AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2004.11
Data decisione, Autorità:
06.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2004.11
RG/sc
Lugano
6 luglio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
- AT1
1 rappr. da:
RA1
- AT2
a
- AT1
- CV2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
sentenza 12 febbraio 2004, cresciuta in giudicato l'8 marzo 2004, il Segretario
assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi
AT1 disponendo, al dispositivo n. 5 della sentenza, la ripartizione a metà
delle rispettive prestazioni di libero passaggio accumulate durante il
matrimonio;
-
il 10
marzo 2004 il Segretario assessore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e
notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;
-
ai fini
del calcolo delle prestazioni accumulate durante il matrimonio dagli ex coniugi
AT1 il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
-
in corso
d'istruttoria il TCA ha inoltre esperito alcuni accertamenti; delle relative
risultanze, su cui agli ex coniugi è stata data facoltà di prendere posizione,
si dirà - per quanto occorra - in diritto.
considerando in
diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del
4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98], pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.], del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26
ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98];
-
giusta
l'art. 22 LFLP
" In
caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono
divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli
articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
" 1 In caso di mancata intesa, il
giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni
d’uscita.
2 Non appena
la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice
rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17
dicembre 1993 sul libero passaggio.
3 Egli deve in
particolare notificargli:
-
la decisione sulle quote di ripartizione;
-
la data del matrimonio e la data del divorzio;
-
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi
probabilmente detengono averi;
-
gli importi degli averi dei coniugi,
dichiarati da questi istituti."
- a norma
dell'art. 25a LFLP
" In
caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso
di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
in
concreto giusta l'art. 25a cpv. 1 LFLP competente ratione loci a
statuire nel merito della causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae
è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto
che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono
essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF
130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
-
in casu
dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle
dichiarazioni delle parti risulta che all'epoca del matrimonio (17 febbraio
- AT1 disponeva presso la __________ di una prestazione di libero
passaggio pari a fr. 12'905.-- (doc. XI);
-
al
momento del divorzio (8 marzo 2004, data della crescita in giudicato della
sentenza di divorzio; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge
in der Scheidung, in: AJP 1999 p. 1620) AT1 - che dopo l'uscita dalla
__________ è stato assicurato, con effetto dal 9 agosto 1999, alla AT2 dove
risulta essere a tutt'oggi assicurato - disponeva presso questo istituto di una
prestazione d'uscita di fr. 62'995.80 (doc. V+bis, doc. X);
-
di
conseguenza l'avere di previdenza di AT1 accumulato durante il matrimonio
corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita esistente al momento
del divorzio (fr. 62'995.80) e quella acquisita al momento del matrimonio (fr.
12'905.--) aumentata, quest'ultima, degli interessi maturati sino al divorzio
(art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) - calcolati applicando il tasso (minimo)
stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2),
indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto
previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce
et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au
nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 69; Schneide/Bruchez,
op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz,
in: ZBJV 2004, pp. 136s) - l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non
soggiacendo infatti a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è
titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et Consorts, Le nouveau
droit du divorce, Losanna 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg,
Art. 122, n. 65ss);
-
in casu l'avere di spettanza di AT1 presso la __________ al
momento del matrimonio (fr. 12'905.-- il 17 febbraio 1995) aumentato degli
interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 5'312.55, calcolati
applicando il tasso del 4% sino al 31 dicembre 2002, quello del 3.25% dal 1.
gennaio 2003 e quello del 2.25% dal 1. gennaio 2004 sino la data del divorzio
[art. 12 OPP]) ammonta a fr. 18'217.55;
-
di
conseguenza la prestazione di AT1 accumulata durante il matrimonio deve essere
cifrata in fr. 44'778.25 (62'995.80 - 18'217.55);
-
dagli
atti all'inserto non risulta che al momento del matrimonio CV1 fosse assicurata
presso un istituto previdenziale né che disponeva di qualsivoglia avere di
libero passaggio; al momento del divorzio, per contro, essa disponeva di una
prestazione d'uscita pari a fr. 8'608.-- presso la CV2 cui essa risulta
essere assicurata a far tempo dal 1. luglio 2001 (doc. XV);
-
la
prestazione accumulata da AT1 durante il matrimonio coincide quindi con
l'importo di fr. 8'608.-- esistente al momento del divorzio presso la
CV2;
-
stante la
chiave di ripartizione pari, per ognuno, alla metà della prestazione accumulata
dall'altro durante il matrimonio, il credito a favore di AT1 ammonta a fr.
4'304.-- (8'608 : 2), quello a favore di CV1 a fr. 22'389.10 (44'778.25 : 2);
-
considerate
le suevidenziate reciproche pretese, a favore di AT1 spetta, a saldo (art. 122
cpv. 2 CC; DTF 129 V 254s), una prestazione pari a fr. 18'085.10;
-
per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, in: SVZ 2000, p. 258);
-
l'importo
dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un
conto o polizza di libero passaggio;
-
l'importo
di fr. 18'085.10, unitamente agli interessi compensativi - al tasso
minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente,
nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(8 marzo 2004) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255-258 consid. 3-4; STFA dell'8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
dell'8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], dell'8 luglio 2003 nella causa L.
[B 113/02], del 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà essere
trasferito a favore di CV1 presso la CV2;
-
in caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale
delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135
OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e
relativi interessi compensativi di spettanza di CV1 interessi di mora giusta i
combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e
sentenze inedite del TFA succitate).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT1 durante il matrimonio ammonta a fr.
44'778.25.
2.- La
prestazione d'uscita acquisita da AT1 durante il matrimonio ammonta a fr.
8'608.--.
3.- E' fatto
ordine alla AT2 di versare alla CV2, a favore di AT1 (n. ass. __________) la
somma di fr. 18'085.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dall'8 marzo 2004.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster