AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.122
Data decisione, Autorità:
19.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00122
mm/sc
Lugano
19 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 1999
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 2 settembre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
ottobre 1998, __________ è rimasto vittima di una caduta da un'impalcatura,
riportando, fra l'altro, una lesione dentaria: lussazione totale dei denti 31 e
41 e frattura con lesione della polpa del dente 11, secondo quanto emerge dal
rapporto 17 novembre 1998 del dentista __________ (doc. _).
Dopo aver
sentito il parere del proprio dentista di fiducia, il dottor ,
l', in data 28 dicembre 1998, ha comunicato al dentista __________
d'essere disposto a riconoscere il proprio obbligo contributivo, limitatamente
ai trattamenti seguenti:
"
1)
i seguenti lavori possono essere da noi assunti
-
dente 11, cura radicolare in Lit. 200'000
-
dente 11, corona provvisoria in Lit. 150'000
-
dente 11, corona metallo ceramica in Lit.
1'000'000
-
ortopantomografia 3.11.98 in Lit. 150'000
-
estrazione 31,41 in Lit. 200'000 compl.
-
provvisorio inferiore mobile in Lit. 500'000
per quanto concerne il lavoro definitivo per la
sostituzione dei denti 31 e 41, quale ente assicurativo sociale considerato lo
stato generale della dentatura (vedasi pure stato paradontale: inoltre in caso
di periodontite dei 42 e 32 il ponte proposto non darebbe garanzia di tenuta),
osserviamo di non poter concedere il ponte fisso proposto:
quale cura semplice, economica ed adeguata,
possiamo invece autorizzare una protesi parziale scheletrata, per cui la
preghiamo di inviarci un preventivo in questo senso" (doc. _).
1.2. A fronte
alle obiezioni sollevate da __________ a proposito della soluzione terapeutica
proposta per la sostituzione dei denti 31 e 41, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale 7 giugno 1999, ha ribadito che il proprio obbligo
contributivo si estende, al massimo, all'assunzione dei costi per una protesi
parziale scheletrata con ganci. Un trattamento con ponte fisso, preteso
dall'assicurato, supererebbe, in effetti, "… i limiti previsti dalla LAINF
(trattamento economico ed adeguato), …" (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato
(doc. ), l'_________, in data 2 settembre 1999, ha sostanzialmente confermato
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 23 novembre 1999, , sempre patrocinato dall',
ha chiesto che l'__________ venga condannato, in via principale, al "…
rimborso delle cure necessarie al ripristino della dentatura risultata
danneggiata in seguito all'infortunio del 5 ottobre 1998, per un importo
complessivo di Lit. 6'602'500, pari a fr. 5'500.--, a cui si deve aggiungere
l'importo necessario per procedere all'applicazione di una corona metallo
ceramica sul dente 11, pari almeno a Lit. 1'350'000 (fr. 1'125.--)", in
via subordinata, al "… rimborso delle cure necessarie al ripristino della
dentatura (con protesi amovibile definitiva), risultata danneggiata in seguito
all'infortunio del 5 ottobre 1998, secondo i dettami contenuti nella decisione
su opposizione impugnata, tuttavia sulla base delle tariffe in vigore in
Svizzera" e, in via ancor più subordinata, al "… rimborso delle cure
necessarie al ripristino della dentatura (con protesi amovibile definitiva),
risultata danneggiata in seguito all'infortunio del 5 ottobre 1998, secondo i
dettami contenuti nella decisione su opposizione impugnata. L'importo ,
comprensivo anche delle spese di cura preventivate per il dente 11, verrà
riconosciuto a forfait, tenuto conto che è inferiore rispetto alle spese sostenute
dal signor ______" (cfr. I, p. 6s.).
L'assicuratore
LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame
(cfr. III).
Circa gli
argomenti sviluppati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e
conclusioni, si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. In replica,
__________ ha, in particolare, chiesto che il TCA abbia ad ordinare una perizia
medico-dentistica giudiziaria (V).
1.5. Con
ordinanza 14 marzo 2000, lo scrivente Tribunale ha ordinato una perizia
medico-dentistica a cura del dottor __________, medico dentista e spec. SSO in
ricostruzioni fisse e removibili (X).
1.6. In data 23
maggio 2000, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XI), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (XII).
L'__________
ha preso posizione in data 5 giugno 2000 (XIII).
