AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.7
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00007
mm
Lugano
17 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2000
di
__________,
contro
la decisione del 26 novembre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
giugno 1995, __________, dipendente della ditta __________ in qualità
d'operaio, ha subito un infortunio al dorso della mano sinistra.
Accertamenti
radiologici eseguiti in data 26 giugno 1995 presso l'Ospedale regionale di
__________, hanno permesso d'escludere la presenza di lesioni strutturali post-traumatiche
(doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative perlomeno sino al 31 luglio 1995, data a partire dalla
quale l'assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa (cfr. doc. _).
1.2. Nell'ottobre
1998, il Sindacato __________, allora rappresentante di __________, ha
comunicato all'Istituto assicuratore che, a contare
dall'aprile 1998, il suo patrocinato era stato costretto, nuovamente, ad
interrompere la propria attività lavorativa a causa del riacutizzarsi dei
disturbi alla mano sinistra.
A notare
che, nel frattempo, l'inabilità lavorativa era stata assunta dalla _________,
assicuratore malattie (doc.).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo aver
ascoltato il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. ),
l'_________, con decisione formale 17 dicembre 1998 (doc. _), ha negato il
proprio obbligo contributivo in relazione ai disturbi annunciati nell'ottobre
1998, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico
assicurato.
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 26 novembre 1999, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 12 gennaio 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv.
, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita
d'invalidità d'entità indefinita e, in via subordinata, l'erogazione
d'ulteriore indennità giornaliere. In via ancor più subordinata, l'insorgente
ha postulato che il TCA abbia a retrocedere l'incarto all' affinché
"… abbia a dare seguito ad ulteriori accertamenti di ordine medico in
esito al quesito del nesso causale, rispettivamente, ad accertamenti economico-ispettivi
per la fissazione della graduazione della rendita". Infine, il ricorrente
ha chiesto che gli venga accordata un'indennità per menomazione dell'integrità,
anch'essa d'entità indefinita (cfr. I, p. 5).
L'__________,
da parte sua, ha postulato un'integrale reiezione del gravame (III).
Circa gli
argomenti sviluppati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e
conclusioni, si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.5. In data 11
maggio 2000, questa Corte ha provveduto ad interpellare il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia della mano, che nel gennaio 1998 esaminò l'assicurato
per conto della __________, in merito alla questione riguardante l'eziologia
dei disturbi accusati da __________. Al summenzionato specialista il TCA ha
trasmesso copia dei referti relativi agli accertamenti (TAC ed ecografia del
polso sinistro) a cui l'insorgente è stato sottoposto il 17 marzo 1998 (cfr.
XIV).
La
risposta del dottor __________ è pervenuta allo scrivente Tribunale il 24
maggio 2000 (XVII) ed è stata intimata alle parti per osservazioni (cfr. XX).
L'__________
ha preso posizione il 29 giugno 2000 (XXI).
1.6. In data 12
settembre 2000, il TCA ha assegnato all'avv. __________ un ultimo termine di 10
giorni per presentare le proprie osservazioni al referto del dottor __________
e per trasmettere la documentazione per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. XXII).
1.7. Con scritto
18 settembre 2000, l'avv. __________ ha comunicato di non più rappresentare
__________ (XXIII).
1.8. Il 19
settembre 2000, questa Corte ha trasmesso direttamente all'assicurato il
rapporto 18 maggio 2000 del dottor __________, concedendogli un termine di 10
giorni per osservazioni (XXIV).
Sino ad
oggi __________ è rimasto silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi accusati da
__________ a livello dell'estremità superiore sinistra si trovano in una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio 24 giugno 1995.
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 118 V 286; DTF
117 V 365 i.f.; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 104s.).
2.3. In concreto,
in data 24 giugno 1995, __________ è, dunque, rimasto vittima di una contusione
alla mano sinistra.
Due
giorni dopo il suddetto evento, l'assicurato si è recato presso il PS dell'Ospedale
regionale di __________, dove i medici hanno rilevato dei dolori a livello del
II e III metatarso della mano sinistra con una mobilità dolente non limitata.
In assenza di fratture, la terapia è stata limitata
al bendaggio ed alla somministrazione di un antidolorifico (cfr. doc. _).
Il caso è
stato dichiarato chiuso a far tempo dal 1° agosto 1995, con una ritrovata piena
capacità lavorativa (doc. _).
Nel corso
del mese di ottobre 1998, l'__________ ha annunciato all'Istituto assicuratore
convenuto una ricaduta dell'evento traumatico assicurato, rilevando che, nel
frattempo, __________ era stato sottoposto a ben cinque interventi chirurgici,
a causa dello sviluppo, proprio nella regione interessata dall'infortunio, di
"… una abnorme formazione adiposa della misura di un fagiolo, definita
come ganglio articolare tendineo o come cisti tendinea, …" (doc. _).
