AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.55
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.55
mm
Lugano
22 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 aprile 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
febbraio 1988, __________ - alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l'__________ - è caduto da un'impalcatura, riportando,
segnatamente, un trauma al ginocchio destro (sospetta distorsione del legamento
collaterale interno).
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Negli anni
successivi, l'assicurato ha notificato alcune ricadute interessanti il
ginocchio destro (dicembre 1988, giugno 1993 e settembre 1994), relativamente
alle quali l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità.
In
occasione dell'ultima ricaduta, __________, in data 6 dicembre 1994, è stato
sottoposto ad una visita di controllo da parte dell'allora medico di
circondario, dott. __________ b, spec. FMH in chirurgia.
Fondandosi
sulle risultanze di questo esame, l'assicuratore LAINF, con decisione formale
del 15 dicembre 1994, ha negato la propria responsabilità a proposito dei
disturbi al ginocchio destro, a far tempo dal 1° gennaio 1995 (data a partire
dalla quale l'assicurato è reputato avere raggiunto lo status quo sine).
L'__________
ha ribadito la sua posizione con decisione su opposizione dell'11 aprile 1995,
cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. L'assicurato
è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico il 22 ottobre 2001,
allorquando ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro cadendo,
successivamente, su entrambe le ginocchia.
1.4. Con
decisione formale del 12 dicembre 2001, l'Istituto assicuratore ha negato che,
posteriormente al 31 gennaio 2002, i disturbi accusati da __________ alle
ginocchia potessero ancora essere ricondotti all'uno e/o all'altro degli
infortuni assicurati.
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato,
l'__________, in data 18 aprile 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione. L'assicuratore infortuni ha tuttavia precisato che -
contrariamente a quanto erroneamente indicato nella decisione formale -
l'oggetto della lite andava circoscritto alla questione a sapere se l'infortunio
dell'ottobre 2001 avesse o meno ancora giocato un ruolo causale a contare
dal 1° febbraio 2002.
1.5. Con
tempestivo ricorso del 18 luglio 2002, , sempre patrocinato dall',
ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita di invalidità
del 50% e, in via subordinata, che egli venga sottoposto a perizia giudiziaria
allo scopo di stabilire il grado della sua invalidità (cfr. I, p. 2).
Questi
gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
__________ lavora in qualità di muratore presso
la ditta __________.
L'assicurato durante la lunga carriera lavorativa
in Svizzera, è stato inabile al lavoro a causa di infortunio come documentato
dagli incarti _________ che si richiamano agli atti.
Questi infortuni non hanno mai determinato delle
decisioni di rendite per cui di deve desumere che il lavoratore ha acquisito
completa attività lavorativa.
A seguito dell'infortunio, oggetto di questo
ricorso, il signor __________ ha subito conseguenze tali che l'attività
lavorativa è stata preclusa per un lungo periodo e la ripresa è stata di fatto
impedita a causa dei postumi di un infortunio che ha colpito il ginocchio.
La __________ nella propria decisione ha
stabilito che i danni di cui l'assicurato soffre (non contestati da questo ente
assicurativo) fossero dovuti a processi degenerativi né che gli stessi non
hanno una relazione causale adeguata con l'infortunio lamentato
dall'assicurato.
Di parere contrario è invece il dottor
__________, medico chirurgo, spec. ortopedia, traumatologia, consulente
medicina assicurativa di __________ che nel proprio parere specialistico
ortopedico, datato 28.06.2002, conclude che
"È indubbio che l'evento traumatico e la
conseguente meniscectomia mediale del 1988 abbiano efficacemente sconvolto un
equilibrio morfo-funzionale, forse anche instabile, ma non inevitabilmente
principiante nel quadro soggettivo-obbiettivo attuale".
A nostro parere ci troviamo confrontati con
referti medici specialistici divergenti per cui una perizia medica neutra
sarebbe auspicabile." (I)
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In replica,
l'assicurato ha segnatamente rimproverato all'__________ di avere esaminato il
secondo infortunio occorsogli limitatamente alle conseguenze sul ginocchio
destro (cfr. V).
1.8. In data 30
agosto 2002, l'Istituto assicuratore convenuto ha prodotto il rapporto 21 agosto
2002 del dott. __________, ai termini del quale l'evento del febbraio 1988 non
giocherebbe più alcun ruolo causale per rapporto ai disturbi lamentati al
ginocchio destro (cfr. VIII + allegato).
All'assicurato
è stata concessa facoltà di presentare delle osservazioni al riguardo (cfr.
IX).
1.9. Nel corso
del mese di settembre 2002, __________ ha versato agli atti un certificato,
datato 13 settembre 2002, del dott. __________, ortopedico a __________ (cfr. X
Chiamato
a prendere posizione in merito, l'assicuratore LAINF ha trasmesso al TCA un
ulteriore apprezzamento allestito dal proprio medico di circondario (cfr. XII +
allegato).
1.10. Con ordinanza
del 3 ottobre 2002, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria, affindandone
l'allestimento al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (XIV).
1.11. In data 27
giugno 2003, il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale
(XXII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XXIII).
1.12. L'__________
ha preso posizione il 2 luglio 2003 (cfr. XXIV), mentre l'assicurato, da parte
sua, lo ha fatto l'8 agosto 2003 (cfr. XXV).
1.13. Il 18 agosto
2003, questa Corte ha chiesto al dott. __________ di precisare alcune sue
risposte contenute nella perizia giudiziaria del 24 giugno 2003 (cfr. XXVI).
Il
complemento peritale è pervenuto al Tribunale il 15 settembre 2003 (XXVII) ed è
stato immediatamente inviato alle parti per conoscenza (XXVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 18
aprile 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino
al 31 dicembre 2002.
Nel
merito
2.3. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi lamentati da
__________ alle ginocchia dopo il 31 gennaio 2002, si trovavano ancora in una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico del
22 ottobre 2001.
Al
riguardo, occorre osservare che, benché con la decisione formale del 12
dicembre 2001, l'__________ avesse negato il nesso di causalità naturale fra i
disturbi alle ginocchia ed i due infortuni assicurati, __________, mediante
l'opposizione del 12 aprile 2002, si è limitato a pretendere che questi
disturbi fossero ancora riconducibili all'evento traumatico del 22 ottobre 2001
(cfr. doc. _ - inf. n. _: "Il signor _________ ritiene infatti che i
postumi di cui oggi soffre siano riconducibili con ogni probabilità all'evento
assicurato e riconosciuto dalla _______ a partire dal 22.10.2001" - la
sottolineatura è del redattore).
A
ragione, quindi, l'assicuratore infortuni, con la querelata decisione su
opposizione, ha esaminato unicamente la questione a sapere se, citiamo: "…
le affezioni alle ginocchia presentate dall'assicurato dopo il 31.1.2002 sono
ancora in relazione causale con l'infortunio da lui subito il 22.10.2001"
(cfr. doc. _, p. 2 - inf. n. _- la sottolineatura è del redattore).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nel caso di
specie, dalle tavole processuali emerge che, il 22 ottobre 2001, __________,
durante l'attività lavorativa, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio
sinistro, cadendo, in seguito, su entrambe le ginocchia (cfr. doc. _ e doc. _ -
inf. n. _).
In data
21 novembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita di controllo da
parte del medico di circondario dell'__________, dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale, diagnosticata una gonartrosi di varo alle due
ginocchia, ha prospettato il raggiungimento entro breve termine dello status
quo sine a margine dell'infortunio dell'ottobre 2001:
"
(…)
Attualmente l'assicurato asserisce i tipici
sintomi artrosici, vale a dure dolori notturni, riduzione della distanza di
marcia, dolori alla messa in moto, ecc..
Una tale artrosi si forma in 10-15 anni.
L'infortunio avvenuto il 22.10.2001, ha traumatizzato quest'artrosi
transitoriamente.
Fra poco lo stato quo sine è raggiunto. Per
valutare meglio la nostra responsabilità per futuri interventi, dobbiamo
raccogliere tutti gli atti e soprattutto è importante sapere cosa è successo
esattamente nel 1988.
Nel frattempo l'assicurato, per quanto concerne
l'ultimo infortunio, rimane inabile al lavoro nella misura completa."
(doc. _).
Con il
referto del 5 dicembre 2001, lo stesso dott. _______ ha quindi precisato che
l'evento infortunistico del 22 ottobre 2001 - responsabile tutt'al più di un
transitorio peggioramento di una situazione patologica preesistente - ha
cessato di espletare i propri effetti a far tempo dal 31 gennaio 2002, e ciò
per quanto concerne entrambe le ginocchia:
"
(…)
Già il 6.12.1994 il medico di circondario ha
provato che i disturbi lamentati dall'assicurato erano causa di una gonartrosi
vara di media gravità bilateralmente, più accentuata a destra (doc. _ = stato
morboso, decorso naturale).
Attualmente l'assicurato accusa quasi gli stessi
problemi ad ambedue le gambe, cioè uno sviluppo degenerativo normale sul
varismo naturale, senza influsso di un trauma.
Questi lievi infortuni non hanno neanche
peggiorato significativamente la situazione al ginocchio destro. All'esame
clinico i referti delle ginocchia erano quasi uguali. Lo sviluppo parallelo di
sintomi anche all'altro ginocchio, dimostra un decorso naturale.
Si tratta, quindi, chiaramente di uno stato
morboso (genua vara) uguale ad ambedue le ginocchia.
La nostra responsabilità sarà estinta il
31.1.2002 per entrambe le ginocchia."
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
L'Istituto
assicuratore convenuto ha fatto proprie le indicazioni fornitegli dal dott.
__________ ed ha pertanto negato il proprio obbligo contributivo a contare dal
1° febbraio 2002 (cfr. doc. _).
2.7. Allo scopo
di chiarire la fattispecie da un profilo medico, il TCA ha ordinato una perizia
giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, già Capo-clinica presso la __________ (XIV).
Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXII, p.
2-3) ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status, clinico e radiologico, a livello delle ginocchia
(cfr. XXII, p. 3-4), il dott. __________ si è esplicitamente dichiarato
d'accordo con la valutazione ritenuta dal medico di circondario dell'_________,
ovvero che i disturbi di cui __________ soffre agli arti inferiori sono di natura
squisitamente morbosa:
"
Concludendo posso affermare che in assenza di
prove che confermano un evento traumatico sia al ginocchio destro che sinistro,
l'artrosi del compartimento mediale sviluppatasi bilateralmente è di origine
degenerativa, da mettere in relazione soprattutto all'importante deformazione
in varo delle ginocchia."
(cfr.
XXII, risposta al quesito n. 6)
Allorquando
il perito giudiziario afferma che non vi sono prove che confermino un evento
traumatico alle ginocchia, in realtà, egli intende, non già mettere in dubbio
la sopravvenienza dei due noti infortuni, ma soltanto che non vi sono prove che
dimostrino che essi abbiano comportato delle lesioni di tipo strutturale.
Nel
complemento peritale egli si è così espresso al riguardo:
"
Ripeto quello che ho affermato nel punto 6 della
mia perizia medica e cioè che, nell'analisi degli atti e delle radiografie, non
vi sono prove che dimostrino che i due infortuni abbiano provocato delle
lesioni di tipo strutturale alle ginocchia." (XXVII)
Rispondendo
ai quesiti postigli dalle parti, il dott. __________ ha confermato, per quanto
concerne il ginocchio sinistro, che i disturbi accusati dal ricorrente a
partire dal 1° febbraio 2002, non sono riconducibili all'evento del 22 ottobre
2001 (né, tantomeno, a quello del febbraio 1988):
"
I disturbi accusati dall'assicurato al ginocchio
sinistro (gonartrosi vara) a partire dal 01.02.2002 non sono da mettere in
relazione all'infortu-nio del 26.02.1988 e all'infortunio del 22.10.2001. Vi è
quindi una relazione di causalità naturale." (cfr. XXII, risposta al
quesito n. 3).
