AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.49
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00049
mm
Lugano
7 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 17 maggio 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
settembre 2000, __________ - alle dipendenze del __________ in qualità di
laboratorista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- si trovava in __________ __________ per pescare. Nel salire sopra un sasso
alto circa 40-50 centimetri, ha accusato un improvviso cedimento del ginocchio
destro, accompagnato da un forte dolore all'interno dell'articolazione, ed è caduto nella sabbia sottostante vicina al greto
del fiume.
L'esame
di risonanza magnetica del ginocchio destro effettuato il 21 settembre 2000, ha
messo in luce, segnatamente, una lesione del menisco laterale nonché una
sospetta lesione del legamento collaterale mediale (cfr. doc. _).
In data 2
ottobre 2000, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico,
grazie al quale è stata diagnosticata una lesione del corno anteriore del
menisco laterale destro ed un distacco cartilagineo dal femore destro. In
quell'occasione, i sanitari hanno proceduto ad un lisciaggio meniscale (cfr.
doc. _).
Il 24
ottobre 2000, ha avuto luogo una seconda operazione chirurgica, precisamente
una artrotomia del ginocchio destro con plastica a mosaico del condilo femorale
laterale (cfr. doc. _).
1.2. L'__________,
con decisione formale 29 novembre 2000, ha integralmente negato il proprio
obbligo contributivo, sostenendo che, da un lato, i disturbi al ginocchio
destro non erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e,
dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un
infortunio (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. _),
l'Istituto assicuratore, in data 17 maggio 2001, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 16 agosto 2001, __________ ha chiesto l'annullamento dell'impugnata
decisione dell'__________, osservando quanto segue:
"
(…).
in un primo momento ho pensato di soprassedere di
ricorrere alla decisione della __________, in quanto avendo famiglia non posso
permettermi la spesa di un avvocato e non volendo trovarmi a dover sopportare
spese superiori a quelle già avute finora.
Però, all'ultimo minuto, rileggendo la lettera in
questione, mi sento in dovere di dover esprimere il mio disappunto e in
particolare:
-
penso che in merito possa rispondere il mio
medico curante che a più riprese ha già fornito i particolari alla __________.
-
trovo che sia eccessiva la puntualizzazione di
una parola per non riconoscere un infortunio.
-
ritengo di non avere cambiato la mia versione
dei fatti ma semplicemente di aver aggiunto delle specificazioni sul caso
richiestomi telefonicamente dal Sig. __________ della __________ (vedi lettera
del 29.3.01).
Io ho cercato di essere il più trasparente
possibile nelle risposte alla __________, penso che per aver usato un termine
non proprio nel descrivere l'incidente si siano creati dubbi e incomprensioni.
Io vorrei solamente che mi venga riconosciuta la
mia onestà sull'accaduto"
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In data 11
settembre 2001, il ricorrente ha prodotto
dell'ulteriore documentazione, in parte già presente all'inserto (cfr. V).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dottor __________ (cfr. VIII).
La
risposta del suddetto specialista è pervenuta il 2 ottobre 2001 (cfr. IX).
Le parti
hanno avuto modo di prendere posizione al riguardo (cfr. XII e XIII).
1.7. In data 7
ottobre 2001, questa Corte ha chiesto al medico di circondario dell'__________,
il dottor __________, di voler illustrare le ragioni medico-scientifiche che
impedirebbero d'assimilare un distacco osteocartilagineo ad una frattura ossea
ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. XIV).
Il
referto del dottor __________ reca la data del 23 novembre 2001 (XVIII 1).
Le
osservazioni delle parti datano del 5 (cfr. XXII), rispettivamente, del 6
dicembre 2001 (cfr. XXI).
in
diritto
In
ordine
2.1. Con le
proprie osservazioni 5 dicembre 2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha
fatto valere che "… la decisione su opposizione è stata contestata solo
per quanto concerne la nozione d'infortunio" (XXII), lasciando così
sottintendere che questo TCA si troverebbe impedito ad esaminare la fattispecie
anche dal profilo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Questa opinione
non può essere condivisa, siccome contraria alla giurisprudenza.
In
effetti, in una sentenza del 13 luglio 1990 nella causa D., U 104/88, il TFA ha
già avuto modo di respingere simile censura - anche in quella fattispecie
sollevata dall'__________ - con le seguenti motivazioni:
"
In der Verfügung vom 12. Januar 1988 und im
Einspracheentscheid vom 29. März 1988 hat die SUVA den Anspruch auf
Versicherungsleistungen sowohl unter dem Titel der unfallbedingten
Körperschädigung als auch unter jenem der unfallähnlichen Körperschädigung
verneint. In der Beschwerde an die Vorinstanz führte der Rechtsvertreter von D.
und der Krankenkasse aus, es werde nicht bestritten, dass keine
Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 UVV vorliege. Damit ist vorab die von
der SUVA aufgeworfene prozessuale Frage zu beantworten, ob deren
Leistungspflicht nur noch unter dem Titel "Unfall" zu prüfen ist oder
ob auch ihre allfällige Haftung für eine unfallähnliche Körperschädigung oder
sogar für eine Berufskrankheit in die Prüfung miteinzubeziehen ist.
Auszugehen ist davon, dass die SUVA
Versicherungsleistungen für die Folgen des Ereignisses vom 2. September 1987
grundsätzlich abgelehnt hat. Anfechtungs- und auch Streitgegenstand (vgl. dazu
BGE 112 V 99 Erw. 1a) ist daher die Haftung der SUVA aufgrund sämtlicher
allenfalls einschlägigen Gesetzesbestimmungen. Unabhängig von einer
entsprechenden Rüge ist gemäss dem Untersuchungsgrundsatz (BGE 115 V 142 Erw.
8a) und dem Prinzip der Rechtsanwendung von Versicherungsleistungen unter allen
möglichen Leistungstiteln zu prüfen. Auch wenn gegen die Begründung des
Einspracheentscheides, wonach das Vorliegen einer unfallähnlichen
Körperschädigung zu verneinen sei, keine Einwendungen erhoben wurden, so lässt
dies nicht etwa auf Teilrechtskraft des Einspracheentscheides (vgl. dazu ZAK
1986 S. 60 unten) schliessen. Denn der Rechtskraft zugänglich und somit
anfechtbar ist grundsätzlich nur das Dispositiv, nicht aber die Begründung
eines Entscheides (BGE 115 V 417 Erw. 3b aa). Die Überprüfung eines
Streitgegenstandes darf nicht auf einzelne Begründungselemente eingeschränkt
werden, sondern hat unter jedem geltend gemachten oder sonst in Betracht
fallenden Begründungsgesichtspunkt zu erfolgen. Dies gilt für das
erstinstanzliche Beschwerdeverfahren ebenso wie für das letztinstanzliche
Verfahren (nicht veröffentlichtes Urteil P. vom 3. Mai
1989)"
(STFA
succitata, consid. 4b).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della vertenza è la questione a sapere se l'__________ ha o meno correttamente
negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute di cui
__________ ha sofferto al ginocchio destro.
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44-51).
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.4. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni
anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett.
a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71
consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.). Necessario è che si sia trattato di un evento
improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla
posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9
cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U385, p. 268 e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung,
in SZS 1996, p. 87 in fine).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt
somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors
zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt"
(DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00, la nostra Corte federale
ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere
validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1°
gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit
Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt
notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung
mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen,
um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen
Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen
in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen
zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu,
dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten
Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen
eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine
"eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt.
Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet,
sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden
praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel"
(STFA
succitata, consid. 2c).
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA 27.6.2001 in re S., U 127/00 e 27.6.2001 in re S., U 158/00).
2.5. Dal rapporto ispettivo 10 novembre 2000 -
controfirmato da __________ stesso in segno d'approvazione - si evince che l'evento del 9 settembre 2000 ebbe lo
svolgimento seguente:
"
Il fatto è successo il 9.9.2000, in __________
dove mi ero recato a pescare lungo il fiume. Ad un certo momento, nel tentativo
di salire sopra un sasso alto circa 40-50 centimetri, quando ho messo il piede
destro sopra il sasso e l'ho caricato per trascinare il resto del corpo, il
ginocchio destro ha ceduto improvvisamente, roteando verso l'interno. Ho
sentito un forte dolore all'interno dell'articolazione e sono caduto nella
sabbia sottostante vicina al greto del fiume.
