AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.47
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00047
mm/sn
Lugano
4 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 marzo 2002 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
marzo 2001, __________ - dipendente de "" in qualità di
addetta alla distribuzione e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso l' - è scivolata su una strada a ciottoli, procurandosi una
distorsione al piede destro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
L'assicurata
è stata dichiarata non più bisognosa di cure mediche il giorno stesso
dell'infortunio e totalmente abile al lavoro dal 27 marzo 2001 (cfr. doc. _).
1.2. In data 22
maggio 2001, all'assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta del
suddetto infortunio, a causa di una recrudescenza dei disturbi all'arto
inferiore destro (cfr. doc. _).
ha presentato una incapacità lavorativa completa durante il periodo 17 maggio-5
giugno 2001 (cfr. doc. _).
L'__________
ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo (cfr. doc. _).
1.3. Una seconda
ricaduta è stata notificata all'__________ nel corso del mese di ottobre 2001
(cfr. doc. _).
Sentito
il parere del medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con decisione
formale del 26 novembre 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo con
effetto immediato, facendo difetto una relazione di causalità naturale con
l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta da __________ (cfr. doc. ) e dalla Cassa malati
__________ (cfr. doc. ), l'________, in data 28 marzo 2002, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 1° luglio 2002, __________, patrocinata dal lic. iur.
, ha chiesto che l' venga condannato a corrispondere le
proprie prestazioni anche dopo il 26 novembre 2001, osservando quanto segue:
"
(…)
-
In
caso di infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando
occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità. Non è necessario che l'infortunio sia la
causa unica o immediata del danno alla salute, è sufficiente che esso ne sia la
conditio sine qua non (RDAT II/ 1998 nr.64). Nel caso della Signora __________, il nesso di causalità naturale è sicuramente dato se si pensa
che la stessa, che lavora presso la __________ dal 26 aprile 2000, sino
all'incidente accorsole in data 21 marzo 2001, non aveva mai avuto alcun
problema al piede destro. L'unica causa dei problemi alla caviglia è quindi lo
strappo conseguente alla caduta. Senza la caduta, anche volendo ammettere
l'esistenza di una vecchia lesione osteocondrale, la Signora __________ non si
sarebbe trovata nella situazione attuale, pertanto, quanto verificatosi in data
21 marzo 2001 è da considerarsi la conditio sine qua non dei dolori e dei
problemi tutt'oggi lamentati dalla ricorrente, come sostenuto anche dal Dr.
__________ (doc. _)
-
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici. Nel caso in oggetto l'esistenza di tale legame,
questione sulla quale la __________ nella decisione ora impugnata non si è
espressa, è evidente, oltre che dai referti del Dr. __________ (doc. _),
anche dal referto del Dr. __________ (doc. _), medico di circondario, il
quale conferma la distorsione al piede destro e non contesta né l'esistenza dei
dolori lamentati dalla Signora __________ né il fatto che tali dolori non siano
legati alla distorsione conseguente alla scivolata. Anche dal referto del Dr.
__________ risulta che i disturbi funzionali del piede destro sono dovuti
all'iniziale distorsione del suddetto piede (doc. _). Per quanto
riguarda la risultanza della TAC, la stessa è soggetta a interpretazioni
mediche contrastanti. In particolare, il Dr. ________, esaminando
le lastre, è giunto alla conclusione che, quanto rilevato dalle stesse, è senza
dubbio conseguente all'infortunio (doc. _). Si chiede pertanto
che venga esperita una perizia medica, al fine di determinare le origini del
problemi lamentati dalla Signora __________ e al fine di determinare se quanto
è emerso dalla TAC sia da ricollegare all'incidente accorso alla stessa in data
21 marzo 2001, come sostenuto dal dr. med. __________, oppure
sia ricollegabile ad una vecchia lesione osteocondrale, come sostenuto dal dr.
__________.
-
Il nesso di
causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie) (RDAT II/98, nr.
64). Nel caso in oggetto è evidente l'esistenza del nesso di causalità
adeguata, in quanto i danni alla salute accusati dalla Signora __________, ossia dolori a livello della
testa del V metatarso e a livello dell'apparecchio legamentario esterno, come
risulta dal referto del Dr. __________
(doc. _), tali da costringerla ad accovacciarsi dopo che
rimane in piedi per molte ore, sono la naturale conseguenza della distorsione
riportata inseguito alla scivolata.
-
Ex art. 36 cpv. 1 LAINF, le prestazioni
sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per
grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte
conseguenza dell'infortunio. Ciò significa che anche in quei casi in cui delle
alterazioni morbose preesistenti sono state rese manifeste o aggravate da un
infortunio vengono versate le piene prestazioni. Nel caso concreto, anche nella
misura in cui la qui ricorrente accettasse l'interpretazione data dai medici
della __________ al referto della TAC, ossia che la lesione troclea tarsale
sarebbe riconducibile ad una vecchia lesione, ciò non esime la __________ dal
corrispondere l'indennità alla Signora __________, in
quanto i medici non hanno assolutamente escluso che la situazione attualmente
lamentata sia stata comunque conseguente all'infortunio. Nel caso concreto, è
stato l'infortunio la causa scatenante dei danni alla salute oggi lamentati,
nella misura in cui, l'eventuale lesione preesistente, che non aveva mai in
precedenza arrecato alla ricorrente problemi di sorta, è stata resa manifesta
dalla caduta.
-
La __________ ha sospeso le proprie prestazioni
nei confronti della Signora __________
sostenendo che l'assicuratore
infortuni è determinato a sospendere il versamento delle prestazioni quando la
causalità è estinta e cioè quando risulta, secondo il criterio della
probabilità preponderante almeno, che lo status quo ante (stato esistente prima
dell'infortunio) è ristabilito o lo status quo sine (stato che sarebbe
sussistito anche senza l'infortunio) è raggiunto. Nel caso concreto, le
condizioni succitate, la cui presenza determina il venir meno dell'obbligo
dell'assicuratore al versamento delle prestazioni, non si sono verificate,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ______. In
particolare, per quanto attiene lo status quo ante, è evidente che attualmente
lo stato fisico della ricorrente è ben lungi dall'essere quello precedente
all'infortunio accorsole il 21 marzo 2001. Prima di quella data infatti, pur
volendo ammettere l'esistenza di una vecchia lesione, la Signora __________ non aveva
mai accusato problemi di sorta. Sulla base di quanto sopra, è pure da escludere
sicuramente che attualmente è stato ristabilito lo stato che sarebbe sussistito
anche in assenza dell'infortunio. In alcun modo, dai certificati medici agli
atti, la __________ ha dimostrato che, qualora l'infortunio non si
fosse verificato, la preesistente lesione avrebbe arrecato i danni alla salute
oggi lamentati. (…)" (I)
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In corso di
causa, la ricorrente ha prodotto il certificato 25 luglio 2002 del dott.
__________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (cfr. V + allegato).
L'__________
ha avuto modo di prendere posizione in merito il 13 agosto 2002 (cfr. VII).
1.7. In data 16
agosto 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato
chiesto di "… precisare in cosa consiste il danno strutturale postinfortunistico
di cui sarebbe ancora portatrice la sua paziente a livello del piede
destro" (cfr. IX).
La
risposta del medico curante data del 10 settembre 2002 (XII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (cfr. XV e
XVI + allegato).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a far tempo dal 27
novembre 2001. Più concretamente, occorre verificare se i disturbi lamentati
dall'insorgente da tale data, si trovavano ancora in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 21 marzo 2001.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. In virtù dell’art.
11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle
prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore-infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.5. In concreto,
__________ è rimasta vittima di una distorsione al piede destro il 21 marzo
2001 (doc. _).
Il giorno
stesso, essa si è recata presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale
regionale di __________, dove i sanitari - esclusa radiologicamente la presenza
di fratture - hanno attestato un'incapacità lavorativa completa sino al 26
marzo 2001 (cfr. doc. _).
La prima
ricaduta è stata annunciata all'__________ nel corso del mese di maggio 2001.
Con certificato del 21 maggio 2001, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia
e chirurgia ortopedica, ha dichiarato l'assicurata inabile al lavoro per circa
20 giorni a partire dal 17 maggio 2001 (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che __________ ha potuto riprendere la propria
attività il 5 giugno 2001.
In data
22 giugno 2001, l'insorgente è stata sottoposta ad una visita di controllo a
cura del dott. __________.
Il suddetto
medico di circondario supplente - constatato uno status clinico
pressoché normale - ha confermato la completa capacità lavorativa a decorrere
dal 5 giugno 2001 (cfr. doc. _).
Interpellato
a proposito della natura dei disturbi al piede destro, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, ne ha ammesso l'eziologia traumatica, precisando
tuttavia che, citiamo: "non potremo accettare un'ulteriore ricaduta
senza oggettivare un'instabilità (prese tenute!)" (doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
Con
certificato del 10 agosto 2001, il medico curante dell'assicurata ha fatto
stato di un'evoluzione molto favorevole, prevedendo un ultimo controllo verso
la fine del mese di settembre per la chiusura del caso (cfr. doc. _).
ha annunciato una seconda ricaduta il 2 ottobre 2001 (doc. _).
In data
10 ottobre 2001 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del
dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale - diagnosticati dei dolori
funzionali al piede destro dopo una iniziale distorsione - ha predisposto un
esame TAC della regione tarso-metatarsica del piede destro (cfr. doc. _),
eseguito il 12 ottobre 2001 presso il Servizio di radiologia della __________.
Questo il contenuto del relativo referto del 15 ottobre 2001:
"
REFERTO:
morfologia di tutte le ossa esaminate. Non segni
di dislocazione nelle articolazioni Choppart e Lisfranc. Non frattura delle
ossa cuneiformi e della base delle ossa metatarsali. Leggera irregolarità della
troclea tarsale con contorni sclerotici possibilmente corrispondente a vecchia
lesione osteocondrale. In caso di disturbi clinici nell'articolazione tibio-tarsale
raccomandiamo una RM.
CONCLUSIONI:
non lesione ossea del piede medio destro e non
lussazione delle articolazioni Choppart e Lisfranc. Lesione troclea tarsale
possibilmente corrispondente a vecchia lesione osteocondrale.
Reperto secondario: osso peroneo"(doc. _).
Il dottor
__________, preso atto delle risultanze della TAC, ha formulato le
considerazioni seguenti:
"
(…).
Nel frattempo è stata effettuata una TAC del
piede destro in data 12.10.01 che non ha mostrato una lussazione delle
articolazioni Choppart e rispettivamente Lisfranc. Nessuna lesione ossea. Come
da referto è stata trovata una lesione troclea tarsale che secondo il
radiologo, Dr. __________, corrisponde ad una vecchia lesione osteocondrale.
Questo referto è stato comunicato alla paziente.
Non è stata proposta una cura specifica.
Qualora l'assicurata smettesse di lavorare,
dovrebbe essere convocata in agenzia. Per il momento continua la sua attività
lavorativa nella misura del 100%" (doc. _)."
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale del 26 novembre 2001,
l'Istituto assicuratore ha risottoposto l'intero incarto al dottor __________,
il quale ha, da parte sua, allestito l'apprezzamento medico del 25 ottobre
2001:
"
L'esame computer-tomografico del 12.10.2001 non
rivela delle alterazioni patologiche, segnatamente la "leggera
irregolarità della troclea tarsale con contorni sclerotici possibilmente
corrispondente a vecchia lesione osteocondrale" è un referto nei limiti
del fisiologico, tanto meno da interpretare come una lesione post-traumatica.
Supponiamo che il dott. __________ sotto "Troclea"
tarsale abbia inteso la troclea dell'astragalo (poiché il tarso consiste in 7
ossa).
La sintomatologia clinica d'altronde non
corrisponde con la topografia della "irregolarità".
Dal lato medico-infortunistico non sono
riscontrabili dei postumi strutturali, per cui non sono indicate ulteriori cure
né dei controlli medici per le conseguenze dell'infortunio del marzo 2001.
Trattasi verosimilmente di problemi statici, ciò
che combacia pure con la localizzazione dei disturbi in marzo 2001 (dolori
maggiormente a livello del capitello metatarsale V)." (doc. _)
è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro a decorrere dal 7 dicembre 2001
(cfr. doc. _).
Unitamente
all'atto di opposizione, l'assicurata ha prodotto all'__________ il certificato
medico 21 febbraio 2002 del dott. __________ del seguente tenore:
"
Ho seguito regolarmente la paziente. L'ultimo
controllo risale al 29.01.02 con una situazione relativamente calma e ancora
dolori di tipo meccanico e meteodipendente.
Devo sottolineare che non condivido le
conclusioni o del dr. __________ o del dr. __________ per quello che concerne
il risultato della TAC effettuata il 12.10.01.
Dopo avere visualizzato le lastre, concludo senza
dubbio che l'immagine radiologica è la conseguenza dell'infortunio del 21.3.01.
Da notare che la paziente è completamente
asintomatica nell'arto opposto.
Prego quindi la __________ di rivalutare il
caso." (doc. _)
In data
18 marzo 2002, il dottor __________ ha ancora avuto modo di commentare
criticamente la suesposta certificazione del medico curante dell'assicurata:
"
Con l'apprezzamento medico del 25.10.2001
abbiamo esposto in modo dettagliato, per quale motivo non è stato possibile
stabilire un nesso causale almeno probabile tra l'infortunio del marzo 2001 e i
problemi al piede destro (ricordiamo che il dott. __________ in aprile 2001 descriveva
dei dolori al piede destro , segnatamente a livello della testa del V metatarso
e a livello dell'apparato legamentare esterno).
Purtroppo il dott. __________, con il suo
rapporto del 21.2.2002, non prende posizione circa le nostre precise motivazioni,
ma dice semplicemente che "non condivide le conclusioni o del dr.
__________ o del dr. __________ per quello che concerne il risultato della TAC
effettuata il 12.10.2001.
Anche per quanto riguarda la sintomatologia del
29.1.2002, descrive semplicemente dei "dolori di tipo meccanico o meteo-dipendente",
senza ulteriore precisazione in merito all'eziologia." (doc. _)
In corso
di causa, __________ ha versato agli atti una nuova certificazione, datata 25
luglio 2002, del dott. __________, la quale ha il seguente tenore:
"
Egregio Avvocato,
in seguito al nostro colloquio telefonico
odierno, mi permetto di confermarle che secondo me i disturbi attuali
presentati dalla paziente sono senza dubbio la conseguenza dell'infortunio del
21.3.2001.
Devo precisare che conosco la paziente dal 1995 e
da questa data non si è mai lamentata di qualsiasi patologia a livello del
piede o della caviglia destra. In più, preciso che ho avuto tramite la
__________ la possibilità di visualizzare le lastre della Tac effettuata il
12.10.2001 che secondo me presentano indubbiamente una patologia compatibile
con i problemi presentati dalla paziente e i postumi dell'infortunio del 2001.
Preciso che, malgrado diversi solleciti, non sono stato mai in grado di
ricevere una copia del referto radiologico.
Preciso anche che il Dr. __________ è specialista
in chirurgia e non in ortopedia, traumatologia e quindi non ha la formazione
sufficiente per giudicare questo caso." (doc. _)
In data
16 agosto 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale è stato
chiesto di "… precisare in cosa consiste il danno strutturale postinfortunistico
di cui sarebbe ancora portatrice la sua paziente a livello del piede
destro" (cfr. IX).
Questa la
risposta fornita dallo specialista:
"
(…).
Ho letto attentamente il referto del Dr. med.
__________ che concerne la Tac del piede destro eseguita alla Signora
sopracitata in data del 12.10.2001 (caso __________ 10.30527.01.8).
Per primo devo sottolineare che il referto non è
firmato però scritto partito dopo dettato e quindi non c'è stata una rilettura
del referto.
La domanda del medico della __________ (Dr. med.
__________) era:
Tarso metatarsalgia destra dopo caduta.
Affezione di Choppart o Lisfranc?
Nella risposta del medico radiologo conferma
l'assenza di lesioni a livello precitato. Da notare che il medico radiologo
descrive dei vecchi postumi a livello della caviglia e non a livello dove la
paziente presenta una sintomatologia.
