AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.45
Data decisione, Autorità:
23.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00045
mm/cd
Lugano
23 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
agosto 1994, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
rappresentante e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul
tratto autostradale __________.
A causa
del suddetto sinistro, l'assicurato ha riportato, stando al certificato medico
dell'Ospedale regionale di __________, un "colpo di frusta" al
rachide cervicale (cfr. doc. _).
L'Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Persistendo
la sintomatologia algica, __________, nel corso del febbraio 1995, è stato
sottoposto ad una visita di controllo da parte del dottor __________, spec. FMH
in chirurgia.
Sulla
base delle relative risultanze, l'Istituto assicuratore, in data 16 febbraio
1995, ha dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso
di cure mediche (cfr. doc. _).
Nel corso
degli anni 1997 e 1998, __________ si è sottoposto a due interventi operatori a
livello del rachide lombare, il primo presso la Clinica __________ (24 gennaio
1997), il secondo presso la __________ (11 settembre 1998), interventi i cui
costi sono andati a carico della cassa malati.
Dagli
atti di causa emerge inoltre che, il 1° febbraio 2000, __________ è stato
operato per una terza volta, presso la __________ (cfr. doc. _).
1.3. Nel corso
del mese di agosto 1999, __________ - per il tramite del suo patrocinatore - ha
chiesto all'__________ una garanzia di assunzione dei costi generati dai
provvedimenti, diagnostici e terapeutici, ancora necessari per la cura dei
postumi dell'infortunio dell'agosto 1994 (cfr. doc. _).
1.4. Raccolta la
documentazione medica relativa agli anni posteriori al 1995 e sentito il parere
del proprio medico di circondario (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, con
decisione formale del 29 dicembre 1999, ha negato il proprio obbligo
contributivo a proposito dei disturbi alla schiena ulteriormente lamentati da
__________ (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 13 marzo 2000, ha sostanzialmente ribadito
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 30 maggio 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv.
, ha chiesto, in via principale, che l' venga condannato a
versare le prestazioni di legge anche dopo il mese di gennaio 1995 e, in via
subordinata, che il TCA ordini una perizia medica interdisciplinare (cfr. I, p.
9).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
" (…)
Nel caso concreto vi sono numerosi indizi circa la scarsa
affidabilità ed imparzialità degli accertamenti medici della __________:
4.1
Il principio della parità delle armi (cfr. DTF 122 V 163 seg.) è stato purtroppo
ampiamente disatteso dal fatto che entrambi i medici, il curante, fino a poco
tempo fa, il Dr. __________ di __________ e il Dr. __________ sono dipendenti,
in qualche modo, dalla __________.
Sono, e lo erano al momento dei fatti contestati, entrambi di
medici di circondario __________.
E' quindi in qualche modo ipotizzabile che l'allora curante non
abbia suggerito al signor __________ tutti quei passi, e richieste di
complementi specialistici, che avrebbero permesso di acclarare in modo
convincente la causalità naturale.
Già questo rischio concreto impone, almeno a questo stadio, un
approfondimento peritale neutro.
In altre parole all'assicurato, ed al caso medico, è venuta a
mancare quella naturale e salutare dialettica che si deve instaurare tra medico
di famiglia e medico delle assicurazioni, dialettica che solo una perizia
neutra super partes garantisce.
Spetta quindi al giudice delle assicurazioni sociali ordinarne una. L'argomento
costi deve slittare in assoluto secondo piano.
Di transenna al ricorrente preme sottolineare come la sentenza DTF
122 V 168, citata dalla __________ a pag. 6 della sua decisione, non riguardi
assolutamente l'asserita e contestata parzialità dei medici curanti (vedi
sentenza allegata in copia, doc. _), medici di cui si ribadisce l'importanza
dialettica.
4.2
Altro indizio dell'assenza di imparzialità è costituito dalla
valutazione, a svantaggio dell'assicurato, dell'assenza di una RM subito dopo
l'infortunio: solo tale esame diagnostico avrebbe infatti notoriamente permesso
di misurare chiaramente l'entità dei disturbi post infortunistici e
l'eventuale esatta incidenza di fattori preesistenti.
Si rileva che già nei considerandi sui fatti la __________ aveva
manifestato chiaramente le sue intenzioni di voler respingere l'opposizione.
Infatti dava per scontato che gli accertamenti dei medici dell'__________ di
__________ fossero stati completi ed approfonditi.
Si fa per contro presente che è stata effettuata unicamente una radiografia.
In altre parole gli accertamenti subito dopo l'infortunio sono
stati del tutto insufficienti ed inadeguati rispetto alla gravità dei disturbi,
alla luce della violenza della collisione (cfr. foto della vettura in atti
__________); gravità che si sarebbe manifestata nel futuro, con effetti invalidanti
permanenti. L'assicurato ha sofferto subito di disturbi alla schiena a
livello lombare, ma al momento della visita al pronto soccorso
erano del tutto inferiori rispetto ai problemi del colpo di frusta. Egli non ha
quindi chiesto specifici accertamenti, ancorché sarebbe stato compito dei
sanitari dell'__________ raccogliere un quadro diagnostico più accurato.
Comunque, a soli due mesi dall'incidente, il signor ______ ha cominciato ad
essere curato per questi problemi a livello lombare, i quali, tenuto conto
dello stretto nesso temporale, devono essere messi in considerazione causale
naturale con l'infortunio.
Pare del tutto pretestuoso e non conforme ai severi obblighi che
la __________ ha quale assicuratore sociale secondo la LAINF far negare, tramite
il suo medico di circondario che con la presente procedura diventa finalmente
un medico di parte, il nesso di causalità naturale con un lasso di tempo così
ravvicinato tra l'infortunio e il manifestarsi di questi gravissimi disturbi
alla colonna vertebrale che hanno portato a ben tre interventi chirurgici (cfr.
Rapporti della __________, in parte già agli atti, in parte prodotti con il
presente ricorso, sub doc. _).
4.3
Altro indizio molto significativo è rappresentato dalla chiusura
informale del caso dopo la valutazione del febbraio 1995.
La __________ ha però chiari obblighi di legge di emanare una
decisione formale. Solo così può appellarsi alle conseguenze previste dalla
legge. Se per una qualche sua ragione, di opportunità, rinuncia a tale passo formale
essa non può poi appellarsi all'inattività dell'assicurato che non ha l'obbligo
di sollevare particolari obiezioni.
Nell'agosto 1999 l'assicurato, tramite il sottoscritto legale e
sulla base di indicazioni di medici (dichiarazioni del dr. __________ PD
__________ prodotti in atti __________), ha chiesto in qualche modo giustizia.
Egli non aveva mai digerito la presa di posizione della __________ e solo in
quel momento ha trovato indicazioni mediche che confermavano appieno le sue
perplessità.
4.4
Lamentabile risulta poi il fatto che, nel caso concreto, la
__________ non abbia neppure voluto far riesaminare il caso, in sede di
opposizione, da parte di un nuovo medico anche solo della __________. Questa
disattesa della chiara e giustificata richiesta dell'assicurato costituisce un
consistente indizio di parzialità, non giustificabile di fronte alle
dichiarazioni di medici portati dallo scrivente patrocinatore, medici del
calibro del PD __________ della __________ Klinik e del Dr. __________ che
conoscono benissimo il paziente avendolo operato per più volte. II PD
__________ ha anche, come anticipato nei fatti, in data 1 ° febbraio 2000,
effettuato un ulteriore e delicato intervento operatorio, che ha avuto, per
fortuna, esito finora favorevole. Tali medici non sono quindi medici di favore,
ma esimi specialisti le cui indicazioni mediche devono valere di più ad esempio
del dr. __________ che ha visto di sfuggita l'assicurato solo una volta
nell'ambito di una serie di cure fisioterapiche.
4.5
Nel valutare il caso oggetto del
presente ricorso si imponeva del resto maggior prudenza tenuto particolarmente
conto del fatto che, sino al momento dell'incidente, il signor __________ non
era mai stato né inabile né tanto meno in cura per disturbi della colonna cervicale
rispettivamente della colonna lombare. Il fatto che l'assicurato, prima
dell'infortunio, avesse in corso dei processi degenerativi è del tutto normale
in una persona al momento dell'incidente, di 58 anni. Egli era comunque
abbastanza sportivo e sciava.
4.6
Colpisce quindi come la chiara
dichiarazione del Dr. __________, inviata alla __________ dal sottoscritto
legale in data 8 ottobre 1999, secondo cui "a livello lombare l'infortunio è probabilmente causa unica" sia stata ingiustamente liquidata come priva di valore probatorio. Si ribadisce per
contro che la valutazione del Dr. __________ è molto importante in quanto egli
conosce a fondo la storia clinica del signor ______ essendosi occupato molto
attivamente della sua colonna vertebrale.
Si osserva peraltro che, con
rapporto del 28 febbraio 2000, il Dr. __________ scrive, a proposito
dell'allegato di opposizione, di non essere precedentemente entrato nel merito
della dichiarazione del Dr. __________ poiché l'aveva ritenuta illeggibile!! A
torto.
4.7
Pur avendo preso atto delle
affermazioni fatte nella decisione su opposizione, il ricorrente ribadisce
quanto scritto in precedenza e cioè che la visita presso il Dr. __________ durò
al massimo 15/20 min. Che poi il medico di circondario abbia immediatamente
dopo dedicato altro tempo alla pratica, dettando subito la sua perizia è
senz'altro plausibile. Poco plausibile è l'effettuazione delle misurazioni che
il dr. __________ riporta nella sua relazione, ma che l'assicurato non ricorda
assolutamente.
4.8
Si costata da ultimo che la
decisione sull'opposizione della __________ ha una costruzione nelle
motivazioni standard, che quindi non si attaglia perfettamente al caso in
oggetto. Pur avendo comprensione della mole di lavoro del servizio della
__________ di __________, tenuto conto della gravità dei danni alla salute e
quindi dell'entità delle pretese fatte valere, tutte le prestazioni secondo la
LAINF anche dopo il gennaio 1995, l'assicurato ha senz'altro diritto ad una
decisione più e meglio motivata.
L'obiettivo di ottenere risparmio di tempo e denaro ha anche fatto
sì che, anche in sede di opposizione, la __________ abbia fatto capo alle
indicazioni del medico di circondario dr. __________ il quale non ha fatto
altro di confermare sé stesso.
Tale procedura nell'emanazione della decisione su opposizione non
può essere accettata, ritenuto che la decisione contestata non risponde a tutte
le censure sollevate dall'assicurato e, a tratti, riporta in modo inesatto le
richieste del ricorrente e le citazioni giurisprudenziali. In particolare si
osserva la chiarezza del petitum del ricorrente stravolta dal riassunto dei
fatti da parte della __________ nella decisione contestata a pag. 2 consid. B).
Ad ogni buon conto, e questo ricorso lo conferma, si chiedono tutte
le prestazioni LAINF, che non sono prescritte a norma dell'art. 51, dopo il
gennaio 1995, momento in cui la __________ ha cessato le sue prestazioni.
Da tutti questi elementi emerge la parzialità e la scarsa
attendibilità degli accertamenti della __________ che, anche in sede di
opposizione, non ha ritenuto di affidare ad un altro medico l'esame dell'intero
dossier.
5
Del resto l'ammissione della causalità naturale non avrebbe
dovuto, nel caso concreto, porre particolari problemi.
Cio' anche alla luce dell'art. 36 LAINF: inizialmente la causalità
naturale è stata ammessa. Spetta quindi all'assicuratore infortuni portare la
prova, a livello di probabilità preponderante, dell'estraneità dei gravi
disturbi ancor oggi lamentati dall'assicurato (cfr. A. RumoJungo, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, 2. Aufl., Zurigo 1995, pag. 160 ad art. 36 LAINF).
Nel caso concreto il ricorrente rimane quindi dell'avviso che la
prova in tal senso non sia stata portata; i disturbi attuali sono ancora
conseguenza, perlomeno in gran parte, dell'infortunio.
L'indicazione medica per la quale il signor __________ è stato da
ultimo operato alla __________ Klinik è pseudoartrosi:
secondo il medico interpellato dal sottoscritto legale come
consulente, tale diagnosi è sempre conseguenza di infortunio, riguardando una
frattura non ben saldata.
Del resto la sentenza che la __________ cita riguardo al principio
"post hoc, ergo propter hoc" (DTF 119 V 341) riguarda la complessa
giurisprudenza del TFA in merito ai traumi cervicali (HWS) dove, contrariamente
al caso in oggetto, non si discute solo la causalità naturale, ma si apprezza
anche la causalità adeguata.
6
Il fatto poi che la cassa malati abbia ritirato la sua opposizione
interposta cautelativamente costituisce in qualche modo una
"diagnosi" giuridica del tipo "post hoc ergo propter hoc" e
non può influire in alcun modo sulle decisioni della __________ e tanto meno di codesto Tribunale il quale,
proprio in presenza di profonde e serie contraddizioni sul fronte medico, deve ordinare
una perizia"
(I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. Con
ordinanza dell'8 settembre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica
giudiziaria a cura della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ (cfr.
VI).
1.8. Con scritto
dell'11 settembre 2000, l'avv. __________ ha comunicato al TCA che il
patrocinio di __________ sarebbe stato assunto, per il futuro, dall'avv.
__________ (cfr. VII).
1.9. In data 18
marzo 2002, il dottor __________, responsabile di chirurgia della colonna
vertebrale, ha consegnato il proprio referto peritale (XVII), il quale è stato
immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVIII).
1.10. L'__________
ha preso posizione il 25 marzo 2002 (cfr. XIX), mentre __________, da parte
sua, lo ha fatto in data 18 aprile 2002 (cfr. XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Litigiosa é
la questione a sapere se i disturbi accusati da __________ a livello lombare,
che sono stati all'origine degli interventi chirurgici del gennaio 1997,
settembre 1998 e febbraio 2000, si trovavano in una relazione di causalità,
naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le
proprie
prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo
causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra
in
considerazione soltanto in due casi:
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e
M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.5. Nella
presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il
proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi accusati
dall'assicurato, fondandosi essenzialmente sull’opinione espressa dal proprio
medico di circondario, il dottor __________ , spec. FMH in chirurgia, il quale
ha dichiarato che le patologie presenti a livello del rachide lombare, che
hanno necessitato di molteplici operazioni chirurgiche, non costituiscono una
naturale conseguenza dell'infortunio dell'agosto 1994
Queste,
infatti, le considerazioni contenute nel suo rapporto del 20 dicembre 1999:
" Già
il 9.2.1995, durante un esame clinico approfondito abbiamo valutato in dettaglio
la causalità dei vari disturbi del signor __________, per quanto riguarda
l'aspetto post-infortunistico.
Segnatamente degli ulteriori trattamenti a livello della colonna
lombare, cervicale e dorsale, oltre gennaio 1995 erano da annunciare alla Cassa
malati, poiché in nessun momento documentata una lesione strutturale post-traumatica,
a seguito dell'avvenimento del 9.8.1994.
Effettivamente il signor __________ fu in seguito trattato ed
operato a livello lombare a due riprese (1997, 1998), regolarmente a carico
della CM.
Trattasi di un assicurato già affetto da un'importante osteocondrosi
plurisegmentale lombare e cervicale, scoliosi lombare destro-convessa idiopatica
e canale spinale (a livello lombare) stretto nonché marcata instabilità,
particolarmente del segmento L3/L4. Quest'ultimo fatto viene senza alcun dubbio
provato anche dal lato morfologico, innanzitutto dalla presenza di
formazione di voluminosi ',tractionspurs", tutti dei fattori
degenerativi che combaciano con il situ intra-operatorio (gennaio 1997).
Da nessun esame né clinico né strumentale e neppure da un rapporto
operatorio risale alcun fattore post-traumatico.
In questo contesto è sintomatico, che l'assicurato
fu trattato dopo l'infortunio all'ospedale, unicamente per la colonna
cervicale, mentre dei disturbi alla colonna lombare vengono segnalati solo
circa 3 mesi più tardi!
Con l'origine unicamente morbosa-degenerativa dell'affezione
collima anche la plurisegmentalità dell'instabilità, rispettivamente la
prevista spondilodesi (terzo intervento) estendendosi dal segmento L2 fino a
L5.
La scarna osservazione del dott. __________ del 10.11.1999,
secondo la quale "anamnesticamente (!) ci sarebbero ben pochi dubbi che
la serie delle operazioni sarebbe in nesso causale con l'infortunio" è
priva di ogni qualsiasi fondamento oggettivo.
Anche l'unica argomentazione (pure solamente anamnestica), secondo
la quale l'assicurato non avrebbe interrotto il lavoro prima dell'infortunio,
non regge, poiché nella scienza medica non è applicabile il principio del "post
hoc, propter hoc".
In base a tutti i referti clinici e strumentali oggettivi, finora
documentati, non esiste alcun motivo per poter entrare in merito della
"ricaduta" annunciata in agosto 1999, d'altronde la prima, cinque
anni dopo l'infortunio iniziale!" (doc. _)
rispettivamente,
in quello datato 28 febbraio 2000:
" L'opposizione
formulata dall'Avv. __________ l'1.2.2000 presenta delle affermazioni, dal
lato medico-scientifico non sostenibili e addirittura delle accuse infami nei
confronti del medico di circondario:
in merito a quest'ultime l'assicurato sostiene di essere stato
visitato dal sottoscritto al massimo per 15-20 minuti e di non essere stato
oggetto di alcuna misurazione!
In realtà invece la visita è durata complessivamente oltre 2 ore e
tutte le misurazioni sono autentiche in modo provato.
La prova è fornita con il fatto che la combinazione dei risultati
(che figurano se no da nessuna parte), sono individualizzati e non
riscontrabili in altre persone, quindi facilmente controllabili.
Pure un controllo nella nostra agenda del 1995 permette di
stabilire i dati seguenti: convocazione del signor __________ la mattina alle
ore 07.50, inizio della visita dell'assicurato successivo: ore 11.00!
A parte queste considerazioni, le affermazioni mediche dell'Avv.
_______, dal lato medico-scientifico non stanno in piedi, per esempio quando
sostiene il signor __________ sia portatore di una frattura non ben saldata,
conseguenze d'infortunio ...
Purtroppo il rappresentante legale del signor __________ non entra
in merito delle nostre considerazioni mediche precedenti né del 20.12.1999.
Sotto il punto 4 della sua opposizione dell'1.2.2000, l'Avv.
__________ probabilmente intende un documento suo dell'8.6.99, completato dal
dott. _____ il 2.10.99 (con calligrafia molto difficile da decifrare, motivo
per cui non siamo entrati in merito, nel nostro precedente apprezzamento).
In sostanza il dott. __________ sostiene solo in una maniera molto
generica e superficiale che a livello lombare l'incidente del 1994 abbia
influito con destabilizzazione segmentale ai livelli L3-L5.
