AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.34
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00034
mm
Lugano
4 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 1° marzo 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
giugno 1999, __________, nata nel _, all'epoca apprendista decoratore-espositore,
assicurata contro gli infortuni presso la __________, stava togliendo dei
manifesti da una parete mobile unitamente a dei compagni, quando la stessa le è
caduta addosso.
A seguito
di questo sinistro, l'assicurata ha riportato la frattura instabile delle
vertebre Th12 e L1, trattata con spondilodesi posteriore eseguita presso il
Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale del 21 settembre 2000, ha posto termine alle prestazioni di
corta durata (cura medica + indennità giornaliera), non essendo le condizioni
di salute di __________ più suscettibili di notevolmente migliorare grazie a
degli ulteriori provvedimenti terapeutici. D'altro canto, all'assicurata è
stata riconosciuta un'indennità per menomazione all'integrità del 10%. Per
contro, le è stato negato il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. _), la __________, in data 1° marzo 2001, ha sostanzialmente
ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 maggio 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versarle una
rendita di invalidità d'imprecisata entità (in ogni caso superiore al 30%) ed un'IMI
di almeno il 30%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 106'800.-- (cfr.
I, p. 5).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
5.1
In merito alla chiusura del caso dal profilo
medico.
Si rinvia a quanto osservato dal dott. __________
in data 20 ottobre 2000 in particolare al fatto che - a suo parere -
"ulteriori interventi saranno necessari a livello dorsolombare".
Nel frattempo, la ricorrente è ricorsa a più
riprese al medico curante dott. __________ da __________. Benché al momento non
siano previsti interventi è evidente che i dolori che la signorina __________
sopporta necessitano di regolare assistenza medica.
Trattandosi di interventi atti a garantire una
stabilizzazione, la copertura della assicurazione infortuni dovrebbe essere
mantenuta.
Si richiama l'incarto __________ dal competente
ufficio cantonale al quale il dott. __________ ha trasmesso vari certificati.
5.2
È stato accertato che la signorina __________ non
è più in grado di svolgere l'attività di decoratrice/espositrice; in merito sia
il dott. __________, sia il dott. __________ sono concordi.
Si insiste circa il fatto che tale
circostanza è la conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio di cui la
ricorrente è rimasta vittima.
NON è assolutamente vero quanto afferma la
__________ ossia che, già prima dell'infortunio, la signorina __________
presentasse delle "controindicazioni" per l'esercizio della
professione scelta.
Attualmente la ricorrente ha cercato di
recuperare una propria capacità lavorativa.
Ella ha iniziato ad operare quale estetista in
proprio.
Le possibilità di lavoro, anche in tale
professione, sono tuttavia limitate dalla impossibilità fisica di operare per
più di tre/quattro ore giornaliere.
Le difficoltà che ella riscontra possono essere
confermate in sede di audizione delle clienti che hanno avuto più volte modo di
accertare le sue effettive e reali sofferenze. Si chiede di sentire in
particolare le signore __________ e __________.
Si ribadisce inoltre il fatto che il cambiamento
di professione, dettato dalla impossibilità oggettiva di svolgere l'attività
per la quale la ricorrente aveva avuto la propria formazione, ha comportato
anche una diminuzione sostanziale del guadagno.
In allegato al ricorso si producono le schede
relative alle entrate dei primi mesi di attività (gennaio/aprile 2001).
Considerando che stando alle osservazioni della
__________ un primo impiego nel settore di formazione avrebbe comportato uno
stipendio di fr. 3'400.-- si osserva che l'entità della perdita, attualmente
prodottasi, supera abbondantemente la percentuale del 30% che si era indicato
in sede di opposizione.
Una perizia circa l'entità della perdita di
guadagno e quindi sull'effettivo grado di invalidità conseguente ad infortunio
può certamente risultare utile alla autorità giudicante.
5.3.
Infine si ribadisce la contestazione riferita al
calcolo della indennità per menomazione fisica.
Innanzitutto si osserva che il guadagno massimo a
partire dal quale vanno effettuati i calcoli deve essere indicato in fr.
106'800.--; siccome il caso non è risolto - in forza del diritto intertemporale
- è il diritto vigente all'epoca del giudizio finale a risultare applicabile.
Ciò si deduce direttamente dalla scelta della __________ di far dipendere dalla
crescita in giudicato della decisione il versamento (vedi punto 3 della
risoluzione originale).
In secondo luogo, va ribadito che la percentuale
decisa dalla __________ è insufficiente anche alla luce delle tabelle
normalmente ritenute dalla SUVA (vedi tabella 7 Integritätsschäden bei Wirbelsäulenaffektionen).
Si conferma la richiesta di applicare la
percentuale del 30% (condivisa anche dal dott. __________) considerando l'età
della ricorrente e le limitazioni che, anche nella vita privata, ella sta
subendo. A vent'anni imparare a convivere con due placche di metallo nella
spina dorsale che limitano sostanzialmente ogni proprio movimento non è certo
una esperienza da augurarsi. (…)"
(I)
1.4. La __________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica
(cfr. VI), __________ ha ribadito la necessità che il TCA abbia ad ordinare una
perizia medica giudiziaria e, d'altro canto, a procedere all'audizione delle
testi __________ e __________, entrambe dipendenti della ditta __________.
Essa ha
inoltre prodotto copia del libretto scolatico della __________ nonché dei
conteggi di reddito afferenti alla sua attività di estetista (relativi ai mesi
di maggio-settembre 2001).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall'__________ l'intero incarto relativo a
__________ (cfr. VIII).
Alle
parti è stata concessa la possibilità di prenderne visione (cfr. IX).
La
ricorrente ha dichiarato di volere ampliare la propria pretesa ricorsuale, nel
senso che la __________ venga condannata a versarle una rendita corrispondente
ad una totale incapacità lucrativa (cfr. XI).
1.7. In data 18
novembre 2002, il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA copia della
decisione 25 ottobre 2002, mediante la quale l'__ le ha riconosciuto una
rendita intera di invalidità (XXIV e allegato).
in
diritto
2.1. In primo
luogo, il TCA deve esaminare se la __________ era o meno legittimata a
dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal
mese di settembre 2000.
In
secondo luogo, si tratterà di valutare se l'assicurata ha o meno diritto ad una
rendita di invalidità e, nell'affermativa, il suo tasso.
Infine,
occorre stabilire l'entità della menomazione all'integrità fisica di cui è
portatrice __________, nonché del guadagno assicurato su cui calcolare questa
prestazione.
2.2. Diritto
alle prestazioni di corta durata
2.2.1. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; STFA del 6 novembre 2001 nella
causa A., U 8/00, consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.2.2. In concreto,
con decisione formale del 21 settembre 2000 (cfr. doc. _) - poi confermata in
sede di opposizione (cfr. doc. _) - la _____________ ha informato __________
che le sue condizioni di salute erano ormai da considerare stabilizzate,
ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendere
un notevole miglioramento.
Dalle
tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il
proprio fondamento nelle risultanze della visita di controllo eseguita dal
dottor __________ il 5 settembre 2000.
Con il
relativo referto datato 18 settembre 2000, il medico di fiducia della
__________ ha espresso, segnatamente, le seguenti considerazioni:
"
(…)
CONCLUSIONE:
· esiti
di infortunio in data 8 giugno 1999 a seguito del quale la paziente ha subito
la frattura instabile di T12 con deviazione cifotica anteriore di 20° e di L1
trattate cruentemente mediante spondilodesi posteriore tra T11 e L2 con ottimo
risultato anatomico, radiologico e funzionale.
Da
menzionare alterazioni statiche del rachide nel senso di preesistente doppia
scoliosi con componente di torsione, lombalizzazione di S1 e struttura esile
con scarsissimo sviluppo muscolare. Permangono lievi toraco lombalgie e minima
limitazione funzionale alla rotazione verso destra del tratto toraco lombare,
in assenza di deficit neurologici.
CAUSALITÀ:
l'infortunio ha causato le fratture di T12 e L1.
La terapia cruenta è stata ottimale con un ripristino anatomico, funzionale,
radiologico eccellenti.
Ovviamente giocano un ruolo negativo la struttura
esile della paziente, la scoliosi doppia con componente di torsione
preesistente e la lombalizzazione di S1.
PROCEDERE:
a fronte dei postumi infortunistici, la
situazione è da considerare stabile ed ulteriori provvedimenti terapeutici non
consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per cui propongo la
definizione del caso.
L'ufficio competente sarà esplicito al riguardo.
(…)" (doc. _).
In data
13 ottobre 2000, __________ è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in
neurochirurgia.
Nel suo
rapporto del 20 ottobre 2000, questo specialista ha affermato che, citiamo:
"a mio modo di vedere, questo caso non può essere chiuso dall'assicurazione,
poiché ulteriori inconvenienti somatici non sono esclusi. Non è da escludere
che ulteriori interventi saranno necessari a livello dorsolombare" (cfr.
doc. _, p. 2).
Da notare
che lo stesso dott. __________ - interpellato dall'__________ nel corso del
mese di gennaio 2001 - ha risposto negativamente alla questione a sapere
se la capacità lavorativa poteva essere ulteriormente migliorata grazie a dei
provvedimenti sanitari (cfr. VII V).
Nell'ambito
dell'istruttoria ordinata dall'__________, l'assicurata è stata periziata dal
dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
Dal suo
rapporto 13 agosto 2001, non vi è alcun accenno a proposito dell'indicazione ad
eventuali ulteriori misure terapeutiche (cfr. VIII FF).
Dopo un
attento esame delle tavole processuali, il TCA ritiene dunque che, al più tardi
al momento in cui __________ ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata (settembre 2000), le condizioni di salute dell’assicurata erano da
considerare ormai ampiamente stabilizzate.
Questa
Corte osserva - con riferimento a quanto certificato dal dott. __________ in
data 20 ottobre 2000 (cfr., nondimeno, quanto da lui stesso affermato
rispondendo ai quesiti postigli dall'__________ - VII V) - come egli abbia
evocato la semplice possibilità ("Non è da escludere …") che, nel
futuro, __________ debba essere sottoposta ad una nuova operazione
chirurgica alla schiena.
Del
resto, l'insorgente medesima, in sede di ricorso, ha dichiarato che, al
momento, non sono da prevedere dei nuovi interventi chirurgici (cfr. I, p.
3).
La
circostanza che l'assicurata continui ad accusare dei dolori che
"necessitano di regolare assistenza medica" (cfr. I, p. 3), non è di
per sé sufficiente per ritenere instabile il suo stato di salute. Come già
indicato al considerando 2.2.1., il diritto alle prestazioni di corta durata
presuppone che dalla cura medica vi sia ancora da attendersi un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 1a
frase LAINF), ciò che, in casu, non è stato dimostrato.
Infine,
l'atteggiamento di __________ si rivela contraddittorio. In effetti, da un
canto, essa sostiene che il suo stato di salute non si sarebbe ancora
stabilizzato e, d'altro canto, pretende di avere diritto ad una rendita di
invalidità, ciò che presuppone, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAINF, proprio la
stabilizzazione delle sue condizioni di salute.
Resta
comunque inteso che - qualora lo stato di salute dell'assicurata dovesse, in
futuro, peggiorare - essa avrà la facoltà di annunciare la ricaduta o le
conseguenze tardive alla __________, facoltà, del resto, espressamente
riservata in sede di decisione 21 settembre 2000 (cfr. doc. _).
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 189, p. 138s., il TFA ha stabilito che, anche
nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, la chiusura di un caso
mediante emanazione di una decisione di soppressione di tutte le prestazioni, é
soggetta all'adattamento della decisione stessa ai cambiamenti - in relazione
con l'infortunio - intervenuti nelle circostanze di fatto. All'assicurato resta
dunque sempre riservata la facoltà di far valere una ricaduta oppure delle
conseguenze tardive di un infortunio che ha fatto l'oggetto di una decisione
cresciuta in giudicato e di pretendere nuove prestazioni dall'assicuratore.
In virtù dell'art.
11 OAINF, l'assicuratore LAINF convenuto sarà allora tenuto a riprendere
l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 71; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 277).
Né la
LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l'interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante
é soltanto l'esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001
nella causa H., U 122/00).
Al seguente
considerando (cfr. consid. 2.3.), il TCA esaminerà dunque la questione a sapere
se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del giugno
1999 incidono sulla capacità lucrativa di __________. Nel caso in cui la
risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà indennizzato,
non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con l’attribuzione, da
parte della __________ Assicurazioni, di
una rendita d’invalidità ai sensi degli artt. 18seg. LAINF.
2.3. Rendita
di invalidità
2.3.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp.
le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF;
RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133)
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però
poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile
soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del
lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid.
4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni,
inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30
giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare
il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza
età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3. In casu,
l'assicuratore LAINF convenuto, con la querelata decisione su opposizione, ha
negato a ____________ il diritto di percepire una rendita di invalidità. La
__________ ha, in effetti, ritenuto che l'insorgente - nonostante i postumi
residuali interessanti la schiena - sarebbe in grado, in ogni caso, di
esercitare a tempo pieno un'attività appartenente al suo settore di formazione,
realizzando, in tale modo, un guadagno perlomeno equivalente a quello che
avrebbe conseguito con la specifica attività di decoratrice-espositrice, ossia
tra i 3'200.-- ed i 3'400.-- franchi/mese (cfr. doc. _, p. 4 in fine).
L'assicurata
- ritenendosi non più in grado di svolgere l'attività di decoratrice-espositrice,
e ciò a causa delle sole sequele infortunistiche - pretende che la perdita di
guadagno venga valutata in funzione dell'attività di estetista indipendente, da
lei intrapresa terminata la __________, tenuto conto che, qualora avesse potuto
lavorare nel suo campo di formazione, avrebbe conseguito un salario mensile
lordo di fr. 3'400.-- (cfr. I, p. 4).
Questa
Corte rileva innanzitutto che gli atti all'inserto chiariscono a sufficienza la
questione riguardante l'esigibilità lavorativa, per cui appare superfluo ordinare
una perizia medica.
In
occasione del consulto del 13 ottobre 2000, il neurochirurgo dott. __________
ha così descritto lo status dell'assicurata a livello dorsale e, d'altro
canto, così si è espresso a proposito della sua restante capacità lavorativa:
"
(…)
Esame clinico: dismetria
del bacino a destra leggermente più basso, per differenza di lunghezza della
gamba destra. Scoliosi destro-convessa, con componente rotatoria in senso
orario degli ultimi segmenti lombari. Deambulazione normale. Mobilità lombare
leggermente ridotta ma indolente. Palpazione del rachide lombare indolente.
Lieve dolenzia alla palpazione del passaggio dorsolombare e delle muscolatura paraspinale
soprattutto a destra. Punto di Valleix negativo. Lasègue diretto ed inverso negativo.
Nessun deficit sensomotorio. Riflessi vivi e simmetrici.
Le Rx del rachide lombare confermano uno
stato dopo pregresso intervento di spondilodesi D11-L2, in stato dopo
infortunio con frattura del corpo vertebrale D12 e formazione di una cifosi.
Lieve dislocazione della parete posteriore del corpo vertebrale del canale
spinale, ma senza compressione di strutture nervose o, in particolar modo, del
midollo. Scoliosi destro convessa, con componente rotatoria in senso orario
della parte medio-distale del rachide lombare.
Conclusione:
sindrome dolorosa dorsolombare, in stato dopo pregresso intervento di spondilodesi
per frattura del corpo vertebrale D12 con cifosi posttraumatica.
La paziente presenta tuttora una sintomatologia
residuale, benché non grave, inerente alla frattura subita dopo il trauma in
data del 15.06.99. In seguito a questa lesione, la paziente, benché abbia
terminato con successo il suo apprendistato di decoratrice, non è stata assunta
presso l'__________ ed ha grandi difficoltà a trovare un impiego.
Tenendo conto della situazione del mercato del
lavoro attuale, è mia opinione che la paziente avrà grandi difficoltà ad un reintegramento
professionale anche in futuro, in seguito a questa problematica. Le conseguenze
posttraumatiche sono, quindi, evidenti, anche se in forma molto blanda dal
punto di vista somatico, ma tanto più importanti dal punto di vista psicologico
e socio-economico. (…)"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Il dott.
__________ ha avuto modo di precisare il proprio parere riguardo all'abilità
lavorativa di , dando seguito alla richiesta di informazioni
rivoltagli dall' nel corso del mese di gennaio 2001:
"
(…)
Trattasi di una paziente operata di spondilodesi
posteriore D12/L2, dopo un infortunio in data del 15.06.99 con frattura del
corpo vertebrale D12. La paziente lamenta da quell'infortunio dolori dorsolombari,
ma non eccessivi. Questi fastidi le creano solo limitatamente un impedimento
delle attività fisiche. Pertanto non riesce a trovare lavoro in quanto è stata
operata.
L'esame clinico non evidenzia disturbi
particolari a parte una leggera riduzione della mobilità al passaggio dorsolombare
con una palpazione dolente. L'esame neurologico risulta normale.
Le Rx del rachide lombare evidenziano la frattura
D12 con formazione di una cifosi. Presenza di un fissatore posteriore D11/L2.
In considerazione della situazione clinica e
tenendo conto dell'età della paziente penso che una riqualifica sia
assolutamente indicata. La paziente potrebbe applicarsi in attività leggere sia
prevalentemente in posizioni statiche o anche in movimento. In un'attività
adeguata, la capacità lavorativa potrebbe essere al 100%."
(VII V -
la sottolineatura è del redattore).
Sempre
nel quadro dell'istruttoria predisposta dall'assicurazione per l'invalidità, il
13 agosto 2001, __________ è stata periziata dal dott. __________, spec. FMH in
reumatologia.
Questo il
contenuto del relativo rapporto del 13 agosto 2001:
"
(…)
La signorina __________, è stata colpita in data
8.6.1999 da travi di legno che le sono cadute sulla schiena, con conseguente
frattura della prima vertebra lombare, per cui è stata svolta una spondilodesi
posteriore D11/L2. D'allora l'assicurata è rimasta inabile al lavoro nella sua
attività come decoratrice ed espositrice diplomata, nella misura del 100%.
Persistono dolori dorso-lombari costanti con esacerbazione, di carattere
stirante, pungenti irradianti verso l'addome rispettivamente l'anca destra,
soprattutto quando sta seduta o in piedi prolungatamente, v'è una certa
diminuzione dei sintomi camminando.
All'esame clinico trovo una 22-enne, snella
perfettamente cooperante e adeguata nella presentazione dei sintomi. Il rachide
è piatto con un'ampia scoliosi sinistro-convessa dorso-lombare compensata, la
cicatrice da spondilodesi è calma, la dorsale altamente limitata ai movimenti
di flessione ed estensione con dolori risentiti basso dorsali ove vi sono
disfunzioni polisegmentali; il passaggio dorso lombare è bloccato dalla spondilodesi
posteriore, la lombare è minimamente limitata ai movimenti di lateroflessione
ed estensione con dolori estremi locali. Nessun elemento clinico indicante una
disfunzione alle sacroiliache. Mancano segni radicolari.