Mi permetto di ricordare che l'infortunio risale
al 21.03.2001 e l'esame è stato eseguito il 12.10.2001 e quindi ad una distanza
di quasi sette mesi tra l'infortunio e l'esame. L'assenza di segni radiologici
sulla Tac del 12.10.2001 a livello del piede non significa che la paziente non
ha subito un trauma distorsivo a questo piede. Di più, devo sottolineare come
già detto precedentemente nel mio certificato, che la paziente è seguita da me
da settembre 95 per altri problemi, e che non si è mai lamentata sia della
caviglia che del piede destro.
Quindi un esame negativo non significa che non ci
sia stato un evento traumatico.
Sottolineo che il medico di circondario parla
anche lui di una caduta, e quindi di un evento traumatico secondo la LAINF.
Infine mi permetto di precisare che se la
paziente fosse stata vista da uno specialista in ortopedia da parte della
__________, l'ortopedico avrebbe chiesto piuttosto una risonanza magnetica che
avrebbe dato molti più indizi su eventuali postumi di una distorsione del
piede, a sapere, per esempio, segni distrofici che non possono essere
visualizzati con un esame di tipo TAC. È quindi stato richiesto dal medico
della __________ un esame inutile.
Mi permetto di sottolineare che ho rivisto la
paziente per un ultimo controllo con un notevole miglioramento a livello del
piede, evoluzione assolutamente compatibile con uno stato dopo trauma distorsivo."
(XII)
Chiamato
dall'Istituto assicuratore convenuto a pronunciarsi sul contenuto della
certificazione 10 settembre 2002 del dott. __________, il dott. __________ ha,
in sostanza, ribadito quanto già aveva osservato in data 18 marzo 2002, ossia
che il medico curante dell'assicurata non è stato in grado di definire in che
cosa consiste il danno strutturale post-infortunistico a livello del piede
destro (cfr. XVI bis).
2.6. Con il
proprio gravame, __________ ha criticato l'apprezzamento del dottor __________,
sostenendo - con riferimento alle certificazioni emananti dal proprio medico
curante, rispettivamente, dai dottori __________ e __________ - che i disturbi
localizzati al piede destro costituirebbero una naturale conseguenza
dell'evento del marzo 2001 (cfr. I, p. 4). Essa ha inoltre fatto presente di
non avere mai lamentato - anteriormente all'infortunio assicurato -
qualsivoglia disturbo al piede destro (cfr. I, p. 4: "Nel caso della signora
__________, il nesso di causalità naturale è sicuramente dato se si pensa che
la stessa, che lavora presso la __________ dal 26 aprile 2000, sino
all'incidente accorsole in data 21 marzo 2001, non aveva mai avuto alcun
problema al piede destro. L'unica causa dei problemi alla caviglia è quindi
lo strappo conseguente alla caduta" - la sottolineatura è del redattore).
Attentamente
esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di
dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione
del dottor __________ può validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori
atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo
sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile
1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno
valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base
agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del
10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
D'altro
canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni
del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001
nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò
in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. SVR 2002 IV 21, p. 64 consid. 4c; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP
1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TCA
non ignora il fatto che il dottor __________ abbia sostenuto che i reperti
messi in luce dalla TAC del 12 ottobre 2001 costituiscono certamente dei
postumi dell'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _: "Devo sottolineare
che non condivido le conclusioni o del dr. __________ o del dr. __________ per
quello che concerne il risultato della TAC effettuata il 12.10.01. Dopo avere
visualizzato le lastre, concludo senza dubbio che l'immagine radiologica è la
conseguenza dell'infortunio del 21.3.01" e doc. _: "… ho avuto
tramite la __________ la possibilità di visualizzare le lastre della Tac
effettuata il 12.10.2001 che secondo me presentano indubbiamente una patologia
compatibile con i problemi presentati dalla paziente e i postumi
dell'infortunio del 2001").
Nondimeno,
l'apprezzamento enunciato dal summenzionato sanitario si rivela assai poco
convincente e, come tale, non può infirmare le conclusioni a cui è pervenuto il
medico fiduciario dell'assicuratore LAINF.
In
effetti - dopo avere apoditticamente affermato di non potere condividere la
valutazione espressa dal medico di circondario dell'__________ - il medico
curante ha completamente omesso di illustrare quali sarebbero i reperti di
natura traumatica evidenziati dall'esame TAC e, soprattutto, di spiegare perché
é corretto scostarsi dall'apprezzamento fornito dal dottor __________,
specialista radiologo - il quale ha interpretato la leggera irregolarità della troclea
tarsale come una possibile pregressa lesione osteocondrale
(patologia morbosa, cfr. doc. _) -, rispettivamente, dal dottor __________,
secondo il quale la medesima irregolarità è, citiamo: "… un referto nei
limiti del fisiologico, tanto meno da interpretare come una lesione post-traumatica"
(cfr. doc. _).
D'altro
canto, nemmeno successivamente, allorquando il TCA lo ha esplicitamente
invitato a precisare in che cosa consistono questi reperti traumatici (cfr.
IX), il dott. __________ è riuscito ad essere maggiormente persuasivo. In
effetti - ammesso che la diagnosticata lesione osteocondrale non possa
rappresentare la causa dei disturbi lamentati da __________ (cfr. XII: "Da
notare che il medico radiologo descrive dei vecchi postumi a livello della
caviglia e non a livello dove la paziente presenta una sintomatologia"),
ciò che era peraltro già stato sottolineato dal dott. __________ (cfr. doc. _)
- il curante non ha saputo oggettivare, una volta ancora, un danno strutturale
di natura infortunistica.
Con
riferimento sempre a quanto affermato dal dott. ________ in data 10 settembre
2002 (cfr. XII: "L'assenza di segni radiologici sulla Tac del 12.10.2001 a
livello del piede non significa che la paziente non ha subito un trauma distorsivo
di questo piede"), occorre ricordare che è fuori discussione la circostanza
che l'assicurata sia rimasta vittima di una distorsione al piede destro. Del
resto, l'__________ ha inizialmente riconosciuto la propria responsabilità. In
discussione vi è la questione a sapere se i disturbi oggetto della ricaduta
annunciata nel corso del mese di ottobre 2001, costituivano ancora una naturale
conseguenza dell'infortunio assicurato.
Un
ulteriore, significativo, indizio circa l'inaffidabilità dell'opinione difesa
dal dott. __________ risiede nel fatto che, in un primo tempo, egli aveva sostenuto
che le lastre relative alla TAC del 12 ottobre 2001 testimoniavano
indubbiamente di "… una patologia compatibile con i problemi presentati
dalla paziente e i postumi dell'infortunio del 2001" (cfr. doc. _), mentre
che, in un secondo tempo (cfr. XII), il medesimo accertamento radiologico è
stato giudicato inadeguato ad oggettivare le eventuali sequele di una
distorsione del piede.
non può essere seguita allorquando pretende che, oltre al dottor __________,
anche i dottori __________ e __________ avrebbero ammesso la natura traumatica
dei disturbi localizzati al piede destro (cfr. I, p. 4).
Dalle
tavole processuali emerge che i due medici di circondario supplenti non si sono
affatto pronunciati in merito all'eziologia dei succitati disturbi (cfr. doc.
_).
D'altro
canto, se è vero che l'Istituto assicuratore convenuto ha riconosciuto la
propria responsabilità relativamente alla prima ricaduta annunciatagli dalla
ricorrente (ammettendo, quindi, implicitamente l'esistenza di una relazione di
causalità naturale con l'infortunio del 21 marzo 2001), è altrettanto vero che
il dottor , in data 10 luglio 2001, aveva precisato che l'
non avrebbe potuto assumere un'ulteriore ricaduta senza oggettivare
un'instabilità (cfr. doc. _). È per questa precisa ragione che - annunciata una
seconda ricaduta - __________ è stata immediatamente sottoposta all'esame TAC
del 12 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
All'insorgente
non può neppure essere di soccorso la circostanza che, prima dell'infortunio
del marzo 2001, essa non avrebbe mai accusato problemi a livello dell'arto
inferiore destro (cfr., pure, il rapporto del 10.9.2002 del dott. __________,
XII).
Occorre
in effetti ricordare che il semplice fatto di essere insorto dopo un infortunio,
non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato
da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30,
nota 96).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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