AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.82
Data decisione, Autorità:
07.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00082
mm
Lugano
7 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 16 agosto 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
maggio 1985, __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ di __________ in qualità di muratore - ha lamentato una contusione
al piede sinistro, colpito da un mattone.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Per tener
conto dei postumi residuali dell'evento traumatico assicurato, l'Istituto
assicuratore, con decisione formale 20 gennaio 1989, ha posto __________ al
beneficio di una rendita d'invalidità del 10%, a far tempo dal 1° gennaio 1989.
La
suddetta rendita d'invalidità è stata, successivamente, confermata tanto dallo
scrivente TCA quanto dal TFA.
1.3. In data 18
novembre 1999, l'assicurato, per il tramite dell'avv. , ha informato l'
che, nel frattempo, sarebbe sopravvenuto un peggioramento interessante le
sequele dell'infortunio del maggio 1985, postulando, quindi, una revisione
della rendita d'invalidità a suo tempo concessagli (cfr. doc._).
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti - in particolare dopo aver sentito il parere del proprio
medico di circondario (cfr. doc._) - l'assicuratore LAINF, con decisione
formale 16 febbraio 2000, ha negato che fossero date le premesse per poter
procedere alla pretesa revisione della rendita d'invalidità (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc.), l'________, in data 16 agosto 2000, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.).
1.5. Con
tempestivo ricorso 17 novembre 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a corrispondergli una
rendita d'invalidità d'almeno il 25-30%, onde tener conto dell'intervenuto
peggioramento in relazione all'infortunio assicurato (cfr. I, p. 3).
L'insorgente
si é, in particolare, riservato di produrre una
relazione specialistica del dottor __________ "… intesa a dimostrare
l'effettivo e notevole peggioramento intervenuto" (cfr. I, p. 2 - la
sottolineatura è del redattore).
Egli ha,
infine, postulato che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria.
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. Nel corso
del mese di dicembre 2000, il patrocinatore dell'assicurato ha versato agli
atti l'annunciata perizia di parte allestita dal dottor __________ (cfr. doc.
____). Egli si è, inoltre, riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni
(cfr. VII).
1.8. In data 22
gennaio 2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha avuto modo di prendere
posizione riguardo alla documentazione medica ulteriormente prodotta dal
ricorrente (cfr. IX).
in
diritto
2.1. A norma
dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente,
la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. La
revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il
beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (cfr., su questo
aspetto, STFA 31.12.1991 in re C.V., non pubblicata).
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal
fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF
(RAMI 1987 p. 446; STFA 25.2.1991 in re C.B. non pubbl.; STFA 2.7.1998 in re D.
non pubbl.; STFA 27.7.1998 in re P. non pubbl.).
2.2. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.3. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 ed autori ivi
citati).
2.4. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.5. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Da notare
che tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali, il passaggio ad esempio da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso
causale adeguato con l'infortunio).
2.6. In concreto,
il TCA deve, in primo luogo, esaminare se il grado d’invalidità del ricorrente
é notevolmente mutato, così come esatto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo
ad un raffronto delle circostanze esistenti al momento della fissazione della
rendita con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la
decisione su opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA 28.7.1999 in re V.
d. P.-D. consid. 1b, non pubblicata e giurisprudenza ivi menzionata).
La
decisione dell’__________ di assegnare una rendita d’invalidità del 10% era, in sostanza, supportata dalle risultanze della
visita medica di chiusura 11 novembre 1988, eseguita dal medico di circondario dell’__________,
il dottor __________.
Dal
relativo referto è senz'altro utile estrapolare le considerazioni seguenti:
"
(…).
CONCLUSIONI
Stato dopo contusione dell'avampiede del 22.5.85.
Clinicamente si riscontra una iper-mobilità tra
il III e il IV ed il IV e il V metatarsale con un "clic"
riproducibile, un arco trasverso appiattito con un callo sviluppato sotto il II
e IV metatarsale, contrariamente all'altro piede dove il callo ha sviluppato il
punto massimo sul I e V metatarsale. Vi è pure una modica atrofia muscolare all'arco inferiore sinistro.
Diagnosi finale
Metatarsalgia post-traumatica in un paziente con
insufficienza legamentare dei legamenti trasversi.
Stato dopo asportazione del neurinoma post-traumatico.
Propongo la chiusura del caso.
L'assicurato ha bisogno di un supporto plantare
con appoggio retrocapitale.
Esigibilità del lavoro
L'assicurato è menomato se deve spostarsi sui
terreni accidentati, specialmente con pesi. Può camminare, rimanere in piedi,
inginocchiarsi, salire sulle scale a pioli o a gradini senza problemi. Non può
più correre. È insicuro sui ponteggi e sui tetti.
I dolori sono spiegabili e credibili.
Non esistono menomazioni per cause estranee
all'infortunio o per pregressi infortuni non assicurati" (doc. _).
Va
osservato che, prima di procedere all'emanazione della decisione su opposizione
del 15 novembre 1989, l'Istituto assicuratore aveva ancora interpellato il
dottor __________, __________ presso la Clinica di chirurgia __________ , già
autore della perizia giudiziaria 25 luglio 1988 (cfr. doc. _), onde chiarire,
in particolare, la questione dell'esigibilità lavorativa.
Questo il
contenuto del suo referto peritale 26 giugno 1989:
"
…Heutiger klinischer Befund:
Der 54-jährige grossgewachsene, etwas adipöse,
bewegliche Maurer kommt ohne Hinken, ohne Stock. Er trägt neuere
Konfektionsschuhe mit Einlagen.
Am linken Fuss hat sich gegenüber der
Untersuchung vom Juli 1988 nicht viel geändert. Die kleine dorsale Narbe ist
reizlos, die Beschwielung heute fast gleich wie auf der rechten Seite, nicht
mehr vorwiegend zentral, sondern nun auch wieder über dem 5. Metatarsalköpfchen
vorhanden. Bei querer Kompression der Metatarsalköpfchen kommt es zu einem
deutlichen, nicht gerade schmerzhaftem Knachen im Bereich des Metatarsale IV
oder V. Die Sensibilität im Bereich der III und IV. Zehe volar ist fraglich
etwas herabgesetzt. Die diesbezüglichen Angaben des Patienten sind wechselhaft.
Durchblutung und Fusspulse seitengleich, keine trophischen Störungen.- Eine
neue Röntgenaufnahme wurde nicht angefertigt.
… Diagnose:
St. n. Entfernung eines posttraumatischen Neuromes
zwischen den Mittelfussköpfchen III und IV im März 1988.
(…).
… Erwerbsfähigkeit im Beruf eines Maurers:
Eine geringe Beeinträchtigung ist anzunehmen. Sie
wird aber ausgeglichen durch die Anpassung in seinem Beruf, die Herr ________
seit dem Unfall vom Mai 1985 durchgeführt hat. Er arbeitet nicht mehr als
angestellter Maurer in einem Baugeschäft, sondern hat umgestellt auf einen
eigenen kleinen Maurerbetrieb, wo er die schwereren Arbeiten von jungen
Handlagern ausführen lässt.
… Behinderung im Beruf:
Es ist anzunehmen, dass bei langer stehender
Arbeit, auf unebenem Boden, mit Tragen und Heben von Lasten nach mehreren Stunden
Beschwerden entstehen. Sie können aber durch die bereits vorgenommene Anpassung
zu einem grossen Teil ausgeglichen werden. Ich schätze die Minderung der
Erwerbsfähigkeit ebenfalls auf 10, allerhöchstens 12%. Als Vergleichszahl dient
mir der Ansatz für die Invalidität, der im Buch von H. Fredenhagen: "Das
ärztliche Gutachten" (Bern Hans Huber 1977) für Metatarsalgien der Zehen
auf 0 bis maximal 10% genannt wird" (doc. _).
Tenuto
conto delle suesposte indicazioni, l’__________ aveva riconosciuto a __________
una rendita d’invalidità del 10%.
La
relativa decisione formale 20 gennaio 1989 é stata integralmente confermata in
sede d’opposizione. La decisione su opposizione 15 novembre 1989 è stata
tutelata, a sua volta, tanto da questa Corte, con pronunzia 28 gennaio 1993
(cfr. doc. _), quanto dal TFA, con giudizio 9 agosto 1993 (cfr. doc. _).
2.7. Quelle
esposte al precedente considerando sono, in sintesi, le circostanze che
portarono, nel 1988, l’Istituto assicuratore convenuto ad assegnare all’assicurato
una rendita d’invalidità del 10%. Ora si tratta dunque di esaminare la
situazione esistente nel 2000.
In data
31 dicembre 1999, l’assicurato si é sottoposto ad una visita di controllo
presso il medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia,
a mente del quale, nel frattempo, non sarebbe sopravvenuto alcun notevole
peggioramento nelle condizioni di salute di __________. Questa, in effetti, la
sua valutazione della fattispecie:
"
Siamo dunque confrontati con un assicurato
64enne, già affetto da una massiccia adiposità (sovrappeso nella misura di
36kg, MBI 36), sofferente di ipertensione arteriosa, broncopatia cronica
asmiforme, spondilartrosi, artrosi condro-sternale e pregressa angina pectoris,
il quale sin dall'inizio del 1989 è a beneficio di una rendita del 10% per dei
postumi di una semplice contusione del piede sinistro. Benché dal lato
oggettivo, non si può con certezza provare un danno fisico post-traumatico, si
motiva la rendita del 10% per i residui di un neuroma "post-traumatico"
dello spazio intermetatarseo III/IV in marzo 1988, riconoscendo (perizia) che
un nesso causale con certezza non può essere stabilito.
Per la valutazione dello stato attuale tuttavia è
determinante la visita di chiusura in agenzia dell'11.11.1988, quando viene
descritta una ipermobilità intermetatarsea III-V, arco trasverso appiattito e
callo sotto il capitello metatarsale III e IV.
Viene pure documentata un'atrofia muscolare alla
gamba sinistra (livello del polpaccio), di 2 cm, mentre soggettivamente
l'assicurato accusa delle difficoltà alla deambulazione, risp. marcia insicura
e dolori locali alla compressione della zona metatarsea, soprattutto laterale.
All'esame odierno, oggettivamente riscontriamo
una tendenza al valgismo del piede destro, probabile esito della frattura
calcaneare, deformazione comunque che soggettivamente non crea alcun disturbo
di sorta (infortunio non assicurato).
Durante la visita odierna, l'assicurato
fisicamente non sembra essere oltremodo sofferente, presentandosi con dei
semplici mocassini, senza plantari né gonfiore del piede sinistro (rinviamo
alla fotodocumentazione dettagliata).
Con i parametri clinici, come trofismo muscolare,
mobilità articolare, callosità, tatto, circolazione e stabilità legamentare, non
si può documentare un netto mutamento, risp. nessun importante peggioramento
rispetto al periodo di novembre 1988.
I disturbi residuali sono spiegabili da turbe
statiche del piede sinistro di lieve entità, dal lato prettamente medico
non invalidante, se trattate in modo appropriato: porto dei plantari su misura,
normalizzazione del peso corporeo.
La __________ quindi risponde per l'adattamento
di un nuovo paio di plantari, mentre per le conseguenze infortunistiche
l'assicurato non necessita di altre cure né dei controlli medici.
Sulla scorta dei risultati clinici odierni non
cambia né l'esigibilità di lavoro né esiste una menomazione dell'integrità ai
sensi dell'OAINF.
Il signor __________ viene informato circa le
nostre conclusioni in modo esaustivo (innanzitutto anche sul fatto che per
l'esigibilità di lavoro non possono essere presi in considerazione né i fattori
costituzionali-morbosi né l'età, soprattutto biologica avanzata).
Egli continua a figurare ulteriomente abile al
lavoro nella misura della rendita in vigore" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Nel corso della procedura d'opposizione, l'assicurato ha prodotto una
perizia medica di parte allestita dal dottor __________, specialista in
ortopedia e traumatologia a __________, nella quale viene posto l'accento
su un aggravamento del suo stato di salute:
"
… come attendibilmente comprovato dalla
documentazione dell'infortunio del 22/51985, dall'intervento subito al piede
sin. per neurinoma di Morton, dalle radiografie del 4/11/1999, dalla tac del
14/4/00, il paziente presenta un piede sin. instabile, doloroso.
Alla palpazione si scatena un dolore urente e
gravativo sul 2°, 3° e 4° metatarsale, un dolore urente e gravativo al tallone
sin.
Durante la statica e la deambulazione, compare
una dolenzia cronica all'avampiede, al mesopiede ed al retropiede sin.
Presenta, inoltre, una netta instabilità della
caviglia e del piede, è, pertanto, costretto ad indossare una cavigliera
ortopedica, per evitare traumi distorsivi e cedimenti articolari.
La Tac del 14/4/00 evidenzia una sospetta
infrazione della base del 2° metatarsale sin.
Presenta all'ispezione un appiattimento dell'arco
plantare sin.
Soprattutto è sopravvenuta un'artrosi
dell'avampiede e del mesopiede sin. ed una instabilità articolare della tibio-tarsica
e del piede sin.
Pertanto, il paziente, rispetto al 1989, è
sicuramente peggiorato.
Il paziente, inoltre, per quanto sopra descritto,
non riesce a calzare le scarpe antinfortunistiche, adatte per lavorare
nell'edilizia e poiché presenta una tibio-tarsica instabile, non risulta
totalmente idoneo a svolgere le mansioni del muratore" (rapporto 3.5.2000 accluso al doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
Le
conclusioni a cui è giunto il dottor __________ , sono state criticamente
commentate dal medico di circondario dell'__________, il quale ha ritenuto
opportuno visitare, ancora una volta, l'assicurato.
Questo lo
status clinico e radiologico descritto, all'occasione, dal dottor __________:
"
(…).
Alla deambulazione non notiamo nessuna ovvia
zoppia, risulta possibile l'andatura sulle punte dei piedi come pure sui
talloni.
È regolare pure la salita e la discesa dalle
scale (sensibile dispnea).
Distanza dita-suolo: 15 cm.
Durante l'andatura prolungata (un paio di minuti)
notiamo l'insorgenza di una lieve zoppia, tuttavia predominante a destra.
Tendenza all'inversione del retropiede destro
(rinviamo anche alla fotodocumentazione allegata).
Presenza di notevole varicosi nella zona
tributaria della grande vena safena bilateralmente con insufficienza venosa cronica di II grado.
Sensibili edemi pretibiali bilaterali.
Segno di Trendelenburg negativo.
Difficoltà alla stazione eretta
su una gamba sola, sia a destra sia a sinistra.
Risulta difficile la stazione eretta ad occhi
chiusi, tenendo le braccia in posizione orizzontale (Romberg).
Durante tale esame si osserva una netta tendenza
alla caduta sulla destra.
All'esame di Unterberger si constata ugualmente
una deviazione a destra. Risulta impossibile la marcia da funambolo.
Durante l'andatura normale, su del terreno
pianeggiante, non accusa alcun disturbo né al piede destro né al sinistro.
Non accusa dei dolori alla percussione in
corrispondenza dei processi spinosi di tutto il rachide.
Presenza di morbo di Dupuytren al IV° raggio,
segnatamente alla mano sinistra.
Dinamometria (JAMAR): alla mano destra e a
sinistra 35 kp.
Le callosità plantari risultano simmetriche,
configurazione di netto piede cavo a destra e a sinistra (rinviamo anche alla fotodocumentazione
allegata).
Circonferenza gambe destra sinistra
coscia (15 cm sopra e.m.) 48
cm 48.5 cm
ginocchio 43
cm 43 cm
polpaccio (perimetro massimo) 42.5
cm 41.5 cm
minima sopra caviglia 24.5
cm 24.5 cm
metatarso 28
cm 28 cm
diametro trasversale bimalleolare 78
mm 78 mm
Mobilità articolazione tibio-tarsica
estensione/flessione
8-0-45° 8-0-45°
pronazione/supinazione dell'avampiede 10-0-20° 10-0-20°
eversione/inversione del retropiede
2-0-10° 5-0-10°
Alla forte compressione dei capitelli metatarsali
dal lato plantare, non viene accusata nessuna dolenzia, invece premendo dal
lato dorsale, in zona laterale del metatarso.
La pregressa isolata incisione della lunghezza di
1 cm a livello dell'interspazio III-IV è senza segni irritativi.
Nessuna dolenzia risulta a livello delle
articolazioni tibio-tarsica e subastragalica a sinistra, i movimenti sono
liberi, nessun bloccaggio e clinicamente nessuna instabilità documentabile.
Abbassamento dell'arcata trasversa dell'avampiede
destro e sinistro, in modo simmetrico.
I polsi periferici agli arti inferiori sono ben
palpabili, la sensibilità risulta intatta, pallestesia nettamente ridotta
(4/4), lungo gli arti inferiori.
Sono vivaci i riflessi rotulei, non evocabili a
livello achilleo.
Nessun versamento riscontrabile a livello delle
ginocchia, conservata la stabilità legamentare, particolarmente a livello
dell'articolazione tibio-tarsica a sinistra.
Radiologicamente (14.6.2000) non sono riconoscibili dei segni artrosici a livello della caviglia
sinistra, né delle alterazioni osteotraumatiche o artrosiche di rilievo in
corrispondenza del piede sinistro.
L'esame computer-tomografico del 14.4.2000 anch'esso non può rivelare una frattura pregressa o di recente
data, segnatamente non è possibile confermare una "sospetta
infrazione della base del II metatarsale sinistro".
Le prese tenute della caviglia dx e sx documentano una perfetta stabilità legamentare, soprattutto
dell'apparato capsulo-legamentare laterale, senza segni artrosici, tenore
calcico nei limiti di norma"
(doc. _).
Successivamente,
il medico di circondario dell'__________ si è riconfermato nella tesi secondo
la quale non é affatto dimostrato che, nel frattempo, le condizioni di salute
di __________ sarebbero notevolmente peggiorate:
"
Pure per la valutazione dello stato attuale è
determinante la visita di chiusura in agenzia dell'11.11.1988 quando fu
descritta un'ipermobilità intermetatarsea III-V, arco trasverso appiattito e
callo sotto il capitello metatarsale III e IV. Allora viene pure documentata
un'atrofia muscolare alla gamba sinistra di 2 cm, mentre soggettivamente
l'assicurato accusava delle difficoltà alla deambulazione, risp. marcia
insicura e dolori locali alla compressione della zona metatarsale, soprattutto
laterale.
Il nostro compito principale, in base alla
documentazione inviataci dall'Avv. __________ (del 19.5.2000) è di stabilire
se, nel frattempo, è intervenuto un netto peggioramento, per quanto
riguarda le dirette conseguenze dell'infortunio del maggio 1985 o meno.
In concreto, trattasi di valutare - oltre ai
referti oggettivi odierni - di prendere posizione circa il "giudizio
tecnico ortopedico" del dott. ________.
Innanzitutto, non sappiamo da dove il
dott. __________ prenda le sue affermazioni come "imponente ematoma alla
caviglia e al piede con una successiva sindrome compressiva
neuro-vascolare".
Effettivamente, l'assicurato aveva riportato una
contusione dell'avampiede sinistro (caduta di un mattone) con riscontro
successivo di edema ed ecchimosi, senza riscontro di una frattura, motivo di
una incapacità lavorativa stabilita dal medico per soli 7 giorni.
Evoca la nostra non poca perplessità il fatto che
parla ripetutamente di un "neurinoma" di Morton, espressione
riservata ad una formazione tumorale primaria. Probabilmente è stato vittima di
una confusione, in quanto la malattia di Morton non ha niente a che fare
con dei tumori, bensì con un ispessimento nervale periferico. Per questo motivo
la malattia si chiama "neuroma di Morton".
Altrettanto non possiamo condividere le
conclusioni del dott. _________, quando sostiene che l'assicurato "dalle
radiografie del 4.11.1999, dalla TAC del 14.4.2000 "presenta un piede
sinistro instabile …".
Lo stesso vale per la diagnosi di netta
instabilità della caviglia e del piede sinistri, nonché per la "sospetta
infrazione della base del II metatarsale sinistro".
Contrariamente a quanto sostenuto dal dott.
__________ non possiamo diagnosticare una chiara artrosi dell'avampiede
e del mesopiede sinistro, tanto meno di origine post-traumatica.
Effettivamente la refertazione stessa della
documentazione radiologica disposta in giugno 2000 (Prof.__________), è del blando
tenore seguente:
parziale calcificazione dell'estremità distale
del tendine di Achille. All'esame sotto carico si osserva un lieve
appiattimento della volta plantare. Non si osservano altre alterazioni
scheletriche degne di nota a carico del piede sinistro e dei capi articolari
dell'articolazione tibio-tarsica sinistra che conservano regolari rapporti
anatomici con spazi articolari ai ampiezza conservata.
In merito all'appiattimento dell'arco plantare
trasverso si osserva una configurazione praticamente simmetrica
(rinviamo anche alla fotodocumentazione allegata), senza formazione di
callosità patologiche, nonostante l'assicurato non abbia portato alcun
genere di supporto/plantare.
Clinicamente come pure con degli esami
strumentali, in data odierna abbiamo potuto escludere con certezza
un'instabilità articolare della tibio-tarsica, sostenuta ripetutamente da parte
del dott. __________.
Dal lato infortunistico sono dunque prive di fondamento
le argomentazione del prefato medico, quando sostiene che l'assicurato debba
indossare una cavigliera ortopedica per evitare traumi distorsivi e che non
riesca a calzare le scarpe anti-infortunistiche adatte per lavorare
nell'edilizia!
Dall'esame odierno invece si rileva che
l'assicurato ha effettivamente dei disturbi di equilibrio, probabilmente dovuti
solo in parte ai disturbi statici, ma da ricercare pure a livello
neuro-vestibolare e periferico (iniziale polineuropatia diabetica?).
Quest'ultime indicazioni,
caso mai sono da approfondire ulteriormente, in quanto gli esami clinici
odierni, realizzati in merito, sono di carattere preliminare.
A parte queste considerazioni, siamo non poco
meravigliati, che l'assicurato tuttora porti delle semplici scarpe basse di
confezione, senza alcun plantare e senza aver eliminato i fattori nocivi
(principalmente la normalizzazione del peso, diminuendo almeno nella misura di
36 kg). Questi fattori sono stati fatti presenti al signor __________ già in
occasione dell'ultima visita in agenzia (fine dicembre 1999).
Malgrado il fatto che il dott. __________, al
momento del suo esame del 3.5.2000, non era in possesso di una documentazione
dettagliata, tanto meno integrale, sostiene che sia intervenuto un netto peggioramento
rispetto al 1989.
Ben chiaro, non avendo a disposizione la relativa
documentazione, non poteva nemmeno elencare in che cosa effettivamente
consisteva questo "peggioramento" fatto valere.
Allo stato presente, sulla scorta di tutti i
dati clinici e strumentali, possiamo invece affermare con certezza che non sia
intervenuto nessun peggioramento importante dal 1989, per quanto riguarda i
referti oggettivi al piede sinistro, per cui non cambia né l'esigibilità di
lavoro né la menomazione d'integrità (sin dalla chiusura IMI inferiore al 5%)" (doc. _ - la sottolineatura è del
redattore).
Fondandosi
proprio sulla valutazione enunciata dal dottor __________, l'Istituto
assicuratore convenuto si è rifiutato di dare seguito alla richiesta di
revisione della rendita presentata dal qui insorgente.
2.8. Per
supportare la pretesa d'aumento del tasso d'invalidità, __________ ha prodotto,
in corso di causa, un rapporto allestito, in data 14 novembre 2000, dal dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale è finalmente pervenuto
alla conclusione che un peggioramento può essere evidenziato unicamente da un
punto di vista soggettivo:
"
In data 7 novembre 2000 ho visitato il paziente
sopra menzionato che già avevo visto tra l'11.11.1991 e l'1.4.1993.
Mi riferisco ai miei rapporti precedenti a Lei
inviati datati 25.3.1992 e 6.4.1993.
In occasione dell'ultima visita del 7 novembre
2000 il paziente accusava dolori al piede sinistro nella regione tarsale e
tarso-metatarsale.
All'ispezione il piede sinistro presenta una
forma normale, all'esame podoscopico si osserva un moderato piede cavo
bilaterale, e una ipercheratosi sotto i capitelli dei metatarsi intermedi.
Le articolazioni metatarso-falangeali delle dita
II III IV e V a sinistra sono moderatamente contratte in estensione.
All'ulteriore esame i movimenti delle
articolazioni del piede sinistro (articolazione tibio-tarsica,
sottoastragalica, tarso-metatarsale) sono limitate di ca. la metà rispetto a
destra.
Il perimetro del polpaccio a sinistra è di 3 cm.
inferiore a quello di destra, analogamente a quanto già constatato nelle visite
del 1991 e del 1993.
Al momento della visita non avevo a disposizione
radiografie né altre immagini di diagnostica (TAC, risonanza magnetica, ecc.).
Risulta però da una relazione del Dr. __________, spec. di ortopedia a
__________ datata 3.5.2000 la presenza di una artrosi delle articolazioni
metatarso-falangee del I e II raggio e nell'articolazione tra il cuneiforme e
III metatarsale.
I reperti clinici sono quindi simili a quelli
già rilevati in occasione delle visite del 1991 e del 1993, mentre il paziente
accusa comprensibilmente un peggioramento dei disturbi soggettivi"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Chiamato
dall'avv. __________ a precisare il suesposto suo apprezzamento, il dottor
__________ ha ancora affermato di non essere in grado di stabilire se lo stato
di salute dell'assicurato si sia oggettivamente aggravato:
"
Nella mia lettera datata 14.11.00 avevo riferito
che i reperti clinici sono simili a quelli del 1991 e del 1993, ma che i
disturbi soggettivi comprensibilmente accusavano un peggioramento. Non mi è
possibile definire se obbiettivamente vi è stato effettivamente un
peggioramento, è però probabile che una determinata affezione, che si è
cronicizzata, provochi con il tempo dolori ingravescenti" (doc. _).
2.9. In casu,
ciò che é determinante é il fatto che, con l’andare degli anni, lo stato di
salute di __________ é rimasto - almeno da un punto di vista oggettivo -
sostanzialmente immutato, aspetto quest’ultimo confermato sia dal medico di
circondario dell'__________ (cfr. doc. _), sia dal dottor __________,
specialista in chirurgia ortopedica privatamente consultato dallo stesso
assicurato (cfr. doc. _). Il peggioramento denunciato dal ricorrente - siccome
puramente soggettivo - non può venire considerato.
E' vero
che secondo il dottor __________ le condizioni dell'assicurato, rispetto al
1989, sono sicuramente peggiorate (cfr. rapporto 3.5.2000 accluso al doc. _).
Tuttavia,
al referto del dottor __________ non può venire attribuito quel valore probante
necessario per derimere la lite sub judice. In primo luogo, così come
pertinentemente sottolineato dal dottor __________ (cfr. doc. , p. 6 -:
"Ben chiaro, non avendo a disposizione la relativa documentazione non
poteva nemmeno elencare in che cosa effettivamente consisteva questo
"peggioramento" fatto valere"), per poter sostenere - con
cognizione di causa - che è effettivamente sopravvenuto un aggravamento, è
indispensabile aver avuto la possibilità di consultare l'intero incarto, ciò
che non è qui stato il caso. In secondo luogo, il medico direttamente
interpellato dall'insorgente ha messo in luce dei reperti - si pensa qui, in
particolare, all'instabilità della caviglia e del piede sinistri nonché
all'artrosi dell'avampiede e del mesopiede - che non hanno trovato riscontro
negli esami successivamente predisposti. In effetti, né il medico di
circondario dell'_________ (doc. _, p. 4: "Nessun versamento
riscontrabile a livello delle ginocchia, conservata la stabilità legamentare,
particolarmente a livello dell'articolazione tibio-tarsica sinistra. (…).
Le prese tenute della caviglia dx e sx documentano una perfetta stabilità legamentare,
soprattutto dell'apparato capsulo-legamentare laterale, …") né il dottor
__________ hanno diagnosticato un'instabilità all'estremità inferiore sinistra. D'altro canto, l'indagine radiologica eseguita, il
14 giugno 2000, dal Prof. __________ a livello della tibiotarsica e del piede
sinistro, ha evidenziato unicamente una parziale calcificazione dell'estremità
distale del tendine di Achille ed un lieve appiattimento della volta plantare
all'esame sotto carico (cfr. doc. _).
Visto quanto precede,
questo Tribunale si astiene dall'ordinare la perizia medica giudiziaria
richiesta, in più di un'occasione, dall'insorgente.
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA
del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in
concreto motivi di scostarsi dalla valutazione enunciata dello specialista in
chirurgia consultato dall'__________ - il cui contenuto non è affatto stato
smentito se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF
104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2
novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto
in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano
chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag.
191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c.
F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Essendo
rimaste sostanzialmente invariate le condizioni di salute dell'assicurato, la
possibilità di procedere ad una revisione della rendita d'invalidità ex art. 22
LAINF è preclusa.
Infine,
non può neppure essere validamente sostenuto che - rimasto immutato il danno
alla salute - quest'ultimo si ripercuota diversamente sulla capacità lucrativa
dell'assicurato, aspetto che il ricorrente, del resto, non ha nemmeno ritenuto
d'affrontare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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