Le articolazioni periferiche si presentano con
una periartropatia all'anca destra. Le coxofemorali in sé si presentano
simmetriche ai movimenti assistiti passivi in una certa tendenza all'iperlassità
articolare.
Le ginocchia sono stabili, senza segni meniscali
e presentano una mobilità normale. Le rotule sono sublussabili.
Radiologicamente riconosciamo alle lastre
convenzionali della lombare la 12ma vertebra dorsale leggermente deformata a
cuneo, la prima vertebra lombare minimamente deformata pesce, reperto stabile a
confronto con le lastre della lombare eseguite dopo l'infortunio, il materiale
di osteosintesi è in situ, le rimanenti vertebre lombari sono normoconfigurate,
gli spazi intersomatici nella norma. Notiamo inoltre una scoliosi sinistro-convessa
lombare e la nota lombalizzazione completa di S1, preesistenti. Radiologicamente
le anche ed in particolare quella destra si delineano normali, non vi sono
alterazioni indicanti la presenza di un processo infiammatorio a livello delle sacroiliache.
Le ginocchia in due proiezioni sotto carico non mostrano patologie.
In base all'anamnesi, ai reperti clinici e gli
esami complementari disponibili ed effettuati durante la perizia attuale,
possiamo porre la diagnosi di:
Sindrome dorso lombo-spondilogena cronica a
destra su
-
esito da spondilodesi posteriore tra D11 e L2 per frattura
instabile di D12 con deviazione cifotica anteriore e di L1, l'8 giugno 1999.
-
lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale.
-
rachide piatto, scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare.
-
decondizionamento muscolare.
Tendenza all'ipermobilità articolare.
Periartropatia coxae a destra.
In base alle patologie sopradescritte,
l'assicurata non può più svolgere un'attività che richiede il portare pesi
oltre i 10 kg, specialmente se i carichi vengono sollevati ripetutamente in
posizione curva del rachide. L'assicurata dovrebbe avere la possibilità di
svolgere il proprio lavoro cambiando spesso le posizioni del corpo, potendo
spontaneamente decidere se sedersi, alzarsi o camminare. Sono sconsigliabili a
causa della spondilodesi, impieghi che richiedono l'estensione protratta del
rachide, quindi lavori che si svolgono al di sopra del piano orizzontale. In
un'attività che soddisfa tutte le precauzioni ergonomiche appena menzionate,
l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento
al 100%, a partire da subito.
È probabile che l'attività come estetista,
intrapresa dall'aprile 2001, non soddisfi pienamente queste condizioni:
propongo dunque che il nuovo posto di lavoro venga valutato molto attentamente.
(…)"
(VII FF -
la sottolineatura è del redattore).
In sede
di opposizione, __________ ha fatto valere, fra le altre cose, di non essere
più in grado di svolgere l'attività di decoratrice-espositrice e, più
concretamente, di non avere potuto iniziare una tale attività alle dipendenze dell'__________,
società con la quale essa si sarebbe accordata (già prima di rimanere vittima
dell'infortunio) in vista di una sua assunzione definitiva una volta terminato
l'apprendistato (cfr. doc. _, p. 2).
Al fine
di verificare quali fossero stati effettivamente i rapporti intercorsi fra
l'assicurata e la ditta __________, un ispettore della __________, il 9 gennaio
2001, ha sentito il responsabile del negozio __________, rispettivamente, il
capo del personale.
Questo il
contenuto del rapporto redatto in quell'occasione:
"
(…)
Ricordano, seppur vagamente, la signorina
__________.
La stessa veniva "assunta" a seguito di
ripetute insistenze da parte della madre.
L'intento era quello di mostrare alla figlia gli
sviluppi pratici della professione da lei scelta.
L'__________ si accordava per uno
"stage" della durata di 1 mese. Non ricordano il periodo esatto ma
sicuramente durante le vacanze scolastiche del 1998.
La __________, dopo 2 settimane di
"lavoro", comunicava che non intendeva continuare lo
"stage" perché per lei pesante, e per motivi di salute non meglio
specificati.
È confermato che tra la direzione __________ e la
signorina __________ non sono mai stati presi accordi orali né tantomeno
scritti, per una possibile assunzione al termine degli studi.
L'attività di decoratrice comporta, oltre a
quanto esposto nel rapporto __________, l'alzare dei pesi quali p.e. pannelli,
decorazioni in materiali diversi, attrezzi, ecc.; l'esecuzione di lavori in
posizioni difficili/scomode, quale l'appendere cartelloni pubblicitari, insegne
varie, ecc..
Il salire e scendere le scale; lo spostamento di
scaffali, prodotti, ecc..
Lo stipendio (primo impiego) è di fr. 3'400.--
lordi." (doc. _, p. 3).
Onde
chiarire il genere di mansioni che l'attività di decoratrice-espositrice
comporta, il medesimo ispettore della __________ ha incontrato, in successione,
il signor __________, capo della Sezione decoratori presso il __________, ed il
signor __________, direttore del __________:
"
(…)
9 gennaio 2001, colloquio __________, capo
sezione decoratori presso il __________
La sig.na __________ ha frequentato la scuola per
decoratore espositore con l'ottenimento del relativo diploma.
La professione della decoratrice è un attività
(nata ca. negli ultimi 30 anni) che evolve con i tempi, secondo la moda, le
conoscenze, i materiali, le esigenze del momento.
Il soggetto, progetta e realizza decorazioni ed
esposizioni in vetrine, locali di vendita, esposizioni commerciali e culturali in
fiere e musei, anche all'esterno (entrate, facciate, ecc.). Per questo motivo è
necessario avere immaginazione, sensibilità nel campo delle forme e dei colori,
nella scelta dei materiali e nella comunicazione. Si devono inoltre conoscere e
sapere utilizzare il maggior numero di attrezzature, analizzare le necessità e
le richieste del mercato per poter sviluppare la pubblicità (marketing).
Trattasi di una professione polivalente,
intellettuale, creativa e manuale:
► Analizzare → Progettare
► Contattare → Organizzare
► Disegnare → Colorare
► Misurare → Calcolare
► Tappezzare → Incollare
► Esporre → Decorare
► Smontare
Nell'ambito della scuola, gli obiettivi da
raggiungere possono essere così riassunti:
Ê Impostazione, programmazione, ricerca, storia
Analisi dei colori
Merceologia
Forma, equilibrio, dominante
Impaginazione (Griglie foto testi)
Ë+Í Rilievo
- disegno tecnico - prospettiva (conoscenze minime: non come per gli
architetti). Conoscenze minime di elettricità (impianti, illuminazioni varie,
lampade, fari, ecc.). Saper disegnare a mano libera - utilizzare colori
(tempera, acrilico, ecc.). Conoscere diverse tecniche (spruzzo, frottage,
tamponare, pitturare, incollare, ecc.).
Î Contabilità,
calcoli di superfici, di perimetri, per poter calcolare preventivi
Ï Per poter
realizzare: conoscere i materiali, il loro utilizzo, dove trovarli, le misure,
i costi, il trasporto, la resistenza (particolarità). Conoscere e utilizzare le
attrezzature necessarie.
Nella sua attività, la decoratrice sviluppa la
creatività bidimensionale e tridimensionale nelle vetrine, nei locali di
vendita, in esposizioni di qualsiasi genere (mostre commerciali, culturali
all'esterno/all'interno).
Per questa professione è importante:
· Avere
il gusto del colore, il senso della forma, dell'improvvisazione creativa e
pratica e il piacere della manualità.
· Conoscere
qualsiasi materiale e saper utilizzare gli attrezzi necessari.
· Saper
disegnare (indispensabile) per presentare e comunicare le idee.
· Avere
un buon fisico, salute perfetta, nervi saldi per affrontare ritmi di lavoro
stressanti richiesti da esigenze particolari e in ambienti diversi.
· Saper
lavorare in équipe, saper organizzare la realizzazione di decorazioni
rispettando termini e preventivi stabiliti.
· Saper
esporre e presentare qualsiasi articolo, oggetto o merce.
Nella fase di progettazione, la decoratrice dovrà:
-
Analizzare con quale tema presentare il lavoro richiesto, a quale
potenziale cliente/pubblico si rivolge; quali materiali utilizzare, quali forme
e colori scegliere per realizzare l'idea, come presentare l'idea (grafica e
impaginazione).
-
Ulteriori fattori da considerare sono le dimensioni e il numero
delle vetrine, la superficie e le misure degli spazi da usare; l'illuminazione
ed il tempo a disposizione.
-
Conoscere il calendario delle ricorrenze, manifestazioni
tradizionali e altre.
-
Presentare la propria idea con schizzi, progetti e dettagli
costruttivi.
-
Saper presentare un preventivo di massima e anche dettagliato.
-
Saper realizzare l'idea proposta.
Le possibilità di impiego, trattandosi di una
professione polivalente, sono concrete.
Lo stipendio mensile, primo impiego, è da situare
in fr. 3'200.--/max fr. 3'400.--.
(…)
11 gennaio 2001, colloquio __________,
direttore centro commerciale __________
Già da diversi anni, i diversi centri commerciali
__________, non dispongono più di personale qualificato nell'ambito della
decorazione.
La sede centrale emana direttive precise circa la
decorazione dei negozi, l'esposizione di pannelli pubblicitari, la disposizione
della merce, ecc..
I pannelli pubblicitari e le diverse decorazioni
sono prodotte nelle tre lingue nazionali e la loro disposizione,
all'interno/esterno degli empori, è dettagliatamente indicata dalla sede
centrale.
Si sottolinea che tale procedura è ormai
applicata dai maggiori centri commerciali svizzeri.
In pratica, la questione decorazione è stata
semplificata nel senso che, ogni e qualsiasi venditrice è in grado di decorare
il proprio reparto senza dovere più ricorrere a personale qualificato-specializzato.
È confermato che lo stato fisico per una
decoratrice è determinante.
Oltre alla fantasia e alle capacità
professionali, è necessaria una buona costituzione fisica per lo spostamento o
il sollevamento di oggetti, anche pesanti, e per lo svolgimento dell'attività
stessa (vestire manichini, appendere insegne pubblicitarie, ecc.).
Lo stipendio base (primo impiego) è di fr.
3'200.--. (…)" (doc. _).
In data
19 gennaio 2001, l'ispettore __________ ha compiuto un complemento di indagine
presso il responsabile della Sezione decoratori della __________, allo scopo di
precisare quali ulteriori sbocchi professionali consente l'attestato di
capacità di decoratrice-espositrice:
"
Ricevuto il rapporto del sig. __________ () del
15.1.2001 ho ritenuto ancora doveroso approfondire l'annotazione "le
possibilità di impiego, trattandosi di una professione polivalente, sono
concrete".
Ho perciò nuovamente contattato telefonicamente
il sig. __________ () capo sezione decorazioni presso il __________. Ciò in
data odierna.
Molto gentilmente il sig. __________ così ci
elenca ulteriori sbocchi professionali:
· paesaggista
(giardinieri)
· studio
degli interni (arredamento interno - __________, arredamento ospedaliero,
scuole, biblioteche e comunità esposizione permanente, __________)
· architettura
e disegno tecnico
· scenografia
(studi televisivi, TSI, teatro)
· falegnameria
· pubblicità
· grafica
Forse, tenuto conto della costituzione esile della sig.ra
__________, meglio
· attività
in negozi di confezioni (vestimento e preparazione di manichini, ev. con
assistenza nella vendita).
· disegno
moda, rispettivamente tecnica dell'abbigliamento (figurinista). (…)" (doc. _).
2.3.4. Dall'istruttoria
esperita dalla __________ è emerso che l'attività specifica di decoratrice-espositrice
presuppone una buona condizione fisica, comportando il sollevamento/trasporto
di pesi, rispettivamente, l'assunzione di posizioni gravose per il rachide. Ciò
non appare compatibile con gli impedimenti funzionali posti in luce dal dott.
__________ con la perizia del 13 agosto 2001 (cfr. VIII FF), ricordato comunque
che nel valutare l'esigibilità lavorativa della ricorrente, il suddetto reumatologo
ha preso in considerazione anche delle patologie - preesistenti all'infortunio
in discussione - per le quali l'assicuratore LAINF convenuto non può essere
chiamato a rispondere (lombalizzazione completa della prima vertebra sacrale,
rachide piatto e scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare, decondizionamento
muscolare, tendenza all'ipermobilità articolare e periartropatia coxae a
destra).
La
questione a sapere se, a fronte dei postumi residuali dell'evento traumatico
del giugno 1999, ____________ sia o meno in grado di esercitare questa
professione, può comunque rimanere indecisa. In effetti - così come verrà
meglio dimostrato in seguito - la ricorrente, sul mercato generale del lavoro,
è in grado di valorizzare in modo ottimale la propria capacità lavorativa
residua.
Tenendo
presente gli impedimenti funzionali tracciati, in
particolare, dagli specialisti interpellati dall'__________, lo scrivente TCA è
dell'avviso che, sul mercato generale del lavoro, specificatamente nel settore
dei servizi, vi sia una sufficiente offerta di occupazioni, esercitabili da
manodopera femminile, che implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti
aggravi fisici e che, come nelle circostanze concrete, consentano, di tanto in
tanto, di alternare la stazione seduta a quella eretta (ciò che non
costituisce, di per sé, nulla di eccezionale, cfr. RCC 1980 p. 482 consid. 2),
nonché di evitare il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi
superiori ai 10 kg.
In questo
contesto, occorre considerare, da un lato, che __________ ha alle proprie
spalle una solida formazione scolastica e, dall'altro, la sua ancor giovane età
ed il conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova
professione (cfr., a quest'ultimo riguardo, SVR 1995 UV 35, p. 106, consid.
5b).
Si deve, pertanto,
concludere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con
i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere considerate irrealistiche
o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid.
3c).
Del
resto, il TFA è giunto ad una identica conclusione in una sentenza del 23 marzo
1998 nella causa P., U 306/97, fattispecie - analoga a quella sub judice
- concernente un'assicurata - portatrice di dolori persistenti a livello
lombosacrale con irradiazioni alla gamba destra riconducibili a patologie
ortopediche che hanno richiesto due interventi chirurgici di rimozione di ernie
discali oltre che cure continue - riconosciuta dai medici totalmente abile in
occupazioni leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10
kg o l'assumere posizioni statiche per periodi prolungati, rispettivamente
sollecitazioni alla colonna vertebrale:
"
(…).
b) Controverso è il tema di sapere se, e in quale
misura al caso, le possibilità lavorative individuate dai sanitari siano
economicamente realizzabili nel mercato del lavoro che entra in linea di conto
per l'interessata, considerate le sue attitudini e le limitazioni cagionate dai
disturbi alla salute di cui è affetta, al riguardo essendo determinanti le circostanze
al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 121 V 366 consid.
1b). Contrariamente all'amministrazione, i giudici cantonali hanno evaso
negativamente il quesito ritenendo che nelle condizioni in cui si trova
l'assicurata le opportunità di reperire un impiego a lei confacente siano quasi
nulle e, quindi, il relativo reddito non conseguibile in un mercato
occupazionale equilibrato.
Quest'ultima tesi, avversata dall'insorgente, non
può essere condivisa da questa Corte.
4.- a) Come è già stato ricordato nella pronunzia
querelata, il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso se
l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67 consid. 5c).
b) Nella fattispecie, al fine di valutare la
residua capacità di guadagno dell'assicurata, incontestatamente torna in
considerazione il mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi-qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Ora, per quel
che attiene alle attività che vi rientrano, non può essere seguita l'istanza
cantonale laddove adduce che in un mercato del lavoro equilibrato esse
sarebbero di fatto precluse a persone affette, come L.P., da limitazioni
fisiche e funzionali. Questa Corte ritiene per contro che vi sia una
sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del
commercio o dell'industria, esercitabili da manodopera femminile, che
implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che,
come nelle circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano
di cambiare con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Ove altresì
si consideri la ancor giovane età dell'interessata e il conseguente presumibile
buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.
35 pag. 106 consid. 5b) nonché il fatto che la medesima dispone di una
formazione proprio nel mestiere, quello di impiegata di commercio, che i medici
designano attualmente come il più indicato, non si può obiettivamente affermare
che ci si trovi confrontati con una costellazione particolarmente sfavorevole
ai fini reintegrativi. Al contrario, l'___ ha pertinentemente ritenuto che le
opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i suoi disturbi e
le permetta di conseguire un reddito superiore ad un terzo circa di quanto
percepito in buona salute come cameriera non devono, anche se rare, essere
considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della menzionata giurisprudenza
(RCC 1991 pag. 332 consid. 3c)." (STFA succitata)
Il TCA
non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero e, in
particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di
guadagno (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96
consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e
riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente
all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura
del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del
lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono
tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995,
p. 83). In tale ipotesi, deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione.
Parimenti
estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione
dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua
determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in
effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale
anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora di recente confermata dal
TFA in una sentenza del 9 maggio
2001 nella causa D., I 147/01).
2.3.5. _____________
sostiene che il tasso di invalidità debba essere stabilito prendendo in
considerazione il reddito da lei effettivamente realizzato svolgendo l'attività
di estetista in proprio (cfr. I, p. 4: "Attualmente la ricorrente ha
cercato di recuperare una propria capacità lavorativa. Ella ha iniziato ad
operare quale estetista in proprio. Le possibilità di lavoro, anche in tale
professione, sono tuttavia limitate dalla impossibilità fisica di operare per
più di tre/quattro ore giornaliere. (…). In allegato al ricorso si producono
le schede relative alle entrate dei primi mesi di attività (gennaio/aprile
2001). Considerando che stando alle osservazioni della __________ un primo
impiego nel settore di formazione avrebbe comportato uno stipendio di fr.
3'400.--, si osserva che l'entità della perdita, attualmente prodottasi, supera
abbondantemente la percentuale del 30% che si era indicato in sede di
opposizione").
Il TCA
non può condividere questa tesi.
Infatti,
conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3.2., una
delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa
essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato
eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U
130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad
intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni
invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285 consid. 3).
Il TFA ha
avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9
maggio 2001 nella causa D., I 147/01:
"
b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha
ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn";
DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso
un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre
a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c,
1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friborgo 1995, pag. 215)."
(STFA
succitata, consid. 2b - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).
Ora, in
concreto, il reddito conseguito dalla ricorrente nell'ambito dell'attività
(ridotta) di estetista indipendente, non può determinare il reddito da
invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata
giurisprudenza, __________ sfrutti in maniera completa e ragionevolmente
esigibile la sua restante capacità lavorativa.
Va
peraltro rilevato che l'attività di estetista è stata giudicata non
propriamente idonea dal dott. __________ (cfr. VII FF, p. 5: "È probabile
che l'attività come estetista, intrapresa dall'aprile 2001, non soddisfi
pienamente queste condizioni [le limitazioni funzionali oggettivate, n.d.r.]:
…").
In questo
ordine di idee, si appalesa quindi come superflua la richiesta a che il TCA
abbia a procedere all'audizione testimoniale di due delle clienti dell'insorgente
(cfr. I, p 4, VI, p. 2 e XI).
2.3.6. __________ è
in grado di esercitare - a tempo pieno e con pieno rendimento - un'attività che
rispetti le limitazioni poste dai dottori __________ e __________ (cfr. consid.
2.3.4.).
Accertato
che, qualora non fosse rimasta vittima dell'infortunio del giugno 1999,
l'insorgente, intraprendendo la professione di decoratrice-espositrice, avrebbe
potuto realizzare, una volta conseguito il relativo certificato di capacità, un
salario mensile lordo pari all'incirca a fr. 3'300.-- (fr. 42'900.--/anno,
cfr. doc_, p. 4), al TCA non rimane che da stabilire l'entità del reddito
ipotetico da invalido.
2.3.6.1. Per
quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido
conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e
non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato
del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti,
ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55
pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Nel passato, questi parametri
sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata
in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo,
Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni
sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo
esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria
cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che
riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo
alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite".
(STFA succitata).
2.3.6.2. Partendo dalla
constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per
tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti,
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella
causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente
confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001
nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente
il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________
a, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
__________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente
tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome
la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale
statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un
uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per
utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un
risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36;
DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo
giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui
opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné";
sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag.
185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al
riguardo precisato:
"
La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che
l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a
disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino
si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione
della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in
considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta
di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre
les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les
femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes.
Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des
femmes et des hommes. (…)"
(STCA succitata - la
sottolineatura è del redattore).
2.3.6.3. Nel caso
concreto, __________ è attiva quale estetista indipendente. Nondimeno, come
sopra indicato (cfr. consid. 2.3.5.), questa professione non deve essere
considerata in quanto l'assicurata non sfrutta al meglio la sua residua
capacità di guadagno (cfr. DTF 126 V 75 consid. consid. 3b/aa).
Quando,
come nel caso di specie, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta
dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre
basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari 2000 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio
federale di statistica.
A titolo
preliminarmente, va segnalato che il TFA ha stabilito che per la
commisurazione del diritto alla rendita è determinante l'anno in cui inizia
tale diritto (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur-Assicurazioni
c/ D., U 234/00; STFA 18 marzo 2002 nella causa K., U 239/00; STFA del 19
febbraio 2002 nella causa C., U 99/00).
In casu, le
condizioni di salute di __________ si sono stabilizzate a far tempo (al più
tardi) dal mese di settembre 2000 (cfr. consid. 2.2.) ed è a quel momento che è
nato l'eventuale diritto alla rendita di invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1
LAINF).
Se ne deduce che vanno
considerati i dati concernenti l'anno 2000.
Tenuto
conto del buon livello di formazione scolastica raggiunto dalla ricorrente, nonché
della natura degli impedimenti funzionali da lei presentati, a mente del TCA la
sua restante capacità lavorativa può essere sfruttata al meglio nello specifico
settore economico dei servizi (circa la possibilità, in casi eccezionali, di
utilizzare il dato "totale" relativo al solo settore dei servizi,
anziché il valore "globale", comprendente sia il settore della
produzione che quello dei servizi, cfr. la STFA del 7 agosto 2001 nella causa
K., U 240/99, consid. 3d, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss.).
Occorre
inoltre ritenere che il ventaglio di professioni a cui essa può avere accesso,
non è limitato alle sole attività semplici e ripetitive (livello di qualifica
4). A questo proposito, va osservato che, nella giurisprudenza federale, questo
genere di attività è di regola riservato ad assicurati privi di
particolari qualifiche, esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività di
tipo manuale.
Al
contrario, in concreto, possono entrare in linea di conto delle professioni con
un livello di qualifica 3 (qualifiche medie, cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a).
2.3.6.4. La tabella
TA13 permette di stabilire il reddito mensile lordo realizzabile, nel 2000, da
una donna in occupazioni che presuppongono qualifiche medie nel settore privato
ticinese (fr. 4'202.--/mese).
Si tratta
comunque di un valore globale, che tiene conto sia del settore della produzione
che di quello dei servizi.
L'Ufficio
cantonale di statistica (Ustat), a partire dai rilevamenti compiuti
dall'Ufficio federale di statistica, ha elaborato una tabella, pubblicata
sulla rivista "Dati, statistiche e società", 2-2002, p. 13, dalla
quale è invece possibile estrapolare il dato afferente al solo settore ticinese
dei servizi.
Orbene -utilizzando
i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ustat - ___________,
svolgendo nel 2000 una professione che presuppone delle qualifiche medie in
Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a
fr. 4'294.--, quindi, riportandolo su 41.8 (cfr., su quest'ultimo
aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00, consid. 3 c) aa)), a
fr. 4'487.-- oppure a fr. 53'844.-- per l'intero anno (fr. 4'487.-- x
12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., p. 5 consid. 3a).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Va
innanzitutto osservato che, malgrado le sequele infortunistiche interessanti la
schiena, ____________ è stata giudicata in grado di esercitare un'attività
sostitutiva, senza scapito di rendimento alcuno (cfr., ad esempio, VII
FF: "In un'attività che soddisfa tutte le precauzioni ergonomiche appena
menzionate, l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, con
un rendimento al 100%, a partire da subito" - la sottolineatura è del
redattore).
D'altro
canto, va riconosciuto che per l'assicurata si tratterebbe di un primo impiego,
circostanza notoriamente atta ad incidere sul livello di retribuzione.
Per il
resto, nessun altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi
della giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.).
A mente
dello scrivente Tribunale, le circostanze personali e professionali del caso di
specie giustificano una riduzione massima del reddito da invalido fra il 15 ed
il 20%.
Ora, in
applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, pur considerando la
riduzione percentuale più elevata, alla ricorrente deve essere negato il
diritto a percepire una rendita di invalidità, potendo essa conseguire, in
un'attività adeguata, un reddito praticamente uguale a quello che avrebbe
realizzato qualora non fosse rimasta vittima dell'infortunio del 1999. In
effetti, l'importo di fr. 43'075.-- (reddito da invalido nel 2000, tenuto conto
di una riduzione del 20%) va raffrontato con l'importo di fr. 42'900.--
(reddito senza invalidità).
In simili
condizioni, il TCA ritiene superfluo quantificare il reddito da invalido
partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da una
donna esercitante un'attività che presuppone delle qualifiche medie nel settore
privato dei servizi (TA1), poiché questo procedere andrebbe comunque a sfavore
di __________.
2.3.7. Da parte sua,
l'assicurazione per l'invalidità, con decisione del 25 ottobre 2002, ha posto
l'assicurata al beneficio di una rendita intera a contare dal 1° giugno 2000
(cfr. doc. _).
Ora, è
vero che la nozione d'invalidità utilizzata nell'__________ corrisponde, di
principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e
nell'assicurazione militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve
normalmente condurre allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il
medesimo (DTF 126 V 291 consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470
consid. 2b e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono
essere escluse a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la
valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta
determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio
insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b).
In casu,
dall'incarto __________ si evince che l'assicuratore per l'invalidità ha
considerato che ___________ sfrutta al massimo la sua residua capacità
lavorativa svolgendo (in maniera ridotta) la professione di estetista in
proprio (cfr. rapporto 6.3.2002 del consulente IP (doc. _): "Per
concludere, mi sono convinto che l'assicurata non può che esercitare in
situazione libera come l'attuale, con statuto di indipendente, e che in questo
modo ella sfrutta al massimo la sua residua capacità di lavoro e di guadagno.
Propongo di considerare il suo diritto a rendita, inizialmente intera, che
potrà diventare parziale qualora l'evoluzione favorevole si consolidasse nel
tempo").
A mente
dello scrivente Tribunale, questo modo di procedere non ossequia l'obbligo di
riduzione del danno, nella misura in cui __________, nonostante gli impedimenti
funzionali che risultano dal danno alla salute, potrebbe meglio valorizzare la
sua rimanente abilità lavorativa sul mercato generale del lavoro,
specificatamente, nel settore dei servizi (cfr. consid. 2.3.6.4.).
D'altro
canto, occorre ricordare che vi può essere coordinamento nella valutazione
dell'invalidità, soltanto quando le assicurazioni sociali interessate devono
rispondere per lo stesso danno alla salute (cfr., a questo proposito, J. Scheidegger,
Die Koordination der Invaliditätsschätzungen der verschiedenen Sozialversicherungszweige,
in Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis,
San Gallo 2001, p. 68).
L'assicurazione
contro gli infortuni, in quanto assicurazione causale, può essere chiamata a
rispondere per le sole conseguenze dell'evento assicurato.
In
concreto, dagli atti di causa si evince che _____________ è portatrice di
patologie di natura extra-infortunistica (lombalizzazione completa della prima
vertebra sacrale, rachide piatto e scoliosi sinistro-convessa compensata dorso-lombare,
decondizionamento muscolare, tendenza all'ipermobilità articolare e periartropatia
coxae a destra), motivo per cui un coordinamento con l'assicurazione per
l'invalidità - la quale, trattandosi di un'assicurazione finale, risponde a
prescindere dall'eziologia del danno alla salute - non può entrare in linea di
conto.
In queste
circostanze, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, questa Corte
ritiene che la valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione per l'invalidità
non vincoli l'assicuratore contro gli infortuni (cfr. Plädoyer 1997, no 5 p. 61
consid. 2c; RCC 1987 p. 276 consid. 1a; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 21 ad art. 4 LAI).
2.4. Indennità
per menomazione all'integrità
2.4.1. Secondo l'art.
24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità
(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.
24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.4.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. In concreto,
l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurata un'indennità per
menomazione all'integrità del 10%, facendo riferimento all'apprezzamento
enunciato dal proprio medico fiduciario, il dottor __________, spec. in
chirurgia, in occasione della visita medica di chiusura del 5 settembre 2000,
nella quale il citato sanitario si è così espresso:
"
VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA
INTEGRITÀ FISICA:
base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36,
all. 3 OAINF
Valutazione: 10%
secondo pubblicazione medica Suva, tabella 7.2
per esiti di frattura toraco lombare con angolazione cifotica anteriore di 20°
in stato dopo spondilodesi con dolori moderati dopo mobilizzazione, rari o
nulli a riposo." (doc. _, p. 4)
2.4.6. Con il
proprio ricorso, __________ ha preteso l'assegnazione di un'IMI minima del 30%,
facendo riferimento, per l'essenziale, alla sua età ed alle limitazioni
incontrate, anche nella vita privata (cfr. I, p. 4 in fine).
Questo
Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di
carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione
enunciata dallo specialista consultato dalla __________ - peraltro condivisa
anche dallo specialista in neurochirurgia privatamente consultato dalla
ricorrente (cfr. doc. _: "Sono d'accordo con l'opinione del Dr.
__________, che valuta la menomazione dell'integrità fisica posttraumatica al
10%, riferendosi, ovviamente, ad una documentazione medica della _____ a questo
riguardo" - la sottolineatura è del redattore) - se si considera che, per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.
30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF
125 V 353, consid. 3b/bb).
D'altro
canto, all'insorgente va ricordato che l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che
per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la
menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid.
4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del
12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con
pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì,Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 40s.).
In questo
ordine di idee, fattori quali una pretesa accresciuta difficoltà a trovare un
posto di lavoro (cfr. doc. _, p. 3), non possono essere presi in considerazione
nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
Concludendo,
nella misura in cui __________ è stata posta al beneficio di un'IMI del 10%, la
querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il
fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela.
2.4.7. __________
pretende che l'IMI di cui ha diritto venga calcolata su un guadagno assicurato
di fr. 106'800.--, anziché di fr. 97'200.-- (cfr. I, p. 4).
Questa
tesi non può essere condivisa.
A norma dell'art.
25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in
forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo
del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la
gravità della menomazione.
Così come
risulta dal chiaro tenore della succitata disposizione legale, l'IMI viene
calcolata sull'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1
OAINF), in vigore al momento dell'infortunio (cfr. Th. Frei, op. cit.,
p. 198).
Va pure
detto che, nella DTF 127 V 456ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61ss.), la nostra
Corte federale ha stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno
dell'infortunio è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e
l'assegnazione dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la
menomazione all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta
oppure di postumi tardivi.
In
concreto, l'infortunio occorso a __________ è avvenuto nel giugno del 1999.
All'epoca, in base all'art. 22 cpv. 1 OAINF, il guadagno massimo assicurato era
di fr. 97'200.-- (la modifica dell'ordinanza, mediante la quale il
guadagno massimo assicurato è stato aumentato a fr. 106'800.--, è infatti
entrata in vigore il 1° gennaio 2000).
Se ne
deduce che è a giusta ragione che la __________ ha calcolato l'IMI riconosciuto
alla ricorrente su un guadagno annuo assicurato di fr. 97'200.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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