AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.26
Data decisione, Autorità:
23.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00026
mm
Lugano
23 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 aprile 2001 di
__________,
contro
la decisione del 6 aprile 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 20
novembre 2000, il datore di lavoro di __________, La , ha comunicato all'
che, in data 6 novembre 2000, il proprio dipendente ha avvertito un dolore alla
mano destra mentre stava svolgendo il servizio di distribuzione della
corrispondenza (cfr. doc. _).
Il medico
curante dell'assicurato, il dottor __________, ha diagnosticato una tendinite
dell'estensore del V dito della mano destra (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale 16 gennaio 2001, l'Istituto assicuratore ha integralmente
negato il proprio obbligo contributivo, siccome la diagnosticata tendinite non
costituirebbe una malattia professionale giusta l'art. 9 LAINF (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ),
l'_________, in data 6 aprile 2001, ha in sostanza confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
Da notare
che l'assicuratore malattie di __________, la __________ __________ - sentito
il parere del proprio medico fiduciario - ha
ritirato l'opposizione cautelativamente presentata (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 13 aprile 2001, __________ ha chiesto l'annullamento della
decisione su opposizione 6 aprile 2001, osservando quanto segue:
"
A. In data 20 novembre 2000 ho comunicato alla
__________ tramite La __________ di accusare dei dolori alla mano destra
durante l'esercizio del mio lavoro. Diagnosticati in seguito come tendinite.
B. Dopo aver avuto un colloquio con un consulente
__________ in data 12 dicembre 2000, con decisione 16 gennaio 2001, la
__________ ha rifiutato l'assegnazione di prestazioni ritenendomi non affetto
da malattia professionale.
C. Avverso la predetta decisione ho interposto
opposizione con scritto del 14 febbraio 2001, ritenendo di aver accusato tali
dolori unicamente nell'esercizio della mia professione.
D. Dopo esame degli atti, con scritto 22 marzo
2001, la cassa malati ha ritirato la propria opposizione cautelativa.
E. Proprio chiedendo spiegazioni alla cassa
malati e rileggendo il certificato medico mi sono accorto che esso conteneva un
errore. Non si trattava di una tendinite dell'estensore del quinto dito
(mignolo), bensì del dito indice!
F. In data 6 aprile 2001 ho contattato
telefonicamente il medico curante, dr. __________, il quale dopo gli
accertamenti del caso ha confermato che c'è stato un errore nella trascrizione
sul certificato iniziale. In data 7 aprile 2001, il Dr. __________ mi
rilasciava un nuovo attestato medico rettificato.
G. Il 9 aprile 2001 ricevo dalla __________,
raccomandata del 6 aprile 2001, la decisione con la quale viene respinta la mia
opposizione.
Il 12 aprile 2001, dopo colloquio telefonico con
il Signor __________ della __________, inoltro il presente ricorso con il
quale, alla luce dei nuovi accertamenti, intendo ribadire il fatto che
l'infortunio da me accusato sia di natura professionale"
(I).
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica,
__________ ha fatto valere quanto segue:
"
(…).
Intendo quindi contestare il punto 3., in quanto
l'affermazione che il lavoro di distribuzione della posta non sollecita in modo
particolare l'estensore dell'indice non corrisponde al vero. In un normale giro
di posta si distribuiscono in media dai 1'200 ai 2'000 invii indirizzati al
giorno ai quali vanno aggiunti 300/400 stampe senza indirizzo; ciò significa un
numero di movimenti corrispondente quando questi invii vengono introdotti nelle
cassette delle lettere, ed è proprio eseguendo questi lavoro che si sono
manifestati i dolori essendo l'indice il più sollecitato. A confermare le cifre
sopra indicate, qualora ce ne fosse bisogno, ci sono pure le statistiche
ufficiali della _______, e questo, oltre ad essere un argomento scientifico più
che valido, dimostra che la ______, per il tramite del suo legale, ha una
scarsa conoscenza di cosa comporta l'attività di postino!
