AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.87
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00087
mm
Lugano
22 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 11 settembre 2000
emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di dicembre 1999, la ditta __________ ha annunciato alla __________
che il proprio dirigente, __________, ha perso l'acuità visiva all'occhio
destro, a causa di un virus contratto in occasione di un intervento chirurgico
di cataratta senile (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che l'occhio operato è effettivamente stato colpito
da un'infezione provocata dal germe denominato Streptococcus agalactive.
1.2. Con
decisione formale 7 marzo 2000, l'assicuratore LAINF ha integralmente negato il
proprio obbligo contributivo, siccome __________ non sarebbe rimasto vittima di
un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla dott. iur. __________ per conto
dell'assicurato (cfr. doc. _), la __________, in data 11 settembre 2000, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso 4 dicembre 2000, __________ ha chiesto che la __________
venga condannata a riconoscere l'evento in discussione quale infortunio giusta
l'art. 9 cpv. 1 OAINF ed a corrispondergli un'indennità per menomazione
dell'integrità corrispondente ad un capitale di fr. 29'160.-- (cfr. I, p. 4).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese:
"
(…).
Nel caso in esame, in estrema sintesi, la
giurisprudenza richiamata dall'assicuratore non risulta applicabile e comunque
non giova alla tesi difensiva della __________.
Se l'intervento operatorio cui sono stato
sottoposto comportava dei rischi, da questi esulava l'ingresso del virus e la
conseguente perdita integrale della vista nell'occhio leso. Il fatto di
contrarre un virus durante un intervento operatorio non è elemento riferibile a
fattori ricompresi nell'atto operatorio: trattasi di un fattore esterno
straordinario siccome non prevedibile e riconducibile, evidentemente, a carenza
di norme igieniche all'interno della sala operatoria.
Ne discende che il sinistro occorsomi rientra
naturalmente nella casistica prevista dall'art. 9.1 OAINF e come tale va
indennizzato. A tal riguardo rifacendomi alle puntualizzazioni della __________
espresse nel querelato giudizio chiedo il versamento della cifra capitale di
fr. 29'160.-- (art. 22.1 OAINF)"
(cfr. I).
1.4. In risposta,
la __________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, limitandosi a
rifarsi agli argomenti già esposti in sede d'impugnata decisione su opposizione
(cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. In casu,
si tratta di rispondere alla questione di sapere se la __________, nella sua
qualità d’assicuratore-infortuni, é o meno tenuta a corrispondere le
prestazioni previste dalla LAINF per la perdita della facoltà visiva all'occhio
destro accusata da __________.
2.3. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e
rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"-
l'involontarietà
" -
la repentinità
" -
il danno alla salute (fisica o psichica)
" -
un fattore causale esterno
" -
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF che ai
sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli
effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss., consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.6. La questione
a sapere se un atto medico costituisce, come tale, un fattore esterno
straordinario ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF deve essere risolta sulla base
di criteri medici oggettivi. Secondo la giurisprudenza federale, il carattere
straordinario di un atto medico é un presupposto la cui realizzazione può
essere ammessa soltanto in maniera restrittiva. È necessario che, tenuto conto
delle circostanze del caso di specie, l’atto medico si scosti considerevolmente
dalla pratica corrente in medicina e che implichi così oggettivamente dei grossi
rischi (SVR 1999 UV9, p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF 118 V 61
consid. 2b, 284 consid. 2b).
La cura
di una malattia non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da
parte dell’assicuratore-infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a
titolo eccezionale - costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi
confrontati a confusioni o a grossolani atti d’imperizia o, ancora, ad un
pregiudizio intenzionale, circa il quale nessuno contava né doveva contare.
D’altro canto, l’indicazione per un intervento chirurgico non é criterio
giuridico determinante per stabilire se un determinato atto medico risponda
alla definizione legale d’infortunio (DTF 118 V 283).
In
ossequio a questi principi, la giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso
l’esistenza di un infortunio in caso di confusione in materia di gruppi
sanguigni o in materia d’agenti anestetici (DTFA 1961, p. 206, consid. 2a)
oppure in caso di un’accumulazione d’errori in occasione di un’angiografia
(consid. 4 e 5 non pubblicati della DTF 118 V 283) o, ancora, durante
un’anestesia (RAMI 1993 U176, p. 201). Per contro, il TFA ne ha negato
l’esistenza riguardo alla perforazione della sclerotica in occasione di
un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI 1990, n. 1), trattandosi
della scelta, assai discutibile, di una tecnica operatoria (RAMI 1988, U36, p.
42) oppure in caso di una lesione di nervi della mano nel corso di
un’operazione particolarmente difficile e delicata, su tessuto cicatriziale la
cui anatomia era modificata da molteplici interventi anteriori (DTF 121 V 35).
Per una
panoramica dei casi in cui il TFA ha ammesso, rispettivamente negato,
l’esistenza di un fattore esterno straordinario, cfr. SVR 1999 UV9, p. 29,
consid. 4b, c..
2.7. In concreto, il 22 novembre 1999, l'insorgente è stato
sottoposto, in regime semistazionario, ad un intervento chirurgico di facoemulsificazione ed
impianto di Iol nel sacco, intervento resosi necessario in ragione
dell'esistenza di una cataratta senile all'occhio destro (cfr. cartella clinica
della __________ prodotta sub doc. _).
L'operazione,
di per sé, non ha comportato complicazione alcuna
(cfr. verbale d'ammissione all'__________, prodotto sub doc. _).
Dagli
atti all'inserto emerge che, qualche giorno dopo l'operazione, __________ ha
avvertito degli importanti disturbi all'occhio destro,
caratterizzati, segnatamente, da dolore e perdita del visus.
Accertamenti
successivamente predisposti hanno permesso d'appurare la presenza di
un'infezione in corso (endoftalmite), provocata dal germe denominato Streptococcus
agalactive (cfr. cartella clinica della Casa di cura "__________"
di __________ prodotta sub doc. _).
Le parti
appaiono concordi nel ritenere che il germe responsabile della summenzionata
patologia sia penetrato all'interno del corpo in occasione dell'intervento
chirurgico del 22 novembre 1999, circostanza che, del resto, risulta pure dalla
documentazione medica agli atti (cfr. rapporto 15 marzo 2000 del __________,
spec. in medicina legale e delle assicurazioni - doc. _).
Al
proposito, il ricorrente sostiene che la contaminazione rappresenterebbe un
fattore esterno straordinario, giacché "… non prevedibile e riconducibile
evidentemente a carenza di norme igieniche all'interno della sala
operatoria" (cfr. I, p. 4).
Tale tesi
è fermamente avversata dall'assicuratore LAINF convenuto, il quale ha
essenzialmente fatto riferimento alla giurisprudenza del TFA (cfr. doc. _, p.
4).
La
problematica ora sub judice è, in effetti, già stata vagliata e risolta dalla
nostra Corte federale nella sentenza pubblicata in DTF 118 V 59ss..
In quella
fattispecie, si è trattato di un assicurato che, nel novembre 1986, era stato
sottoposto ad un intervento chirurgico di plastica legamentaria al ginocchio
destro. In quell'occasione, egli ha contratto un'infezione d'origine batterica,
che ha contaminato la ferita operatoria.
Il TFA,
da parte sua, ha negato che l'infezione postoperatoria potesse costituire un
infortunio, facendo presente quanto segue:
"
Le recourant a subi le 27 novembre 1986 une
intervention chirurgicale consistant dans des plasties ligamentaires. Il n'est
ni allégué ni rendu vraisemblable que les actes médicaux auxquels a procédé le
docteur P. fussent éloignés de la pratique courante en la matière, ni qu'ils
aient impliqué objectivement de gros risques.
L'intéressé a été victime d'une infection à
mycobactérie, laquelle a contaminé la plaie opératoire du genou droit, ainsi
que cela ressort du dossier. Selon le docteur F., il est probable que cette
contamination a eu lieu lors de l'intervention chirurgicale, du 27 novembre
1986 et que l'ouverture de la plaie a été causée per l'infection elle-même.
Il s'agit là d'une infection postopératoire du
genou droit, laquelle est manifestement un risque inhérent aux plasties
ligamentaires subies per le recourant. En effet, il n'est pas décisif que la
mycobactérie en cause soit un germe rarissime, ni que ce germe commensal de la
peau n'occasionne des infections chez son hôte que dans des cas exceptionnels
(rapports du docteur F. des 29 avril et 23 décembre 1987). Ce qui est
déterminant, c'est que la contamination de la plaie opératoire du genou droit
ne revêt aucun caractère extraordinaire au sens de la jurisprudence précitée,
parce qu'elle est une voie typique par laquelle se transmet l'infection
(Maurer, op.cit., p. 193 let.c, ainsi que les notes 413 et 414).
Au surplus, on relèvera que la contamination de
la plaie chirurgicale du genou droit est un fait établi e non contesté, de
sorte que c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt N. du 14 janvier
1947 paru aux ATFA 1947, p. 3ss.
Il s'ensuit que l'infection postopératoire à
mycobactérie subie par le recourant n'est pas en soi un accident" (DTF succitata).
Contrariamente
a quanto preteso da __________, la suevocata giurisprudenza si attaglia perfettamente al caso di specie.
D'accordo
con la dottrina dominante, il TFA, per negare l'esistenza giuridica di un
infortunio, ha considerato determinante la circostanza che la malattia
infettiva sia stata trasmessa attraverso la ferita
operatoria, la quale rappresenta la via ordinaria di trasmissione (cfr.,
del resto, A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
193). Irrilevante è, per contro, stato giudicato il fatto che si è trattato di
un germe estremamente raro, che provoca infezioni soltanto in casi eccezionali.
Sulla
scorta dei surricordati principi giurisprudenziali - assodato che, in concreto,
il germe responsabile della endoftalmite che ha colpito l'occhio destro
dell'assicurato, è penetrato nel suo corpo per mezzo della ferita operatoria,
dunque, attraverso la via "tipica" - lo scrivente TCA non può che
negare l'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF,
difettando manifestamente il fattore esterno straordinario.
La
querelata decisione su opposizione __________ merita, pertanto, piena tutela in
questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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