AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.28
Data decisione, Autorità:
11.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00028
mm/sn
Lugano
11 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2002 di
__________,
contro
la decisione del 21 febbraio 2002 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
In relazione al caso: __________
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
ottobre 2001, __________ - titolare di uno studio di architettura e assicurato
contro gli infortuni presso l'__________ - uscendo dal cancello di casa per
recarsi al lavoro, su una strada sterrata in discesa, è rimasto vittima di un
trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Accertamenti
successivamente eseguiti - specificatamente l'arto risonanza magnetica del 31
ottobre 2001 - hanno mostrato importanti alterazioni degenerative a livello del
compartimento mediale, con irregolarità dei contorni ossei e danno cartilagineo
diffuso a livello del compartimento mediale, pregresso intervento chirurgico
per osteocondrite dissecante a livello del condilo femorale interno, ulcera
cartilaginea nel compartimento anteriore, corpi liberi intra-articolari nel
compartimento posteriore e delle cisti di Baker (cfr. doc. _).
In data
30 novembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una artroscopia
terapeutica ad opera del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc.
_).
1.2. Con
decisione formale del 27 novembre 2001, l'Istituto assicuratore si è rifiutato
di riconoscere la propria responsabilità, sostenendo che "… i disturbi in
parola non possono essere messi in relazione causale almeno probabile con
l'infortunio del 17 ottobre 2001. Essi sono dovuti ad un'affezione di
competenza della cassa malati, alla quale le consigliamo di rivolgersi"
(doc. _).
A seguito
delle opposizioni interposte dall'assicurato personalmente (cfr. doc. ) e dal
suo assicuratore contro le malattie, la __________ (cfr. doc. ), l'________,
in data 21 febbraio 2002, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 23 aprile 2002, la __________ ha chiesto che la
decisione su opposizione dell'__________ venga annullata, osservando, in
particolare, quanto segue:
" La
__________ ha esplicitamente riconosciuto l'evento del 17.10.2002 quale
infortunio. Essa nega però già il nesso causale naturale tra l'evento ed il
danno conseguente. In tale contesto va osservato che la decisione della
__________ data del 27.11.2001, dunque prima che fosse eseguita I'artroscopia
del 30.11.2001. Per questo i relativi risultati non hanno potuto essere
considerati. La decisione si basa unicamente sui risultati degli esami
radiografici precedenti (rapporto del dott. med. __________ del 24.10., risp.
dell'8.11.2001, foglio 2 dell'incarto __________; rapporto della Clinica
__________, Servizio di radiologia del 5.11.2001, foglio 5 dell'incarto
__________).
(…)
Nella decisione su opposizione del 21.2.2002, la __________ si
basa, per giustificare la mancanza del nesso causale naturale, sull'apprezzamento
del medico di circondario del 30.1.2002. In tale presa di posizione
riassuntiva, I'artroscopia del 30.11.2001 è citata, ma nella valutazione medica
le lesioni recenti della cartilagine e la chiara rottura del menisco sono vistosamente
ignorate. Al di là dei due fatti citati, non si considera neanche la
descrizione dell'infortunio (foglio 7 dell'incarto della __________) né il
fatto che subito dopo l'infortunio si sono manifestati forti dolori, i quali
richiedevano il trattamento medico. Per quanto riguarda la rottura del menisco
e le lesioni della cartilagine, i risultati dell'artroscopia del 30.11.2001,
depongono chiaramente a favore dell'esistenza del nesso causale naturale tra
l'evento ed il danno conseguente. Essenziale è in tale contesto il fatto che,
oltre alle alterazioni degenerative nel ginocchio sinistro del signor
__________, sono state rilevate le lesioni recenti dopo l'infortunio del
17.10.2001. Con ciò il fattore esterno straordinario è dato ed in tale contesto
è irrilevante il fatto che il blocco del ginocchio sinistro fosse dovuto del
tutto o in parte alle lesioni subite. In tale contesto richiamiamo il
dettagliato rapporto dell'artroscopia (foglio 12 dell'incarto della
__________), come pure le prese di posizione del nostro medico fiduciario del
22.1. e del 27.3.2002. L'evento del 17.10.2001 non ha unicamente manifestato i
precedenti danni al ginocchio sinistro, ha bensì causato anche le nuove
lesioni, che hanno infine reso necessario il trattamento medico.
(…)
Secondo la giurisprudenza, il nesso causale adeguato è dato
quando, secondo il normale decorso delle circostanze e secondo l'esperienza
generale della vita, l'evento può dare un esito del genere di quello che si è
verificato, dunque quando tale esito appare in generale favorito dall'evento
stesso (DTF 123 III 112 considerando 3a; 122 V 416 considerando 2a; 121 V 49
considerando 3a; 119 V 406 considerando 4a con rimandi). La questione del nesso
causale adeguato è di natura giuridica e va valutata in base alle regole
sviluppate secondo dottrina e prassi. In tale contesto la risposta alla domanda
dell'adeguatezza delle conseguenze di un infortunio, quale questione giuridica
non deve avvenire in base al grado di prova della probabilità preponderante
(DTF 122 V 416 considerando 4a; 117 V 382 considerando 4a; 112 V 33
considerando 1 b). Dato che si tratta di una questione di merito con carattere
negativo del diritto, il relativo onere di prova compete all'assicuratore
dell'infortunio (RAMI 1992 U 142 pag. 76). La conferma può, per altro,
dipendere anche da più cause adeguate (vedi A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 464).
La scivolata improvvisa descritta dal signor __________ con
rotazione della gamba sinistra nel rapporto della __________ (foglio 7
dell'incarto della _______) e lo svolgimento confermato nel rapporto del dott.
med. __________ del 24.11.2001 („ha dovuto fare una brusca rotazione ed ha
sentito un crac i.a.") può sicuramente aver provocato il danno, con blocco
del ginocchio, rilevato con I'artroscopia del 30.11.2001.
Per questi motivi giungiamo alla conclusione che nel caso in
oggetto è dato il nesso causale ed adeguato tra l'evento del 17.10.2001, che
tra l'altro il __________ riconosce esplicitamente quale infortunio nella decisione
su opposizione del 21.2.2002, ed il danno alla salute constatato
posteriormente" (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica,
la __________ si è essenzialmente riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni, producendo un rapporto allestito dal dott. __________, medico
fiduciario (cfr. IX + allegato).
1.6. In data 7
giugno 2002, il TCA ha chiesto all'assicuratore convenuto di "… volere
valutare la fattispecie anche dal profilo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, ciò
che non risulta essere stato fatto né con la decisione formale del 27 novembre
2001 né, tantomeno, con quella su opposizione del 21 febbraio 2002" (VI).
L'__________
ha risposto il 20 giugno 2002 (cfr. VIII + allegati).
La
_________ ha avuto modo di prendere posizione in merito (cfr. XII).
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale sono stati
posti alcuni quesiti attinenti alla natura del danno lamentato da __________ al
ginocchio sinistro (cfr. XIV).
La
risposta del succitato specialista è pervenuta il 31 luglio 2002 (XVI).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (cfr. XVIII
- allegato e XIX + allegato).
1.8. Il 6
settembre 2002, il Tribunale ha ripreso contatto con il dott. __________, il
quale è stato invitato ad indicare "… se, a suo avviso, si può affermare
che, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, nel caso di
specie, per provocare lo spostamento in avanti del corpo libero presente nel
recesso posteromediale e, in ultima analisi, per causare il danno cartilagineo,
sarebbe stato pure sufficiente un evento insignificante, quali ne accadono
incessantemente nella vita di tutti i giorni" (cfr. XXV).
La
risposta del dott. __________ reca la data del 13 settembre 2002 (XXVI).
Le parti
hanno avuto occasione di prendere posizione in merito (cfr. XXVIII e XXIX).
in
diritto
2.1. Oggetto
della vertenza è la questione a sapere se il danno di cui l'assicurato ha
sofferto al ginocchio sinistro, debba o meno venire assunto dall'__________.
Più
concretamente, il TCA deve verificare se questo danno alla salute si trova in
una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento del 17 ottobre
2001.
Per
contro, le parti appaiono concordi nel ritenere che il suddetto evento presenta
tutte le caratteristiche di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF
(cfr., in particolare, III, p. 2).
A questa
opinione lo scrivente TCA può prestare adesione, e ciò sulla scorta della
descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente (cfr. doc. _). Questo
specifico aspetto non necessita dunque di ulteriori approfondimenti.
2.2. Come risulta
dal considerando 1.6., in corso di causa, il TCA ha chiesto all'__________ di
volere valutare la fattispecie anche dal profilo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Tale
richiesta era giustificata dal fatto che, in occasione dell'intervento
artroscopico del 30 novembre 2001, il dott. __________ aveva potuto accertare,
fra l'altro, la presenza di una lesione meniscale (cfr. doc. _, p. 2:
"lesione corno post. menisco mediale (disinserzione corno post.)"),
diagnosi compresa appunto fra quelle esaustivamente enumerate al cpv. 2
dell'art. 9 OAINF (lett. c: "lacerazioni del menisco").
Al
riguardo - con riferimento al parere espresso dal proprio medico di
circondario, il dott. __________ (cfr. VIII 1: "La lesione del menisco è
un reperto accessorio trovato per caso. Nelle articolazioni gravemente
danneggiate si trova quasi sempre una tale lesione e con l'asportazione di tale
lesione, la situazione resta quasi sempre invariata. Il problema non è il
menisco, bensì la mancanza della cartilagine, la deformazione degenerativa e i
diversi corpi liberi") - l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere
che la diagnosticata lesione meniscale è semplicemente un reperto accessorio,
nel senso che, anche se asportata, la situazione del paziente rimane
sostanzialmente invariata (cfr. VIII).
In data 2
luglio 2002, questa Corte ha chiesto al dott. ______ di pronunciarsi in merito
alla fondatezza della tesi difesa dal medico di circondario dell'__________
(cfr. XIV, quesito n. 3).
Questa è
stata la risposta fornita dallo specialista:
"
In effetti, vedendo anche la configurazione del
lembo meniscale, arrotondato e quindi rotto sicuramente non di recente, può
essere considerato un reperto semplicemente accessorio e il bloccaggio avvenuto
durante la distorsione dell'ottobre 2001 penso sia effettivamente dovuto allo
spostamento del corpo libero. Da notare che il binario di danno cartilagineo
sul condilo femorale è sicuramente dovuto al corpo libero e non al lembo
meniscale (insenatura che corrisponde al corpo libero arrotondato)." (XVI)
Il dott.
__________ ha quindi confermato il carattere meramente accessorio della nota
lesione del menisco, valutazione dalla quale il TCA non ha motivo di
discostarsi.
Ora -
posto come, secondo la giurisprudenza federale (cfr. STFA del 20 agosto 1997
nella causa V., U 135/96, prodotta dall'INSAI sub VIII 2), le lesioni corporali
parificate ad infortunio non vengono prese in considerazione se, nell'insieme,
appaiono semplicemente come dei sintomi accessori - nel caso concreto, l'art. 9
cpv. 2 lett. c OAINF non può tornare applicabile.
In esito
ai considerandi che precedono, la fattispecie deve dunque essere esaminata
esclusivamente dal profilo dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In concreto,
con l'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha
negato la propria responsabilità relativamente al danno riscontrato a livello
del ginocchio sinistro, facendo valere che esso non si troverebbe in un nesso
di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).
Questa
decisione è stata fondata sulle considerazioni enunciate dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto del 30 gennaio 2002:
"
(…)
Nel caso in questione si trova un ginocchio
fortemente danneggiato con assottigliamento dello spazio intrarticolare sia
mediale sia laterale, con delle aderenze abbastanza forti con corpi liberi in
uno stato dopo operazione di un'osteocondrite disseccante.
In questo caso si deve accettare che questi due
corpi liberi hanno provocato a quest'articolazione, durante diversi anni, un
danno estremo.
Si deve immaginare il tutto come un motore nel
quale ci sono due grandi pezzi liberi. Dopo un certo tempo il motore, a causa
di un grande danno, non funziona più e si blocca.
La stessa cosa succede in tale ginocchio, non
causa soltanto danni alla cartilagine "come dei binari", come
affermato dal dr. ______, ma può fare anche danni al menisco e finalmente
terminare in un'artrosi globale.
In questo caso però manca chiaramente un danno da
trauma poiché siamo in presenza soltanto di un improvviso bloccaggio avvenuto
in discesa.
La lunga anamnesi, quindi l'intervento per una
osteocondrite disseccante, i corpi liberi sono tipici per un decorso grave e
degenerativo.
L'improvviso bloccaggio era soltanto la
conseguenza di questo enorme danno.
I disturbi attuali al ginocchio sinistro non
possono essere messi in relazione causale con l'infortunio del 17.10.2001."
(doc. _,
p. 2 - la sottolineatura è del redattore).