Non adduce invece alcun motivo medico-scientifico a suffragio
della sua tesi. Anche l'affermazione che per l'attuale invalidità "a
livello lombare l'infortunio è probabilmente causa unica", è seguita da
nessuna argomentazione medica più dettagliata, in nessun momento fino a
tutt'oggi documentato con esami strumentali o in occasione dei vari interventi
operatori praticati.
In mancanza di nuovi fattori medici-scientifici, deve essere
integralmente confermata la decisione del 29.12.1999." (doc. _)
L'insorgente,
da parte sua, ha contestato la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto
- o per meglio dire dal proprio medico di circondario - facendo riferimento,
essenzialmente, alle certificazioni del Prof. dott. __________, attivo presso
la __________ Klinik di __________ (cfr. doc. _) e del dottor __________, spec.
FMH in neurochirurgia (cfr. doc. _).
2.6. Proprio allo
scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte ha ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al dott. __________,
__________ di chirurgia della colonna vertebrale presso la Clinica di chirurgia
ortopedica __________.
Si dirà
immediatamente che il perito giudiziario, dopo aver ricostruito, sulla scorta
della documentazione medica a sua disposizione, l’anamnesi dell'insorgente, ha
condiviso la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto, secondo cui le
affezioni al rachide lombare - che hanno reso necessario, nel corso gli
anni 1997, 1998 e 2000, tre distinte operazioni chirurgiche - si trovavano in
una relazione di causalità naturale tutt'al più possibile con l'incidente della
circolazione nel quale è rimasto coinvolto __________ (cfr. XVII, risposta al
quesito n. 2 di parte ricorrente: "Unter Berücksichtigung der Gesamtsituation
ist höchstens ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und den gegebenen
Beschwerden [a livello lombare, n.d.r.]) herzuleiten. (…)").
L'esperto
designato dal TCA è pervenuto ad una identica conclusione, per quel che
riguarda i disturbi localizzati alla colonna cervicale, la cui intensità
è chiaramente secondaria rispetto a quella dei disturbi che interessano la
regione lombare (cfr. XVII, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente:
"Herr _____ hat anlässlich des Unfalls eine HWS-Distorsion erlitten mit typischen
Beschwerden. Im Verlauf haben dieselbigen schrittweise abgenommen und sind im Vergleich
zu den lumbalen deutlich in den Hintergrund getreten. Als Hintergrund sind
bei Herrn _____ schwere degenerative Veränderungen gegeben, im Bereich der HWS sogar
ausgeprägter als im Bereich der BWS bzw. LWS. Es ist ein möglicher Zusammenhang
gegeben, nicht aber ein wahrscheinlicher oder sicher - la sottolineatura è
del redattore).
In questo
ordine d'idee, il dottor __________, dopo aver posto la diagnosi di “1. Chronisches
lumbales Schmerzsyndrom: -Zustand nach LWS-Distorsion 8/1994, -Zustand nach translaminärer
Verschraubung und Fusion L3/4 1997, -Zustand nach Revision und pedikulärer Stabilisierung
L2-L4 sowie PLIF L3/L4 1998, -Zustand nach Re-Intervention mit Corpectomie L3 und
ventro-dorsaler Spondylodese L2-L4 1.2.2000; 2. Intermittierendes Cervicalsyndrom
bei schweren degenerativen Veränderungen" (cfr. XVII, p. 7), ha spiegato
che l'infortunio del 9 agosto 1994 - il quale non ha causato, di per sé, alcuna
lesione strutturale - ha comportato soltanto un peggioramento temporaneo
di preesistenti alterazioni degenerative alla colonna cervicale e lombare.
__________ è quindi stato reputato avere raggiunto il cosiddetto status quo
sine al più tardi a distanza di un anno dalla data dell'evento
traumatico assicurato.
Il perito
giudiziario ha avuto modo di sintetizzare la propria tesi nelle osservazioni
conclusive alla perizia ("Schlussbemerkung"):
"
Durch ein Unfallereignis sind bei Herrn
__________, der vorgängig keinerlei Beschwerden seitens seines Rückens hatte, lumbale
Rückenschmerzen vorhanden, die erst nach drei operativen Interventionen 5 Jahre
später eine gewisse Verbesserung erfahren. Es lässt sich bildgebend keine strukturelle
Läsion weder im Bereich der HWS noch LWS nachweisen, die als Unfallfolgen
ersichtlich wären. Dagegen sind schwere degenerative Veränderungen gegeben.
Das Unfallereignis hat eine vorübergehende
Verschlimmerung des Zustandes bewirkt. Bei unauffälligem Vorzustand wäre
aber nach allgemeiner Erfahrung spätestens nach 1 Jahr eine Restitutio ad integrum
zu erwarten. Er steht ausser Diskussion, dass Herr ______ Probleme seitens
seines Rücken hat, wenn man sich den Röntgenbefund dieser Lendenwirbelsäule vor
Augen führt. Für die Schmerzursache sind aber diese degenerativen Veränderungen
viel wahrscheinlicher als die stattgehabte initiale Distorsion"
(cfr.
XVII, p. 10-11 - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, la risposta ai
quesiti n. 5 e 6 (in fine) di parte convenuta).
Tutto ben
considerato, questa Corte non vede ragioni che le impongano di scostarsi dalle
conclusioni a cui é pervenuto il dottor __________. In effetti, il suo referto
peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le
referenze ivi citate): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo
apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un
esame approfondito del caso.
Del
resto, la valutazione enunciata dal perito giudiziario è conforme alla dottrina
medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni
al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente un anno (in presenza di
patologie degenerative), a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio
non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali). La
summenzionata tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 31
dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella
causa M. consid. 4a, ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno
1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non
pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente
ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una
contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza
di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri
effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher,
Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Con
riferimento a quanto sostenuto dall'insorgente in data 18 aprile 2002 (XX), si
ricorda che il raggiungimento dello status quo sine non
implica affatto la scomparsa di tutti i disturbi. Si ritiene comunque che
questi disturbi "residuali" non costituiscano più una naturale
conseguenza dell'infortunio assicurato.
In
effetti, lo status quo sine si ritiene raggiunto al momento in cui lo
stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (cfr. R. Wipf, Koordinationsrechtliche
Fragen des UVG, in SZS 1/1994, p. 11s.).
Visto
quanto precede, il TCA reputa superfluo interpellare nuovamente il perito
giudiziario.
Sulle
scorta delle risultanze peritali, non vi è alcun dubbio che - a contare al più
tardi dall'inizio del mese di agosto 1995 - il nesso di causalità naturale fra
l'evento infortunistico assicurato ed i disturbi presentati dal ricorrente, si
è estinto e, con esso, l'obbligo contributivo dell'Istituto assicuratore
convenuto.
Ora, l'__________
ha negato la propria responsabilità già a decorrere dal mese di febbraio 1995
(cfr. doc. _).
Nondimeno,
dalle tavole processuali non risulta - e, del resto, nemmeno è stato fatto
valere - che __________, nel periodo marzo-agosto 1995, abbia necessitato di
cure mediche in relazione ai postumi dell'infortunio e/o sia stato inabile al
lavoro a causa degli stessi. Egli ha consultato i dottori __________ e
_, per la prima volta, nel corso del mese di ottobre 1995 (cfr. doc.
). Da notare, a quest'ultimo proposito, che l' ha comunque preso a
proprio carico i costi generati dalle succitate consultazioni (cfr. XIX),
benché esse abbiano avuto luogo posteriormente alla data in cui è stato
raggiunto lo status quo sine.
In esito
alle considerazioni che precedono, l'impugnata decisione dell'__________ non
presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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