AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.19
Data decisione, Autorità:
15.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00019
mm/cd
Lugano
15 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2002 di
__________,
rappr. da: avv. dott. __________,
contro
la decisione del 19 dicembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
dicembre 1999, __________ - all'epoca alle dipendenze della __________ in
qualità di autista e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso
La __________ - è rimasta vittima, al volante dell'autovettura del suo datore
di lavoro, di un incidente della circolazione stradale, avvenuto sulla strada
comunale __________ (cfr. doc. _).
A causa
del succitato sinistro, essa ha riportato - stando al certificato 31 gennaio
2000 del dottor __________, suo medico curante - una contusione nucale con
"colpo di frusta" cervicale nonché una contusione lombare (cfr. doc.
_).
La
conseguente completa incapacità lavorativa è durata sino al 12 dicembre 1999
(cfr. doc. _).
L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Sentito il
parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. _), La __________ i, con decisione
formale dell'8 novembre 2001, ha informato __________ che le sue condizioni di
salute erano da considerare ormai stabilizzate, ritenuto che da ulteriori
provvedimenti terapeutici non vi era più da attendere un sensibile
miglioramento. D'altro canto, il summenzionato assicuratore LAINF si è però
dichiarato disposto ad assumere i costi di 2 cicli annui di fisioterapia per un
massimo di 3 anni. Infine, all'assicurata è stata assegnata un'indennità per
menomazione all'integrità del 7% (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. _), La
__________, in data 19 dicembre 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 7 marzo 2002, __________ ha chiesto che il TCA proceda
ad una rivalutazione del suo caso, osservando quanto segue:
"
(…).
Considerato che la mia situazione medica non si
stabilizza affatto e che i dolori a livello cervicale collegati al braccio
sinistro sono peggiorati, faccio appello al vostro tribunale per una
rivalutazione del caso.
Ho ridotto l'orario di lavoro del 30% in accordo
con il mio datore di lavoro, non essendo più in grado di lavorare l'intera
giornata, con conseguente perdita di salario.
Al momento dell'incidente non ero munita di
cinture di sicurezza poiché ero ferma con il mio veicolo, adibito alla
distribuzione a domicilio del pane e sulla giusta corsia di destra.
Lo stato depressivo ansioso con insonnia rendono
la mia vita una battaglia quotidiana e ritengo che questi sintomi non sono mai
stati approfonditi da uno specialista." (cfr. doc. _)
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
_).
1.5. In data 8
aprile 2002, l'avv. __________ ha comunicato al TCA di avere assunto, nel
frattempo, il patrocinio di __________ ed ha chiesto di essere ammesso a
replicare (cfr. V).
1.6. L'allegato
di replica presentato dalla ricorrente reca la data del 29 aprile 2002.
Questo,
in particolare, il suo contenuto:
"
(…)
- Occorre
precisare come si è svolto l'incidente della circolazione di cui è stata
protagonista la ricorrente.
La
signora __________ svolgeva un'attività lavorativa consistente nella consegna
del pane a domicilio, per conto della __________, usando il veicolo della
ditta.
II 7
dicembre 1999 essa aveva parcheggiato il veicolo al lato della strada comunale
__________ nel Comune di __________, per effettuare una consegna ed era appena
risalita in macchina.
Prima
ancora di aver potuto avviare il motore e aver allacciato la cintura di
sicurezza, la ricorrente si è vista venire incontro e urtare il suo veicolo
frontalmente dalla vettura pilotata dal signor __________.
L'urto
è stato molto violento e il conducente della macchina investitrice si è
giustificato dicendo che ... non aveva visto il veicolo della signora
__________.
Subito
dopo egli ha lasciato il luogo dell'incidente e ha dovuto essere rintracciato
dalla Polizia cantonale successivamente, chiamata sul posto dalle persone che
erano sopraggiunte attirate dal rumore dell'urto dei due veicoli.
Come
risulta dal doc. _, prodotto con la risposta, la ricorrente ha consultato lo
stesso giorno, alle 12.30, il proprio medico di famiglia dott. __________, il
quale, sul certificato datato 31.1.2000 ha diagnosticato una "contusione nucale con colpo di frusta cervicale" e una,
"contusione lombare" provocate dal colpo contro l'appoggiatesta e
contro lo schienale.
E'
bensì vero che la ricorrente dopo un periodo di incapacità lavorativa totale,
ha ripreso la sua attività alle dipendenze della __________ l, ma con la fine
di marzo 2000 il datore di lavoro è stato costretto a sciogliere il rapporto
contrattuale poiché la ricorrente, proprio a causa delle conseguenze fisiche e
soprattutto psichiche del trauma subito non ce la faceva più a svolgere il suo
lavoro che comportava continui spostamenti in automobile anche su strade di
montagna strette e pericolose. Le ripetute sedute di fisioterapia non hanno
permesso, se non parzialmente, di superare i postumi dei traumi alla colonna
cervicale e lombare. D'altra parte, le modalità in cui si è verificato
l'incidente hanno determinato nella ricorrente l'insorgenza di uno stato di
insicurezza e di paura, specialmente per la guida di autoveicoli, ma anche un
progressivo stato ansioso-depressivo con manifestazioni di insonnia.
(…)
- Dopo
aver forzatamente dovuto cessare la sua attività per il citato datore di
lavoro, la ricorrente ha percepito fino al mese di maggio 2000 l'indennità di
disoccupazione e da giugno a ottobre 2000 ha trovato un impiego alla
biglietteria della Funicolare __________.
Mentre
per i 3 mesi di disoccupazione l'indennità complessiva lorda è stata di fr. 9'643.--, per l'attività svolta da giugno a ottobre 2000, la
ricorrente ha percepito un salario lordo di fr. 15'031.25.
Cessata
anche questa attività alle dipendenze delle __________, la ricorrente ha dovuto
di nuovo far capo all'indennità di disoccupazione e dal 1. luglio 2001 ha
trovato un impiego presso la __________ quale segretaria d'ufficio. Durante i
primi mesi essa ha potuto svolgere un'attività quasi completa, ma dal 1.
ottobre 2001, sempre a causa dei postumi dell'incidente, il datore di lavoro si
è detto disponibile a corrisponderle uno stipendio a ore, calcolato sulla
presenza effettiva. Così, nel periodo che va dal 1. luglio al 31 dicembre 2001,
la ricorrente ha percepito un salario lordo di fr. 12'562.--.
Già
sulla base di questi dati, che dovranno essere precisati e completati nel corso
dell'istruttoria di causa, emerge che la ricorrente ha subito un'evidente
diminuzione della sua capacità al guadagno a dipendenza dei traumi fisici e
psichici dovuti all'infortunio.
L'esistenza
di questi disturbi risulta peraltro documentata dai certificati medici del
dott. __________ prodotti dalla __________, come pure dal rapporto del suo
medico fiduciario, dott. __________ (doc. _).
La
__________ deve tuttavia contestare il rapporto del dott. __________, in
contrasto con quanto attesta il dott. _________, nella misura in cui egli non
ha posto nessuna diagnosi riguardo ai disturbi di natura psichica.
II
dott. __________ si è infatti limitato a segnalare quali "disturbi
soggettivi" la presenza di insonnia e del "timore di guidare
soprattutto su tragitti lunghi", mentre il dott. __________, ancora nel
suo certificato del 29.9.2001, segnala lo stato depressivo-ansioso reattivo,
con insicurezza e insonnia, nonché la paura alla guida.
Questo
aspetto delle conseguenze traumatiche dell'incidente, oltre a quello della
ridotta capacità al guadagno, avrebbero quindi dovuto essere ulteriormente
approfonditi prima di procedere ad una liquidazione del danno limitata
all'indennità per menomazione dell'integrità fisica.
Si
tenga infatti presente che la signora ________, già nella sua opposizione 6
dicembre 2001 (doc. _) rilevava come non si fosse tenuto conto del danno
psichico e ribadiva la sua contestazione con il ricorso 7 marzo 2002, facendo
altresì presente di aver subito una diminuzione della capacità al guadagno, per
essere stata obbligata a ridurre l'orario di lavoro del 30%.
(…)
- Si
contesta che le valutazioni esperite dal medico fiduciario della controparte
siano complete ed esaurienti: come detto ai punti precedenti il rapporto del
dott. __________ si limita a pronunciarsi sulla indennità per menomazione
dell'integrità fisica, l'anamnesi sociale è estremamente succinta e non
consente quindi di trarre conclusioni quo all'incapacità al guadagno, tanto
agli effetti di un'indennità giornaliera, quanto a quelli di una rendita
d'invalidità; inoltre il perito liquida il problema della "capacità
lavorativa" con un'affermazione apodittica, ma poco chiara ("già
definita"?!) e limita la sua attenzione ai problemi di natura psichica
denunciati dalla peritanda al capitolo "disturbi soggettivi".
Non è
dato di sapere quale specifico incarico la controparte abbia conferito al
proprio medico fiduciario, ma in ogni caso o questo incarico era già all'inizio
carente, oppure il perito ha svolto solo parzialmente il suo compito.
Da
queste considerazioni discende che nella presente procedura non si può
prescindere dall'esecuzione di una perizia giudiziale.
La
ricorrente, anche se in modo succinto e non professionale, ha validamente
contestato le decisioni dell'assicuratore LAINF.
(…)
- Si
ripete che la valutazione del dott. __________ è talmente succinta da non poter
essere invocata come valido e sufficiente motivo per escludere prestazioni
anche a causa dei disturbi di natura psichica.
In ogni
caso, come già ricordato, non si tratta soltanto dell'indennità per menomazione
dell'integrità fisica e psichica, bensì anche delle altre prestazioni previste
dalla LAINF che, a quanto sembra, la _________ non ha nemmeno mai esaminato,
ossia l'indennità giornaliera e la perdita di guadagno conseguenti ad una
parziale invalidità.
E',
sotto questo profilo, non sono rilevanti i criteri evocati dalla controparte
per escludere l'applicazione degli art. 24 LAINF e 36 OAINF.
(…)
- Si
contesta, come già esposto in precedenza, che il rapporto steso dal medico
fiduciario della controparte sia completo ed esaustivo.
In
particolare si contesta che esso abbia esaminato in modo completo tutti gli
aspetti del problema assicurativo.
Il
dott. ________ non ha minimamente approfondito il problema della
capacità lavorativa della ricorrente, né prima della visita di controllo per
quel che concerne il diritto all'indennità giornaliera, né riguardo alla
residua capacità, pur dovendo dare atto che la signora __________ presentava
ancora il 2 ottobre 2001 cervicocefalgie e trascurando di approfondire
l'incidenza dei disturbi di natura psichica conseguenti all'infortunio.
Tuttavia
egli ha ritenuto perlomeno opportuno che la ricorrente continuasse a sottoporsi
per tre anni a due cicli per anno di fisiochinesiterapia.
Già
sotto questo profilo non si può quindi sostenere, come afferma la controparte,
che la situazione medica della ricorrente sarebbe stabilizzata.
Agli
effetti della determinazione dell'indennità per menomazione dell'integrità
fisica il dott. ________ ha inoltre sottovalutato i postumi dell'infortunio
alla colonna cervicale: l'esperienza insegna infatti che i traumi da colpo di
frusta comportano conseguenze non indifferenti e spesso non sanabili anche dopo
molto tempo dall'infortunio, sia sotto il profilo somatico, sia sotto quello
psichico, e la situazione della ricorrente ne costituisce un tipico esempio.
Occorre
infatti sottolineare che la signora _________, prima di questo episodio
traumatico, non ha mai lamentato né disturbi cervicali, né manifestazioni
depressivo ansiose e d'altronde anche il dott. ________ non ha riscontrato
nulla riguardo all'anamnesi remota che possa far pensare a fattori morbosi
preesistenti.
Per
queste ragioni, la ricorrente non solo deve contestare la determinazione
dell'indennità per menomazione dell'integrità fisica, ma anche il mancato
riconoscimento di un'indennità per i disturbi di natura psichica e delle altre
prestazioni in contanti per la diminuzione della capacità lavorativa.
(…)
- Contestato
con riferimento a quanto già esposto ai punti precedenti.
II
rapporto del dott. __________, eseguito dopo la visita di controllo del 2
ottobre 2001, appare nettamente in contrasto con quanto constatato dal medico
curante dott. __________ cinque giorni prima con il suo rapporto del 29
settembre 2001: infatti, questo medico rileva come i disturbi di natura
psichica (stato depressivo ansioso reattivo con insicurezza e insonnia) non
sono mai stati approfonditi, ma hanno necessitato l'introduzione di una terapia
con Seropram che non ha tuttavia avuto l'effetto di far scomparire questi
sintomi. Inoltre, il dott. __________ attesta il persistere della
sintomatologia algica cervicale che si manifesta con dolenzia latero cervicale
e interscapolare sinistra, tali da necessitare un ulteriore trattamento
medicamentoso.
Alla
luce di queste constatazioni non si può pertanto sostenere che la situazione
medica fosse a quel momento stabilizzata e neanche attualmente lo è poiché la
signora __________ continua a presentare
gli stessi postumi dell'incidente." (IX)
1.7. In duplica,
l'assicuratore infortuni convenuto si è essenzialmente riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.3. Nondimeno, è
utile ricordare che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da
parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Il diritto a
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare
di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente
e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe
psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente
formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa
importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine
in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una
classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché
fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il
trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente
(objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto
l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154
p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la
causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da
ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione
costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente
categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute
psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
disturbi somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.6. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni
visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in
generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo
che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
- senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni
radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata
era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di
quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente
confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V
98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI
1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici
(RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,
pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il
corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare
un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit
funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa
l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un
profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere
qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una
tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli
difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro
clinico.
L'Alta Corte
ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere
mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale,
essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per
analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in
effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa
in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in
assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.7. Alla luce
dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi
confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é
necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio
e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch
zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die
natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem
konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso
aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen
zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF 122 V 415 = SVR
1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze,
presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V
415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12
maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso,
la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro
accumulazione (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p.
29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand
der Diskussion, in SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998
del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”
(DTF 122 V 417 = SVR
1997 UV 85, p. 310).
2.8. Volendo
sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo
luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma
d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale
(cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
2.9. Nella
presente fattispecie, __________, in data 7
dicembre 1999, é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale
avvenuto in territorio del __________ a.
Dalle
tavole processuali emerge che l'assicurata, al volante di una __________ di
proprietà del suo datore di lavoro, si trovava ferma sulla corsia di destra,
quando è stata urtata frontalmente da un'automobile che proveniva dalla direzione
opposta (cfr. doc. _).
Il giorno
stesso dell'incidente, __________ si è recata presso il suo medico curante, il
dottor __________, generalista, il quale - constatata una muscolatura dolente
alla palpazione nella regione paracervicale bilaterale e lombare - ha
diagnosticato una contusione nucale con "colpo di frusta" cervicale
nonché una contusione lombare. Dal profilo terapeutico, il suddetto curante le
ha prescritto l'utilizzo di un collare morbido, l'assunzione di un
anti-infiammatorio e di un miorilassante nonché della fisioterapia (cfr. doc.
_).
La
ricorrente è rimasta completamente inabile al lavoro sino al 12 dicembre 1999
(cfr. doc. _).
Nel
prosieguo, l'assicurata ha continuato a lamentare disturbi, in particolare, a
livello del rachide cervicale e nella regione interscapolare a sinistra,
disturbi che si sono dimostrati refrattari alle terapie applicatele (cfr. doc.
_).
Il 29
settembre 2001, il dottor __________ - dando seguito ad una richiesta di
informazioni proveniente dall'assicuratore LAINF - ha segnatamente fatto stato
dello sviluppo di una sindrome ansioso-depressiva reattiva, caratterizzata da
insicurezza ed insonnia, disturbi che hanno reso necessaria l'introduzione di
una terapia specifica con somministrazione di un antidepressivo (Seropram -
cfr. doc. _).
In data 2
ottobre 2001, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte del
dottor __________, medico-chirurgo.
Con il
relativo rapporto del 30 ottobre 2001, il medico di fiducia de La __________ ha
diagnosticato degli "esiti di incidente della circolazione stradale in
data 7 dicembre 1999 nel quale la paziente ha subito -un trauma
d'accelerazione e decelerazione della colonna cervicale di grado 1 secondo
Herdmann e di grado 1 secondo classe Québec. Permangono cervico-cefalgie;
-trauma
di soccussione-contusione lombare senza sintomatologia eclatante al momento
della valutazione peritale". Egli ha escluso la presenza di fattori
estranei all'infortunio assicurato, ha dichiarato ormai stabilizzate le
condizioni di salute dell'insorgente (pur necessitando, per i 3 anni
successivi, di due cicli annui di fisiochinesiterapia) ed ha, infine, valutato
in un 7% la menomazione all'integrità fisica di cui è portatrice __________
(cfr. doc. _).
Con la
decisione formale dell'8 novembre 2001, rispettivamente, con quella su
opposizione del 19 dicembre 2001, La __________ ha fatto proprie le conclusioni
a cui è pervenuto il dottor __________: il diritto alle prestazioni di corta
durata è stato dichiarato estinto (salvo poi assumere i costi di 2 cicli annui
di fisioterapia per i 3 anni successivi) e l'assicurata è stata posta al
beneficio di un'IMI del 7% (cfr. doc. _).
2.10. Con il
proprio gravame, __________ ha essenzialmente rimproverato a La __________ di
avere completamente omesso di considerare la sua situazione psichica, aspetto
che peraltro non è stato indagato da uno specialista (cfr. I).
In
replica, l'assicurata ha nuovamente sottolineato il fatto che il dottor
__________ avrebbe enunciato una valutazione lacunosa, nella misura in cui egli
non ha affatto approfondito l'aspetto psichico. D'altro canto, la
ricorrente ha dichiarato che - a partire dal 1° ottobre 2001 -, a causa dei
postumi residuali dell'infortunio del dicembre 1999, essa è stata costretta a
ridurre al 70% la propria attività di segretaria presso la __________, motivo
per cui l'assicuratore LAINF convenuto, oltre all'indennità per menomazione
all'integrità, avrebbe pure dovuto definire la questione riguardante il diritto
ad una eventuale rendita di invalidità giusta l'art. 18 LAINF (cfr. IX).
Da parte
sua, questa Corte ritiene di potere condividere le obiezioni sollevate
dall'insorgente.
Vero è
che il dottor __________ non è uno specialista in psichiatria, sicché la sua
valutazione dello stato psichico di __________ non può essere considerata come
particolarmente qualificata, nondimeno La __________ ha manifestamente violato
il proprio obbligo di accertare le circostanze dell'infortunio (cfr. art. 47
cpv. 1 LAINF e A. Maurer, op. cit., p. 261s.), scegliendo di semplicemente
ignorare il contenuto del referto datato 29 settembre 2001 (cfr. doc. _).
Rimane, in effetti, la circostanza che l'assicurata è stata sottoposta a
terapia anti-depressiva con somministrazione di Seropram, ciò che non permette
di scartare a priori l'ipotesi che essa presenti effettivamente delle
difficoltà a livello psichico.
Del
resto, non può neppure essere ignorato che disturbi di tipo depressivo vengono
frequentemente osservati a seguito di traumi di accelerazione alla colonna
cervicale (oppure a seguito di traumi distorsivi del rachide cervicale avvenuti secondo un meccanismo
equivalente), tanto è vero che la giurisprudenza federale insegna che essi
fanno parte del quadro clinico tipico di una lesione
alla colonna cervicale del tipo “colpo di frusta” (oppure di un trauma
equivalente, cfr. consid. 2.6. e 2.7.).
Ininfluente
è il fatto che il medico di fiducia de La __________, in occasione della visita
di controllo del 2 ottobre 2001, non abbia, all'apparenza, rilevato alcuna
patologia a carattere psichico (cfr. doc. _, p. 2 in fine), dal momento
in cui nemmeno il dottor __________ può essere ritenuto qualificato per porre
diagnosi in questo specifico ambito.
2.11. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza é stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p. 560.
L’autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
é compito dell’assicuratore accertare d’ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata é - secondo l’autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza (art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF) - costi che,
invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l’argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all’assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d’altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l’assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
Del
resto, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,
pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato -
facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 -
che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha
constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il
tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Pertanto,
in concreto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato a La __________, affinché abbia a valutare - sottoponendo
preliminarmente la pratica ad uno specialista di sua fiducia - l'effettiva
esistenza di disturbi psichici e, nell'affermativa, la loro causalità, naturale
ed adeguata, con l'evento traumatico occorso a __________ il 7 dicembre 1999.
Successivamente,
l'assicuratore infortuni convenuto dovrà, se del caso, emanare una nuova
decisione formale, mediante la quale determinarsi in merito al diritto a
prestazioni.
2.12. Vincente in
causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr.
art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF). La sua domanda intesa ad essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita diventa pertanto priva d'oggetto
(cfr., fra le tante, la STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata é annullata e l’incarto é rinviato a La
__________ affinché proceda ad un complemento di istruttoria ai sensi dei
considerandi e renda, se del caso, una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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