In data
17 marzo 1998, l'insorgente ha fatto oggetto d'approfonditi
accertamenti radiologici presso l'Ospedale "__________" di __________,
specificatamente di una TAC e di un'ecografia. Dai rispettivi rapporti si
evince quanto segue:
"
L'esame tomografico assiale computerizzato
consente di evidenziare la presenza di una formazione ipodensa con parete
ispessita sita in corrispondenza dell'interspazio tra il secondo e il terzo
metacarpale ma che sembra originarsi dalla giunzione articolare tra trapezoide
e secondo metacarpale.
L'alterazione dislocando le strutture tendinee e
dorsali tende poi a farsi superficiale e determina una deformazione del piano
cutaneo.
Essa d'altronde risulta piuttosto delimitata in
senso longitudinale.
Il quadro perciò più che essere attribuibile ad
una cisti tendinea sembra attribuibile ad un ganglio articolare.
Risulta interessato il tendine dell'estensore del
secondo e terzo raggio con scarsa visualizzazione del tendine del secondo
raggio.
Non esistono alterazioni osteostrutturali"
"
L'esame ecografico condotto in corrispondenza
della tumefazione clinicamente apprezzabile sul dorso della mano sinistra
dimostra la presenza di una formazione cistica polilobata che sembra avere
origine dall'articolazione e superficializzarsi, anecogena, con dimensioni
circa 1.5 x 1.5 per 1 centimetro di spessore.
Tale neoformazione cistica sembra attorniare le
strutture tendinee adiacenti regolarmente movibili ed apparentemente
indipendenti.
In quadro è in prima ipotesi con ganglio
articolare" (doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Dalle
tavole processuali emerge che in precedenza, per la precisione nel gennaio
1998, il ricorrente era stato visitato, per conto della __________, dal dottor
__________, spec. FMH in chirurgia della mano. Questo
l'apprezzamento da lui allora enunciato:
"
Come sapete soffre di un ganglio dorsale
all'altezza del carpo-metacarpea 2 a sinistra aspirato in un primo momento in
Italia e operato in un secondo momento.
Attualmente vi è il recidivo di un ganglio
dolente alla pressione direttamente al di sopra dell'articolazione CMC 2
leggermente in posizione ulnare a sinistra: la zona distale della cicatrice è iposensibile.
All'esame clinico la dolenzia è squisita sia sul ganglio sia sull'articolazione
CMC 2, si può provocare il dolore anche picchiettando la testa del II metacarpo
da volare verso dorsale.
La clinica e l'anamnesi parlano per un Carpal
Boss CMC 2 (artrosi parziale della porzione dorsale dell'articolazione carpo-metacarpea)
patologia che può essere di origine post-traumatica o di origine congenita: si
sa in effetti che tra la base del metacarpo 2 e il trapezoide o la riga distale
del carpo possono esserci degli ossicini accessori che non si fondono
completamente con l'osso principale e provocano una incongruenza articolare nel
compartimento dorsale.
Dalla letteratura e dall'esperienza si sa che la
terapia del caso è l'asportazione del ganglio e contemporaneamente la resezione
della parte articolata dell'articolazione CMC 2 e, se il caso, della CMC 3.
Chiaramente la diagnosi dovrebbe essere
confermata radiologicamente: le radiografie laterali da me fatte non
evidenziano questa patologia, l'esame di scelta sarebbe una tomografia laterale
accompagnata da una tomografia antero-posteriore. Dovesse la radiologia
confermare la diagnosi clinica proporrei l'intervento di artroplastica di
resezione. Il decorso post-operatorio rispettivamente il successo dell'intervento
è buono con una scomparsa dei dolori in ca. l'80% dei pazienti" (rapporto 29.1.1998 accluso al doc._).
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale 17 dicembre 1998, l'__________
ha interpellato il proprio medico di circondario, il dottor __________, spec.
FMH in chirurgia, il quale, sulla base della documentazione a sua disposizione,
ha categoricamente negato l'origine traumatica della patologia lamentata da
__________:
"
L'assicurato il 24.6.1995 riporta una contusione
del dorso della mano sinistra, per cui viene visto al Pronto Soccorso dell'__________,
solo due giorni più tardi.
Non è interessato
il polso, ma il metacarpo (II e III° raggio).
È anche quella zona che viene dichiarata dolente
durante l'esame da parte del medico. Il caso è durato 5 settimane.
In nessun momento è stato possibile verificare
una lesione strutturale post-traumatica.
Già le radiografie iniziali al Pronto Soccorso
non hanno rivelato alcuna alterazione osteo-traumatica.
A quanto pare il signor __________ è stato
operato 4 volte (sic!), per una "ciste sinoviale al dorso della mano
sinistra".
Nella documentazione a nostra disposizione si
parla innanzitutto di un ganglion tendineo.
Tuttavia gli esami diagnostici esperiti depongono
indubbiamente per un ganglion articolare partendo dal carpo (fra
trapezoide e base metacarpale II).
Questo fatto spiega anche i numerosi recidivi,
poiché l'asportazione semplice della parete cistica non è sufficiente
per evitare una neo-formazione gangleare.
L'esame computer-tomografico del 17.3.1998
illustra in modo molto chiaro la presenza di un ganglion articolare classico,
senza alcuna nota di precedente traumatismo osteoarticolare.
Una tale patologia già "sui generis" non
è di origine traumatica, poiché può manifestarsi in qualsiasi tessuto
dell'apparato locomotore (per esempio anche in mezzo all'osso).
Nel caso concreto d'altronde mancano tutti
gli indizi di una lesione strutturale traumatica.
Per quanto riguarda i vari interventi eseguiti
fra il 1996 e 1998, non può essere stabilito nessun nesso causale con l'evento
iniziale del 24.6.1995"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
In corso
di causa, il TCA ha interpellato il dottor
, sottoponendogli copia dei referti relativi alla TAC ed
all'ecografia eseguiti il 17 marzo 1998 (cfr. XIV). Lo specialista in chirurgia
della mano ha, da parte sua, indicato che l'affezione accusata dal ricorrente
non è di origine traumatica, allineandosi in tal modo all'opinione manifestata
dal medico di circondario dell':
"
La diagnosi di ganglio all'altezza
dell'articolazione carpo-metacarpea 2 a sinistra rispettivamente la diagnosi di
carpal-boss all'articolazione carpo-metacarpea 2 a sinistra al di sopra della
quale è sito il ganglio, non è di origine post-traumatica. La causa è da
vedersi in una malformazione articolare che degenera in un'artrosi localizzata
al dorso dell'articolazione CMC 2 e con il tempo provoca un'irritazione
sinoviale con l'aumento del liquido sinoviale e formazione di una cisti gangleare"
" (XVII - la
sottolineatura è del redattore).
2.4. Con il
proprio gravame, __________ ha rimproverato all'assicuratore LAINF convenuto di
non aver istruito a dovere il suo caso, fondando l'impugnata decisione su
opposizione esclusivamente sull'apprezzamento - definito lacunoso - espresso
dal dottor __________, apprezzamento che si troverebbe, del resto, in contrasto
con una "… presa di posizione di uno specialista, in specie il dott.
__________ " (cfr. I, p. 4).
Tutto ben
considerato, questa Corte non ritiene di dover dar seguito alle censure
sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione manifestata dal medico di
circondario dell'__________ possa validamente costituire da supporto probatorio
al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al
preteso provvedimento probatorio.
D'altro
canto, la tesi difesa dal dottor __________ ha l'indubbio pregio d'essere stata
confermata, successivamente, dal dottor __________, specialista nella materia
che qui interessa (cfr. XVII).
L'assicuratore
infortuni convenuto ha, quindi, correttamente negato il proprio obbligo
contributivo in relazione alla ricaduta annunciatagli nell'ottobre 1998.
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA
del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi
su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi
di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia consultato dall'__________,
se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF
104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2
novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
2.5. Dev’essere,
infine, esaminato se l’assicurato può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria gratuita, come da lui richiesto in sede di ricorso 12 gennaio 2000
(cfr. I).
2.5.1. Secondo
l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi
Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
" dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo
giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita”
(art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF).
2.5.2. Secondo la
giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria
si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 114).
Con
riferimento ad una disposizione analoga all’art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, in
materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha
statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle
seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269;
103 V 47; 98 V 117; cfr. anche ZBL 94/1993 p. 517):
a) il
richiedente deve trovarsi nel bisogno.
L'indigenza
posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in
modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA
non pubbl. citata).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare
se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle
persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195,
il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di accordare
l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento
derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in
linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far
capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155,
p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più
mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia
(STFA non pubbl. succitata p. 3).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
Nella
sentenza apparsa recentemente in SVR 1998 UV11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro
canto, ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette
senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 no. 5).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia
essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a
partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della
procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Da
un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della domanda di assistenza
giudiziaria (DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso
tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi-Trezzini, op. cit., ad
art. 155 p. 236 no. 2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il
TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella
misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte
oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF
119 Ia 265/6).
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui
si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p.
42 N 4).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.).
2.5.3. In casu,
in data 7 febbraio 2000 il TCA ha chiesto all’avvocato __________ d'inviare la
documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza
giudiziaria (cfr. V).
Analoga
richiesta è stata formulata il 12 settembre 2000 (cfr. XXII).
In
proposito va rilevato che la procedura per la concessione dell’assistenza
giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., p.
240), come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV Nr.
1). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter
pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e
omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va
respinta (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso
in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare
all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV Nr. 1
e giurisprudenza ivi citata).
In
concreto l’assicurato non ha, sino ad oggi, fatto pervenire al TCA la
documentazione atta a comprovare il suo stato di indigenza, malgrado questa
Corte gli abbia dato, in più di un'occasione, la possibilità di farlo.
In tali
circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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