AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.13
Data decisione, Autorità:
15.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00013
grw/nh
Lugano
15 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 8 febbraio 2000
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 ottobre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 24 marzo 2000 della parte
convenuta;
rilevato che le parti sono giunte
direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" Premesso che:
il 29 giugno 1991 __________, titolare dell'allora __________,
__________, alla guida di un torpedone, è rimasto coinvolto in un incidente
della circolazione a __________;
la __________ (in seguito __________) ha assunto il caso quale
assicuratore LAINF (polizza n. _; inc. n. _);
con decisione 19 aprile 1997 (inc. n. _) del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano (in seguito TCA) è stato stabilito che la __________ era
tenuta a versare anche dopo il 12 ottobre 1993 a __________ le prestazioni
assicurative per i disturbi alla spalla destra dovuti all'infortunio
assicurato;
a seguito della sopra citata sentenza giudiziaria, dopo le trattative
tra le parti, la __________ ha emesso la decisione su opposizione 29 ottobre
1999, contro la quale __________ ha interposto ricorso in data 8 febbraio 2000
al TCA;
la vertenza giudiziaria è tuttora pendente dinanzi al TCA (incarto n.
35.2000._);
la vertenza tra le parti, con ordinanza 17 aprile 2000 del TCA, è stata
congiunta con la causa promossa con ricorso 10 dicembre 1999 da __________
contro la decisione 16 novembre 1999 dell'Ufficio Assicurazione Invalidità, a
Bellinzona (, inc. TCA n. 32.1999.);
__________, per il tramite dell'avv. __________, ha fatto spiccare in
data 7 settembre 1998 nei confronti della __________ il precetto esecutivo n. _
dell'Ufficio esecuzione di __________, per Fr. 40'000.‑‑, oltre
interessi al 5 % dal 29 giugno 1991;
contro l'esecuzione citata l'escussa ha interposto opposizione;
le parti intendono ora trovare un accordo extra‑giudiziale per
liquidare bonalmente e definitivamente l'intera pratica assicurativa;
le parti prendono atto che la presente convenzione necessita del
l'omologazione da parte del TCA;
le parti intendono regolare in separata sede le prestazioni di cui
all'assicurazione complementare, atteso tuttavia che solo con la sottoscrizione
di entrambe le convenzioni, da firmare congiuntamente, e con l'omologazione da
parte del TCA della presente, con relativo stralcio della vertenza, si riterrà
valido l'accordo definitivo e complessivo tra le parti;
tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano in
via transattiva quanto segue:
1.-
A completa liquidazione di ogni e
qualsiasi pretesa assicurativa LAINF di cui all'infortunio del 29 giugno 1991,
e in aggiunta a quanto finora versato da parte della __________, quest'ultima
si impegna a versare in favore di __________, sul conto che le verrà indicato,
l'importo di Fr. 20'000.‑‑ (ventimila).
Riservato quanto pattuito ai punti
seguenti, il pagamento del citato importo verrà effettuato entro 20 (venti)
giorni dall'omologazione e relativo stralcio dai ruoli della vertenza pendente
dinanzi al TCA (inc. n. 35.2000._).
2.‑
Sulla base dello stato attuale,
__________ riconosce espressamente di non più vantare pretese LAINF nei
confronti della __________ a dipendenza dell'infortunio del 29 giugno 1991.
Resta riservato l'art. 11 OAINF.
3.‑
Le parti, per il tramite dei rispettivi
patrocinatori, a condizione che sarà pure stata sottoscritta la separata
convenzione regolante le pretese di cui all'assicurazione complementare, entro
5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, inoltreranno
un esemplare originale di quest'ultima al TCA, chiedendo l'omologazione della
stessa e lo stralcio dai ruoli della vertenza (inc. n. 35.2000._), ritenute le
eventuali spese e tasse di giustizia a carico di chi le ha anticipate, e
compensate le ripetibili.
4.‑
La validità della presente convenzione è condizionata
all'omologazione della stessa e relativo stralcio secondo le modalità stabilite
al punto 3, da parte del TCA. Di conseguenza, l'eventuale mancata omologazione
da parte del TCA renderà nulla la presente convenzione come pure la separata
convenzione concernente le pretese attinenti all'assicurazione complementare.
Entrambe le convenzioni saranno ritenute nulle e come mai avvenute.
5.‑
__________, per il tramite dell'avv.
__________, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto versamento dell'importo di
Fr. 20'000.‑‑ di cui al punto 1 e del versamento di quanto
stabilito in separata sede a titolo di assicurazione complementare, presenterà
istanza di cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di __________, per Fr. 40'000.‑‑, oltre interessi al 5%
dal 29 giugno 1991.
6.‑
La presente convenzione, da
sottoscrivere dalle parti medesime, viene perfezionata in 3 copie, una ciascuna
per le parti e una per il TCA." (XXIIbis)
(e meglio come alla transazione inviata in
data 9 giugno 2000 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che con ulteriore lettera 9 giugno
2000 l'avv. __________ ha trasmesso, debitamente approvata e sottoscritta dalle
parti, anche la convenzione "in ambito assicurazione complementare" e
di conseguenza la condizione indicata a pagina 2 della transazione sopra
riportata è riempita (XXIII, XXIIIbis-ter);
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster