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Numero d'incarto:
35.1999.62
Data decisione, Autorità:
23.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00062
grw/nh
Lugano
23 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 28 maggio 1999 di
contro
la decisione del 12 maggio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso
ritenuto, in
fatto
1.1. Con annuncio
di infortunio-bagatella 2 marzo 1999 la __________ ha notificato alla
__________ che __________ – alle sue dipendenze quale responsabile della
manutenzione del __________ - “nell’atto di smontare un apparecchio tecnico, si
è procurato una distorsione al polso destro” (doc. _).
Il medico
ha diagnosticato una “tendinite al polso destro.
1.2. La
__________ ha rifiutato di assumere il caso: a mente dell’assicuratore non si
era confrontati né a disturbi procedenti da infortunio né ad una lesione ad
esso parificabile.
1.3. Il rifiuto
di assunzione del caso è stata impugnato con opposizione dall’__________, che
assicura __________ contro le malattie: la cassa malati – pur condividendo la
tesi secondo cui non vi era stato, in concreto, né un infortunio ai sensi
dell’art 9 cpv. 1 OAINF né una lesione ad esso parificabile ai sensi del cpv. 2
di detto disposto – ha sostenuto che la distorsione del polso doveva essere
considerata una malattia professionale.
La
__________ ha respinto l’opposizione.
1.4. Con
tempestivo ricorso l’__________ ha chiesto che la decisione su opposizione 12
maggio 1999 venga annullata e che la __________ venga condannata a
corrispondere le prestazioni assicurative in relazione all’evento del 20 luglio
1998.
A
sostegno di questa richiesta è stata avanzato quanto segue:
"
… La ricorrente contesta appunto tale assunto,
ossia che il nesso di causalità non sarebbe esclusivo od affatto preponderante.
Infatti, l'assicurato ha sempre dichiarato di aver smantellato, nell'ambito
della sua attività professionale, uffici durante un'intera settimana
precedentemente al 20 luglio 1998, data in cui i disturbi si sono manifestati
in maniera lampante. Tale attività, non abituale per il signor __________ e
tuttavia facente parte dell'insieme dei suoi compiti, comportava per certi
versi molteplici movimenti ripetitivi, che hanno causato la tendinite al polso
destro. Già la natura dell'affezione è tipica di un movimento ripetitivo, che,
lo si è già detto, nella fattispecie è stata svolta interamente nell'ambito
dell'attività lucrativa assicurata presso la convenuta. Inoltre, non si
intravede alcuna altra causa, né la __________ la menziona, che nella
fattispecie avrebbe potuto concorrere, anche in maniera esigua, all'insorgenza
dei disturbi che hanno necessitato le cure in questione… " (I)
1.5. In risposta
la __________ ha postulato la reiezione del gravame:
"
… Nella fattispecie, il signor __________,
responsabile della manutenzione delgi stabili __________, svolge un'attività
prevalentemente di controllo e di direzione lavori.
Eccezionalmente, per circa una settimana, egli ha
dovuto aiutare i collaboratori nello smantellamento di uffici. Ed è proprio
smontando un apparecchio che egli avrebbe sentito dolori di polso destro,
avendo la sensazione di una distorsione.
Considerata l'attività svolta dall'assicurato
così come lo svolgimento dell'evento in causa, le condizioni previste dall'art.
9 cpv. 2 LAINF e dalla relativa giurisprudenza non sono adempiute. La tendinite
al polso destro annunciata dal ricorrente non è in relazione di causalità
nettamente preponderante, almeno del 75%, con l'attività svolta e pertanto il
ricorso inoltrato da __________ SA deve esser respinto…. " (V).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I dell'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
La
tendinite non figura in questo Elenco.
2.4. Il cpv. 2
dell'art. 9 LAINF prevede che le altre malattie di cui è provato siano
state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
Affinché
nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, la legge prevede,
dunque, che fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività
professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante.
La giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è
stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (RAMI
1991 p. 318ss, consid 5a; DTF 117 V 355 consid. 2a; 114 V 109 consid. 3; 111 V
201; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora precisato che ciò presume che, epidemiologicamente, la
frequenza dell'affezione in causa sia almeno 4 volte più alta per una categoria
professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 116 V 136,
consid. 5c; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 68).
Parimenti
a quanto vale secondo la giurisprudenza relativa alla nozione d'infortunio,
colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia
questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso.
Il
giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la
collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno
per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale, - la
semplice possibilità non essendo sufficiente (DTF 108 V 160) - il giudice
constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto,
l'inesistenza del diritto ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142
consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 n. U 86 pag.
50; STFA 1.12.92 in re O. non pubbl.).
2.5. L’__________
non ha fatto alcuno sforzo per sostanziare la sua tesi secondo cui la tendinite
sarebbe stata provocata, almeno nella misura del 75%, dall’attività
professionale dell’assicurato. Agli atti non vi è una sola valutazione medica!
Ciò
considerato – e vista la dinamica dei fatti così come descritta negli atti
della __________ – lo scrivente TCA ritiene che non vi siano, in concreto, gli
elementi che permettano di ritenere adempiuti i presupposti di cui all’art 9
cpv. 2 LAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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