Mi sono immediatamente immerso con le gambe
nell'acqua fredda per cercare di lenire il dolore. Poi a fatica sono riuscito a
raggiungere la mia auto posteggiata più a monte. Sono quindi rientrato al mio
domicilio con l'auto di un amico che mi aveva accompagnato a pescare"
(doc. _).
Nel corso
della procedura d'opposizione, __________ ha parzialmente mutato la propria
descrizione dell'accaduto, introducendo due nuovi elementi, ossia lo scivolamento
del piede destro sul sasso bagnato ed un presunto successivo urto del ginocchio
destro contro il medesimo masso:
"
(…).
Ad un certo momento nel tentativo di salire sopra
un sasso alto circa 40-50 cm bagnato, quando ho messo il piede destro sopra il
sasso e l'ho caricato per trascinare il resto del corpo, lo stesso è scivolato
e il ginocchio destro ha ceduto improvvisamente, roteando verso l'interno.
Ho sentito un forte dolore al ginocchio e sono
caduto, presumibilmente urtando lo stesso sasso, poi accasciato nella
sabbia frammista a sassi sottostante. (…)"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Quest'ultima
versione, fornita - per la prima volta - da __________ dopo aver preso atto
della posizione di rifiuto assunta dall'__________, non può venir considerata
dallo scrivente TCA, nella misura in cui si trova in contrasto con
l'esposizione dei fatti costantemente offerta nel passato. In effetti, secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato
immediatamente dopo l'infortunio, quando ancora ne ignorava le conseguenze
giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988, p. 363
consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994, p. 189).
In questo
ordine d'idee, va osservato come, nel rispondere ai puntuali quesiti postigli
dall'assicuratore infortuni il 14 settembre 2000 (cfr., ad esempio,"Si è
trattato per Lei di un'attività abituale? Si è svolta in condizioni
normali?" oppure ancora "È successo qualcosa di particolare (scivolamento,
caduta, ecc.)?"), l'insorgente non abbia per nulla accennato né al fatto
d'essere scivolato sulla superficie umida del sasso né, tantomeno, al fatto
d'avere urtato il ginocchio destro contro la roccia (cfr. doc. _).
Sulla
scorta di quanto precede, lo scrivente TCA può, dunque, fondare la propria
pronunzia sulla descrizione dell’avvenimento 9 settembre 2000 contenuta nel
questionario 21 settembre 2000 (doc. _), nonché nel rapporto ispettivo del 10
novembre 2000 (doc. _).
2.6. L'artroscopia
eseguita il 2 ottobre 2000 presso l'Ospedale regionale di __________ ha
consentito d'accertare la presenza di una lesione frastagliata del corno
anteriore del menisco e di un enorme distacco cartilagineo dal femore destro.
Per contro, non è stata riscontrata alcuna lesione del legamento collaterale
mediale, la cui esistenza era stata paventata in
base alle risultanze della risonanza magnetica del 21 settembre 2000 (cfr. doc.
_).
Chiamato
dall'Istituto assicuratore convenuto a valutare la fattispecie, il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha praticamente escluso che il
diagnosticato danno alla salute possa essere stato causato da una contusione,
ergo dall'urto del ginocchio destro sul greto sabbioso del fiume:
"
(…).
Anche l'ipotesi di una potenziale contusione non
trova il proprio riscontro nella natura della lesione presentata dal signor
__________. A parte il fatto che, stando alla dinamica dei fatti, una
contusione sarebbe, rispettivamente è avvenuta solo dopo l'importante fitta
algica accusata dal paziente all'interno del ginocchio destro, essa avrebbe
ragionevolmente dovuto condurre tutt'al più a una contusione cartilaginea
focale ma non al distacco di diversi blocchi cartilaginei focalizzati anch'essi
unicamente alla zona di carico del condilo femorale esterno"
(doc. _,
p. 3; cfr., pure, doc. _).
