AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.38
Data decisione, Autorità:
11.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00038
grw/nh
Lugano
11
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 marzo 1999 di
contro
la decisione del 18 marzo 1999 emanata da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 24.11.19998, mangiando
delle lenticchie, __________ si è procurato delle lesioni dentarie.
Il caso è stato annunciato
all'__________ che ha negato di dovere prestazioni non potendosi riconoscere al
richiedente la qualità di assicurato.
1.2. Contro la decisione di
opposizione che conferma tale rifiuto, __________ ha inoltrato tempestivo
ricorso affermando quanto segue:
" ... A causa di un sassolino
trovato in un prodotto acquistato presso la __________ di __________ mi sono
rotto un paio di denti.
Essendo disoccupato
ero sotto copertura infortunistica presso l'Ass. __________ la quale, dopo
l'annuncio del sinistro, si è rifiutata di assumersi la responsabilità di
corrispondere quanto dovuto per il danno subito adducendo la motivazione che,
essendo io in malattia al periodo dei fatti, non avevo più diritto ad una
copertura assicurativa contro gli infortuni.
Purtroppo, e questo
mi porta a contestare la loro decisione, nessun Ente preposto ad informarmi
ovverosia Ufficio del lavoro e __________ stessa lo ha fatto lasciandomi
pertanto senza alcuna informazione in proposito.
In seguito a ciò mi
sono rivolto alla Direzione centrale della __________ che, tramite la propria
compagnia assicurativa, vedi lettere del 18.02.1999/26.02.1999, si è rifiutata
di assumersi la responsabilità del caso adducendo motivazioni a mio parere non
valide, vedi mia raccomandata del 22.01.1999.
Chiedo pertanto un
giudizio finale sulla questione tramite il vostro intervento e, in attesa di
ulteriori comunicazioni, cordialmente vi saluto." (I)
1.3. in risposta, l'__________ ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito (III).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Per l'art 2 dell'Ordinanza
sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (in vigore dal
1.1.1996), i disoccupati che adempiono i presupposti per il diritto all'indennità
di disoccupazione (art 8 LADI) o che riscuotono indennità di disoccupazione
(art 29 LADI) devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni
presso l'__________.
L'art 3 della citata
Ordinanza prescrive che l'assicurazione inizia il giorno in cui, per la prima
volta, il disoccupato adempie le condizioni di cui all'art 8 LADI o riceve le
indennità di cui all'art 29 LADI (cpv 1). Essa termina il 30° giorno successivo
al giorno in cui, per l'ultima volta, il disoccupato adempie le condizioni di
cui all'art 8 LADI o ha ricevuto le indennità di cui all'art 29 LADI.
2.3. Il ricorrente è disoccupato.
Sino al 1° settembre 1998
egli ha percepito le indennità di disoccupazione dalla Cassa di disoccupazione
del __________.
Dal 2.9.1998 in poi (sino
almeno al 30.4.1999) egli percepisce le indennità giornaliere di malattia dal
__________ (cfr VI1).
2.4. Il __________ assicura i
disoccupati contro i rischi di perdita di guadagno quando le casse di
disoccupazione non sono più tenute a versare le indennità di disoccupazione in
seguito a malattia, maternità o infortunio sulla base dell'art 28 LADI (art 1
delle Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione collettiva
indennità giornaliera in caso di malattia, maternità ed infortunio a favore dei
disoccupati del Cantone Ticino).
Giusta l'art 28 LADI , gli
assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è
temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o maternità e
che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto
all'intera indennità giornaliera purchè adempiano gli altri presupposti. Questo
diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità
totale o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il
periodo quadro (cpv 1).
2.5. Come visto sub 2.3., il
ricorrente percepisce le indennità giornaliere dal __________ sin dal 2.9.1998.
Ciò significa, in forza dell'art 1 delle CGA del __________, che, a tale data,
egli aveva esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi
dell'art 28 LADI.
Ciò ha quale corollario
che, a tale data, in forza dell'art 3 cpv 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione
contro gli infortuni dei disoccupati, la sua assicurazione presso l'__________
aveva avuto fine.
Pertanto, correttamente,
l'__________ gli ha negato la qualità di assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster