AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.14
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00014
mm
Lugano
22 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 gennaio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3 gennaio 1986, __________ - allora alle dipendenze della ditta __________ ed
impegnato presso la sede principale del __________ in qualità di falegname - è
caduto da una scala alta circa due metri,
riportando la rottura completa del legamento fibulo-talare a sinistra la
frattura non scomposta del talo sinistro.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale, con decisione formale 5 maggio 1998,
ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del 20% a
contare dal 1° gennaio 1998 e di un'indennità per menomazione dell'integrità
del 10% (cfr. doc. _).
La
succitata decisione è stata integralmente confermata il 20 giugno 1988, a
seguito dell'opposizione personalmente interposta da __________ (cfr. doc. _).
1.2. Nel corso
del mese di settembre 1990, __________ ha volontariamente lasciato il proprio
posto di lavoro presso la ditta __________, per trasferirsi in Ticino dove ha
aperto un laboratorio di falegnameria ad __________ (cfr. doc. _).
1.3. Nel maggio
1998, il dottor __________, medico curante dell'assicurato, ha certificato una
recrudescenza dei disturbi a livello della caviglia sinistra (cfr. doc. _).
ha, successivamente, preteso un aumento della rendita d'invalidità, con
particolare riferimento a quanto attestato dal PD dott. __________ (cfr. doc.
_).
1.4. Con
decisione formale 24 dicembre 1999, l'Istituto assicuratore - non senza aver
dapprima sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - si
è rifiutato di dare seguito alla richiesta di revisione della rendita
d'invalidità (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 12 gennaio 2000, ha sostanzialmente
ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 7 febbraio 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto che gli vengano concesse le prestazioni per
un'incapacità lavorativa pari al 70% (cfr. I, p. 4).
Queste,
segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Come risulta chiaramente dagli accertamenti
eseguiti dal PD dott. __________, specialista tra l'altro di chirurgia del
piede e della caviglia, il ricorrente è attualmente incapace al lavoro quale
falegname nella misura del 70%.
Questa conclusione è pure condivisa dal medico
del convenuto, dott. med. __________ di __________ (vedi certificato medico che
figura nell'incarto della __________).
Orbene, rispetto alla situazione precedente, vi è
un chiaro peggioramento dei postumi infortunistici.
A torto quindi la __________ afferma che l'assicurato
sarebbe in grado di svolgere la propria attività professionale originaria con
un rendimento dell'80%.
Infatti, l'attuale attività di falegname in
proprio svolta dal ricorrente è del tutto analoga a quella che svolgeva in
precedenza a Zurigo" (I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In data 20
marzo 2000, l'avv. __________ ha trasmesso al TCA un nuovo certificato medico
del dottor __________ (V).
1.8. Con
ordinanza 21 marzo 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del Prof.
dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica (VII).
1.9. In data 30
ottobre 2000, il perito giudiziario ha consegnato al TCA il proprio referto
(XIII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XIV).
1.10. L'__________
ha preso posizione il 23 novembre 2000 (XV).
__________,
dal canto suo, è rimasto sino ad oggi silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta
notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure
soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal
mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (su
questo aspetto, cfr. STFA 31.12.1991 in re C.V., non pubblicata).
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto
che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI o dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 p.
446; STFA 25.2.1991 in re C.B. non pubbl.; STFA 2.7.1998 in re D. non pubbl;
STFA 27.7.1998 in re P. non pubbl.).
2.3. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid.
2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:
così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad
un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale
del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 ed autori ivi citati).
2.5. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Da notare
che tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali, il passaggio ad esempio da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso
causale adeguato con l'infortunio).
2.7. In concreto,
si tratta dunque d’esaminare se il grado d’invalidità del ricorrente é
notevolmente mutato, così come esatto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo ad
un raffronto delle circostanze esistenti al momento della fissazione della
rendita con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la
decisione su opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA 28.7.1999 in re V.
d. P.-D. consid. 1b, non pubblicata e giurisprudenza ivi menzionata).
Facendo
un passo a ritroso nel tempo, si rileva come la decisione dell’__________
d’assegnare una rendita d’invalidità del 20% era, in sostanza, supportata dalle
risultanze della visita medica 7 marzo 1988, eseguita dal medico di circondario
dell’__________, il dottor __________. Dal relativo referto 24 marzo 1998 è
senz'altro utile estrapolare le considerazioni seguenti:
"
Nach konservativ behandelter
Sprunggelenkverletzung links am 3.1.86 mit Ruptur des lateralen Bandapparates
und Talusfraktur wurde die Behandlung bereits vor einem Jahr abgeschlossen. Der
Patient klagte damals noch über Belastungsschmerzen im Sprunggelenk und über
eine abendliche Schwellneigung. Diese Beschwerden haben sich bis heute nicht
verbessert. Der klinisch funktionelle Befund im Bereiche des linken Fusses ist
ebenfalls gleich geblieben. Die Muskelatrophie ist eine Spur zurückgegangen.
Diese Belastungsschmerzen sind verursacht durch eine posttraumatische Arthrose,
die, den klinisch funktionellen Befund und den Röntgenbefund berücksichtigend,
als leicht bis höchstens mässig ausgeprägt taxiert werden kann. Der Gelenkspalt
im oberen Sprunggelenk ist noch praktisch normal breit und glatt begrenzt. Die
Reaktion arthrotischen Veränderungen sind nur leicht ausgeprägt und die
periartikulären Verkalkungen spielen für das Beschwerdebild eine untergeordnete
Rolle.
Es geht nun um die Frage des zumutbaren
Arbeitseinsatzes.
Ich habe den Patienten auch nach der Arbeit am
nachmittag untersucht. Der klinische Befund hat sich nicht geändert. Die
Beweglichkeit im Sprunggelenk ist gleich. Das Sprunggelenk zeigt keine
Reizerscheinungen wie Ueberwärmung und Erguss, lediglich die Knöchelkonturen
medial sind geringgradig verwischt.
Wenn die heute vorliegende Arthrose bezüglich
ihrer Schwere beurteilt werden muss, dann kann sie ganz klar als leicht
bezeichnet werden. Es handelt sich nicht um eine zumindest mittelschwere
Arthrose. Zu dieser Taxation passen auch die nicht schwerwiegenden muskulären
Schonungszeichen und die Tatsache, dass die Beschwielung am linken Fuss nur im
Bereiche des Vorfusses andeutungsweise vielleicht noch etwas vermindert ist.
Spricht für eine gute Belastbarkeit des linken Beines. Diese Tatsachen
berücksichtigend, darf heute ausgeübte Tätigkeit als Hausschreiner bei der
Schweizerischen __________ ganztags verrichtet werden, falls der Patient sich
im Rahmen gelegentlicher sitzender Tätigkeit etwa 20-25% der Täglichen
Arbeitszeit schonen kann. Wenn er wirklich nie sitzen kann und
ausschliesslich stehend und gehend arbeiten müsste, dürfte der Patient diese
Tätigkeit weiter verrichten, sofern man ihm eine um etwa 15-20% der täglichen
Arbeitszeit verlängerte Mittagspause zugesteht. Ganz sicher begründet das
Ausmass der heute vorliegenden posttraumatischen Sprunggelenksarthrose keine
30%ige Invalidität. So schlecht ist das von Dr. ___________ erreichte
Behandlungsresultat nun wirklich nicht" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Tenuto
conto delle suesposte indicazioni espresse dal dottor , l’______ aveva
riconosciuto a __________ una rendita d’invalidità del 20%. La relativa
decisione formale 5 maggio 1988 é stata integralmente confermata in sede
d’opposizione (cfr. doc. _). La decisione su opposizione 20 giugno 1988 é
cresciuta in giudicato incontestata.
2.8. Quelle
esposte al precedente considerando sono, in sintesi, le circostanze che
portarono, nel 1988, l’Istituto assicuratore convenuto ad assegnare
all’assicurato una rendita d’invalidità del 20%. Non resta, dunque, che
esaminare la situazione esistente nel gennaio 2000.
In data
13 ottobre 1999, l’assicurato si é sottoposto ad una visita di controllo presso
il medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, a mente del quale, nel frattempo, non sarebbe sopravvenuto il
benché minimo peggioramento nelle condizioni di salute di __________. Questa la
sua valutazione della fattispecie:
"
Con riferimento ai referti medici oggettivabili,
il quadro clinico attuale complessivo al piede sinistro del signor
__________ non risulta essere variato significativamente rispetto a quello
descritto in occasione dell'esame medico-circondariale del 18.3.1987,
rispettivamente 7.3.1998. Questo in considerazioni non solo dell'esame clinico,
ma pure e soprattutto del decorso radiologico.
Risulta in effetti clinicamente invariata la
funzione residuale della tibio-tarsica peraltro senza contratture delle
ulteriori articolazioni intrinseche del piede (vedi non solo l'esame
medico-circondariale odierno ma pure il referto del dr. __________ del
25.9.1998). A conferma della stabilizzazione del quadro clinico. Anche il
decorso radiologico non rivela nessuna particolare progressione di rilievo
delle alterazioni osteo-articolari. A oltre 12 anni dall'avvenimento
infortunistico in parola, il dr. __________ ritiene in effetti senza grande
importanza le discrete osteofitosi alla talo-navicolare e sotto-astragalica,
descrivendo esplicitamente un'articolazione tibio-tarsica normale se
confrontata con la destra.
Se si considera che l'attribuzione a suo tempo di
una indennità per menomazione all'integrità era stata decisa sulla base della
previsione di un peggioramento delle alterazioni degenerative osteo-articolari
acquisite, il decorso radiologico dimostrato sull'arco di oltre 12 anni non
permette ancora di confermare l'esattezza di tale considerazione.
Non solo dal punto di vista clinico e radiologico
non si è potuto mettere in evidenza nessun peggioramento significativo dei
postumi infortunistici riconosciuti dalla __________. Riconducendo i disturbi
residui ad un impingement dei tessuti molli sulla base dell'esame di risonanza
magnetica e di un'infiltrazione locale, il dr. __________ propone un intervento
chirurgico di per sé stesso esigibile dal punto di vista medico-legale
suscettibile di influenzare significativamente l'entità dei disturbi
ivi-connessi.
Infine, nel referto del 10.11.1998, con
riferimento all'esame di risonanza magnetica il dr. __________ riporta la
presenza di un osso accessorio navicolare (elemento costituzionale, non
infortunistico) pure dolente alla palpazione locale.
Per quanto attiene alla capacità lavorativa,
giova in primo luogo ricordare come le dimissioni dal __________ siano a suo
tempo avvenute per motivi non attinenti ai postumi infortunistici. Vedi in
questo contesto in particolare i rapporti d'ispezione del 20.9.1990 e
14.1.1999.
Dal punto di vista medico, lo stato attuale
dei postumi infortunistici, permette tuttora al signor __________ di svolgere
la propria funzione di falegname interno responsabile presso la Banca
__________ di __________ in misura completa nell'ambito della rendita.
(…).
Mettendosi volontariamente in proprio alcuni anni
dopo l'evento infortunistico in parola, nell'acquisizione dei lavori di
falegname, il paziente ha all'inizio dovuto tener conto delle restrizioni alla
caviglia sinistra, a quel momento già riconosciute dalla __________ ed
indennizzate con il versamento di una rendita. In presenza di un quadro clinico
e radiologico praticamente invariato rimane ragionevolmente costante pure l'entità
effettiva di tali limitazioni. Da notarsi inoltre come nell'acquisizione dei
lavori il paziente debba tenere conto contemporaneamente del fatto di essere da
solo (importanza dei lavori) e di essere stato operato a suo tempo di ernia
discale lombare (limitazione nell'entità dei pesi da maneggiare, nella durata
di mantenimento di una determinata posizione fissa, nella possibilità di
effettuare determinati movimenti con il tronco, …)" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Da parte
sua, il ricorrente pretende avere diritto a prestazioni corrispondenti ad
un'incapacità lavorativa del 70%. A suo dire, tale pretesa si rivelerebbe
essere supportata e dal PD dott. __________, __________ del reparto d'ortopedia
dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _)
e dal suo medico curante, il dottor __________, generalista (cfr. doc. _).
2.9. Allo scopo
di chiarire finalmente la fattispecie da un profilo medico, questa Corte ha
ordinato l’esecuzione di una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al
Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Va
immediatamente osservato come il perito giudiziario abbia condiviso appieno il
parere espresso daI medico di circondario dell'__________ (cfr. doc. _), a
mente del quale, in realtà, non sarebbe subentrato alcun notevole peggioramento
rispetto a quanto constatato in occasione della visita medica di chiusura del 7
marzo 1988.
Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi ed aver altrettanto puntualmente
descritto lo status, clinico e radiologico, dell'arto inferiore sinistro, il
perito giudiziario ha posto la diagnosi di:
"
- Distorsionstrauma linker Fuss am 03.01.1986
mit
a) Talusfissur links
b) Läsion der fibularen und des medialen
Bandapparates linkes oberes Sprunggelenk
-Mässiggradige Arthrose des oberen und unteren
Sprunggelenkes links"
(cfr. XIII, p. 9).
Nella
propria valutazione del caso, il Prof. __________ ha sottolineato il fatto che
fra i reperti oggettivati all'esame clinico e radiologico - rimasti peraltro
invariati nel corso degli ultimi 10 anni - ed i disturbi lamentati da
__________, esiste una chiara discrepanza:
"
(…).
Insgesamt sind die klinischen und
radiologischen Befunde heute nicht sehr eindrücklich und in klarem Widerspruch
zum Ausmass der beklagten Beschwerden. Insbesondere
ist die Beweglichkeit in den Betroffenen Sprunggelenken nur geringgradig
eingeschränkt, die Beschwielung seitengleich und die Umfangmasse an der linken
unteren Extremität nicht signifikant vermindert, sodass nicht von einer
relevanten Schonung der linken unteren Extremität ausgegangen werden kann.
Entzündungszeichen in den betroffenen Gelenken fehlen heute.
Die neu angefertige Magnetresonanztomographie des
linken oberen Sprunggelenkes lässt ein Impingement nicht mehr sicher erkennen.
Deswegen und auch unter Berücksichtigung der Diskrepanz zwischen subjektiven
Schmerzangaben und den objektiven Befunden halte ich die Wahrscheinlichkeit,
dass durch das vorgeschlagene Débridement eine signifikante Besserung der
Beschwerden erreicht werden könnte für ausgesprochen gering, die Chance, dass
die operative Traumatisierung zur Bestärkung von Ansprüchen gegenüber dem
Unfallversicherer benützt werden könnte, hingegen für erheblich.
Sicher ist die unfallbedingte Reduktion der
Arbeitsfähigkeit mit 20% Invaliditätsrente grosszügig abgegolten, das Befinden
des Patienten ist stabilisiert, weitere Therapienmassnahmen sind nicht
angezeigt und eine signifikante Verschlechterung der objektiven Befunde hat in
den letzten 10 Jahren nicht stattgefunden" (cfr. XIII, p. 9s. - la sottolineatura è del redattore).
Quindi,
l'esperto designato dal TCA ha categoricamente escluso che lo stato di salute
dell'insorgente si sia notevolmente deteriorato rispetto alla situazione
esistente al momento della costituzione della rendita d’invalidità, affermando,
altresì, che la valutazione dell'esigibilità lavorativa, così come, del resto,
quella del grado d'abilità lavorativa nell'esercizio dell'originaria attività
di falegname presso il __________, è rimasta sostanzialmente immutata, ciò che,
ovviamente, preclude qualsivoglia possibilità di procedere ad una revisione
della rendita d'invalidità ex art. 22 LAINF:
"
2. Ist der
Begutachter der Meinung, dass der aktuelle klinische und radiologische Befund
sich wesentlich verändert hat (wichtige Veränderungen) im Vergleich zu den in
den Berichten vom 13. Dezember 1999 (Bel. _) - 26. April 1991 (Bel. _) und 7.
März 1988 (Bel. _) beschriebenen Befunde?
Wenn ja, auf Grund welche objektivierbaren
Tatsachen?
Wichtige Veränderungen in den klinischen Befunden
bzw. in den Vergleichsröntgenbildern können zwischen dem 7. März 1988, dem 26.
April 1991 und dem 13. Dezember 1999 nicht festgestellt werden. Somit haben
wesentliche Veränderungen im gesundheitszustand des Versicherten nicht
stattgefunden.
- Ist der
Begutachter der Meinung dass die jetzige Zumutbarkeit sich wesentlich verändert
hat (wichtige Veränderungen) im Vergleich zu jene, die im Bericht vom 7. März
1988 (Bel. _) beschreiben ist?
Wenn ja, in welcher Art und Weise?
Die Zumutbarkeit hat sich demgemäss - aufgrund
der Unfallfolgen - nicht wesentlich verändert.
- Wie beurteilt der Begutachter in welcher
Masse (%) die Arbeitsfähigkeit des Patienten im Bezug auf die Referenztätigkeit
als Hausschreiner bei der schweizerischen __________ in __________ (Bel. _) und
nicht als selbstständiger Schreiner?
Die Arbeitsfähigkeit des Patienten als
Hausschreiner bei der schweizerischen __________ schätze ich auf 80%.
- Würde es der derzeitige Zustand des
Patienten ihm erlauben, seine vorhergehende Arbeit als verantwortlicher
Schreiner beim __________ mit volle Leistung wieder aufzunehmen?
Der derzeitige Zustand des Patienten - gestützt
auf die objektivierbaren klinischen und radiologischen Befunde - würde es ihm
erlauben, seine vorhergehende Arbeit als verantwortlicher Schreiner beim
__________ nicht in vollem Umfange, aber zu 80% wieder aufzunehmen" (cfr. XIII, risposta ai quesiti peritali
n. 2, 3 e 4 di parte convenuta e n. 5 di parte ricorrente).
Il Prof.
__________ ha, infine, ritenuto non indicato l'intervento chirurgico proposto,
a suo tempo, dal PD dott. __________, così come pure ulteriori altre misure
terapeutiche:
"
5. Kann der Begutachter die am 23. November
1998 von Dr. __________ gestellte Operationsindikation (Bel. _) zustimmen?
Aufgrund der heutigen klinischen Befunde, des
Fehlens eines ventralen Impingement in der neu angefertigten Magnetresonanztomographie
und der Zurückhaltung des Versicherten gegenüber dem Eingriff, würde ich die Operationsindication
heute nicht mehr aufrecht erhalten.
- Andere therapeutische Vorschläge?
Da die subjektive Schilderung der Schmerzen sehr
deutlich kontrastiert mit den objektiven Befunden, muss insbesondere operativen
Therapiemassnahmen, gegenüber zu höchster Zurückhaltung geraten werden.
Eine Notwendigkeit zu weiteren
Therapievorschlägen entfällt damit.
- Teilen Sie die Ansicht von PD Dr.
__________, wonach eine "Cheilectomia diretta e débridement della caviglia"
die derzeitige Situation verbessern würde?
Die Indikation zum vorgeschlagenen Eingriff halte
ich aufgrund der heutigen klinischen und magnetresonanztomographischen Befunde,
aber auch aus den in der Begründung dargelegten Gründen, nicht für zweckmässig.
- Benötigt der Patient weitere Kuren oder
Intervention?
Im Augenblick nicht, von operativen massnahmen
ist aus in im Abschnitt "Beurteilung" ausgeführten Gründen abzusehen" (cfr. XIII, risposta ai quesiti peritali
n. 5 e 8 di parte convenuta e n. 6 e 8 di parte ricorrente).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione espressa dal Prof. dott. __________, il cui
referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso
che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della
rendita d’invalidità assegnata a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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