AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.95
Data decisione, Autorità:
02.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00095
mm
Lugano
2 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 23 novembre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
dicembre 1995, __________ - dipendente della ditta __________ SA di __________
in qualità di operaia - é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione
stradale, accaduto nei pressi di __________ (I), a seguito del quale ha
riportato una frattura diafisaria distale pluri-frammentaria dell'omero destro
con paresi totale del nervo radiale nonché una contusione della spalla destra
(doc. _).
Il caso é
stato assunto dall’__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative, sino al mese di marzo 1997.
1.2. Con
decisione formale 18 novembre 1998, l’Istituto assicuratore - considerati
unicamente i postumi dell'infortunio del dicembre 1995 - ha riconosciuto
l'assicurata abile al lavoro in misura completa e non più bisognosa di cure
mediche a decorrere dal 17 marzo 1997. L'__________ ha, d'altro canto, negato la
propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al rachide
cervicale, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento
traumatico assicurato (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata
(cfr. doc. ), l'assicuratore LAINF, in data 29 aprile 1999, ha parzialmente
modificato il querelato atto amministrativo, nel senso che a __________ è
finalmente stata assegnata un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%.
Da notare ancora che, in sede di decisione su opposizione, l'_________ si è
rifiutato d'assumere le turbe psichiche lamentate dall'assicurata, ritenendo
non adeguato il nesso di causalità con l'infortunio 27 dicembre 1995 (cfr. doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso 15 settembre 1999, __________, sempre rappresentata
dall'avv. , ha chiesto il riconoscimento, anche dopo il 17 marzo
1997, d’indennità giornaliere d'entità indefinita e, in via subordinata, che il
TCA abbia a retrocedere la causa all' per una nuova decisione ai
sensi dei considerandi (cfr. I, p. 9).
Preliminarmente,
l'insorgente ha però domandato la sospensione della procedura nell'attesa che
la perizia multidisciplinare predisposta dall'UAI venisse allestita (cfr. I,
2s.).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
La ricorrente contesta la decisione della
__________ e non può condividerla per i seguenti motivi.
Prima di subire
l'incidente accaduto nel dicembre del 1995, la ricorrente non aveva mai
sofferto i disturbi accusati. Pur che ne dicano le parziali risultanze
peritali, i disturbi lamentati sono sorti a seguito del sinistro. La
ricorrente, a quel tempo, esercitava un'attività lavorativa a tempo pieno, quale
operaia presso la __________ SA di __________. La dinamica dell'incidente,
descritta anche nella decisione impugnata, permette di sostenere, che si è
trattato di un sinistro grave, spettacolare, di forte impatto emotivo e
traumatico su chi l'ha subito. La ricorrente ha infatti subito una frattura di
sicura rilevanza ed importanza (cfr. supra nei fatti). Dopo l'incidente la
ricorrente ha subito una convalescenza ed una riabilitazione estremamente
travagliata. Essa ne sopporta tuttora le conseguenze ed è quindi giustificata
la sua insistenza nel chiedere che le venga riconosciuta un'indennità per
incapacità lavorativa e per invalidità.
… La ricorrente ritiene di dovere rimproverare
alla __________ un'errata interpretazione della perizia __________, del rapporto
della Clinica di __________ e dell'intero incartamento rimesso agli atti. Allo
scopo di sbaragliare definitivamente il campo da ogni dubbio si ritiene
legittimo che sulla ricorrente vengano esperite ulteriori, accurate verifiche
mediche, alla stessa stregua di quanto deciso dall'AI con la decisione 17
giugno 1999, posta alla base della domanda di sospensione della causa.
Il punto di partenza delle censure sollevate
dalla ricorrente risiede nel fatto, incontestabile, che prima dell'incidente
essa non ha mai lamentato i disturbi emersi successivamente. Non si tratta di
invocare il principio "post-hoc ergo propter hoc". La generica
affermazione della __________ secondo cui numerose affezioni, soprattutto a
livello della colonna vertebrale, anche se presenti possono restare silenti per
anni, è del tutto insoddisfacente. Si rileva che con tale affermazione,
interpretata a contrario, la __________ ammette che la ricorrente soffre dei
disturbi di cui già si è detto. In assenza di una prova concreta che trattasi
di affezioni precedenti all'infortunio, l'affermare che i disturbi non sono
riconducibili all'incidente è arbitrario. Su questo punto la decisione
non può pertanto essere confermata.
… Contrariamente alle affermazioni della
__________, la dinamica dell'incidente può essere qualificato di spettacolare e
particolarmente drammatico. L'autovettura sulla quale viaggiava la ricorrente
ha sbandato, ha cozzato a più riprese contro le pareti della galleria, l'ha
percorsa totalmente e si è fermata dall'altra parte della medesima. Non si
tratta quindi di un incidente di insignificante o lieve entità. Gli accertati
disturbi della ricorrente sono quindi da mettere in relazione adeguata con il
sinistro. Ergo a carico della __________ vanno poste le conseguenze dei disturbi
psichici.
… la situazione organica post-infortunistica
della ricorrente è tale da non permetterle la ripresa di un'attività
lavorativa. La __________ si è basata sulla perizia __________ e sul rapporto
della Clinica di __________o. Sennonché questi due referti giungono a
conclusioni differenti. Per il Dr. __________ la ricorrente è in grado di
esercitare l'attività svolta al momento dell'infortunio in misura completa. Per
la Clinica di __________, per contro, la ripresa del lavoro appare improbabile.
Poco importa che l'impossibilità di riprendere
un'attività lavorativa sia dovuta alle problematiche di natura psichica o ad
esse collegate. Sta di fatto che i rapporti si contraddicono diametralmente
sulla questione principale, vale a dire sapere se la ricorrente può o non
riprendere un'attività lavorativa. Confrontata ad una tale contraddizione, la
__________ avrebbe dovuto ordinare ulteriori accertamenti oppure ritenere
l'assodata incapacità lavorativa che, va detto, era stata più volte denunciata
dai medici curanti della ricorrente (Dott.ssa __________, Dott. __________).
… Alla luce di quanto precede la ricorrente
formula nuovamente la richiesta di indennità per incapacità lavorativa e chiede
che, dopo aver raccolto l'esito della perizia ordinata dall'AI, codesto
Tribunale abbia a decidere di predisporre ulteriori accertamenti medici,
subordinatamente si abbia a convocare il Dott.
__________ per una delucidazione orale della perizia allestita in data 4 marzo
1998, così come l'audizione dei propri medici curanti" (I).
1.4. In data 16 settembre 1999, questo TCA ha proceduto a
sospendere informalmente la causa, nell'attesa di conoscere le risultanze della
perizia multidisciplinare ordinata dall'UAI (II).
1.5. Il 5
settembre 2000, allo scrivente Tribunale è pervenuta copia della perizia 27
marzo 2000 del SAM (cfr. V).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (VI).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).
1.7. In data 26
ottobre 2000, questa Corte ha interpellato il dottor __________, __________ di
neurologia presso l'Ospedale regionale di __________, allo scopo d'ottenere dei
chiarimenti riguardo al suo referto16 febbraio 2000,
accluso alla perizia del SAM (cfr. X).
La
risposta del dottor __________ data del 2 novembre 2000 (XI).
Le parti
hanno preso posizione il 16 novembre 2000 (XIII + bis) rispettivamente, il 20
novembre 2000 (XIV).
1.8. Il TCA ha nuovamente ritenuto necessario consultare il dottor
__________, al quale è stato chiesto di precisare il grado d'abilità lavorativa
di __________ nell'attività d'operaia presso il reparto confezionamento della
ditta __________ SA (XV e XVII).
1.9. Con
ordinanza 12 gennaio 2001, il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria a cura
del Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia (XXI).
1.10. In data 4
luglio 2001, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale
(cfr. XXVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (XXVIII).
1.11. L'__________
si è espresso il 9 luglio 2001 (cfr. XIX), mentre __________, da parte sua, è
rimasta silente.
in
diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a
sapere se l'Istituto assicuratore convenuto ha o meno correttamente dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 17 marzo 1997.
Preliminarmente,
questa Corte è però chiamata a valutare se i disturbi di cui soffre __________
a livello psichico e del rachide cervicale, si trovano in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico del mese di dicembre
1995.
2.2. Disturbi
alla colonna cervicale e disturbi psichici: causalità con l’infortunio 27
dicembre 1995?
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (DTF 117 V 360 consid.
4a e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 in fine).
2.2.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133, in
cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio".
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie"
- l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento
all'evento infortunistico:
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.2.4. Per quel che
riguarda, in primo luogo, i disturbi accusati dalla ricorrente nella
regione del rachide cervicale, va ricordato che, con decisione formale
18 novembre 1998 (cfr. doc. ), poi confermata in sede di opposizione (cfr.
doc. ), l'________ ha negato l'eziologia traumatica ai medesimi e, quindi,
in ultima analisi, la propria responsabilità. Così facendo, l'assicuratore
LAINF si è essenzialmente rimesso alle risultanze della perizia allestita dal
PD dottor __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione presso __________
de __________ di __________, a mente del quale l'esistenza di una relazione di
causalità naturale fra i disturbi cervicali e l'evento traumatico assicurato
sarebbe da escludere:
"
3. Causalité entre les atteintes
rachidiennes cervicales et l'accident du 27.12.95.
Il n'y a pas pour nous de relation de
causalité entre l'accident et l'atteinte cervicale observée. Nous n'excluons pas que la patiente ait pu faire une entorse
cervicale lors de l'accident. Cependant l'observation de troubles rachidiens
dégénératifs déjà marqués sur des clichés du 4.09.96 exclut que les lésions
cervicales soient des conséquences de cet accident. Le développement d'une
arthrose rachidienne ne peut se faire en l'espace de quelques mois sur un
niveau pluri-étagé. Il faut donc admettre qu'il y avait un état dégénératif
antérieur"
(doc. _,
p. 9 - la sottolineatura è del redattore).
Da notare
che il Prof. __________ ha pure messo in dubbio che la lesione non transmurale
della cuffia rotatoria della spalla destra - evidenziata dall'esame ecografico
eseguito il 29 aprile 1997 dal dottor __________ (doc. _) - fosse
effettivamente stata provocata dall'infortunio assicurato. In ogni caso, il
succitato danno alla salute è stato considerato non avere ripercussioni sulla
capacità lavorativa di __________:
"
(…). La déchirure de la coiffe des rotateurs
pourrait effectivement être secondaire au traumatisme mais nous ne pouvons en
faire la preuve. En tout état de cause, nous n'avons pas retrouvé actuellement
d'impingement syndrom clinique de cette épaule et nous devons donc considérer
que cette atteinte fonctionnelle est sans retentissement professionnel réel"
(doc. _).
La
valutazione espressa dallo specialista consultato dall'______ è stata
contestata, in più di un'occasione, da __________.
Essa ha fatto valere, da un lato, che le conclusioni peritali sarebbero state
influenzate da incomprensioni linguistiche (cfr. doc. _) e, dall'altro, di non
aver mai accusato, prima del noto infortunio, dei disturbi al rachide cervicale
(cfr. doc. _).
Così come
già indicato al considerando 1.9., lo scrivente
TCA, nel corso del mese di gennaio 2001, ha ordinato una perizia giudiziaria a
cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia, con lo scopo, fra le
altre cose, di determinare la natura dei disturbi alla colonna cervicale.
Ora -
rispondendo al quesito n. 5 di parte convenuta - il perito giudiziario si é
espressamente dichiarato d'accordo con l'apprezzamento enunciato, a suo tempo,
dal PD dott. __________, nel senso che non può essere ammessa l'esistenza di un
nesso di causalità naturale fra l'infortunio del 27 dicembre 1995 ed i disturbi
cervicali accusati da __________:
"
Condivide il perito il parere del PD dott.
__________ del 4.3.1998 (doc. _) che esclude un nesso di causalità tra l'infortunio
del 27.12.1995 e i disturbi alla colonna cervicale?
Se no, per quali ragioni medico-scientifiche?
Ich kann der Beurteilung durch PD Dr. __________
zustimmen. Auch ich habe keine positiven Hinweise, die auf einen
Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom 27.12.1995 und dem Zervikalsyndrom
hinweisen würden"
(XXVII,
p. 15s. - la sottolineatura è del redattore).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di far capo alla valutazione espressa dal Prof. dott. __________, il cui
referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso
che i disturbi al rachide cervicale lamentati da __________ non sono una
naturale conseguenza dell'evento traumatico del dicembre 1995.
Se ne
deduce, quindi, che l'__________, a ragione, ha negato il proprio obbligo
contributivo al proposito (cfr. decisione su opposizione 29 aprile 1999, p.
4s.).
2.2.5. Per quel che
concerne, in secondo luogo, le turbe psichiche di cui soffre la
ricorrente - una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10 F41.2), secondo
quanto attestato dal dottor _, psichiatra che ha periziato __________
nell'ambito degli accertamenti pluri-disciplinari predisposti dall'UAI (cfr.
rapporto 18.2.2000 accluso al doc. ) - questa Corte, analogamente a quanto
deciso dall' (cfr. doc. _, p. 5), ritiene che la questione
riguardante l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento
traumatico assicurato, possa rimanere insoluta. In effetti, anche se dovesse
venire accertata l'eziologia traumatica dei disturbi psichici, all'assicuratore
LAINF convenuto non potrebbe, comunque, ancora essere imposto un obbligo
contributivo, giacché, così come verrà meglio dimostrato al seguente
considerando, l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto di natura
squisitamente giuridica, che deve essere valutato alla luce dei critesi
sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, essere riconosciuta.
2.2.6. A proposito
dell'adeguatezza del legame causale, il TCA rileva quanto segue.
Occorre, avantutto,
procedere alla classificazione dell'infortunio occorso, in data 27 dicembre
1995, alla ricorrente.
La
dinamica del succitato evento traumatico - così come è stata descritta dalla
ricorrente medesima - risulta dal rapporto ispettivo del 20 aprile 1999 e,
d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:
"
L'incidente si è verificato il 27.12.1995 nei
pressi di __________ in autostrada. Ero passeggera sull'auto guidata da mio
cognato __________. In tutto eravamo quattro occupanti. Io sedevo sul sedile
posteriore, dietro al guidatore. Non ero allacciata con le cinture di
sicurezza. Non ricordo oggi se il veicolo fosse o meno munito di cinture
posteriori, possono però affermare che si trattava di auto vecchia almeno di 10
anni. Pioveva e l'asfalto era bagnato. Non sono in grado di precisare a quale
velocità si viaggiava. Ad un certo momento, all'imbocco di una galleria, l'auto
ha cominciato a sbandare verso sinistra. Da quanto riferitoci, la causa di
questa sbandata è probabilmente da ricercare nella presenza di olio
sull'asfalto, dato che poche ore prima nello stesso posto era successo un
incidente. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con la parte
posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la
parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore
colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra
parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della
carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato
praticamente fuori dall'altra parte della galleria.
Personalmente non sono in grado di riferire con
precisione come mi sono procurata le lesioni che ho riportato. Di sicuro è che
sono stata ripetutamente sbalzata da una parte e dall'altra all'interno
dell'abitacolo. La dinamica dell'incidente è stata veramente spaventosa, è
stata una vera fortuna che in quel momento non ci fossero altri veicoli a
transitare nella nostra corsia di marcia altrimenti le conseguenze sarebbero
state sicuramente ben più gravi. Anche gli altri miei famigliari occupanti
l'auto sono rimasti seriamente feriti. Mia cognata è tuttora anch'essa in cura
medica.
L'auto è andata completamente distrutta,
l'abitacolo è stato parzialmente deformato. La parte anteriore del veicolo era
completamente spostata verso l'alto e rientrava verso l'abitacolo. Questo è
tutto quanto mi ricordo del fatto, non posso aggiungere altri dettagli"
(doc. _).
A causa
del sinistro, __________ ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria
dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da
compressione. Malgrado il danno alla salute, l'assicurata ha potuto rientrare
da __________ al proprio domicilio il giorno stesso dell'incidente.
Dal 28
dicembre 1995 al 3 gennaio 1996, la ricorrente è rimasta degente presso il
Servizio di chirurgia __________ regionale di __________o, dove è stata
sostanzialmente sottoposta ad un intervento d'osteosintesi con placca a 10
buchi (cfr. doc. _).
Dimessa
dall'ospedale, l'insorgente è entrata in cura dal dottor __________, generalista,
il quale, da un profilo terapeutico, ha disposto essenzialmente l'esecuzione di
un'intensa fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. _, _ e _).
In data
15 luglio 1996, l'insorgente è stata visitata presso il Servizio di neurologia
dell'Ospedale regionale di __________, i cui specialisti hanno certificato,
citiamo: "… sia clinicamente sia all'esame elettromiografico un
progresso molto soddisfacente con ottimi segni di reinnervazione nell'estensore
delle dita: a poco più di sei mesi dal trauma sono ancora aperte buone
possibilità di ulteriore recupero. Visto il decorso favorevole per ora non ho
previsto ulteriori controlli" (doc. _ - la sottolineatura è del
redattore).
In
occasione della visita di controllo del 15 novembre 1996, il medico di
circondario dell'__________, il dottor __________ - constatato uno status
oggettivo a livello dell'arto superiore destro più che soddisfacente - ha
dichiarato l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50% dal 18 novembre
1996 e del 75% dal 1° gennaio 1997 (cfr. doc. _).
Il 7
marzo 1997, il dottor , spec. FMH in chirurgia ortopedica, altro
medico di circondario dell', ha ritenuto l'assicurata non più
bisognosa di ulteriori cure mediche nonché completamente abile al lavoro a far
tempo dal 17 marzo 1997 (cfr. doc. _).
Va ancora
osservato che, con certificato 23 dicembre 1996, il dottor __________ ha
confermato la guarigione, perlomeno da un punto di vista somatico, della sua
paziente, facendo stato di una frattura dell'omero a destra consolidata
e di una totale paresi del nervo radiale ormai recuperato. Per contro,
il curante ha riferito dell'esistenza di gravi disturbi psichici, che hanno
reso necessaria, a partire dal mese di dicembre 1996, una presa a carico della
ricorrente da parte del Servizio psicosociale di __________ (cfr. doc. _)
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a
__________ non può essere classificato fra quelli leggeri ma neppure fra quelli
gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno
della categoria media. Del resto, confrontati a fattispecie analoghe, tanto
questa Corte quanto il TFA hanno, nel recente passato, proceduto a delle
identiche classificazioni. Vedi ad esempio:
STFA 31 marzo 1994 in re M. St. (U119/91), concernente un incidente
della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di un
tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si é girata
di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;
-
STFA
7.8.1996 in re H. (U191/95), riguardante un incidente in cui l’autovettura
guidata dal marito dell’assicurata é uscita di strada, é salita su di una
scarpata e si é rovesciata sul tetto;
-
STFA
11.11.1998 in re R., riguardante uno scontro frontale fra due autovetture,
a seguito del quale l’interessato ha riportato una commotio cerebri, un trauma
lombare ed una contusione al torace;
-
STCA
23.11.1998 in re V.-R. -confermata dal TFA con sentenza 18.6.1999 -
concernente un incidente della circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava
l’assicurata si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un
individuo in stato d’ebrietà;
-
STFA
19.2.1999 in re S. D., concernente un incidente della circolazione stradale
in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurato è uscita di strada, si
è capovolta tre o quattro volte ed ha terminato la propria corsa ad una
distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha riportato diverse ferite lacero-contuse
al volto, al naso ed alla regione della gola,
nonché la frattura aperta della mascella inferiore e la frattura della testa
della mascella a sinistra;
-
STCA
22.4.1999 in re K., riguardante un incidente della circolazione stradale in
cui l’assicurato, al volante della propria autovettura, stava urgentemente
trasportando all’ospedale il figlio in preda ad una crisi epilettica, quando,
nel superare due automobili che lo precedevano, é entrato in collisione con la
parte anteriore destra di una vettura proveniente in senso inverso. A seguito
del violento scontro, l’assicurato ha riportato essenzialmente un trauma distorsivo
al rachide cervicale;
STCA 17.4.2001 in re L. G., concernente un incidente della circolazione
stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura
condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di
circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è,
anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno
scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le
ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la
padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed
è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la
propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato
una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e diverse
contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla
destra.
A
mero titolo di raffronto, si ricorda che il TCA, in una sentenza 7
giugno
1999 nella causa K. K. - confermata dal TFA con giudizio 13 gennaio 2000 - ha
classificato fra gli infortuni di categoria grave, l'incidente della
circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al
volante della propria autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto
altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione,
ad una velocità di 100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla
velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di
circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha
riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato
si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche. Il cognato
dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è deceduto sul
luogo dell'incidente.
Parimenti,
nella sentenza 15 dicembre 1994 in re M. I., citata in RAMI 1995 U215, p. 91,
il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni gravi, l'incidente della
circolazione stradale in cui, a causa di una collisione frontale fra due
autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse ha subito un grave politrauma
(trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio cerebri, trauma
toracico con fratture multiple di coste a sinistra, importante contusione
polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del piatto tibiale
sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio inter-metacarpale
dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio sono deceduti.
Nella
sentenza 4 settembre 2000 in re H. E., questa Corte ha giudicato di grado medio
al limite della categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione
stradale, avvenuto sull'autostrada Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile,
sulla quale si trovava l'assicurato, ha iniziato una manovra di sorpasso ad una
velocità di circa 130 km/h, allorquando la vettura che la precedeva si è,
anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno
scontro, il conducente ha dapprima sbattuto contro il guardrail di sinistra per
poi ritornare sulla carreggiata. A questo punto, egli ha completamente perso la
padronanza del veicolo, il quale si è rovesciato sul tetto ed è scivolato trasversalmente sulla carreggiata per circa 200
metri, terminando la propria corsa contro un albero situato sul fondo di una
scarpata. A causa del sinistro, l'assicurato ha riportato una distorsione al
rachide cervicale nonché un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella
zona fronto-parietale. Sua figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock
emorragico ed un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo
dell'incidente e trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di
__________. Qui, i medici - constatate le gravi lesioni riportate (commotio
cerebri, frattura dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi
pubica, frattura della tibia destra, ematoma retro-peritoneale
su tamponamento della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale,
lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della
parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad
una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura
dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con
posa di un fissatore esterno.
Il TFA ha
valutato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale, avvenuto
all'interno di una galleria, in cui l'automobile sulla quale viaggiava
l'assicurata è stata investita da una vettura che aveva invaso la corsia di
contromano. Va sottolineato come il coinvolgimento dell'autovettura
dell'assicurata abbia avuto luogo soltanto in una seconda fase dell'incidente,
cioè dopo che il conducente responsabile si era già scontrato con una
precedente auto, il cui conducente è peraltro deceduto. L'assicurata, così come
gli altri occupanti, ha riportato molteplici lesioni, segnatamente la rottura
del legamento della caviglia destra nonché lo stiramento del "plexus brachialis"
(RAMI 1999 U335, p. 207ss.).
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri.
In
concreto - posto che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi
di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid.
2c e riferimenti) - l’unico criterio che può essere preso in considerazione é
quello della spettacolarità dell'infortunio. Effettivamente, esaminato il contenuto del rapporto ispettivo del 20 aprile
1999, non può essere negata una certa spettacolarità all'incidente della
circolazione in cui __________ è rimasta coinvolta, in analogia a quanto il TFA
ha stabilito nella suevocata sentenza 19 febbraio 1999 in re S. D. c/
__________. Nondimeno, ciò non basta ancora per poter ammettere l'esistenza di
un rapporto di causalità adeguata fra l'evento 27 dicembre 1995 ed il danno
alla salute psichica, dato che il criterio qui in discussione non è certamente realizzato in maniera
particolarmente incisiva.
Per quel
che concerne gli altri criteri di rilievo, le lesioni patite dall'assicurata
(frattura dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale e contusione
della spalla destra) possono sì essere ritenute serie ma certo non gravi e, in
particolare, non idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
La cura
medica delle sequele somatiche dell'infortunio assicurato non è stata
anormalmente lunga. Si consideri che, già nel dicembre 1996, a distanza di poco
meno di un anno dal giorno del sinistro, il medico curante di __________, il
dottor __________, l'ha dichiarata praticamente guarita, perlomeno da un punto
di vista organico (cfr. doc. _).
Non si
può neppure parlare di una cura medica errata che ha notevolmente peggiorato
gli esiti dell'evento traumatico né di un decorso sfavorevole della cura con
rilevanti complicazioni. Va segnalato, ad esempio, che gli specialisti del
Servizio di neurologia dell'__________, in occasione della visita di controllo
del 15 luglio 1996, avevano constatato "… un progresso molto
soddisfacente con ottimi segni di reinnervazione nell'estensore delle dita:
a poco più di sei mesi dal trauma sono ancora aperte buone possibilità di
ulteriore recupero. Visto il decorso favorevole …" (doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
L'inabilità
lavorativa non è stata eccezionalmente lunga, ponendo mente al fatto che
_, a fronte delle sole conseguenze organiche dell'evento
infortunistico, ha ritrovato una capacità lavorativa del 50% a far tempo dal 18
novembre 1996, del 75% dal 1° gennaio 1997 e, infine, totale dal 17 marzo 1997
(cfr. doc. _ e ). Da notare che il procedere dell' - chiusura del
caso al 17 marzo 1997, con una ritrovata piena abilità lavorativa - è stato
esplicitamente avallato dal perito giudiziario, il Prof. dott. __________ (cfr.
XXVII, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).
A titolo di raffronto, in una sentenza del 29
marzo 1996 nella causa Ch. M. c/ __________ (35.1995._) - confermata dal TFA
con pronunzia del 4 marzo 1998 (U _/96) - il TCA non aveva considerato
realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della
durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui
inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due
anni.
Infine,
anche il criterio dei dolori somatici persistenti non appare soddisfatto. Al
riguardo, va segnatamente ricordato che i disturbi al rachide cervicale non
costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 27 dicembre 1995
(cfr. consid. 2.2.4.) e, come tali, non devono essere presi in considerazione
nel quadro dell'esame dell'adeguatezza.
In simili
circostanze occorre concludere che l’infortunio del 27 dicembre 1995 non ha
avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un
significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui
__________ soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir
ammessa.
In
conclusione, non è censurabile il fatto che l'Istituto assicuratore convenuto
abbia negato il proprio obbligo contributivo a dipendenza delle turbe psichiche
lamentate dalla ricorrente.
2.3. Chiarito
l'aspetto eziologico, lo scrivente TCA deve verificare se l'assicuratore LAINF
era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni a
decorrere dal mese di marzo 1997.
2.3.1. Prestazioni
di corta durata
2.3.1.1. Giusta l'art.
10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio
(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16
LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.3.1.2. In concreto,
l'__________, con decisione formale 18 novembre 1998, ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 17 marzo 1997,
ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più
d'attendere un notevole miglioramento delle condizioni di salute della
ricorrente (cfr. doc. _ e _, p. 5).
Conformemente
ai principi poc'anzi evocati, diviene indispensabile valutare a partire da
quale momento lo stato di salute di __________ é divenuto stabile: è
precisamente a quel momento - cessato il diritto alla cura medica ed alle
indennità giornaliere (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF) - che l'__________ doveva
procedere alla definizione del caso nell’ottica dell’eventuale assegnazione di
una rendita d’invalidità.
In
occasione della visita circondariale di controllo del 7 marzo 1997, il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che l'assicurata,
trattandosi dell'affezione all'arto superiore destro, non necessitava più di
particolari misure terapeutiche (cfr. doc. _, p. 3).
Con
scritto raccomandato 18 marzo 1997, l'__________ ha quindi informato __________
circa l'estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. _).
Ciò é,
d’altronde, stato ulteriormente confermato dall'esperto designato da questo
Tribunale (cfr. XXVII, risposta al quesito peritale n. 3 di parte convenuta:
"Es ist nicht anzunehmen, dass eine Weiterführung der ärztlichen Behandlung
zu Lasten der __________ einen nennenswerten Einfluss auf die medizinischen Befunde
und den weiteren Verlauf gehabt hätte"). Da notare ancora che lo stesso
Prof. __________ ha avuto modo d'indicare che lo stato di salute da lui
constatato era essenzialmente analogo a quello esistente al momento della
chiusura del caso al 17 marzo 1997 (cfr. XXVII, risposta al quesito n. 2 di
parte convenuta: "Neurologischerseits gibt es seit dem 17.3.1997 keine erheblichen
Veränderungen mehr").
Alla luce
di quanto precede - accertato che nel marzo 1997 le condizioni di salute
dell'assicurata, perlomeno da un profilo organico, erano ormai da considerare
come stabilizzate - l'insorgente non può pretendere il versamento di ulteriori
indennità giornaliere posteriormente al 16 marzo 1997 (cfr. I, p. 9).
Al
seguente considerando (cfr. consid. 2.3.2.), il TCA esaminerà dunque la
questione a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento
traumatico del dicembre 1995 incidono sulla capacità lucrativa di .
Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario
andrà indennizzato, non più con la concessione d’indennità giornaliere, ma con
l’attribuzione, da parte dell', di una rendita d’invalidità ai sensi
degli artt. 18ss. LAINF.
2.3.2. Rendita
d'invalidità
2.3.2.1. L'invalidità è
la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art.
4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma
il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione,
di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime
una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100;
DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D.,
7.6.1995 in re M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).
2.3.2.2. In casu,
l'__________ ha negato all'insorgente il diritto alla rendita d'invalidità,
sostenendo che essa - nonostante i postumi dipendenti dall'evento traumatico
assicurato, fatta astrazione, quindi, dai disturbi psichici e da quelli al
rachide cervicale - potrebbe esercitare, senza
alcuno scapito di rendimento, la sua originaria attività di operaia presso la
ditta __________ SA di __________, ossia l'ultima esercitata prima di rimanere
vittima del noto infortunio.
L'assicuratore
LAINF convenuto è pervenuto a questa conclusione fondandosi e sulle risultanze
della visita medica eseguita il 7 marzo 1997 dal dottor __________ (cfr. doc.
_, p. 3s.) e sull'apprezzamento enunciato dal PD dott. __________ in data 4
marzo 1998 (cfr. doc. _, p. 9: "Au vu des séquelles réelles actuelles
et sur le plan strictement d'appareil locomoteur, nous ne pensons pas que cette
patiente présente une incapacité de travail séquellaire à l'accident. Il
est évident qu'il persiste des plaintes objectivables tant au niveau de la nuque,
de l'épaule que du coude et du poignet mais à aucun niveau nous ne constatons
de déficit fonctionnel réel et notre impression d'une surcharge psychogène a été
parfaitement confirmée par les observations de notre neurologue").
Dalle
tavole processuali emerge che, nel corso del mese di febbraio 2000, __________
ha fatto oggetto d'accertamenti pluridisciplinari presso il Servizio
d'accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di __________.
Se, da un
profilo ortopedico, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha
giudicato l'assicurata perfettamente in grado di riprendere la sua abituale
attività lucrativa (cfr. rapporto 21.2.2000, accluso al doc. _), il dottor
__________, __________ del Servizio di neurologia presso l'Ospedale regionale
di __________, da parte sua, ha sottolineato l'esistenza di un'incapacità
lavorativa del 25%, da ricondurre a disturbi funzionali e di tipo sensitivo-algico
imputabili alle sequele di una neuropatia traumatica importante del nervo
radiale destro (cfr. rapporto 16.2.2000, p. 2, accluso al doc. _).
Il medico
di circondario dell'__________, il dottor __________, ha avuto modo
d'esprimersi criticamente riguardo all'apprezzamento enunciato dal suddetto
neurologo, al quale ha rimproverato di non aver saputo fare astrazione dal
sovraccarico psicogeno presentato da __________:
"
(…).
Nel referto peritale del 4.3.1998 (documento _)
il PD dr. __________, riferendosi alla valutazione neurologica fatta dal dr.
__________, fa notare come i reperti oggettivabili elettro-neurografici siano
compatibili con le parestesie segnalate dalla paziente al dorso del I interosseo,
con possibilità pure di una minima paresi in presenza tuttavia di una forte
tendenza al sovraccarico ("maggiorazione") psicogeno.
Complessivamente, tenuto conto non solo del disturbo neuropatico ma pure
dell'insieme dei problemi all'apparato locomotore presentati dalla signora
__________, il perito ritiene la paziente abile al lavoro nella misura
completa.
Riferendosi a un periodo di osservazione che si
estende dal 26.8 al 23.9.1998, i medici della Clinica __________ di
__________o, nel referto del 13.10.1998 (allegato al documento _) descrivono
una debolezza dei muscoli estensori dorsali della mano destra con forza 4/5 e un'iposensibilità
al I e II dito. L'insieme dei disturbi accusati dalla paziente viene
interpretato alla stregua di una sindrome algica con evidente limitazione
funzionale solo parzialmente spiegabile. Il disturbo psichico presentato
dall'assicurata viene ritenuto essere con sicurezza un elemento significativo
nella persistenza dei disturbi. La cronificazione dei disturbi, l'estensione
della sintomatologia dolorosa e la componente psichiatrica associata, vengono
ritenuti rappresentare il fattore limitante per una ripresa dell'attività
lavorativa.
Quest'ultima affermazione viene confermata pure
dal dr. __________, che descrive nella lettera del 25.2.1999 (documento _)
l'essenziale legame tra i problemi lamentati dalla paziente e il suo stato
depressivo e ansioso.
L'importante ruolo giocato dalla componente
psichica viene confermato nuovamente dal dr. __________ in seguito alla
consultazione psichiatrica effettuata l'8.2.2000, il quale descrive chiaramente
uno stato ansioso-depressivo con importante componente ansiosa, così come varie
somatizzazioni.
Malgrado la presenza di disturbi che, a dire e
fare della paziente, da diversi anni avrebbero dovuto assumere un'importanza invalidizzante,
il dr. __________ in occasione della visita specialistica effettuata l'8.2.2000
non ritrova nessun elemento oggettivabile che possa giustificare qualsiasi
riduzione del rendimento nell'attività lavorativa svolta in precedenza.
Il quadro neurologico descritto dal dr.
__________ nel referto del 16.2.2000 mostra la persistenza invariata del
deficit di forza muscolare (M4) così come del disturbo della sensibilità sul
lato dorsale del I raggio della mano destra.
La constatazione del buon recupero della forza
muscolare e della persistenza di disturbi del tipo sensitivo-algici rispecchiano
quindi in definitiva quanto già riportato a suo tempo dal dr. __________.
Nel suo referto il dr. __________ cita solo
marginalmente il ruolo giocato dai fattori psichici (stato ansioso con
riduzione della soglia di percezione del dolore) pure descrivendo chiaramente
una collaborazione solo parziale della paziente durante l'esame elettro-miografico.
Il grado d'invalidità lavorativa, così come
valutato secondo i parametri dell'Assicurazione Invalidità, non può essere
semplicemente trasferito anche nell'ambito della LAINF. Questo non solo per la
necessità di tener conto dell'attività specifica svolta dalla paziente, ma
anche e soprattutto in caso di esclusione del nesso causale adeguato tra
l'evento infortunistico in parola e i disturbi psichici presentati dalla
paziente"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In corso
di causa, il TCA ha chiesto al dottor __________ di voler, da un lato,
illustrare quali impedimenti funzionali comporta la
diagnosticata affezione neurologica (cfr. X) e, dall'altro, di quantificare il
discapito di rendimento che ne deriva, per rapporto all'attività concretamente
svolta dall'assicurata presso la ditta _________ SA (cfr. XV).
A mente
dello specialista in neurologia interpellato dal TCA, __________ presenta
"… delle limitazioni sicuramente moderate ma fastidiose a seconda
dell'attività svolta. La paziente potrebbe ad esempio avere dei problemi nel
sollevare un oggetto, nel mantenere il braccio teso, … D'altra parte, il
deficit motorio può interferire nella resistenza che la paziente può fornire
nell'ambito di sforzi ripetuti" (XI). Egli ha finalmente quantificato nel
50% circa la riduzione di rendimento causata dai disturbi neurologici (cfr.
XVII).
L'Istituto
assicuratore convenuto ha fermamente contestato l'attendibilità stessa della
valutazione manifestata dal dottor __________:
"
(…).
