AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.57
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00057
mm
Lugano
2 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 25 luglio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Durante il
periodo luglio 1971 - aprile 1980, __________ è rimasto vittima di tre distinti
infortuni interessanti il ginocchio destro, relativamente ai quali l'__________
ha riconosciuto la propria responsabilità.
In data
19 luglio 1971, allorquando si trovava alle dipendenze delle __________ in
qualità di bigliettario, __________ ha battuto il ginocchio destro contro lo
spigolo di un carro merci.
Il caso è
stato chiuso a far tempo dal 26 luglio 1971.
Una
ricaduta di questo infortunio è stata assunta dall'Istituto assicuratore nel
mese di aprile del 1972.
Il
secondo evento traumatico è sopravvenuto il 27 febbraio 1979. __________ - che
all'epoca si trovava alle dipendenze della ditta __________ - è stato
inavvertitamente urtato da un ragazzo mentre stava salendo le scale di casa.
Nella susseguente caduta, egli ha riportato una distorsione al ginocchio
destro.
Le
radiografie eseguite il 1° marzo 1979 presso l'Ospedale __________ di
__________, non hanno mostrato alcun reperto patologico a livello del ginocchio
destro (doc. _ - caso 1979). Lo stesso dicasi per l'artrografia del 12 aprile
1979 (doc. _ - caso 1979).
Persistendo
la sintomatologia dolorosa, __________, in data 21 maggio 1979, è stato
sottoposto ad una artrotomia esplorativa, da cui non è risultata alcuna lesione
delle strutture articolari, salvo la presenza di un corpo di Hoffa infiammato
che è stato escisso (doc. _ - caso 1979).
Durante
il periodo 22 agosto-2 novembre 1979, l'assicurato ha soggiornato presso la
Clinica di __________, a scopo riabilitativo. Gli specialisti hanno
diagnosticato dei disturbi non oggettivabili al ginocchio destro (doc. _
- caso 1979). Durante la degenza, è stata nuovamente effettuata una artrografia,
che non ha messo in luce alcunché d'anormale (cfr. doc. _ - caso 1979).
è stato dichiarato abile al lavoro al 50% dal 3 novembre 1979, al 75% dal 14
gennaio 1980 ed in misura completa dal 20 marzo 1980 (cfr. doc. _ - caso 1979).
L'ultimo
evento riguardante il ginocchio destro data del 13 aprile 1980. __________
stava scendendo da una scalinata a __________, quando, a causa di un cedimento
del ginocchio destro, è caduto sui gradini ed ha urtato la parte destra del
corpo (doc. _ - caso 1980). Il suo medico curante ha posto la diagnosi di
contusioni multiple da caduta (doc. _ - caso 1980).
Visitato
l'8 maggio 1980 dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________,
l'assicurato è stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal 12 maggio
successivo, e ciò a fronte di uno status decisamente blando (doc. _ -
caso 1980).
1.2. Nel corso
del mese di novembre 1987, all'Istituto assicuratore è stata annunciata una
ricaduta, in ragione di una recrudescenza dei disturbi a livello del ginocchio
destro (cfr. doc. _ - caso 1980).
Esperiti
i necessari accertamenti medici, segnatamente dopo avere sentito il parere del
proprio medico di circondario, il dottor __________ (cfr. doc. _ - caso 1980),
l'__________, con decisione formale del 15 giugno 1988, ha negato il proprio
obbligo contributivo relativamente ai suddetti disturbi al ginocchio destro,
difettando una relazione di causalità naturale con i pregressi eventi traumatici
(cfr. doc. _ - caso 1980).
La
decisione su opposizione successivamente emanata, con la quale il contenuto del
primo provvedimento é stato sostanzialmente confermato (cfr. doc. _ - caso
1980), è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Nel gennaio
del 2001, __________ - per il tramite del suo medico curante, dott. __________
- ha comunicato all'__________ di essere caduto a seguito di un improvviso
cedimento del ginocchio destro e di avere così riportato diverse fratture
(radio destro, bacino, clavicola destra, scapola destra, costale a sinistra).
Egli ha
quindi postulato che il caso d'infortunio dell'aprile 1980 venisse riaperto
(cfr. doc. _ - caso 1980).
1.4. Con
decisione informale del 9 marzo 2001, l'Istituto assicuratore ha comunicato
l'assicurato di non potere "… entrare nel merito delle sue attuali
pretese", siccome "dal punto di vista medico … non siamo in presenza
di nuovi elementi di giudizio, ma sostanzialmente del medesimo oggetto che era
alla base della nostra precedente presa di posizione" (cfr. doc. _ - caso
1980).
Con
scritto del 12 marzo 2001, __________ ha manifestato il proprio disaccordo nei
confronti della posizione assunta dall'__________ (cfr. doc. _ - caso 1980),
scritto che l'assicuratore ha considerato quale opposizione ex art. 105 cpv. 1
LAINF (cfr. doc. _ - caso 1980).
In data
25 luglio 2001, l'__________ ha integralmente respinto l'opposizione interposta
dall'assicurato (cfr. doc. _ - caso 1980).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 13 agosto 2001 - completato in occasione dell'udienza
informale del 1° febbraio 2002 (cfr. XV) - __________ ha chiesto che
l'__________ venga condannato al risarcimento del torto morale nonché al
rimborso dei costi per la cura dei disturbi al ginocchio destro:
"
Con il mio ricorso del 13 agosto 2001 intendo
contestare la fondatezza della decisione su opposizione del 27.7.01
dell'__________ e, in particolare, la tesi secondo la quale i disturbi che
attualmente ancora accuso al ginocchio destro non sarebbero più in relazione di
causalità con gli infortuni assicurati dall'Istituto medesimo.
Ritengo, segnatamente, che lo stato del mio
ginocchio destro sia peggiorato a seguito delle cure praticatemi presso la
Clinica di , dove rimasi degente per 6 mesi nel 1979 su ordine
dell'.
All'__________ chiedo il risarcimento del torto
morale causatomi nonché che mi vengano rimborsati i costi per la cura dei
disturbi al ginocchio destro perché la cassa malati non mi paga." (XV)
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. XVII).
1.7. In replica,
_________ ha formulato alcune precisazioni in merito al contenuto della
risposta di causa (cfr. XIX).
1.8. Con ordinanza
del 27 agosto 2002, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria,
affidandone l'allestimento al dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica (XXIII).
1.9. In data 25
luglio 2003, il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale
(XXVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XXVIII).
1.10. L'__________
ha preso posizione il 13 agosto 2003 (cfr. XXIX + allegato), mentre
l'assicurato lo ha fatto in data 21 agosto 2003 (cfr. XXXI).
1.11. Il 21 agosto
2003, questa Corte ha chiesto al dott. __________ di esprimersi a proposito
delle obiezioni sollevate dal medico di circondario dell'__________
sull'eziologia delle diagnosticate alterazioni del corpo di Hoffa e, d'altra
parte, di rispondere al quesito peritale n. 3 (cfr. XXX).
Il
complemento peritale è pervenuto al Tribunale il 19 settembre 2003 (XXXIII).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni (XXXV e XXXVI).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 25
luglio 2001), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino
al 31 dicembre 2002.
2.2. Giusta
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, sono assicurati d'obbligo, ai sensi della presente
legge, i lavoratori accupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli
apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori
d'apprendistato o protetti.
L'art. 3
cpv. 1 LAINF recita, da parte sua, che l'assicurazione inizia il giorno in cui
il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in virtù
dell'assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli si avvia al lavoro.
Secondo
il suo capoverso 2, essa termina allo spirare del 30° giorno susseguente a
quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario.
Il
capoverso 3 prevede che l'assicuratore deve offrire all'assicurato la
possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a 180
giorni.
2.3. In concreto,
il 28 novembre 2000, l'insorgente - a causa di un improvviso cedimento del
ginocchio destro - è caduto da una scala, mentre stava per tagliare alcuni rami
da un albero di betulla per fare un piacere ad un suo conoscente. Egli ha così
riportato fratture multiple (cfr. doc. _: "Frattura articolare del radio
distale destro con dislocazioneverso dorsale ed accorciamento del radio, frattura
del ramo pubico superiore bilaterale, frattura della clavicola destra, frattura
della scapola destra e frattura della Ia costola a sinistra).
In
occasione di quell'evento traumatico, __________ non era più al beneficio di
una copertura assicurativa presso l'Istituto assicuratore convenuto.
Dagli
atti di causa emerge, infatti, che il ricorrente ha cessato di esercitare
un'attività lucrativa già a far tempo dal 1987, per poi essere posto al
beneficio di una rendita AI intera (cfr. doc. _ - caso 1980).
Se ne
deduce che la lite è circoscritta alla questione a sapere se l'infortunio del
28 novembre 2000 - di per sé non assicurato - è stato causato dai postumi
residuali dei pregressi eventi infortunistici. Soltanto in questa eventualità,
infatti, l'__________ potrebbe eventualmente essere chiamato a corrispondere le
proprie prestazioni (cfr., per un caso analogo, la STCA del 25 settembre 2000
nella causa G., inc. n. 35.2000.39, confermata dal TFA con la sentenza del 9
ottobre 2001, U 454/00).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento
assicurato e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
In una
sentenza pubblicata in SVR 2003 UV Nr. 14, p. 42s., il TFA ha peraltro
precisato che non può trattarsi di ricaduta o di postumi tardivi trovantesi in
una relazione di causalità con l'infortunio assicurato, quando soltanto
l'evento non assicurato provoca un nuovo danno alla salute o aggrava un danno
preesistente che si trova in nesso di causalità con l'infortunio e quando
prestazioni assicurative sono richieste per detto nuovo danno o per
l'aggravamento.
2.7. Nel caso di
specie, la questione riguardante l'eziologia del cedimento del ginocchio destro
insorto nell'inverno del 2000, cedimento all'origine delle note lesioni
multiple, è stata discussa dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia,
medico di circondario dell'Istituto assicuratore convenuto.
Questo il
contenuto del suo referto del 12 febbraio 2001:
"
L'assicurato ha fatto valere complessivamente 3
volte una contusione al ginocchio destro (1971, 1979 e 1980).
Mediante artrotomia, il 21.05.1979 viene
esaminato il ginocchio destro che non rivela delle lesioni
posttraumatiche se non un edema ed ispessimento del corpo adiposo di Hoffa.
Nel mese di ottobre segue ancora un'artrografia,
anche quella senza sospetto di una lesione meniscale.
Risulta una stabilità simmetrica e non si
sospetta alcuna sofferenza meniscale, in occasione di un nuovo esame medico (in
agenzia), l'8.5.1980.
Pure il 2.5.1988, quando l'assicurato annuncia
una nuova "ricaduta", viene documentata una funzione del ginocchio
normale.
Ad una relativa opposizione viene risposto con
una "decisione su opposizione", il 22.9.1988.
Anche il 18.8.1999, il dott. __________,
sostanzialmente non documenta un nuovo referto posttraumatico, risp.
funzione oggettiva del ginocchio destro nei limiti di norma.
Salta all'occhio che il signor __________ (pure
affetto da abuso etilico cronico), già in precedenza ha fatto valere dei
ripetuti cedimenti, per i quali da oltre 20 anni non è stato possibile
individuare una causa organica evidente, all'altezza del ginocchio destro.
In base a tutti i documenti medici (anche aggiornati)
a nostra disposizione, non è possibile stabilire un nesso causale fra gli
infortuni di nostra pertinenza e la sintomatologia fatta valere
dall'assicurato, risp. lo stato locale/funzione del ginocchio rimane
(essenzialmente) immutato rispetto ai referti del 1988."
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Allo
scopo di approfondire la fattispecie da un profilo medico, il TCA ha ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, già __________ presso la __________ (XIV).
Dopo aver
ricostruito l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXVII, p. 2-3) ed averne
puntualmente descritto lo status, clinico e
radiologico, delle ginocchia (cfr. XXII, p. 3-4), il dott. __________ ha
sostanzialmente condiviso la valutazione ritenuta dal medico di circondario
dell'__________, nel senso che, a livello del ginocchio destro, non è stato
possibile oggettivare alcuna lesione strutturale di eziologia traumatica
(specificatamente, nessuna lesione ossea, meniscale o legamentare).
Egli ha
affermato che i disturbi accusati dall'assicurato vanno ricondotti,
principalmente, ad una condropatia di grado II e III interessante tanto il
compartimento femoro-rotuleo quanto quello mediale nonché - patologia di secondaria
entità - ad un'alterazione del corpo di Hoffa:
"
Per quanto concerne il ginocchio destro del Sig.
__________ nessun esame clinico e radiologico ha potuto confermare la presenza
di una lesione strutturale da ricondurre ad un evento traumatico. Ad eccezione
di una discreta alterazione del corpo di Hoffa da collegare all'intervento
chirurgico di artrotomia esplorativa del 21.05.1979 (patologia di lieve entità)
le alterazioni condrali evidenziate anche nella risonanza magnetica sono da
mettere in relazione ad un'evoluzione naturale." (XXVII, risposta al
quesito n. 4)
L'esperto
designato dal TCA ha quindi precisato che l'affezione condrale è di natura
squisitamente morbosa e, pertanto, non di competenza dell'assicuratore
infortuni (cfr. XXVII, p. 5: "Le alterazioni condrali del compartimento
mediale e femoro-rotuleo sono invece dovute alla naturale degenerazione
dello strato cartilagineo" - la sottolineatura è del redattore).
Per
quanto riguarda invece l'alterazione del corpo di Hoffa, egli ha sostenuto che
è probabilmente da mettere in relazione con l'artrotomia esplorativa a cui
l'assicurato è stato sottoposto nel lontano 1979 (salvo poi indicare, nel
commento alla risonanza magnetica eseguita il 19 novembre 2002, che
l'alterazione strutturale del corpo di Hoffa è probabilmente di origine infiammatoria,
cfr. XXVII, p. 4), intervento ordinato dall'allora medico di circondario
dell'_____ (cfr. doc. _ - caso 1979), istituto che ne assunse finalmente i
relativi costi:
"
L'alterazione del corpo di Hoffa è probabilmente
da mettere in relazione al pregresso intervento di artrotomia esplorativa del
21.05.1979. Infatti l'accesso per raggiungere l'articolazione è stato eseguito
proprio in quel punto." (XXVII, p. 5)
Con le
proprie osservazioni del 13 agosto 2003, l'__________ - riferendosi
all'apprezzamento del 4 agosto 2003 del dott. __________ - contesta la tesi
peritale, facendo valere, che le alterazioni del corpo di Hoffa del ginocchio
destro corrispondono al normale risultato della resezione parziale dello
stesso corpo, eseguita in occasione dell'intervento del 21 maggio 1979 (cfr.
XXIX bis: "… è impossibile che l'artrotomia possa provocare
un immediato netto edema e ispessimento al contempo, del corpo adiposo di Hoffa.
È quindi provato che tale patologia era preesistente all'artrotomia e non
conseguenza dell'intervento del 21.5.1979").
Chiamato
dal TCA a prendere posizione sulle obiezioni sollevate dal medico di
circondario dell'__________ (cfr. XXX), il perito giudiziario, in data 16
settembre 2003, ha rilevato quanto segue:
"
(…).
Nella perizia medica del 19.6.2003 concernente il
Signor __________ mi era sembrato di essere stato abbastanza chiaro. Ho quasi
l'impressione che si voglia cercare il pelo nell'uovo. Non è sicuramente mia
intenzione scrivere un lungo romanzo sulle alterazioni del corpo di Hoffa del
Signor __________ perché come già detto ampiamente sono di scarso interesse
patologico.
Chi si occupa giornalmente della chirurgia del
ginocchio sa benissimo che le alterazioni del corpo di Hoffa come riscontrate
nel Signor __________ non sono nemmeno un tema di discussione, non necessitano
terapie specifiche e tantomeno interventi chirurgici. Se quindi queste
alterazioni si sono sviluppate prima o dopo l'artrotomia esplorativa del
21.05.1979 poco importa.
Ritengo a precisare comunque che l'origine di
queste alterazioni è quasi sempre iatrogena (punzioni, infiltrazioni,
artrografie, artrotomie, ecc.)."
(XXXIII)
Questa
Corte ritiene, di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la questione concernente
l'eziologia delle diagnosticate alterazioni del corpo di Hoffa, nella misura in
cui il dott. __________, con il proprio complemento peritale del 16 settembre
2003, ha escluso che esse possano avere determinato il cedimento del
ginocchio destro, all'origine della caduta dalla scala del 28 novembre 2000:
"
(…).
Per quanto concerne il quesito n. 3 rispondo che
il cedimento del ginocchio destro all'origine della caduta del 28 novembre 2000
non è da mettere in relazione alle alterazioni del corpo di Hoffa."
(XXXIII)
Attentamente
esaminata la documentazione medica acquisita agli atti, il TCA deve dunque
concludere che non é stata dimostrata, perlomeno secondo il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, l'esistenza di una relazione di
causalità naturale fra il cedimento del ginocchio destro e l'uno oppure l'altro
degli infortuni occorsi nel passato all'assicurato (cfr. consid. 1.1.), motivo
per cui l'assicuratore LAINF convenuto ha correttamente negato il proprio
obbligo contributivo.
2.8. Nella misura
in cui il ricorrente pretende prestazioni assicurative in relazione ai disturbi
localizzati al ginocchio destro, a prescindere dall'evento infortunistico
del 28 novembre 2000, occorre ricordare che, con decisione su opposizione
del 22 settembre 1988, l'__________ aveva constatato la totale assenza di
postumi infortunistici a tale livello, imputando i disturbi ad una modica
condropatia della rotula e ad un'iniziale gonartrosi.
Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
2.9. Va osservato
che a determinate condizioni una decisione cresciuta in giudicato può essere
modificata.
Secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e che non ha fatto oggetto di
una sentenza giudiziale, se questa decisione risulta indubbiamente errata e la
sua rettifica riveste un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a e la
giurisprudenza ivi menzionata).
D'altro
canto, la riconsiderazione deve
essere distinta dalla cosiddetta revisione processuale di una decisione
amministrativa. L'amministrazione é, infatti,
qui tenuta a ritornare su di una sua decisione formalmente cresciuta in
giudicato, se si scoprono nuovi elementi o mezzi di prova, atti a condurre ad
un diverso apprezzamento giuridico (DTF 115 V 186 consid. 2c e riferimenti ivi
citati).
2.10. Innanzitutto,
ci si deve chiedere se la decisione su opposizione del 22 settembre 1988 possa
o meno venire revocata attraverso la via della riconsiderazione.
Al
proposito, occorre ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere
obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda
di riconsiderazione.
Questa
giurisprudenza è stata codificata all'art. 53 cpv. 2 LPGA - disposizione
comunque non applicabile nel caso concreto (cfr. consid. 2.1.) - giusta il
quale l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Decisioni,
con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono,
per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel
merito, esami i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una
nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In
questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una
riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti.
Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a
torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse
manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza
notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
Nel caso
di specie, dall'impugnata decisione del 25 luglio 2001 risulta come l'Istituto
assicuratore non abbia verificato nel merito i presupposti di una
riconsiderazione della sua decisione su opposizione del 22 settembre 1988,
limitandosi in effetti a dichiarare di non essere intenzionato ad
"… entrare nel merito a un'eventuale richiesta di riconsiderazione"
(cfr. doc. _, p. 3 in fine).
Se ne
deduce che, alla luce dei dettami giurisprudenziali precedentemente evocati, lo
scrivente TCA non è legittimato ad esaminare se sono dati i presupposti per una
riconsiderazione.
2.11. Non rimane,
pertanto, che l'eventualità della revisione processuale.
2.11.1. L'amministrazione è tenuta a ritornare su una sua
decisione formalmente cresciuta in giudicato, se si scoprono fatti nuovi
o nuovi mezzi di prova.
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze
che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante
sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p.
16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel
1984, p. 942ss.).
Per quel
che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti
nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel
procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento
dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già
allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto
produrli nella precedente procedura.
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141,
consid. 2). Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia
valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove
circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si
fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
2.11.2. In una
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando così
una sua precedente inedita pronunzia (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.)
- ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è
ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione
su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 LPA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione
su ricorso.
