e che sono pure stati accertati dal dr. med.
__________: si noti che questa impossibilità è del tutto indipendente per
rapporto alla professione che la signora __________ ha deciso di continuare a
svolgere: si fosse sempre e solo occupata dell'attività di contabile, avrebbe
comunque subito una riduzione della sua capacità di lavoro a seguito
dell'infortunio. La signora _________ ritiene che - visto quanto precede - si
imponga il riconoscimento di una capacità lavorativa e di una capacità di
guadagno unicamente nella misura del 50%, visti i disturbi di salute di cui soffre
e ritenuto come il dispendio di forze procurato da un'attività in misura
completa (anche quella di contabile al 100%) non sia nemmeno ipotizzabile.
(…).
- Il dr.
__________, presso il quale la paziente è in cura da alcuni anni, ha
esplicitamente dichiarato che è necessario un nuovo accertamento psico-fisico
per poter definire le residue limitazioni funzionali presenti nella signora
__________. Orbene, la __________ ha ritenuto non necessario tale ulteriore
accertamento, limitandosi a sostenere che gli elementi in suo possesso sono più
che sufficienti. Indipendentemente dal fatto a sapere in che misura debba
essere riconosciuta all'assicurata un'incapacità lavorativa, resta il fatto,
evidente anche al profano, che esiste una chiara incongruenza tra il
certificato del dr. med. __________ e le conclusioni del medico
dell'assicurazione.
Un
nuovo esame medico e la conseguente rivalutazione del caso sulla base delle
risultanze che ne scaturirebbero, non può di conseguenza essere così
sbrigativamente negato.
(…)" (I).
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14
agosto 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino
al 31 dicembre 2002.
2.3. In concreto,
il TCA è chiamato ad esaminare se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno
legittimato a dichiarare __________ totalmente abile al lavoro e, pertanto, a
negarle il diritto ad una rendita di invalidità.
2.4. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A.
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p.
286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106
consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n.
482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
Va ancora
osservato che, in una sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 366, p. 92s., il TFA
ha stabilito che in caso di danno
alla salute presente soltanto durante un lasso di tempo limitato, il
grado d’incapacità lavorativa non si valuta secondo la limitazione esistente in
un'attività sostitutiva, bensì in base a quella accertata nell'originaria professione. Diverso è invece il discorso qualora lo stato di salute sia stabile e, quindi, gli impedimenti lamentati dall'assicurato ormai
permanenti. In tal caso, può essere preteso che
egli sfrutti la sua residua capacità lavorativa in
altre attività.
2.5. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che __________, il 6 giugno 2000, ha battuto la
testa per terra, riportando - così come risulta dal certificato medico del 19
giugno 2000 stilato dai sanitari dell'Ospedale regionale di __________, dove
essa è rimasta degente sino al 17 giugno - una frattura della base cranica a
destra con otorragia e pneumatocefalo, un'ematoma epidurale nella regione
temporoparietale, una commotio cerebri ed una paresi del nervo facciale
a destra (cfr. doc. _).
Dimessa
dal succitato nosocomio, l'assicurata è entrata in cura dal dott. __________,
generalista. Essa ha peraltro pure consultato il dott. __________, spec. FMH in
neurologia, rispettivamente, il dott. __________, spec. FMH __________.
Il
neurologo, in occasione della visita del 12 luglio 2000, ha constatato un
decorso molto favorevole della paresi facciale a destra, prevedendo, a breve
termine, un recupero completo (cfr. doc. _).
Il dott.
__________, con certificato dell'11 gennaio 2002, ha invece attestato la
presenza di una minima ipoacusia percettiva con tinnito associato all'orecchio
destro (cfr. doc. _).
Da parte
sua, il dott. __________ ha certificato una capacità lavorativa completa a
contare dal 7 agosto 2000 (cfr. doc. _).
D'altro
canto, con certificato del 21 dicembre 2001, il medico curante ha riferito di
un decorso favorevole, con soltanto delle residue cefalee. Egli ha confermato
l'esistenza di una piena abilità lavorativa ed ha escluso la persistenza di
postumi infortunistici permanenti (cfr. doc. _).
In data 23
marzo 2002, __________ è stata sottoposta ad una visita di controllo da parte
del dott. __________, spec. in chirurgia.
Dal
relativo rapporto, datato 2 aprile 2002, si evince che l'assicurata stessa
aveva riferito al medico di fiducia della __________ di soffrire di, citiamo:
"… tinnito a destra, lieve diminuzione della capacità uditiva a destra,
saltuarie cefalee, sensazione di pesantezza all'emiviso destro nel territorio
del nervo facciale senza deficit motorico evidenziabile" (doc. _, p. 2).