Trattandosi
del ginocchio destro, egli ha ritenuto che i relativi disturbi
presentavano una natura esclusivamente morbosa già in occasione della meniscectomia
del 12 dicembre 1988:
"
Come già detto al paragrafo "valutazione e
procedere" la meniscectomia parziale mediale eseguita durante
l'artroscopia del ginocchio destro il 12.12.1988 ha accelerato il processo
degenerativo del compartimento mediale già in corso. La resezione parziale del
menisco mediale è però stata eseguita durante la seconda artroscopia e quindi
la causa era degenerativa e non traumatica. Se questa resezione parziale fosse
avvenuta durante la prima artroscopia, e cioè due mesi dopo l'infortunio a
causa di una rottura del menisco, naturalmente esisterebbe una relazione di
causalità con l'infortunio. Sono quindi d'accordo con il Dr. __________ secondo
cui la resezione parziale del menisco mediale aggrava una lesione cartilaginea
pre-esistente e quindi favorisce lo sviluppo di un'artrosi. Come già detto in
precedenza però questa resezione parziale del menisco mediale del ginocchio
destro, è stata eseguita a causa di una lesione degenerativa e quindi naturale
e non a causa di una lesione traumatica"
"
Come già detto ampiamente nel paragrafo
"valutazione e procedere", l'artroscopia del ginocchio destro
eseguita circa 2 mesi dopo l'infortunio ha mostrato un apparato meniscale e
legamentare intatto, mentre ha evidenziato una cartilagine assottigliata.
Questo conferma che l'infortunio del 26.02.1988
non ha causato delle lesioni strutturali del ginocchio. I disturbi al
ginocchio destro sono quindi da mettere in relazione ad un'artrosi avanzata del
compartimento mediale di origine degenerativa. Esiste quindi una relazione
di causalità naturale"
(cfr.
XXII, risposta ai quesiti n. 2 e 5 - la sottolineatura è del redattore).
È vero
che l'esperto designato dal TCA parrebbe contraddirsi, sostenendo l'esistenza
di una relazione di causalità naturale, dopo che, poco prima, aveva affermato
trattarsi di una problematica di natura morbosa.
Nondimeno,
ciò è da attribuire ad un equivoco concernente il significato di
"relazione di causalità naturale". In effetti, leggendo con
attenzione il suo referto, ci si rende conto che il dott. __________ ha inteso,
in realtà, sottolineare che la diagnosticata gonartrosi costituisce il
risultato di un decorso patologico naturale (e non di una lesione traumatica).
Al fine
di chiarire questo fatto il TCA ha interpellato il perito, il quale nel complemento
peritale ha rilevato:
"
Nella perizia medica del 24.6.2003, sia sotto il
paragrafo valutazione e procedere come pure nella risposta ai quesiti
formulati, ho dimostrato in modo abbastanza chiaro, che l'artrosi alle
ginocchia del signor __________ è la conseguenza di un decorso patologico
naturale e non la conseguenza di un evento traumatico." (XXVII)
Non
possono quindi sussistere dubbi circa il fatto che, secondo il perito
giudiziario, a far tempo dalla data di chiusura del caso, i disturbi lamentati da
__________ alle ginocchia non avevano più un'eziologia traumatica.
Tutto ben
considerato, questa Corte non vede ragioni - ragioni che del resto neppure le
parti sono state in grado di evidenziare - che le impongano di scostarsi dalle
conclusioni a cui é pervenuto il dott. __________. In effetti, il suo referto
peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le
referenze ivi citate): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo
apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un
esame approfondito del caso.
Sulle
scorta delle risultanze peritali, occorre ritenere che - a contare dall'inizio
del mese di febbraio 2002 - il nesso di causalità naturale fra l'evento
infortunistico del 22 ottobre 2001 ed i disturbi presentati dal ricorrente alle
ginocchia, si è estinto e, con esso, l'obbligo contributivo dell'Istituto
assicuratore convenuto.
In esito
alle considerazioni che precedono, l'impugnata decisione dell'__________ non
presta il fianco ad alcuna censura.
2.8. L'__________,
con le proprie osservazioni del 2 luglio 2003, ha postulato che il TCA proceda,
"per economia di procedura", ad una reformatio in pejus,
poiché sulla scorta delle risultanze della perizia del dott. __________, le
ricadute del dicembre 1988, del giugno 1993 e del settembre 1994 sarebbero
state assunte erroneamente.
Come già
indicato al considerando 2.3., lo scrivente Tribunale era chiamato soltanto a
verificare se, riguardo alle conseguenze dell'evento infortunistico 22 ottobre
2001, l'Istituto assicuratore era o meno legittimato a negare la propria
responsabilità a decorrere dal 1° febbraio 2002.
Per
contro, compete esclusivamente all'__________ stesso di verificare se siano
eventualmente soddisfatti i presupposti per procedere ad una modifica della
decisione su opposizione dell'11 aprile 1995, nel frattempo cresciuta in
giudicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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