AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.32
Data decisione, Autorità:
16.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00032
mm
Lugano
16 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 5 febbraio 2001 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
ottobre 2000, __________, segretaria/docente presso la Scuola __________, ha
annunciato __________, che l'assicura contro gli infortuni, la rottura di un
dente. L'evento è così stato descritto, citiamo: "Mangiando un risotto ai
funghi" (doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti amministrativi, l'__________ ha negato il proprio
obbligo contributivo (cfr. doc. _).
Tale
rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'avv. __________
per conto dell'assicurata (cfr. doc. _) - con la decisione su opposizione del 5
febbraio 2001 (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 22 maggio 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv.
, ha chiesto che l' __________ venga condannata a prendere
a proprio carico tutte le spese di cura dentaria relative al sinistro 26 agosto
2000 (cfr. I, p. 7), facendo valere, in particolare, quanto segue:
"
(…).
La ricorrente contesta la decisione dell'__________
e ritiene che la stessa viola il diritto federale, perché non rispettosa della
nozione d'infortunio ai sensi dell'art. 9 OAINF.
La ricorrente ribadisce avantutto di mai avere
cambiato la versione dei fatti, ma di essersi limitata a fornire le ulteriori
precisazioni richieste dalla stessa Assicurazione, in modo particolare con il
questionario 26 ottobre 2000 sottopostole dall'Assicurazione stessa. Se la tesi
dell'Assicurazione fosse pertinente, mal si comprende il motivo per cui essa
avrebbe richiesto alla ricorrente di dettagliare ulteriormente le circostanze
del sinistro. Essa avrebbe dovuto attenersi alle prime indicazioni fornite
dalla ricorrente.
Nel formulario 28 ottobre 2000 e nella successiva
lettera 21 novembre 2000 la ricorrente ebbe a precisare, senza equivoci e
dubbi, che la lesione era stata provocata mangiando un risotto con i funghi nel
quale vi era un piccolo sasso. Questa versione era stata fornita anche dal
medico curante della ricorrente, il med. dentista __________.
Contrariamente a quanto asserito
dall'Assicurazione, la versione dei fatti descritta dalla ricorrente
verosimile, ergo meritevole di essere presa in considerazione. Per quanto
concerne le condizioni dell'avverarsi di un sinistro secondo l'art. 9 OAINF, è
indubbio che nel caso concreto esse vi ricorrano. In modo ragionevole non si
può sostenere che la presenza di un sassolino in un risotto sia un fatto
abituale.
Contrariamente alla decisione dell'Assicurazione,
la richiesta d'assunzione delle spese resesi necessarie per la cura dentaria
avrebbe dovuto essere presa in considerazione. Ed è quanto la ricorrente chiede
venga fatto da codesto lodevole Tribunale.
La ricorrente chiede di essere personalmente
sentita da codesto lodevole Tribunale unitamente al proprio med. dentista
__________, alfine di ribadire quanto realmente accaduto"
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'art. 9
cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel
precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a
e147 consid. 2a). Questo il testo:
" E'
considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce
il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali:
" - l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla
salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale
esterno
-
la straordinarietà
di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
2.4. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
2.5. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci (cfr. DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1992 p. 83 consid. 2b,
1988 p. 420 consid. 2b) oppure ancora un sassolino presente in un preparato a base di riso (cfr. RAMI 1999
U349, p. 477ss.).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di
mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta
confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in
una salsiccia (RAMI 1988 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.;
RAMI 1992 U144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 p. 156ss, consid.
2b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il
giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111
V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller
(Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p.
267).
2.7. In concreto,
l’assicurata, nell’annuncio d’infortunio LAINF 19 ottobre 2000, ha così
descritto l'evento del 26 agosto 2000:
"
Mangiando un risotto ai funghi" (doc. _).
In
seguito, interrogata dall’assicuratore LAINF convenuto in merito all'accaduto,
essa ha così risposto:
"
(…).
□ Come si è prodotto il danno ai denti?
mangiando risotto con funghi.
□ È accaduto qualcosa di particolarmente
insolito, rispettivamente qualcosa di non normale?
niente di particolare.
□ Se il danno ai denti è avvenuto mentre
stava mangiando:
a) fu del cibo la causa dell'accaduto?
sì
b) Se sì, che cosa stava consumando al momento
dell'accaduto?
risotto con funghi
c) Dove, quando e da chi venne preparato il
risotto ai funghi?
da me personalmente
□ Dove fu acquistato il riso utilizzato?
Non mi ricordo
□ Il fatto è stato annunciato al negoziante
che ha venduto il prodotto?
No
□ Vi sono prove di ciò che fu la causa del
danno dentario?
No
□ Vi sono testimoni? Indichi per favore
nome ed indirizzo di tali persone.
Mio marito"
(doc. _).
Con le
proprie osservazioni alla pre-decisione del novembre 2000, __________ ha
dichiarato - per la prima volta - che il risotto
conteneva un piccolo sasso, causa della lesione dentaria occorsale (cfr. doc.
_).
Questa
versione è stata altresì ribadita in sede di opposizione (cfr. doc. _), così
come con il gravame 22 maggio 2001 (cfr. I).
2.8. La questione
contestata é circoscritta all’esistenza o meno di un elemento esterno
straordinario nel cibo ingerito dall'assicurata. Gli altri elementi costitutivi
dell’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti realizzati.
La
ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF (cfr. doc. ), così
come nel rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dall'_________
(cfr. doc. _) - ha dichiarato che la nota rottura del dente è avvenuta
mangiando un risotto con i funghi.
non ha dunque preteso che la frattura del dente si sarebbe prodotta al contatto
con un elemento duro, estraneo all'alimento consumato. In altri termini,
l'assicurata non ha saputo evidenziare alcun fattore esterno straordinario.
Chiamata
dall'assicuratore LAINF convenuto a formulare delle osservazioni in merito al
contenuto della pre-decisione del novembre 2000 (cfr. doc. _), la qui
insorgente ha affermato che all'origine del danno alla salute vi sarebbe stato
un sassolino presente nel risotto (cfr. doc. _).
La
suesposta dinamica, descritta - per la prima volta - da __________ dopo aver
preso atto della posizione di rifiuto assunta dall'__________, non può venir
considerata dallo scrivente TCA, nella misura in cui si trova in contrasto con
la versione dei fatti costantemente fornita nel passato. In effetti, secondo la
dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
- 263; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331
- 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato
immediatamente dopo l'infortunio, quando ancora ne ignorava le conseguenze
giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988, p. 363
consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994, p. 189).
In questo
ordine d'idee, non può essere ignorata la circostanza che, nel rispondere ai puntuali
quesiti postile dall'assicuratore infortuni (cfr., ad esempio, "come si è
prodotto il danno ai denti?" oppure "è accaduto qualcosa di
particolarmente insolito, rispettivamente qualcosa di non normale?"),
__________ non ha fatto accenno alcuno all'esistenza del presunto sassolino,
continuando ad ascrivere la lesione dentaria al riso in quanto tale. Un
atteggiamento che la ricorrente avrebbe difficilmente avuto, qualora avesse
effettivamente riscontrato la presenza di un corpo estraneo alla pietanza che
stava ingerendo.
In sede
di ricorso, l'assicurata ha negato d'avere mutato la propria versione dei
fatti, facendo invece valere "… di essersi limitata a fornire le ulteriori
precisazioni richieste dalla stessa Assicurazione, in modo particolare con il
questionario 26 ottobre 2000 …". Più avanti, essa ha altresì sostenuto che
il suo medico-dentista curante avrebbe confermato la versione secondo cui nel
risotto vi era un piccolo sasso (cfr. I, p. 6).
Tali
affermazioni non trovano però riscontro negli atti di causa.
In primo
luogo, come poc'anzi detto, nel compilare il questionario del 26 ottobre 2000,
__________ non ha in realtà fatto riferimento alcuno alla presenza di un
sassolino nel cibo (cfr. doc. _). Ciò è avvenuto soltanto più tardi, con le
proprie osservazioni alla pre-decisione del novembre 2000 (cfr. doc. _).
In
secondo luogo, neppure il dentista __________ ha mai preteso che la lesione
dentaria sarebbe da ricondurre alla masticazione di un sassolino (cfr. doc. _).
Questa
Corte ritiene di potersi esimere dal sentire la ricorrente personalmente, così
come il suo medico-dentista curante (cfr. I, p. 6 in fine), giacché da
questo provvedimento istruttorio non vi è d'attendersi che emergano dei nuovi
elementi di valutazione.
Infatti, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del
diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 122 V
162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Non
essendo dunque possibile ritenere accertata l'esistenza di un fattore esterno
straordinario, lo scrivente TCA non può che constatare l'inesistenza giuridica
di un infortunio.
2.9. Infine, va
rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai
denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la
rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9
cpv 2 lett a OAINF (STFA 6.4.1990 in re L. non pubbl.; RAMI 1993 p. 156ss, consid
5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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