Dal canto
suo, il dott. __________ ha fatto stato - a titolo di postumi residuali
dell'evento traumatico del giugno 2000 - della persistenza di una ipoacusia
destra lieve e tinnito, di cefalee ricorrenti, nonché di una sensazione
soggettiva di ipoestesia senza effettivo deficit motorico, postumi che hanno
giustificato il riconoscimento di un'IMI del 5% (cfr. doc. _, p. 3 e 4).
Fondandosi
sul contenuto del referto allestito dal dott. __________, la __________, con
decisione formale del 29 maggio 2002, ha dichiarato chiusa la cura medica
(nella misura in cui dalla medesima non vi era più da attendersi un notevole
miglioramento dello stato di salute) e, d'altro canto, ha posto __________ al
beneficio di un'IMI del 5% (cfr. doc. _).
In sede
di opposizione, l'assicurata ha prodotto un certificato, datato 28 giugno 2002,
del suo medico curante, il dott. __________, il cui contenuto è il seguente:
"
(…)
Attesto di avere in mia cura la sopraccitata
paziente dal 20.06.00 per sequele di incidente con roller occorso il 6.6.00.
La paziente ha ripreso l'attività lavorativa in
misura totale dal 07.08.00 per far fronte all'impegno preso come docente nella
misura di ca. il 50%. Durante l'anno scolastico 2001/2002 ha sofferto di
numerosi disturbi legati alla concentrazione e ad una facile esauribilità che
le hanno comportato un dispendio di forze notevole a danno della professione
primaria di contabile in un'attività propria.
Tali sintomi sono sicuramente riconducibili al
pregresso infortunio del 06.06.00.
Nonostante tali limitazioni funzionali ha
concluso l'anno scolastico e per gli stessi motivi non è più in grado di
assumere il compito di docente per l'anno prossimo.
Una definizione del caso da parte
dell'assicurazione La __________, come proposto dal medico fiduciario dr.
__________, con il riconoscimento di una percentuale irrisoria di danno residuo
ha oltremodo offeso la sensibilità della paziente, non tenendo in debito conto
la buona volontà dimostrata dalla stessa nel portare a termine con molta fatica
l'impegno assunto come docente.
Come medico di famiglia della paziente, ritengo
sia indispensabile ricorrere ad un nuovo accertamento psico-fisico tramite un
esame specialistico per meglio definire le residue limitazioni funzionali
presenti nella signora __________ "
(certificato
28.6.2002, accluso al doc. _).
2.6. Con il
proprio gravame, __________ ha chiesto che il TCA le riconosca un'incapacità
lavorativa, rispettivamente, lucrativa, non superiore al 50%, facendo
essenzialmente riferimento al contenuto del certificato 28 giugno 2002 del
dott. __________.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto come la pretesa di
un'incapacità lavorativa (rispettivamente, lucrativa) del 50% appaia, già di
primo acchito, infondata.
Anche
volendo ammettere - per pura ipotesi di lavoro - che l'assicurata, terminato
l'anno scolastico 2001/2002, non sia più stata in grado di proseguire con
l'insegnamento, come certificato dal suo medico curante (cfr. certificato del
28.6.2002, accluso al doc. _: "Nonostante tali limitazioni funzionali ha
concluso l'anno scolastico e per gli stessi motivi non è più in grado di
assumere il compito di docente per l'anno prossimo" - la
sottolineatura è .del redattore), ciò non giustificherebbe ancora il
riconoscimento di una inabilità lavorativa del 50%.
Dagli
atti di causa risulta infatti che - per sua stessa ammissione - __________
esercitava l'attività di docente (presso la Scuola professionale commerciale di
__________) soltanto nella misura di circa il 10%.
Per il
rimanente 90% del tempo, essa lavorava presso lo Studio contabile __________
(70%) e presso il __________ (20%):
"
Scuola professionale commerciale, __________a
3 ore di '45 minuti alla settimana
(non sono assicurata contro gli infortuni non
professionali) → docente cantonale
20% → 8 ore alla settimana
rimanente ~ il 70%
(…)"
(doc. _).
Del
resto, dall'annuncio di infortunio del 15 giugno 2000, compilato dalla
__________, risulta che presso la __________ la ricorrente svolgeva l'attività
di contabile ("Buchhalterin") in ragione di 8 ore alla
settimana (20%, cfr. doc. _).