Contesto pure il fatto che la Cassa malati
concordi con il parere dell'Istituto. Essa ha in un primo tempo ritirato la sua
opposizione perché non ancora a conoscenza del fatto che l'estensore in causa
era dell'indice e non del mignolo, ma poi con scritto raccomandato del
10.5.2001 (vedi allegato), informa la __________ di avere cambiato idea e la
invita a riconsiderare la sua decisione tenendo conto della nuova situazione"
(VI).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il Servizio medico della Confederazione a
proposito dell'esistenza "… di studi statistici concernenti il tasso
d'incidenza delle tendiniti della mano destra presso la categoria professionale
degli addetti al servizio di __________, per rapporto a quello riguardante la
popolazione svizzera in generale" (cfr. VII).
La
risposta del dott. __________ è pervenuta il 20 giugno 2001 (IX).
L'__________
ha preso posizione il 25 giugno 2001 (cfr. XI), mentre __________ è, da parte
sua, rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; DTF 108 V 160; Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 67ss.).
2.3. Il cpv. 2
dell'art. 9 LAINF prevede che le altre malattie di cui è provato siano state
causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (RAMI 1991 p.
318ss., consid. 5a; DTF 117 V 355 consid. 2a; 114 V 109 consid. 3; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (RAMI
1997 U273, p. 179 consid. 3a, 1999 U326, p. 109 consid. 3; DTF 116 V 136,
consid. 5c, 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati; Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra
Corte federale, nella recente sentenza di cui alla DTF 126 V 183ss., ha,
infine, precisato quanto segue:
"
(…).
Sofern der Nachweis eines qualifizierten
(zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%])
Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet
werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der
Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte
Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden
betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im
Einzelfall aus (BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw.
3 in fine; im gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung als Berufskrankheit erforderlichen
vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%; RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang
von aufgetretenem Leiden und beruflich bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des
Anhanges I zur UVV aufgeführten schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte
Urteil S. vom 11. Mai 2000, worin auf Grund epidemiologischer
Untersuchungsergebnisse das relative Risiko für Leukämie oder ein myelodysplastisches
Syndrom bei einer länger andauernden Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig
über dem Risiko der Gesamtbevölkerung liegend bezeichnet wurde). Sind
anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit dem gesetzlichen
Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen) Verursachung des
Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für
nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten Kausalzusammenhanges im
Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d; RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)".
2.4. Analogamente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione d'infortunio,
colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia
questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è
controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia
professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a
tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non
consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una
malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il
giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto,
l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140
consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI
1990 n. U86 pag. 50; STFA 1.12.1992 in re O., non
pubbl.).
2.5. In concreto,
i disturbi accusati da __________ alla mano destra a partire dal mese di
novembre 2000, hanno fatto oggetto di un colloquio intercorso fra l'assicurato
medesimo ed un ispettore dell'__________.
Questo il
contenuto del rapporto ispettivo del 12 dicembre 2000:
"
(…).
Attività professionale
Il signor __________ fa da anni il postino, ossia
la persona che porta a domicilio della gente la corrispondenza (lettere,
pacchi, giornali, ecc.).
Attività extra-professionali e antecedenti
Il signor __________ non svolge nessuna attività
extra-professionale (tipo usare le forbici della vigna) che spieghino
l'insorgere di disturbi alle mani.
Il signor __________ ricorda che un paio di anni
fa aveva già notificato alla __________ un caso come quello attuale. Guarito.
Non si ricorda se il caso riguardava la mano destra o la mano sinistra.
Comunque mi dice che il caso venne assunto dalla ______ senza interrogatori come
quello di oggi.
(…).
Disturbi alla mano destra
Il signor __________ si è accorto a inizio
novembre 2000 dell'insorgenza di questi disturbi mentre distribuiva la posta e
facendo sempre il movimento di inserimento delle lettere e dei giornali
nell'apposito taglio delle bucalettere. I disturbi sono andati aumentando
sempre più col continuare a fare il lavoro di inserimento della posta nelle
bucalettere. Il signor __________ è convinto che i disturbi notificati alla
__________ siano da attribuire al movimento ripetitivo (svolto centinaia di
volte tutti i giorni) come quello sopra descritto.
Il signor __________, in qualità di postino,
tiene i mazzi di posta sul braccio destro. Con la punta delle dita della mano
sinistra spinge verso l'interno la finestrella che chiude ogni bucalettere e
subito dopo inserisce la posta - attraverso l'apposita fessura apertasi - nella
bucalettere. Questo movimento ripetitivo e continuo ha causato l'insorgere dei
disturbi e il loro aggravamento. Secondo il signor __________ si tratta di una
sua debolezza alla mano destra (cosa spiegatagli così dal dr. __________), ma
comunque attribuibile al lavoro.
Col riposo dal 7.11.2000 al 15.11.2000 (è stata
messa una stecca) e dopo un reinserimento iniziale in un reparto interno della
__________, i disturbi sono migliorati. Ora va meglio e si può parlare di
guarigione.
Il signor __________ continua la sua attività e
non crede che per il momento sia il caso di
chiedere il cambiamento del posto di lavoro"
(doc. _).
Da notare
ancora che, con il proprio gravame, __________ ha precisato che la tendinite
riguardava l'estensore del dito indice della mano destra, anziché quello
del dito mignolo (cfr. I e doc. _: certificato 7.4.2001 del dottor __________).
2.6. In sede di
ricorso, l'assicurato ha postulato - al di là dei termini utilizzati - che la
diagnosticata tendinite vada a carico dell'Istituto assicuratore convenuto a
titolo di malattia professionale.
Esclusa
l’applicabilità del cpv. 1 dell’art. 9 LAINF (cfr., al proposito, i doc. _), la
questione che deve qui essere risolta é quella di sapere se fra la tendinite
della mano destra e l’attività professionale svolta dal ricorrente vi sia un
rapporto causale esclusivo o almeno nettamente preponderante (nella misura
d’almeno il 75%).
In
ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3., per
ammettere l'esistenza di una malattia professionale ex art. 9 cpv. 2 LAINF,
sarebbe necessario dimostrare - e ciò ancor prima d'affrontare la questione
della presenza di un nesso di causalità qualificato nel caso di specie -
che, epidemiologicamente, la categoria professionale dei funzionari di
distribuzione è soggetta a tendiniti in una misura almeno quattro volte
superiore rispetto alla popolazione svizzera in generale (cfr., ad esempio, DTF
126 V 183ss.).
In corso
di causa, questa Corte ha provveduto ad interpellare il Servizio medico della
Confederazione, al quale fanno capo pure i dipendenti de La __________, con lo
scopo di appurare l'esistenza di studi statistici concernenti il tasso
d'incidenza delle tendiniti alla mano destra presso la categoria professionale
degli addetti alla distribuzione della corrispondenza (cfr. VII).
Il dottor
__________, con scritto del 19 giugno 2001, ha comunicato al TCA di non essere
in possesso d'alcun dato statistico riguardante la suevocata problematica. Egli
ha tuttavia affermato che, in termini generali, infiammazioni dei tendini della
mano si osservano solo raramente ("selten") presso la
categoria dei funzionari di distribuzione (cfr. IX).
In simili
condizioni, attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, in
particolare la risposta fornitagli dal Servizio medico della Confederazione
(cfr. IX), lo scrivente Tribunale è dell'avviso che non sia stata dimostrata,
con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.4.), l'esistenza di
un nesso causale qualificato fra la diagnosticata patologia alla mano destra e
la professione svolta da __________, alla luce dei rigorosi criteri posti dalla
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3).
2.7. In esito ai
considerandi che precedono, l'impugnata decisione su opposizione dell'__________
non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster