AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.58
Data decisione, Autorità:
10.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00058
mm
Lugano
10 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 9 luglio 2002 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
settembre 1981, __________ - all'epoca alle dipendenze del __________ in
qualità di manovale - è scivolato ed ha battuto la parte bassa della schiena
contro un muro e contro la restante armatura, riportando, segnatamente, una
contusione lombo-sacrale bilaterale.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le proprie
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale del 26 febbraio 1982, l'Istituto assicuratore ha dichiarato
estinto il proprio obbligo contributivo a far tempo dal 22 febbraio 1982 (cfr.
doc. _).
Il
ricorso presentato dall'assicurato dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del
Canton __________ è stato in seguito ritirato, preso atto delle risultanze
della perizia giudiziaria del 4 gennaio 1983 allestita dalla Clinica ortopedica
universitaria __________ (cfr. doc. _), cosicché la suddetta decisione è
cresciuta in giudicato.
1.3. Successivamente,
__________ ha sollecitato, in più di un'occasione, la riapertura del suo caso
da parte dell'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente informato
l'assicurato che le condizioni per rivedere la fattispecie non apparivano soddisfatte
(cfr. doc. _).
Il 20
novembre 1996, l'Istituto assicuratore, prendendo posizione sull'ennesima
richiesta di revisione dell'assicurato, gli ha comunicato che non sarebbe
entrato nel merito di ulteriori pretese "… dal momento che lo stesso è
stato chiuso sulla base di una sentenza del Tribunale cantonale di __________,
la quale è cresciuta in giudicato" (cfr. doc. _).
Con
pronunzia del 25 marzo 1997, questo TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso
presentato da __________ avverso la succitata comunicazione dell'__________, in
difetto di una decisione impugnabile.
Il
ricorso successivamente interposto al TFA è stato dichiarato inammissibile
(cfr. doc. _).
1.4. Nel
prosieguo, altre istanze di revisione sono state presentate dall'assicurato.
Con
decisione formale del 23 maggio 2002, l'__________ ha comunicato a __________
che le domande di revisione del 18 aprile 1994, del 1° ottobre 1996 e dell'11
dicembre 2001 risultano essere tardive, siccome inoltrate trascorso il termine
decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 LPA (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione personalmente interposta dall'assicurato (cfr. doc. _),
l'assicuratore infortuni, in data 9 luglio 2002, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 29 luglio 2002, __________ ha chiesto l'annullamento
dell'impugnata decisione su opposizione, osservando quanto segue:
"
(…)
¨ la __________
con il provvedimento citato afferma che non sussistono le condizioni per operare
una revisione procedurale della decisione del 26/02/1982 con la quale il
medesimo Istituto sospendeva a favore dello scrivente le prestazioni
assicurative a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data 7/09/1981. In
realtà, rispetto alla decisione del 1982, sono stati acquisiti documenti
sanitari, che si allegano alla presente, che dimostrano almeno una parziale
invalidità dovuta all'infortunio subito. Si tratta, come è evidente, di una
documentazione che doveva indurre la __________ quantomeno a rivedere la
pratica e sottoporre lo scrivente a nuovi accertamenti sanitari;
¨ Nel
provvedimento del 9/07/2002 la __________, a sostegno del rigetto
dell'opposizione formulata dal sottoscritto, afferma che il decorso del termine
decadenziale di 10 anni dalla decisione del 1982 giustificherebbe il rigetto di
ogni richiesta di revisione procedurale. In realtà numerose sono state le
richieste di prestazione presentate dallo scrivente, come del resto ammette con
evidente contraddizione l'organo che ha emesso il provvedimento (nota del
11/07/1984; nota del 11/11/1985; nota del 30/09.1988; nota del 16/05/1991; nota
del 8/08/1993). Pertanto risulta evidente che il termine decadenziale, invocato
impropriamente, è stato interrotto. (…)." (I)
1.6. In risposta,
l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In data 30
agosto 2002, l'assicurato ha prodotto dell'ulteriore documentazione, in gran
parte già presente all'inserto, ed ha inoltre precisato quanto segue:
"
(…)
o Nella memoria anzidetta,
la __________ non entra nel merito della nuova documentazione medica che
dovrebbe giustificare la revisione procedurale da parte dell'amministrazione
competente. Ciò in considerazione del fatto che se la documentazione è
successiva alla decisione del 26/02/1982, la medesima dimostra, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che la patologia invalidante è da mettere in relazione
causale con l'attività lavorativa.
o Il
decorso del termine prescrizionale non è avvenuto, contrariamente a quanto
sostenuto nella memoria della __________, per il semplice motivo che lo
scrivente lo ha interrotto più volte, come ammesso peraltro nella memoria
medesima." (V)
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se siano o meno soddisfatti i
presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione formale
del 26 febbraio 1982.
2.2. L'amministrazione è tenuta a ritornare su una sua
decisione formalmente cresciuta in giudicato, se si scoprono fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova.
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze
che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante
sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel
che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti
nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel
procedimento precedente, ma che non hanno
potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono
destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve
dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella
causa G. P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad
apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non é
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno
apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente
decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il
perito tragga, da fatti già conosciuti, delle
conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la
circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti
nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto
sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o
rimasti non provati.
2.3. In una
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando così
una sua precedente inedita pronunzia (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.)
- ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è
ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione
su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione
su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).
2.4. Nel caso di
specie, __________ ha postulato, in più di un'occasione, a decorrere dal
giugno/luglio 1984, la revisione della decisione formale del 26 febbraio 1982,
cresciuta in giudicato (al proposito, è utile ricordare che il Tribunale delle
assicurazioni del Canton __________ non è mai entrato nel merito della lite,
giacché la causa venne stralciata dai ruoli per desistenza del ricorrente).
La
decisione formale con la quale l'assicuratore infortuni convenuto ha posto fine
al proprio obbligo contributivo in relazione ai noti disturbi dorsali, è stata
notificata all'assicurato nel corso del mese di febbraio del 1982, cosicché il
termine assoluto di 10 anni previsto dall'art. 67 cpv. 1 PA è venuto a scadere
nel febbraio del 1992.
Le
domande di revisione formulate da __________ dopo tale data, si rivelano
pertanto intempestive.
Questa
Corte non può condividere la tesi del ricorrente secondo cui il succitato
termine decennale, in realtà, non sarebbe scaduto, poiché interrotto in forza
delle numerose domande di revisione presentate a far tempo dal 1984 (cfr. I e
V).
Al
riguardo va richiamata la sentenza del TFA RAMI 1994, p. 145ss.. In quella
fattispecie, l'assicurato aveva presentato una prima domanda di revisione entro
il termine di 10 anni, dichiarata irricevibile per carenza di motivazione, ed
una seconda trascorsi i 10 anni dalla data di notificazione della decisione
interessata. La nostra Corte federale ha finalmente dichiarato tardiva
questa seconda richiesta di revisione (cfr. RAMI succitata, p. 147).
Analoghe
considerazioni valgono anche nel presente caso.
2.5. Per quel che
concerne invece le domande di revisione inoltrate prima del mese di
febbraio 1992, l'__________ sostiene di averle evase con delle decisioni
informali che, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato,
sono ormai cresciute in giudicato (cfr. doc. _, p. 2s.).
Lo scrivente
Tribunale ritiene di potere prestare adesione al parere espresso dall'Istituto
assicuratore convenuto.
Dalle
tavole processuali emerge effettivamente che l'assicuratore LAINF ha respinto
le diverse richieste di revisione presentate da __________ mediante delle
decisioni de facto (cfr. doc. _).
Ora,
qualora un assicurato non intenda accettare una decisione informale, é tenuto a
comunicarlo, in un modo o nell'altro, all'amministrazione. Una volontà produce
infatti effetti giuridici solo se manifestata senza equivoci. Ciò deve
nondimeno avvenire entro un termine ragionevole di riflessione e di esame, in
difetto di che si considera cresciuta in giudicato la decisione de facto.
Ignorare tale regola equivarrebbe a disattendere la sicurezza del diritto, il
principio della buona fede, nonché le esigenze di una sana gestione
amministrativa. Sapere se l'assicurato ha manifestato il proprio dissenso entro
un termine ragionevole è una questione che dipende dalle circostanze del caso
concreto (cfr. DTF 122 V 367, consid. 3 e giurisprudenza ivi menzionata; STFA
del 12 dicembre 2000 nella causa P., U 295/00, consid. 2a).
Ad
esempio, nella DTF 106 V 240, il TFA ha considerato come ancora adeguato un
termine di 1 anno. È parimenti stato giudicato ragionevole un termine di 11
mesi (cfr. RAMI 1988 K 783, p. 396s.). Per contro, la Corte federale ha
ritenuto eccessivamente lungo un termine di poco superiore ai 2 anni (cfr. DTF
102 V 16 consid. 2b), rispettivamente, di 5 anni (cfr. DTF 104 V 166 consid.
3).
In casu,
dagli atti di causa non risulta affatto che, ricevute le comunicazioni dell'11
luglio 1984, dell'11 novembre 1985, del 30 settembre 1988 e del 16 maggio 1991
da parte dell'__________, __________ abbia manifestato il proprio dissenso
oppure abbia preteso l'emanazione di una decisione formale.
Ne
discende che, in applicazione della suevocata giurisprudenza, le decisioni
informali emanate a suo tempo dall'assicuratore LAINF convenuto sono ormai
cresciute in giudicato.
In esito
ai considerandi che precedono, la querelata decisione su opposizione è
meritevole di essere tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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