,
da parte sua, ha presentato le proprie osservazioni il 15 giugno 2000,
indicando voler modificare il petitum del ricorso 23 novembre 1999, nel senso
che il punto 2.1. viene a cadere, il punto 2.2. diviene la richiesta principale
ed il punto 2.3. quella subordinata (cfr. XIV). Concretamente, l'assicurato
pretende dall' il rimborso di un importo di circa fr. 5'500.--, corrispondente
ai costi che esso avrebbe dovuto assumere qualora il trattamento dentario
avesse avuto luogo in Svizzera, anziché in Italia.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è, in sostanza, circoscritto alla questione di sapere quali
trattamenti entrano in linea di conto per la cura delle lesioni dentarie
causate dall'evento traumatico 5 ottobre 1998, specificatamente, per la
sostituzione dei denti 41 e 31. A mente dell'________, un trattamento
economico ed adeguato sarebbe quello di posare una protesi amovibile,
tesi fermamente avversata da__________, il quale pretende che l'assicuratore
LAINF venga condannato ad assumersi i costi di una protesi fissa.
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati
alle lett. a) a e) dello stesso capoverso.
L'art. 54
LAINF istituisce, da parte sua, il principio dell'economicità del trattamento -
previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal (cfr. art. 23 LAMI) - recitando che chi
pratica per l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto
richiede lo scopo del trattamento quando procede a una cura, prescrive e
fornisce medicamenti, ordina o effettua trattamenti o analisi.
La cura
medica deve, dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca
d'adeguatezza fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli
insegnamenti della scienza e dell'esperienza, così come una scelta giudiziosa
fra i mezzi diagnostici e terapeutici a disposizione.
Si può
procedere ad una ponderazione fra costi e benefici, ma ciò appare legittimo
soltanto qualora entrino in considerazione diversi trattamenti e che l'uno di
essi permetta di raggiungere lo scopo perseguito, pur essendo sensibilmente più
vantaggioso dal profilo economico rispetto agli altri (cfr. F.-X. Deschenaux,
Le précepte de l'économie du traitement dans l'assurance-maladie sociale, en
particulier en ce qui concerne le médecin, in Evoluzione del diritto
delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, Berna
1992, p. 527ss.).
Secondo A.
Maurer, il precetto dell'economicità é disatteso, quando, fra due metodi di
trattamento che comportano le medesime possibilità di riuscita, viene scelto il
più costoso. Naturalmente, si tratta di valutare se vi sono dei fondati motivi
per preferire il metodo più dispendioso. Nel caso in cui vi siano dei
sufficienti motivi d'ordine medico per prediligere la cura più costosa, non vi
è, per contro, violazione del principio dell'economicità (A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 293).
2.4. In concreto,
__________, in data 5 ottobre 1998, ha riportato delle lesioni dentarie,
cadendo da un ponteggio.
Il medico
dentista curante, la dottoressa __________, ha provveduto ad estrarre i denti
41 e 31 ed a devitalizzare il dente 11. Quale trattamento definitivo, essa ha
proposto la posa di un ponte 43-42 -X-X- 32-33 nonché una corona sul dente 11
(cfr. doc. _).
L'Istituto
assicuratore convenuto, da parte sua, ha interpellato il proprio
medico-dentista di fiducia, il dottor __________, il quale ha espresso il
seguente parere riguardo alle proposte terapeutiche formulate dalla dottoressa
__________:
"a) per 11 accettare la cura canalare e
l'esecuzione di un provvisorio e successiva CCM;
b) per il MI, considerato lo stato parodontale dei 42,41,31 e 32
ritengo proponibile uno scheletrato inferiore.
I pilastri 42 e 32 non danno sufficiente
garanzia di tenuta.
In caso di periodontite
dei sopracitati denti, il ponte proposto non da garanzia di tenuta, fatto che
non si realizzerebbe con lo scheletrato inferiore (semplice aggiunta dei
denti)" (doc. _).
Con
scritto 28 dicembre 1998, l'assicuratore LAINF ha, fra l'altro, comunicato alla
dentista __________ la propria disponibilità ad assumere i costi risultanti dalla
posa di una protesi parziale scheletrata ma, in ogni caso, non quelli necessari
per un ponte fisso (cfr. doc. :). In data 12 febbraio 1999 (cfr. doc. ), l'________
ha poi precisato di riconoscere il proprio obbligo contributivo unicamente per
una protesi parziale scheletrata con ganci (e non con attacchi).
__________,
da parte sua, ha fermamente contestato la posizione difesa dall'assicuratore
infortuni, facendo riferimento, segnatamente, ad un certificato, datato 26
aprile 1999, del dottor __________, medico chirurgo:
"
In data 23/04/1999 presso __________ ho visitato
il Sig. __________, nato a __________ (LE) il 26/12/1935 e residente a
__________, a cui a seguito di un evento traumatico (incidente sul lavoro
riferisce il paziente) sono stati avulsi gli elementi 41 e 31 irrimediabilmente
persi come risulta da radiografia in suo possesso del 03/11/1998.
Si rileva inoltre frattura coronale dell'elemento
11 che necessita di trattamento canalare e riabilitazione proteica.
Per il ripristino completo, sia estetico che
funzionale, si rende inoltre necessario riabilitare la parte inferiore con una
protesi fissa per gli elementi 43/42/41/31/32/33, terapia che avrà una buona
riuscita come da riscontro radiografico in data 31/03/1999" (certificato accluso a doc. _).
2.5. Nel corso
del mese di febbraio 2000, questa Corte ha ordinato l'esecuzione di una perizia
specialistica, affidandone l'allestimento al dottor __________, medico-dentista
e spec. SSO in ricostruzioni fisse e removibili.
Il perito
giudiziario ha dapprima puntualmente descritto lo status, clinico e
radiologico, intraorale:
"
(…)
Esame stomatologico: nessuna alterazione apprezzabile. Presenza di placca e tartaro sui
denti frontali superiori e inferiore vestibolarmente o oralmente.
Appello dei denti: 18, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 23, 24,
25, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44.
Esame dentale e parodontale: profondità al sondaggio di 5 o 6 mm
nei siti 18 distale, 13 mesiale, 11 distale, 23 mesiale e 34 mesiale, tutti con
sanguinamento al sondaggio, tranne 18. Per tutti gli altri siti profondità <
4mm. Mobilità dei denti di grado 2 per 11, 12, 15, 21 e di grado 0 per
tutti gli altri. Nessuna dolenzia alla percussione. Denti devitali: 12, 13, 23,
24, 32, 33, 42, 43. Vitalità degli altri denti difficilmente accertabile con CO2.
Ricostruzione con corona o ponte in
metallo-resina dei denti 12, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43. Gap
marginale e sovracontorno diagnosticabili visivamente e con la sonda dei denti
24, 32, 33, 42, 43.
Otturazione in composto sui denti 11 cervicale e
25.
Carie cervicale del dente 18, secondaria
vestibolare del denti 11, secondaria con frattura dell'otturazione distalmente
al dente 25 e secondaria al ponte sui denti 34 e 36.
Forte attrizione/erosione dei denti 13, 14, 43,
44. Difetto cuneiforme dei denti 11, 12, 44.
Esame funzionale: apertura massima attiva = 50mm con
overbite, senza dolore. Nessuna deviazione in apertura nel piano frontale.
Protrusione e laterotrusione a sinistra (LTS) e a destra (LD`TD) = 10mm, senza
dolore.
Articolazioni temporo-mandibolari (ATM): senza
rumori e dolori, bilateralmente.
Leggera dolenzia alla palpazione dell'inserzione
del m. temporale e del m. massetere sup. e prof., bilateralmente.
Analisi occlusale diretta: overbite = 3 mm. overjet = 3 mm.
Contatti occlusali in intercuspidazione uniformi.
Mandibola facilmente manovrabile. Nessun
precontatto e slide in centric. Guida di gruppo in LTD, canina in LTS e
incisiva in protrusione.
REPERTO RADIOLOGICO
OPT del 3.11.1998
Appello dei denti:
18.15, 14, 13, 12, 11, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44.
Otturazione canalare dei denti 13, 23, 24,
insufficiente per il dente 24, 12 devitale senza otturazione canalare, con
perno estremamente largo e pareti radicolari molto sottili. Osteolisi apicale
da accertare per i denti 12 e 24.
Parodontolisi generalizzata, più avanzata nella
regione dei frontali inferiori. Osteolisi periradicolare al dente 41.
Radiografie intraorali e OPT del 4.4.2000
Appello dei denti:
18,15, 14, 13, 12, 11, 21, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 44.
Otturazione canalare dei denti 13, 23, 24, 32,
33, 42, 43, insufficiente per i denti 24, 32, 33, 42, 43. 12 devitale senza
otturazione canalare, con perno estremamente largo e pareti radicolari molto
sottili. Osteolisi apicale ("granuloma") per i denti 32, 43 e da
accertare per 12 e 24.
Parodontolisi generalizzata. (…)" (doc. _, pag. 2)
Va
immediatamente osservato che il dottor _________ ha sposato appieno la tesi
difesa dall'Istituto assicuratore convenuto, affermando che una protesi
parziale con ganci costituisce, in casu, senz'altro una soluzione
terapeutica adeguata ed economica:
"
- Tenuto conto delle lesioni ai denti 31 e
41 a seguito dell'infortunio del 5 ottobre 1998 nonché dei principi che
governano la LAINF e meglio illustrati nella decisione su opposizione 2
settembre 1999 (consid. 1 e 2) quali cure entrano in considerazione?
La radiografia del 3.11.1998 mostra lo stato
decisamente precario dei denti 31 e 41 dovuto comunque solo in minima parte
all'infortunio. Si nota infatti un riassorbimento osseo, senz'altro molto più
accentuato nella regione del 41, dovuto ad una paradontopatia generalizzata che
concerne anche i denti 32 e 42. In questa situazione concordo che fosse
necessario estrarre entrambi i denti e sostituirli temporaneamente con una
protesi provvisoria, così come è stato fatto.
Per la terapia definitiva vi sono soluzione fisse
(con denti o eventualmente impianti quali pilastri) oppure removibili.
La valutazione delle radiografie dà l'impressione
che i denti 32 e 42 da soli non siano sufficientemente affidabili per una
ricostruzione fissa. Per un ponte è quindi necessario estendere l'appoggio ai
denti 33 e 43. Ma in questo caso, vista l'integrità dei denti 32, 33, 42 e 43,
sarebbe stato meglio optare per un ponte adesivo al posto di quello
convenzionale che è stato costruito. Avrebbe permesso una buona prognosi, la
preparazione dei denti sarebbe stata meno distruttiva per i pilastri e non
avrebbe richiesto nessuna devitalizzazione. Inoltre sarebbe costato di meno,
quasi quanto una protesi parziale removibile.
Una protesi parziale con ganci rappresenta
la soluzione di regola accettata dall'assicurazione, sebbene l'avversione del
paziente nel farsi sostituire dei denti fissi con qualcosa di mobile sia più
che comprensibile. Complessivamente, in questo caso, questa sarebbe la
soluzione più indicata e tutto sommato "vantaggiosa" per il paziente.
Infatti, mentre il ponte cementato risolve esclusivamente un problema limitato
ai frontali senza che si tenga assolutamente conto del resto dell'arcata, la
protesi restituirebbe in un colpo solo i denti persi per l'infortunio e quelli
estratti da tanto tempo e che mancano ancora oggi.
Un ponte convenzionale come quello costruito,
in metallo-resina o metallo-ceramica, o una terapia su impianti non entrano in
considerazione proprio per le limitazioni poste dai regolamenti citati nel
quesito, a meno che il paziente sia disposto a pagare personalmente la
differenza" (cfr. XI, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta
- la sottolineatura è del redattore).
"
2) In particolare ritiene indicata una
protesi amovibile così come valutato dall'__________I? In caso di risposta
negativa, per quali motivi?
Sì, per i motivi trattati nella risposta al
quesito A1" (cfr. XI,
risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).
"
4) I dottori __________ e __________ avevano
proposto, come provvedimento terapeutico, il trattamento della radice e una
corona metallo-ceramica sul dente 11, nonché l'estrazione dei denti 41 e 31 e
un ponte 43-42-XX-32-33. Ritiene il perito che la cura proposta possa essere
ritenuta adeguata a ripristinare le condizioni della dentatura precedenti
all'infortunio, considerato lo stato generale della stessa?
Per quanto riguarda l'arcata inferiore la cura
proposta è senz'altro proponibile. Si veda però al proposito la risposta al
quesito A1) dove sono state proposte e motivate altre alternative.
Per l'arcata superiore, dopo aver sentito e
visitato il paziente e aver studiato l'OPT del 3.11.1998 e la radiografia del
4.4.2000 che rivelano l'assenza di qualsiasi processo apicale 1 anno e mezzo
dopo l'infortunio, si può constatare solo una piccola frattura superficiale del
dente 11 che:
a) non causa né dolore né fastidio al paziente;
b) vista la situazione odierna, non necessita di
alcun trattamento radicolare;
c) non necessita di una corona che sarebbe
inadeguata ed eccessiva per il danno subito.
Una frattura superficiale di questo tipo o non
viene trattata oppure si cura con una leggera odontoplastica o con una
ricostruzione in composito. Pertanto non esiste nessuna indicazione per una
ricostruzione del dente con una corona. Il trattamento della radice al momento
non sembra necessario" (cfr.
XI, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente).
"
5) Ritiene il perito che la protesi amovibile
scheletrata possa costituire una soluzione adeguata al ripristino dell'apparato
masticatorio del signor ____________, alle condizioni precedenti
all'infortunio?
Sì. La situazione
orale e la prognosi dei denti 31 e 41 già allora erano compromesse. Se il
paziente si fosse fatto curare prima dell'infortunio per un risanamento
completo per ripristinare il sistema masticatorio si sarebbe resa necessaria
una ricostruzione. Diversi fattori clinici e anamnestici fanno pensare che per
il mascellare inferiore molto probabilmente la scelta sarebbe caduta su una
protesi parziale. Questo infortunio ha solo modificato la cronologia degli
eventi"
(cfr. XI, risposta al
quesito n. 5 di parte ricorrente - la sottolineatura è del redattore).
L'esperto
interpellato dal TCA ha sostenuto, al termine della sua perizia, che la cura
definitiva attuata dalla dottoressa __________ - costruzione di un ponte fisso
cementato sui denti 32,33,42 e 43 - ha, in realtà, comportato addirittura più
inconvenienti che vantaggi, contraddicendo così quanto sostenuto
dall'assicurato in sede di ricorso (cfr. I, p. 4: "…, il signor __________
ha, comunque, chiesto al proprio medico dentista di procedere con un
trattamento adeguato"):
"
A complemento di queste risposte è ancora
necessario sottolineare che la terapia che è già stata eseguita ha comportato
la devitalizzazione dei denti 32, 33, 42, 43 e l'inserzione del ponte sui denti
frontali inferiori. Purtroppo questa ha pregiudicato la situazione dei denti
32, 33, 42 e 43 in seguito ai trattamenti radicolari eseguiti, a prescindere da
come è stata posta l'indicazione, che mostrano otturazioni canalari
insufficienti accompagnate da granulomi ai denti 32 e 43. Anche il ponte sui
frontali inferiori è deficitario soprattutto per la presenza di gaps marginali.
Questi problemi minacciano seriamente la prognosi dei denti pilastro e del
ponte stesso, per cui è necessario intervenire tempestivamente per evitare
ulteriori complicazioni" (cfr.
XI, p. 5 in fine).
Sulla
scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il dottor __________ - il cui
referto peritale risulta essere senz'altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell'esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b) - ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può venir tutelato l'agire
dell'assicuratore LAINF, il quale ha dato il proprio benestare per la posa di
una protesi amovibile con ganci, soluzione da considerare adeguata da un
profilo medico e sensibilmente più economica rispetto a quella posta in atto
dalla dottoressa __________.
In sede
d'osservazioni 15 giugno 2000 (XIV) - così come era, del resto, già stato il
caso in sede di ricorso - __________ ha fatto valere che il rimborso delle
prestazioni dentistiche per le quali l'Istituto assicuratore ha riconosciuto il
proprio obbligo contributivo, deve aver luogo in applicazione delle tariffe
vigenti in Svizzera, anziché di quelle in vigore in Italia.
La tesi
difesa dal qui insorgente non può essere fatta propria dallo scrivente TCA,
poiché contraria al principio secondo cui un sinistro non deve divenire fonte
di guadagno per l'assicurato.
In
casu, l'insorgente ha deciso di farsi curare in Italia, dove le tariffe
sono inferiori rispetto a quelle svizzere. Ora, non appare affatto giustificato
che l'__________ debba rimborsargli le prestazioni riconosciute secondo le
tariffe in vigore in Svizzera. Ciò equivarrebbe, in ultima analisi, a
corrispondere una somma sufficiente a coprire i costi della cura posta in atto
dalla dottoressa __________, raggirando, in tal modo, il principio
dell'economicità del trattamento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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