Da parte
sua, il dottor __________, specialista attivo presso il Reparto di chirurgia
ortopedica e ortopedia della __________, ha così risposto alla questione a
sapere se, tenuto conto di come l'assicurato ha descritto l'evento del 9
settembre 2000, il diagnosticato danno alla salute è sopravvenuto al momento in
cui __________ ha caricato con il peso del suo corpo l'arto inferiore destro
per salire su di un sasso oppure, soltanto successivamente, a causa dell'impatto
con la sabbia del greto del fiume:
"
Qui posso rispondere solo per supposizione in quanto dal meccanismo di trauma in rotazione
interna, come descritto dal paziente, al momento dell'appoggio e del
conseguente scivolamento, la lesione meniscale e legamentare è avvenuta con la
torsione interna, mentre il successivo impatto contro la superficie sabbiosa
può aver provocato il distacco osteocondrale. Non si può però
escludere sempre analizzando il meccanismo che ha provocato il trauma, che
anche la rotazione interna con conseguente cedimento del legamento crociato
posteriore, possa aver creato una tale instabilità rotatoria favorendo
l'impatto del condilo femorale laterale contro l'eminenza intercondilica della
tibia che a sua volta ha staccato il frammento osteocartilagineo senza dover
per forza provocare anche una lesione sul piatto tibiale"
(IX).
Secondo la costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della
verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208
consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfall- versicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova
piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale,
ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro
reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato criterio, il
giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (STFA 15.1.2001 in re C. P.-B. e sentenze ivi
menzionate).
In
casu - valutando le prove secondo l'abituale criterio della verosimiglianza
preponderante - questo TCA ritiene che le lesioni riportate dall'assicurato al
ginocchio destro siano insorte nella fase di caricamento
dell'arto inferiore destro per salire sopra il sasso e, quindi, non a causa
dell'impatto con la sottostante superficie sabbiosa. A mente di questa Corte, la successiva caduta va piuttosto attribuita ai
disturbi insorti nella "prima fase" dell'evento del 9 settembre 2000.
A questo
proposito, non può essere ignorata la circostanza che __________ ha riferito,
in maniera costante, d'avere accusato l'improvviso cedimento del ginocchio
destro e risentito il forte dolore all'interno dell'articolazione, in
coincidenza con l'atto di salire sopra il masso. La caduta nella sabbia sottostante
è intervenuta solo successivamente (cfr. doc. _: "Ad un certo momento, nel
tentativo di salire sopra un sasso alto circa 40-50 centimetri, quando ho
messo il piede destro sopra il sasso e l'ho caricato per trascinare il resto
del corpo, il ginocchio destro ha ceduto improvvisamente, rotando verso
l'interno. Ho sentito un forte dolore all'interno dell'articolazione e sono
caduto nella sabbia sottostante vicina al greto del fiume" - la
sottolineatura è del redattore).
In
secondo luogo, va pure sicuramente considerata la particolare consistenza della
sabbia. In questo senso, è francamente poco plausibile che una caduta nella
sabbia da un'altezza tutto sommato assai modesta (40-50 cm, secondo il
ricorrente), abbia potuto provocare il danno alla salute poi diagnosticato.
2.7. Vista la
dinamica dell'avvenimento qui in discussione descritta da __________ (cfr. doc.
_), a mente del TCA, è da escludere che il danno al ginocchio destro possa
essere fatto risalire ad un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF. In
effetti, nel semplice gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza
di 40-50 cm, non può essere ravvisato alcunché di straordinario.
Questo
Tribunale non ignora il fatto che in alcuni dei referti agli atti, gli
specialisti che si occuparono dell'assicurato hanno utilizzato l'aggettivo
"traumatico", rispettivamente "post-traumatico", allo scopo
di qualificare le patologie diagnosticate (cfr., ad esempio, doc. _).
Nondimeno,
tale circostanza è qui del tutto irrilevante.
Sapere
se, in un caso concreto, si è o meno in presenza di un infortunio ai sensi di
legge è un quesito squisitamente giuridico che, in quanto tale, deve essere
risolto dall'amministrazione o, in caso di ricorso, dal giudice delle
assicurazioni sociali, ma non dal medico (cfr. STCA 13 gennaio 1999 nella causa
S., p. 5).