2.11.3. In casu
- così come correttamente deciso dall'Istituto assicuratore convenuto (cfr.
doc. _, p. 3, consid. 3) - la domanda di revisione é abbondantemente
intempestiva.
In
effetti, la decisione su opposizione con cui l'assicuratore infortuni ha negato
la propria responsabilità a proposito dei disturbi al ginocchio destro, è stata
notificata all'allora patrocinatore di __________ nel corso del mese di settembre
1988. L'istanza di revisione avrebbe, pertanto, dovuto essere inoltrata, al
più tardi, entro il mese di settembre 1998.
Dalla
documentazione presente all'inserto non risulta che il ricorrente abbia
ossequiato tale termine, ciò che del resto neppure fa valere. L'assicurato, per
il tramite del suo medico curante, ha preteso, per la prima volta nel mese di
gennaio del 2001, che il caso d'infortunio del 1980 venisse riaperto (cfr. doc.
_).
2.11.4. A mero titolo
abbondanziale, questa Corte osserva che la domanda di revisione, nel merito,
non risulterebbe comunque fondata.
Per
emanare la decisione su opposizione del 22 settembre 1988 l'__________ si era
essenzialmente basato sulle risultanze della visita medica circondariale del 2
maggio 1988, in occasione della quale il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, aveva dichiarato che i disturbi accusati al ginocchio
destro da __________ erano probabilmente riconducibili ad una modica
condropatia della rotula e ad una iniziale gonartrosi, alterazioni d'eziologia
squisitamente morbosa (cfr. doc. _).
Per poter
ritenere fondata l’istanza di revisione qui in discussione, __________ avrebbe
dovuto fornire la prova dell’esistenza di nuove circostanze di fatto,
suscettibili di far apparire oggettivamente insufficienti od errati gli
elementi posti alla base della summenzionata decisione dell'__________ (cfr.
STFA del 13 maggio 2002 nella causa P. M., U 266/01).
Ciò non è
manifestamente stato il caso.
Del
resto, la perizia giudiziaria allestita dal dott. __________ ha confermato che
i disturbi risentiti dal ricorrente al ginocchio destro derivano,
principalmente, da alterazioni degenerative presenti a questo livello
(condropatia di grado II e III del condilo femorale mediale e del compartimento
femoro-rotuleo), così come ebbe già a sostenere il dott. __________, patologia
totalmente estranea agli eventi infortunistici assicurati (cfr. XXVII, risposta
la quesito n. 2: "Ritengo che i disturbi al ginocchio destro presentati
dal Sig. __________ siano dovuti sia alla condropatia del compartimento femoro-rotuleo
e del compartimento mediale come sostenuto dal Dottor __________ nel 1988,
…" e risposta al quesito n. 4: "… le alterazioni condrali evidenziate
anche nella risonanza magnetica sono da mettere in relazione ad un'evoluzione
naturale").
È vero
che il perito giudiziario ha affermato che __________ è pure portatore di
alterazioni del corpo adiposo di Hoffa del ginocchio destro, alterazioni da lui
fatte risalire all'intervento di artrotomia esplorativa del 21 maggio 1979
(cfr. XXVII, risposta al quesito n. 4).
Nondimeno,
a mente del TCA, la diagnosi di queste alterazioni interessanti il corpo di Hoffa
non costituirebbe comunque una nuova circostanza suscettibile di supportare la
revisione della decisione del 22 settembre 1988.
Da un
lato, si tratta di un fatto che era già noto al momento in cui quest'ultima
venne emanata. Dall'altro, occorre considerare l'esiguo valore patologico
attribuibile alle alterazioni del corpo di Hoffa (cfr. XXXIII: "Chi si
occupa giornalmente della chirurgia del ginocchio sa benissimo che le
alterazioni del corpo di Hoffa come riscontrate nel Signor __________ non sono
nemmeno un tema di discussione, non necessitano terapie specifiche e tantomeno
interventi chirurgici").
Ininfluente
è che i disturbi dell'assicurato vennero considerati di natura morbosa da parte
dell'__________.
A questo
proposito, occorre ricordare che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la
perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la stessa fattispecie (cfr.
Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e
giurisprudenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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