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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.70
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00070
DC/sc
Lugano
15 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2001
di
__________,
rappr. da: Studio legale __________,
contro
la decisione del 7 settembre 2001 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - __________,
patrocinata dall'avv. __________ e dall'avv. __________, ha impugnato mediante
ricorso del
10
ottobre 2001, una decisione formale emanata il 7 settembre 2001 dalla
__________, che l'assicura contro gli infortuni (cfr. doc. _);
-
giusta
l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù dell'art. 99 LAINF ed i
conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni
mediante opposizione all'organo decisionale;
-
eccezion
fatta per i casi di denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 106 cpv. 2
LAINF), l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad
ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
286; SJ 1997, p. 452ss.);
-
nella
presente fattispecie, la decisione di cui si chiede l'annullamento (e con la
quale l'assicuratore contro gli infortuni ritiene di non dover versare
ulteriori prestazioni dopo il 14 luglio 1997) non ha ancora fatto oggetto di
una procedura di opposizione:
il
ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato
irricevibile;
- il TCA
deve peraltro constatare che "l'Informativa sui rimedi di diritto"
(cfr. Doc. _ pag. 6) è imprecisa nella misura in cui usa i termini "in
assenza di ricorso motivato sollevato nei confronti dalla «__________» entro 30
giorni dalla notifica". In realtà, come visto, si tratta di
un'opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
28 settembre 2001 é irricevibile.
§ Gli
atti sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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