Inoltre,
la giurisprudenza federale insegna che una lacuna probatoria in relazione ad
uno degli elementi costitutivi di un infortunio, solo raramente può essere
colmata grazie ad accertamenti di carattere medico. Questi ultimi, nell'ambito
della valutazione delle prove, rivestono, di regola, soltanto il valore
d'indizi (cfr. STFA 3 gennaio 2000 nella causa I., U 236/98, e RAMI 1990 U86,
p. 51 consid. 2).
2.8. Non rimane
che da verificare se il danno alla salute riscontrato a livello del ginocchio
destro di __________, possa eventualmente essere posto a carico dell'Istituto
assicuratore convenuto a titolo di lesione parificata ad infortunio ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
L'__________ lo ha escluso, sostenendo, per il tramite
del proprio medico di circondario, che il distacco osteo-cartilagineo nella
zona di carico del condilo femorale esterno destro non rientrerebbe fra le
diagnosi esaustivamente enumerate dall'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, la
lesione del menisco laterale avrebbe giocato "… un ruolo d'entità
nettamente subordinata non avendo necessitato nessuna escissione ma unicamente
un lisciaggio superficiale" (cfr. doc. _, p. 3).
Questo
TCA condivide la tesi secondo la quale il distacco cartilagineo dal condilo
femorale laterale non costituisce una lesione parificata ad infortunio.
Tenuto
conto delle dettagliate considerazioni scientifiche enunciate dal dottor
__________ il 23 novembre 2001(cfr. XVIII 1) e ricordato che la giurisprudenza
federale vieta tassativamente ogni interpretazione estensiva della norma di cui
all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 114 V 298, consid. 3e),
il distacco di tessuto cartilagineo non può essere assimilato ad una frattura
ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la versione tedesca:
"Knochenbrücke").
Diverso è
il discorso per quanto concerne la lesione del corno anteriore del menisco
laterale, posta in luce in occasione dell'esame artroscopico del 2 ottobre 2000
(cfr. doc. _).
Secondo
il TCA, infatti, la succitata lesione cade sotto la diagnosi di
"lacerazioni del menisco" di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF.
Al
riguardo, si richiama la sentenza del 15 marzo 1999 nella causa K. - confermata
dal TFA con pronunzia del 28 luglio 1999, U 128/99 - con la quale questa Corte
ha stabilito, riferendosi ad autorevole dottrina (cfr. Bühler, op. cit., p. 103
e riferimenti ivi menzionati; cfr., dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 82: N. 44,
p. 2341), che anche ad una lesione marginale del menisco interno torna
applicabile l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF (cfr., pure, STCA 27 gennaio 2000
nella causa C., 35.1999.32, consid. 2.8.).
Lo scrivente Tribunale considera
dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.
consid. 2.6), che quanto successo
quel 9 settembre 2000 - concretamente l'azione di caricamento dell'arto
inferiore destro con il peso del corpo, per salire sopra un masso - abbia provocato la diagnosticata lesione meniscale.
È così dato l'evento esterno.
Dato
che il TFA ha ammesso la presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale
prodottasi all'atto di rialzarsi dalla posizione inginocchiata (cfr. consid. 2.3.), non si vede per
quale ragione, nel caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto.
D'altro canto, per costante giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno
viene negata qualora, citiamo: "… die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen
Leben erfolgten Mikrotraumata zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung
bewirken, welche schliesslich das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung
erreichen" (cfr. RAMI 1988 U57, p. 374, 1986 K685, p. 301). In casu, va ricordato che
__________ ha costantemente dichiarato che i dolori al ginocchio destro sono
apparsi all'istante.
Ritenuto
che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai
postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e
lesiva che colpisce il corpo umano) sono senz'altro soddisfatti, va ammesso
l'obbligo contributivo di principio dell'Istituto assicuratore convenuto.
L'incarto
va quindi retrocesso all'__________, affinché proceda a definire il diritto
alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui
alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ È
annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È
accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio
giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo
contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto
è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal
profilo materiale e temporale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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