In sede
di opposizione, la __________ aveva prodotto il rapporto 22 gennaio 2002 del
proprio medico fiduciario, dott. _________, il quale ha difeso una tesi
opposta:
"
È rilevante innanzitutto che l'evento in
questione è stato riconosciuto dall'__________ quale infortunio con la
decisione del 27.11.2001. Il rifiuto avviene però senza motivazione
circostanziata. Da citare innanzitutto il fatto che ha causato i disturbi al
ginocchio sinistro, che si sono manifestati improvvisamente, come pure il
blocco dell'articolazione. La prima visita medica ha avuto luogo il 19.10.2001,
l'ortopedico ha visto il paziente già in data 24.10.2001 e l'intervento
artroscopico è stato eseguito il 30.11.2001.
È comunque evidente che per il paziente si rileva
uno stato dopo precedente osteocondrite dissecans al ginocchio sinistro e che
mostra alterazioni degenerative palesi, le quali non hanno, però, nulla a che
vedere con l'infortunio. Nel rapporto dettagliato del medico operante è
indicato chiaramente che il blocco del ginocchio doveva essersi verificato a
causa di un frammento staccato dell'articolazione oppure per la rottura del
menisco. In favore depone anche la lesione recente della cartilagine da lui
descritta.
Se noi consideriamo dunque il blocco doloroso
del ginocchio avvenuto subito dopo l'infortunio e la lesione recente della
cartilagine rilevata con l'artroscopia, per l'intervento del 30.11.2001 risulta
la probabilità preponderante del nesso causale con l'infortunio. Gli atti disponibili dimostrano che questi aspetti non sono stati
sufficientemente considerati dalla __________. Ciò è confermato anche dal fatto
che la decisione è stata emessa ancora prima di conoscere il referto dell'artroscopia!."
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, il doc. _).
Il dott.
__________, in data 8 maggio 2002, ha avuto modo di commentare criticamente
l'apprezzamento del medico di fiducia della __________:
"
Rinvio al mio precedente apprezzamento medico
del 30.1.2002.
Non vorrei citare ancora una volta il commento
del dr. __________ nel suo rapporto operatorio, lo stesso non parla mai di una
lesione fresca del menisco, ma bensì di un danno enorme di quest'articolazione,
anche se ha avuto problemi ad entrare con l'ottica e gli strumenti, per
asportare un grande corpo libero a forma di fungo (misura 1.5 a 1 cm). Un corpo
così grande riesce a liberarsi spontaneamente e può bloccare completamente
un'articolazione.
Inoltre in questi casi più tardi manca quasi
completamente la cartilagine, un paziente così cammina proprio sull'osso però
già da anni.
Per quanto concerne questa lesione del menisco,
non era sicuramente fresca ed era ben nascosta e protetta dall'osso da entrambe
le parti (femore/tibia).
Soltanto con una grande ed enorme forza il dr.
_______ è riuscito a vedere il corno posteriore.
Si tratta chiaramente di una malattia ortopedica
tipica causata da una enorme osteocondrite disseccante. Il decorso è spesso
simile: fissazione del frammento in gioventù, sviluppo di un'artrosi, liberarsi
di un corpo libero, bloccaggi recidivanti e alla fine protesi totale.
Per un ortopedico questi casi, e soprattutto il
decorso, sono ben conosciuti. Il danno fresco alla cartilagine è dovuto al
grande corpo libero a forma di fungo che ha grattato fortemente
quest'articolazione durante il bloccaggio." (doc. _)
Così ha
replicato il dott. __________:
"
(…)
L'incarto mi viene sottoposto con la domanda se
il rapporto citato modifica la nostra valutazione medico-assicurativa. A tale
domanda si deve rispondere di "no". Nella precedente valutazione ho
esposto i principi di valutazione medico-assicurativi. In contrapposizione
l'ortopedico della __________ richiama nuovamente le evidenti alterazioni
patologiche nell'ambito del ginocchio sinistro. Io non ho mai contestato tale
fatto. Ma si deve tenere conto che l'infortunio accertato ha causato un blocco
del ginocchio ed in tale contesto il medico operante non ha potuto decidere
chiaramente se ciò era dovuto al corpo articolare sciolto oppure alla lesione o
strappo del menisco rilevati con certezza. Se il collega della __________
attribuisce la lesione recente della cartilagine al blocco del ginocchio in
seguito al corpo articolare sciolto, non fa altro che chiudere egli stesso la
catena causale in merito all'infortunio. Va inoltre citato il referto
dell'artroscopia mediale del ginocchio. Il fatto che un lembo possa essere
spinto nell'articolazione, dimostra lo strappo del menisco. Dal punto di vista
macroscopico l'età di simili alterazioni non può essere sempre definita
chiaramente. L'intervento chirurgico ha comunque avuto luogo circa sei
settimane dopo l'evento. Secondo la nuova prassi ci sarebbe qui in ogni caso
una lesione corporale parificata all'infortunio, anche se all'evento causante
fosse negato il carattere di straordinarietà. (…)" (IX bis)
In data 2
luglio 2002, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale sono stati
sottoposti alcuni quesiti destinati a chiarire l'eziologia del danno alla
salute riscontrato in occasione dell'artroscopia del 30 novembre 2001:
"
(…).