Anche
dall'annuncio di infortunio sottoscritto dallo Studio contabile __________, si
evince che l'attività ivi esercitata dall'assicurata era quella di contabile
(cfr. doc. _).
Da quanto
precede, se ne deduce che a __________ potrebbe essere riconosciuta, tutt'al
più, una incapacità lavorativa del 10%, riferita all'attività di
docente.
2.7. Tutto ben
considerato e attentamente valutato l'insieme della documentazione presente
all'inserto, il TCA ritiene inverosimile che, a fronte dei soli postumi
residuali dell'evento traumatico del 6 giugno 2000, l'insorgente non sia più in
grado di esercitare l'attività di docente a tempo parziale.
In
effetti, occorre considerare, in primo luogo, che __________ ha potuto portare regolarmente a termine gli
anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 (cfr., al riguardo, il doc. _, in cui il
dott. __________ ha attestato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 7
agosto 2000, ed il doc. _).
In
secondo luogo, la circostanza che l'assicurata avrebbe sofferto di
"numerosi disturbi legati alla concentrazione e di una facile
stancabilità", tali da non più permettere una ripresa dell'attività di
docente per l'anno scolastico 2002/2003, risulta unicamente dal certificato 28
giugno 2002, stilato dal dott. __________ posteriormente all'emanazione della
decisione formale da parte della __________ (certificato del 28.6.2002 accluso
al doc. _).
In
precedenza, mai nessun sanitario aveva fatto accenno all'esistenza di problemi
di carattere neuropsicologico.
Il dott.
__________, neurologo, era stato consultato da __________ esclusivamente in
relazione alla paresi facciale a destra (cfr. doc. _).
Lo stesso
medico curante della ricorrente, ancora il 21 dicembre 2001 (cfr. doc. _),
aveva certificato un decorso favorevole ed una capacità lavorativa integra,
evidenziando unicamente la sussistenza di cefalee residue, trattate con
l'assunzione di analgetici (al bisogno).
Del
resto, in occasione della visita fiduciaria del 23 marzo 2002, l'assicurata
medesima non aveva affatto riferito al dott. __________ di soffrire di disturbi
neuropsicologici, rispettivamente, di presentare delle difficoltà
nell'esercizio delle proprie attività professionali, segnatamente di quella di
insegnante (cfr. doc. _, p. 2: "Disturbi soggettivi: riferisce il
tinnito a destra, lieve diminuzione della capacità uditiva a destra, saltuarie
cefalee, sensazione di pesantezza all'emiviso destro nel territorio del nervo
facciale senza deficit motorico evidenziabile. (…). Capacità lavorativa:
nel frattempo la paziente ha ripreso il lavoro in misura completa").
D'altra
parte, il semplice fatto che lo stesso medico fiduciario della __________ abbia
riconosciuto la sussistenza di talune sequele infortunistiche, non soccorre la
ricorrente, nella misura in cui ciò non significa ancora che esse debbano
necessariamente incidere sulla sua capacità lavorativa.
In terzo
luogo, a proposito del valore probante della certificazione del dott.
__________, va rilevato che, secondo una costante giurisprudenza, le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p.
83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC
1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Riguardo
al richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa Corte
ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti)
elementi di valutazione.
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In ogni
caso, ammesso ma non concesso che __________ non fosse effettivamente più stata
in grado di insegnare, in virtù della giurisprudenza evocata al considerando
2.4. in fine, essa avrebbe comunque dovuto sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in altre attività.
2.8. In sede di
ricorso, l'assicurata ha sostenuto di presentare una incapacità lavorativa del
50% a prescindere dall'attività esercitata: "si noti che questa
impossibilità è del tutto indipendente per rapporto alla professione che la
signora __________ ha deciso di continuare a svolgere: si fosse sempre e solo
occupata dell'attività di contabile, avrebbe comunque subito una riduzione
della sua capacità di lavoro a seguito dell'infortunio" (cfr. I, p. 6).
Lo
scrivente TCA non può condividere la tesi difesa dall'insorgente.
Si
tratta, infatti, di una semplice dichiarazione di parte che non appare
supportata da nessuna certificazione medica.
D'altronde,
anche il medico curante di __________, in data 28 giugno 2002, ha fatto valere
che la sua paziente si troverebbe impedita a riprendere la specifica attività
di docente (cfr. certificato del 28.6.2002 accluso al doc. _).
In simili
condizioni, è a ragione che la __________, nonostante la sussistenza di taluni
postumi infortunistici, ha dichiarato l'assicurata totalmente abile al lavoro.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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