L'inattendibilità assoluta di quanto affermato
dal dott. __________ è evidente se solo si pensa che parla di una diminuzione
di rendimento del 50% rispetto a quanto risulta dal suo precedente referto del
16.2.2000 steso all'attenzione dell'assicurazione Invalidità dove parla di una
incapacità lavorativa del 25% legata alla problematica neurologica. Dal
rapporto del SAM del 27.3.2000 risulta infatti che l'incapacità lavorativa è del
50% per tutte le patologie che presenta la paziente. Il dott. __________
quindi con la sua lettera del 18.12.2000 si è limitato in modo del tutto
superficiale ad indicare il 50%, dimostrando con questo di aver dimenticato
quanto scritto al SAM con il suo rapporto del 16.2.2000 dove parla di una
inabilità lavorativa del 25% e soprattutto di non aver ancora una volta fatto
nessuna distinzione tra incapacità lavorativa globale e incapacità lavorativa
dovuta ai postumi dell'infortunio, la quale per l'__________ è nulla come già
si è ripetutamente avuto modo di affermare con la decisione su opposizione del
29.4.1999 (doc. _), con la risposta di causa del 28.9.2000 e con gli
apprezzamenti del proprio medico di circondario del 22.9.2000 (doc. _) e del
15.11.2000" (XX).
2.3.2.3. Allo scopo di
chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato una
perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________,
spec. FMH in neurologia, già Direttore della Clinica di neurologia dell’Ospedale
cantonale di __________.
Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi della ricorrente (cfr. XXVII, p.
2-9) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status neurologico (cfr.
XXVII, p. 10-11), il dottor __________ ha posto le seguenti diagnosi:
"
Diagnosen:
· Status nach operativ versorgter Humerusfraktur rechts:
· Status nach Radialisparese rechts mit weitgehender Heilung.
· Status nach Schulterkontusion rechts.
· Psychogene Ueberlagerung.
· Depressives Zustandsbild"
(cfr.
XXVII, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta
Per
quanto qui d'interesse - rispondendo ai quesiti n. 6 di parte convenuta e n. 4
di parte ricorrente - il perito giudiziario ha affermato che, a fronte dei
postumi infortunistici di natura organica, __________ deve essere considerata
totalmente abile al lavoro:
"
Tenuto conto della valutazione ortopedica del
dott. __________ del 21.2.2000 (doc. _), così come degli apprezzamenti del medico
di circondario del 22.9.2000 (doc. _) e 15.11.2000, ritiene il perito che l'assicurata
sia in grado di lavorare a tempo pieno e senza impedimenti solo a dipendenza degli
eventuali postumi infortunistici organici nell'attività esercitata nel reparto confezionamento
della ditta farmaceutica __________ come descritta nel rapporto del 23.9.1996 (doc.
_)?
Auch ich bin der Meinung, dass aufgrund
organischer Unfallfolgen keine nennenswerte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit
mehr vorliegt" (XXVII, p.
16).
"
Dica il perito se l'infortunio del
27.12.1995 ha determinato nella ricorrente un'incapacità lavorativa rispetto all'attività
esercitata al momento del sinistro.
In caso affermativo dica il perito l'entità
(%) di tale incapacità lavorativa.
Für die Tätigkeit, welche Frau __________ im
Zeitpunkt des Unfalls ausgeübt hat, besteht keine nennenswerte Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit mehr"
(XXVII, p. 18).
Il Prof. __________ ha, quindi, qualificato come
"irrealistico" l'apprezzamento della capacità lavorativa enunciato
dal dottor __________:
"
Aufgrund der Unfallfolgen besteht meines
Erachtens bei Frau __________ keine nennenswerte Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit mehr. Die von Dr. __________ postulierte zuerst 25%-ige,
später sogar 50%-ige Arbeitsunfähigkeit als Folge der neurologischen
Unfallfolgen ist unrealistisch. Bei einer vollständigen Radialisparese, welche
die Gebrauchshand betrifft, wird eine Arbeitsunfähigkeit von maximal 30%
angenommen. Bei einer leichten Parese kann höchstens ein Bruchteil dieses
Prozentsatzes eingesetzt werden. Ausserdem hat Herr Dr. __________ die
offensichtliche psychische Ueberlagerung übersehen. Er spricht in seinem
Bericht von einer Schwäche im M. triceps brachii rechts, welcher aufgrund der
ersten neurologischen Untersuchungen gar nie beteiligt war"
(cfr.
XXVII, p. 13 e risposta al quesito n. 3 di parte ricorrente).
L'apprezzamento
espresso dal perito giudiziario appare oltremodo chiaro. Esso presenta tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, p. 311ss. consid.
1b).
In queste
condizioni, lo scrivente Tribunale ritiene che sia stato accertato che i
postumi residuali dell'infortunio del 27 dicembre 1995, non sono suscettibili
di incidere negativamente sulla capacità lavorativa di .Pertanto, la
decisione dell’ di negare il diritto ad una rendita d’invalidità non
può che essere tutelata. Infatti, accertato che l'insorgente non presenta
alcuna incapacità lavorativa nella sua originaria attività di operaia, é
giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsiasi incapacità di guadagno.
2.4. In esito ai considerandi
che precedono, l'impugnata decisione su opposizione, mediante la quale l'__________
ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 17 marzo 1997,
non presta il fianco a censure di sorta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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