Ai fini dell'istruttoria di causa, la invitiamo a
voler rispondere ai seguenti quesiti:
-
È più probabile che l'episodio di bloccaggio del ginocchio
sinistro sia stato causato dal corpo libero asportato in occasione
dell'intervento artroscopico del 30.11.2001 oppure dal menisco?
-
Quale (eventuale) ruolo causale deve essere riconosciuto all'infortunio
del 17.10.2001 (rotazione del ginocchio sinistro durante la discesa da una
strada di cantiere)?
-
È o meno corretto affermare che la lesione del corno posteriore
del menisco mediale, diagnosticata in occasione del suddetto intervento, costituiva
semplicemente un reperto accessorio, nel senso che il problema non era
il menisco, ma bensì la mancanza di cartilagine, la deformazione degenerativa
ed i corpi liberi? Voglia, in ogni caso, motivare la sua risposta. (…)"
(XIV)
Queste le
risposte fornite dal succitato sanitario il 29 luglio 2002:
"
(…).
Rispondo come segue alle sue richieste:
-
Come già spiegato sul rapporto operatorio sono dell'avviso che il
bloccaggio subentrato al signor __________ sia dovuto al temporaneo spostamento
in avanti del corpo libero presente nel recesso posteromediale. Questo anche
perché sulla superficie del condilo del femore c'è un binario nella cartilagine
(danno acuto). Ho però anche accennato ad una minima possibilità che la causa
sia un lembo meniscale del corno posteriore del menisco mediale che poteva
lussare nell'articolazione. Questo si può vedere molto bene sulla videocassetta
che attualmente dovrebbe essere in possesso della __________. Penso comunque
più probabile che il corpo libero sia stato la causa del bloccaggio.
-
Il ruolo causale mi sembra determinante per aver indotto il
ginocchio in rotazione a piede fermo a spostare il corpo libero e farlo
intrappolare nell'articolazione, bloccandola. Questo meccanismo di rotazione a
piede fermo ovviamente può anche comportare uno spostamento di un lembo
meniscale.
-
omissis. (…)" (XVI)
Con le
proprie osservazione del 26 agosto 2002 - riferendosi all'affermazione fatta
dal dott. __________ secondo cui è probabile che il danno cartilagineo sia
stato causato dal corpo libero, spostatosi a seguito della rotazione del
ginocchio - l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che, citiamo:
"questo significa tutt'al più che l'infortunio ha scatenato (ausgelöst) i
disturbi ma non che li ha provocati. A differenza di quanto vige per le lesioni
enunciate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, negli altri casi, l'obbligo di indennizzo a
carico dell'assicuratore contro gli infortuni nasce solo quando il danno alla
salute è stato causato, secondo il criterio della probabilità preponderante,
almeno da un avvenimento infortunistico. Ora in concreto è innegabile che
l'assicurato presenta un danno alla salute di natura morbosa che, come già
rilevato, l'evento 17.10.2001 ha tutt'al più reso manifesto. Ciò non basta per
far nascere un obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore sociale.
(…)" (XIX).
Il 6
settembre 2002, lo scrivente Tribunale ha chiesto al dott. ______ di indicare
"… se, a suo avviso, si può affermare che, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, nel caso di specie, per provocare lo spostamento
in avanti del corpo libero presente nel recesso posteromediale e, in ultima
analisi, per causare il danno cartilagineo, sarebbe stato pure sufficiente un
evento insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i
giorni" (XXV).
Lo
specialista ha, da parte sua, risposto negativamente al quesito
postogli:
"
(…)
Data l'entità del corpo libero (1.5 x 1.0 cm) la
distorsione (apertura mediale del ginocchio in rotazione) deve essere stata
piuttosto violenta perché solo con un'apertura abbastanza ampia in rotazione,
uno spostamento in avanti di questo corpo libero si può verificare.
Non penso che un evento insignificante, come può
accadere nella quotidianità, sia la causa del danno.
Faccio riferimento alla mia ultima frase della
lettera del 29.7.02 e ripeto che le mie osservazioni sono ovviamente
arbitrarie, dettate dall'esperienza in questo tipo di patologia. (…)"
(XXVI)
2.6. Un attento
esame della documentazione presente all'inserto, consente di concludere che
l'assicurato, già prima di rimanere vittima dell'infortunio dell'ottobre 2001,
era sicuramente portatore di un danno di natura morbosa a livello del ginocchio
sinistro. Tale circostanza trova d'altronde concordi i medici fiduciari delle parti.
Nondimeno,
iI TCA è dell'avviso che all'evento traumatico assicurato non possa essere
negato qualsiasi ruolo causale per rapporto ai disturbi lamentati da __________
al ginocchio sinistro.
L'istruttoria
di causa ha infatti permesso di accertare, da un canto, che il noto danno
cartilagineo è probabilmente stato causato da un corpo libero presente nel
recesso postero mediale (cfr. XVI, risposta al quesito n. 1 e doc. ) e,
d'altro canto, che lo spostamento nell'articolazione di questo corpo libero è
stata provocata dal trauma distorsivo occorso all'assicurato (a questo
proposito, cfr. XVI, risposta del dott. __________ al quesito n. 2). Anche
l'_________, d'altronde, ha ammesso che, citiamo: "… secondo il criterio
della probabilità preponderante, per l'operatore (doc. _) il blocco al
ginocchio destro è da imputare al corpo libero (da lui riscontrato già dopo
l'esame clinico del 24.10.2001 e che, dopo la RM, lo ha indotto a operare
l'assicurato (cf. dichiarazioni dell'assicurato stesso di cui al doc. _))
"… probabilmente è scappato (il corpo libero) nell'articolazione ed ha
temporaneamente bloccato il ginocchio anche perché sulla superficie del CFL si
vede un binario di danno acuto nella cartilagine", cfr. XIII).
A
quest'ultimo proposito, non può essere ignorato che __________ ha dichiarato di
avere sentito un forte dolore al ginocchio sinistro e di essere rimasto con la
gamba bloccata, in coincidenza con l'infortunio del 17 ottobre 2001
(cfr. doc. _).
Tutto ben
considerato, quindi, all'evento infortunistico assicurato deve essere
riconosciuta una propria rilevanza causale, nel senso che, in ragione delle
forze messe in gioco in quell'occasione (maggiori rispetto a quelle sprigionate
da un evento insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di
tutti i giorni - cfr. XXVI), esso è stato responsabile dell'aggravamento di uno
stato patologico preesistente (al proposito, cfr. pure le affermazioni del
medico fiduciario della _________: "se il collega della __________
attribuisce la lesione recente della cartilagine al blocco del ginocchio in
seguito al corpo libero articolare sciolto, non fa altro che chiudere egli
stesso la catena causale in merito all'infortunio" - IX bis).
Questo
Tribunale non può condividere la tesi dell'Istituto assicuratore convenuto
secondo cui, per giurisprudenza, l'assicuratore LAINF può essere chiamato a
prestare unicamente se l'evento assicurato ha causato - e non solo scatenato -
il danno alla salute (cfr. XIX).
Il TCA
constata intanto che, ad esempio in materia di ernie discali, nei casi
eccezionali in cui si attribuisce alle stesse carattere di infortunio, la
nostra Corte federale ha stabilito che la responsabilità dell'assicuratore
contro gli infortuni è impegnata anche quando l'ernia del disco è stata
semplicemente scatenata dall'infortunio assicurato (cfr., fra le tante,
STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 nonché la dottrina medica e
la giurisprudenza ivi citate).
D'altra
parte, occorre altresì ricordare che, conformemente alla costante
giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario
che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno
alla salute ma che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri
fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e
ne costituisca, in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid.
1a, 115 V 134 consid. 3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).
In queste
condizioni, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr., fra le tante, DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 338), che fra l'evento infortunistico del 17 ottobre 2001 ed i disturbi accusati da
__________ al ginocchio sinistro, esista una relazione di causalità naturale
(ed adeguata, cfr., al riguardo, la dottrina e giurisprudenza evocate al
consid. 2.4. in fine)
La causa
va quindi retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si esprima,
all’occorrenza mediante l’emanazione di una nuova decisione formale, sul
diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato
dall'infortunio assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ È
annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È
accertata l'esistenza di una relazione di causalità, naturale ed adeguata, fra
l'infortunio del 17.10.2001 ed i disturbi accusati
dall'assicurato al ginocchio sinistro.
§§§ L'incarto
è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal
profilo materiale e temporale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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