AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.134
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00134
mm
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 16 settembre 1999
emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
giugno 1997, __________ - alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l'__________ - è rimasto vittima di un infortunio interessante
la spalla destra.
Accertamenti
radiologici successivamente eseguiti, hanno permesso di metter in luce una
massiva rottura della cuffia dei rotatori, lesione che ha reso necessario un
intervento chirurgico di sutura eseguito il 20 agosto 1997 presso il Centro
ortopedico e fisioterapico di __________ (cfr. doc. _).
A far
tempo dal 9 dicembre 1997, __________ è stato dichiarato totalmente abile al
lavoro (cfr. doc. _).
1.2. In data 9
aprile 1998, __________, per il tramite del suo ex datore di lavoro, ha
annunciato una ricaduta dell'evento traumatico del giugno 1997, facendo stato
di una recrudescenza dei disturbi a livello della spalla destra (cfr. doc. _),
ricaduta relativamente alla quale l'assicuratore LAINF ha riconosciuto il
proprio obbligo contributivo (cfr. doc. _).
1.3. Alla
chiusura del caso, con decisione formale 2 luglio 1999, l'__________ ha posto l'assicurato
al beneficio di una rendita d'invalidità del 20% a decorrere dal 1° gennaio
1999 e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 5% (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato (doc. ), l'_________, in data 24
agosto 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 15 dicembre 1999, __________, sempre patrocinato dal
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli una
rendita d'invalidità del 30% a far tempo dal 1° gennaio 1999 (cfr. I, p. 1).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…).
Già è stato rammentato che il medico della
__________ ritiene esigibile l'attività di autista, professione nella quale
l'assicurato sarebbe limitato unicamente nel sollevamento e nel trasporto di
oggetti di peso superiore ai 25 kg, mentre il datore di lavoro, come risulta
dal rapporto 3.2.1999, ha espresso seri dubbi che una simile attività sia
ancora possibile, visti i compiti che gli autisti alle sue dipendenze debbono
svolgere.
La osservazioni espresse dal signor __________,
riportate al punto 2 sono oggettivamente condivisibili. A mente del ricorrente,
esse possono valere in senso generale. È infatti difficile pensare che per
poter trovare un'occupazione nel settore dei trasporti di merci su strada,
svolto con camion da 24 ton., un autista non debba dare garanzia di essere in
grado di trasportare e sollevare frequentemente pesi superiori ai 25 kg, salire
e scendere ripetutamente dal ponte del camion, o ancora una guida sicura
sull'arco delle molte ore trascorse sulla strada.
È pensabile, quindi, che un datore di lavoro -
ammesso che ve ne siano di interessati ad assumere un autista sessantatreenne -
sarebbe comunque costretto ad affiancare al signor __________ un altro
dipendente, affinché lo aiuti, quantomeno, durante le operazioni di scarico e
carico. A mente del ricorrente, è ragionevole pensare che, in tali condizioni,
il reddito ancora conseguibile potrebbe al massimo ammontare a Fr. 40'378.--
(salario contrattuale versato nel primo anno d'attività ad autisti con patente
E), ammesso che trovi un datore di lavoro che gli versi pure la tredicesima
(nel settore degli autotrasportatori esiste un CCL valido unicamente per le
imprese firmatarie, che sono la minoranza di quelle attive sulla piazza
ticinese).
Viste le limitazioni fisiche, è impensabile che
il signor __________ possa pretendere
uno stipendio diverso da quello rammentato in sede di opposizione; addirittura,
contrariamente a quanto sostiene la __________A, si potrebbe pensare che il
calcolo effettuato con l'opposizione sia persino troppo ottimistico.
… Infatti, partendo dal presupposto che gli
autisti di camion, in generale, lavorano soli, e che il signor __________, alla
luce delle rammentate difficoltà (salire e scendere dal camion, alzare pesi
superiori ai 25 kg, guidare a lungo), dovrebbe, già lo si è detto, essere affiancato
nel lavoro da una seconda persona, è lecito affermare che la possibilità di
reintegrarsi nella professione di autista siano praticamente nulle.
In questo caso, ed il ricorrente chiede a codesto
lodevole TCA di verificare anche questa eventualità, alla fattispecie dovrebbe
essere applicata la prassi secondo la quale il reddito ancora conseguibile da
assicurati non qualificati, con problemi di salute, costretti, per ragioni di
salute, a cessare la professione sino al momento dell'infortunio esercitata,
non supera i Fr. 35'000.--.
… La reintegrazione professionale
dell'assicurato, volendo prescindere dalla sua attività, è limitata dalle
conseguenze dalle conseguenze post-infortunistiche e dal tipo di professione
sin qui esercitata (che implica un lavoro svolto, in generale, senza l'ausilio
di colleghi).
È pensabile, proprio per questi motivi, che un
(assai) ipotetico datore di lavoro, sarebbe costretto ad affiancargli un
secondo autista, e per tale motivo gli verserebbe uno stipendio ridotto (cfr.
punto 5 ed opposizione 24.8.1999).
Di conseguenza, effettuando il confronto del
reddito senza invalidità, nell'anno precedente all'infortunio (Fr. 57'772.--)
con quello da invalido (Fr. 40'378.--), conformemente all'art. 18 cpv. 2 LAINF,
risulta che l'assicurato subisce una perdita economica superiore a quella
ammessa dalla __________.
Dal raffronto dei redditi scaturisce un tasso di
invalidità del 30%" (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, osservando quanto
segue:
"
(…).
Innegabile è il fatto che il ricorrente non è più
in grado di svolgere l'attività esercitata al momento dell'infortunio in quanto
impossibilitato a caricare/scaricare pesi oltre i 25 kg. Pure innegabile è il
fatto che egli in detta attività avrebbe percepito un guadagno di fr.
57'772.--.
…
Il settore rendite, tenuto conto delle risultanze
di alcune indagini amministrative in attività alternative, ha quantificato in
fr. 47'000.--- il guadagno post-infortunistico. In sede di opposizione veniva chiesto
che tale posta fosse fissata in fr. 40'378.-- (fr. 3'106.-- x 13) in base al
contratto collettivo per le industrie degli autotrasporti e meglio richiamato
il salario minimo per gli autisti con patente E al primo anno di servizio.
Ora, il ricorrente è stato attivo per 42 anni
come autista presso un'impresa edile. Egli, vista l'esperienza, e facendo
astrazione dalle problematiche di natura morbosa/costituzionale e dall'età,
sarebbe in grado di percepire in ogni caso il salario minimo previsto dalle Convenzioni
per il personale che dispone di almeno 5 anni di esperienza e meglio fr.
48'958.-- (fr. 3'766 x 13). In sede di opposizione - a torto - il salario
mensile era stato moltiplicato unicamente per 12 mesi e conseguentemente si era
giunti ad un guadagno post-infortunistico di fr. 45'192.--. Tale fatto non ha
comunque influenza alcuna sulla valutazione della percentuale dell'incapacità
lucrativa.
Malgrado i postumi infortunistici il ricorrente è
in grado di fornire una guida sicura di qualsiasi automezzo (cfr. a tal
proposito visita medica di chiusura). Nessun impedimento per salire e scendere
dal camion.
…
Sul mercato generale del lavoro non può venir
ammesso che un autista venga indistintamente e
regolarmente chiamato a caricare/scaricare manualmente pesi di 25 kg o, in
altre parole, che i salari minimi previsti per gli autisti vengono corrisposti
solo a chi, oltre all'attività propria della guida, esegua cumulativamente
delle attività pesanti. Le ditte di trasporto dispongono oggi di macchinari per
il carico/scarico o ancora le manovre di carico/scarico vengono effettuate dal
personale delle ditte dove le merci vengono ritirate e poi portate" (cfr. III, p. 2s.).
in
diritto
2.1. Litigiosa è
unicamente l'entità della rendita d'invalidità
spettante a __________.
2.2. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così
l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal
1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni
sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio secondo cui,
nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione,
di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime
una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100;
DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D.,
7.6.1995 in re M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).
2.3. Nella
presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto, con decisione formale 2
luglio 1999, ha assegnato a ___________ una rendita d'invalidità del 20% a
contare dal 1° gennaio 1999. L'______ ha, in effetti, ritenuto che l'insorgente
- malgrado i postumi residuali dell'infortunio assicurato, che lo rendono
parzialmente inabile nella sua originaria professione di autista presso
l'Impresa di costruzioni _______________- sarebbe in grado di conseguire, sul
mercato generale del lavoro, il salario minimo contrattuale previsto per il
personale che dispone di almeno 5 anni di esperienza. Egli realizzerebbe, in
tal modo, un guadagno annuo di circa il 20% inferiore rispetto a quello che
avrebbe percepito qualora non fosse sopravvenuto il danno alla salute.
La tesi
difesa dall'Istituto assicuratore convenuto è fermamente contestata
dall'assicurato, a mente del quale egli potrebbe, tutt'al più, guadagnare il
salario contrattuale versato nel primo anno d'attività ad autisti con patente
E, e ciò considerati gli impedimenti risultanti dalle sequele dell'infortunio
del giugno 1997.
2.4. Facendo un
passo a ritroso nel tempo, va ricordato che, durante il periodo 29 luglio-2
settembre 1998, __________ è rimasto degente presso la __________, dove è stato
sottoposto a provvedimenti fisioterapici attivi e passivi.
Dal
relativo rapporto d'uscita 2 settembre 1998 emerge, in particolare, che
l'assicurato è stato riconosciuto in grado di riprendere l'attività di autista,
riservato il sollevamento, rispettivamente il trasporto, di pesi superiori ai
25 kg e l'esecuzione di lavori al di sopra della testa:
"
Il signor __________ sarebbe attualmente abile
al lavoro in misura completa per tutto il giorno dal 7.9.1998, nella sua
attività di camionista (senza il trasporto ed il sollevamento di oggetti del
peso superiore ai 25 kg e senza lavori oltre l'altezza del capo). Per il fatto
che il paziente, nel frattempo, ha ricevuto disdetta, si annuncerà all'ufficio
di collocamento e dovrà cercarsi un'attività adeguata. Per prevenire
un'ulteriore cronicizzazione, consigliamo un tempestivo aumento della capacità
lavorativa medico-teorica e chiusura del caso" (doc. _: traduzione in lingua italiana del rapporto
d'uscita 2.9.1998).
In data
29 ottobre 1998, ha avuto luogo la visita medica di chiusura eseguita dal
dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale - diagnosticata una periartropatia
omero-scapolare tendinotica di media entità - così si è espresso in merito alla
questione dell'esigibilità lavorativa, apprezzamento che, nella sostanza,
coincide con quello enunciato dagli specialisti della Clinica di riabilitazione
di __________:
"
Le seguenti considerazioni non tengono
conto di tutti i fattori morbosi, costituzionali e dell'età dell'assicurato
(artrite urica con recidivanti crisi di podagra, otite media purulenta cronica
a destra, età biologica molto avvanzata, conseguenze fisiche dell'intenso abuso
tabagico).
Il signor __________ può guidare dei camion anche
della categoria 28 ton./4 assi in misura normale, qualora non fosse adibito al
carico e scarico di merce pesante (di oltre 25 kg).
Rispettando queste riserve, l'assicurato può
lavorare sull'arco di tutta la giornata, senza pause supplementari.
Qualora adibito per dei lavori in magazzino può
salire e scendere le scale, anche a pioli in misura normale, spostarsi su del
terreno accidentato, anche tutto il giorno, lavorare in posizione accovacciata,
inginocchiata o con il tronco chinato senza limitazione di tempo.
Può lavorare con trapani, cacciaviti, pinze e
chiavi inglesi (per forza richiesta alle mani fino a 30 kp)" (doc. _).
Lo
scrivente TCA, da parte sua, non vede ragioni che gli impediscano di fare
proprie le puntuali considerazioni enunciate sia dai medici della __________
sia dal medico di circondario dell'__________ in relazione agli impedimenti
funzionali dipendenti dai postumi infortunistici residuali, ragioni che,
d'altronde, neppure __________ è riuscito a mettere in luce.
Del
resto, va osservato come le limitazioni evidenziate siano quelle che si
riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato una rottura della
cuffia dei rotatori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,
rispettivamente trasportare, pesi relativamente importanti nonché d'ingaggiare
l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., per dei casi analoghi, STCA 23.11.1998 in re S. O. c/
INSAI, STCA 29.7.1999 in re A. C. c/ INSAI, confermata dal TFA con pronunzia
3.1.2000 e STCA 20.11.2000 in re M. Q.-P. c/ INSAI).
2.5. A questo
punto, non rimane che da verificare se l'attività di autista sia da ritenere
compatibile e, se del caso, in quale misura lo sia, con le limitazioni
funzionali presentate dall'insorgente a causa delle conseguenze dell'evento
traumatico assicurato.
Preliminarmente,
va sottolineato che, in casu, il diritto alla rendita d'invalidità non
dev’essere necessariamente determinato facendo riferimento alla particolare
attività di autista presso l'Impresa di costruzioni __________ (per una
descrizione delle relative mansioni, cfr. doc. _: rapporto ispettivo 3 febbraio
1999), tanto più che, così come emerge dalle tavole processuali (doc. _),
__________ ha da tempo perso il proprio posto di lavoro presso la summenzionata
ditta.
La
decisione circa il tasso d’invalidità presentato dal ricorrente, può pertanto
essere presa in funzione dell’attività normalmente svolta da un autista sul
mercato generale del lavoro, facendo completamente astrazione da quella che
poteva essere la particolare situazione dell'insorgente presso l'Impresa di
costruzioni __________ (cfr., per un caso analogo, STCA 14.9.1998 in re M. P.
c/ INSAI, confermata dal TFA con sentenza 18.2.1999).
Va ancora
ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere
ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA
10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR
1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti) e che se, malgrado tale impegno,
un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo
é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di
mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é
tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995,
p. 83).
Parimenti
estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione
dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione.
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti,
stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per
l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in
ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà
di apprendimento, non riesce a trovare concretamente un'occupazione.
Questa
Corte non può condividere l'affermazione del patrocinatore dell'assicurato
secondo cui è "… difficile pensare che per poter trovare un'occupazione
nel settore dei trasporti delle merci su strada, svolto con camion da 24 ton.,
un autista non debba dare garanzia di essere in grado di trasportare e
sollevare frequentemente pesi superiori ai 25 kg, salire e scendere ripetutamente
dal ponte del camion, o ancora una guida sicura sull'arco delle molte ore
trascorse sulla strada" (cfr. I, p. 4).
Intanto -
così come pertinentemente sottolineato dall'Istituto assicuratore convenuto
(cfr. III, p. 2) - gli specialisti che si sono occupati di __________ non hanno evidenziato impedimenti di sorta
relativamente alla guida di un automezzo. Idem per quanto riguarda l'operazione
di salita e discesa dallo stesso (cfr. doc. _: "Il signor __________ può
guidare dei camion anche della categoria 28 ton./4 assi in misura normale,
qualora non fosse adibito al carico e scarico di merce pesante (di oltre 25
kg). Rispettando queste riserve, l'assicurato può lavorare sull'arco di
tutta la giornata, senza pause supplementari" - la sottolineatura è
del redattore).
In
secondo luogo e soprattutto, non può essere disatteso il fatto che oggigiorno -
nello specifico settore dell'edilizia - i camion sono normalmente equipaggiati
di gru per agevolare l'operazione di carico e scarico del materiale, di modo
che l'autista si trova a dover semplicemente manovrare i relativi comandi.
D'altra
parte - nel settore del trasporto delle merci - gli autocarri sono generalmente
dotati di montacarichi posteriore meccanico, ragione per cui, una volta che
quest'ultimo si trova a livello del terreno, la merce può essere facilmente
caricata, rispettivamente scaricata, con l'ausilio di un muletto, il tutto
senza che l'autista sia costretto a compiere particolari sforzi fisici.
Tutto ben
considerato, quindi, lo scrivente TCA è dell'avviso che __________ - malgrado
il danno alla salute alla spalla destra e gli impedimenti funzionali che ne
derivano - possa essere ritenuto senz'altro in grado di svolgere l'attività di
camionista, senza alcun apprezzabile scapito di rendimento.
2.6. Vista la
conclusione a cui si è giunti al precedente considerando, occorre ora discutere
l'aspetto economico.
Secondo
l'assicuratore LAINF convenuto, esercitando la professione di autista,
l'assicurato sarebbe riuscito a realizzare, nel 1999, un guadagno annuo pari a
fr. 48'958.--, moltiplicando per tredici mensilità il salario minimo
contrattuale previsto per personale con almeno 5 anni d'esperienza.
Da parte
sua, __________ ha invece quantificato in fr. 40'378.-- il guadagno post-infortunistico,
utilizzando il salario minimo contrattuale previsto per gli autisti al primo
anno di servizio (fr. 3'106.--).
Dalle
tavole processuali emerge che l'insorgente può vantare un'esperienza pluri-decennale
quale autista di autocarri (cfr. doc. _). A detta del suo ex datore di lavoro,
egli era addirittura considerato come "… uno dei migliori autisti e ci si
basava su di lui per la valutazione degli altri autisti" (cfr. doc. _).
Date
queste premesse e ricordato che, a fronte dei postumi infortunistici,
__________ è stato giudicato in grado d'esercitare l'attività d'autista senza
alcuna riduzione di rendimento, non si vede la ragione per cui egli, sul
mercato generale del lavoro, dovrebbe riuscire a percepire soltanto la
retribuzione minima corrisposta a coloro che hanno appena terminato
l'apprendistato.
Tutto
sommato, il TCA considera come non arbitraria la valutazione enunciata dall'__________,
il quale, lo si ricorda, ha stabilito il reddito da invalido utilizzando il
salario minimo versato ad autisti con patente E che godono d'almeno 5 anni
d'esperienza, concretamente fr. 3'766.-- lordi al mese (cfr. doc. _: salari
minimi dal 1° gennaio 1999, edito dalla Commissione paritetica cantonale per le
industrie degli autotrasporti).
In
siffatte condizioni, il tasso d'invalidità presentato da __________ - ottenuto
raffrontando i fr. 48'958.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire
qualora non fosse sopravvenuto il noto infortunio e cioè fr. 57'772.-- (cfr.
doc. _), dato assolutamente non contestato - non può essere superiore a quello
riconosciutogli dall'Istituto assicuratore convenuto con la querelata
decisione.
2.7. Discende
dalle suesposte considerazioni che a ragione l'__________ ha posto __________
al beneficio di una rendita d'invalidità del 20%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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