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35.1999.24 ΓÇó Appeal withdrawn and struck from the docket
35.1999.24Other CourtOct 5, 1999Withdrawn
The Ticino Insurance Court dealt with an accident-insurance appeal that had been filed against an opposition decision. After a Federal Insurance Court judgment was produced, the appellant informed the court that it was withdrawing the appeal. Relying on the principle of party disposition, the court removed the case from its docket. It also ordered that no judicial fee be levied and that the costs be borne by the State.
Art. 23 LPTCA; arts. 351-352 CPC: withdrawal of an appeal; party disposition. The appellant may unilaterally discontinue the proceedings and thereby dispose of the object of the dispute. Upon valid withdrawal, the appellate court does not rule on the merits but strikes the case from the docket. The withdrawal extinguishes the need for substantive adjudication; cost allocation follows the procedural outcome, and the court may waive the judicial fee and place costs on the State where so ordered (consid. concerning the dispositive power of the appellant).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.24
Data decisione, Autorità: 05.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00024
grw/tf
Lugano 5 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1999 di
contro
la decisione del 25 novembre 1998 emanata da
__________ rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
in relazione al caso
ritenuto, - che, con ricorso 25.2.1999, la __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emessa il 25.11.1998 __________ e la condanna di quest'ultimo ad erogare a __________ __________ le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (I);
che, con risposta 24.3.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame;
che, l'8.7.1999, è stata ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________ (VII);
che, il 16.7.1999, __________ ha prodotto copia della sentenza emanata l'8.6.1999 dal TFA (VIII, VIII1);
che, ricevuta tale sentenza (X), la __________, con atto 10.8.1999, ha comunicato al TCA di ritirare il ricorso (XII);
che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.);
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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