AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.59
Data decisione, Autorità:
22.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.59
fc/tf
Lugano
22 aprile
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina Barzaghini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 27 novembre
2003 di
ATTO0
contro
_CONV0
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata il __________ 1941, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della
__________ dal luglio 1995 (doc. _). Ai fini dell'attuazione della previdenza
professionale dei suoi dipendenti, la datrice di lavoro era affiliata al
__________ dalla fine del 1995.
1.2. Con
decisioni 9 e 11 aprile 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton
__________ ha riconosciuto a __________ una rendita d'invalidità dal 1°
febbraio 2002 (doc. _).
Di
conseguenza, dal 1° marzo 2003 le è stata concessa anche una rendita
d'invalidità della previdenza professionale di
fr.
1'195.- mensili versatale dal __________ (doc. _).
1.3. Con lettera
12 settembre 2003 il __________ ha comunicato a __________ che a decorrere dal
raggiungimento dell'età di pensionamento, vale a dire dal
1°
ottobre 2003, la rendita d'invalidità erogatale sarebbe stata sostituita da una
rendita di vecchiaia di fr. 496.- mensili (doc. _).
1.4. Con vari
scritti 24 giugno, 31 luglio e 24 settembre 2003 al __________ __________ ha
postulato la concessione, anche dopo il compimento del sessantaduesimo anno
d'età, di una rendita di importo pari a quella percepita sino a quel momento
(doc. _).
Con
scritto 26 settembre 2003 l'istituto di previdenza ha ribadito la precedente
presa di posizione del 12 settembre 2003 (doc. _).
1.5. Con
petizione 27 novembre/15 dicembre 2003 al TCA nei confronti del __________
__________ ha chiesto che anche dopo il raggiungimento dell'età di
pensionamento l'istituto di previdenza sia tenuto a versarle una rendita dello
stesso importo di quella d'invalidità percepita fino a quel momento.
A
motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
"
Egregi signori,
a complemento della mia "petizione" del
27 novembre u.s. e come da voi richiesto con decreto 3 dicembre 2003 vi preciso
che, secondo me, non è possibile che il Fondo di previdenza __________ al
compimento dei 62 anni riduca la mia rendita AI da fr. 1'195.00 a fr. 496.00
mensili.
Da informazioni assunte presso l'Istituto delle
assicurazioni sociali risulterebbe che la comunicazione 16 giugno 2003 del
fondo citato a margine è contraria alla legge e alla giurisprudenza. L'IAS mi
ha anche detto che il vostro Tribunale ha già giudicato casi analoghi.
A mio modo di vedere, il Fondo di previdenza in
parola deve continuare il versamento della rendita AVS con l'importo uguale a
quello della rendita AI; cambia soltanto l'"etichetta" della rendita.
Ciò premesso chiedo che il Tribunale, acquisiti
tutti gli atti del __________, decida che lo stesso mi versi, come rendita di
vecchiaia LPP, lo stesso importo della rendita AI.
Preciso inoltre che, a suo tempo, ho anche
sottoscritto una dichiarazione per il versamento di quanto sopra senza ben
sapere che cosa sottoscrivevo."
1.6. Con risposta
17 dicembre 2003 il __________ ha postulato la reiezione della petizione
evidenziando, tra l’altro, quanto segue:
"
Per decisione del 16 giugno 2003, la Signora
__________ è stata riconosciuta invalida al 100% dal nostro fondo di previdenza
e ciò con effetto al 1° marzo 2003.la sua rendita mensile ammontava a Fr.
1'195.-. Tale rendita le è stata versata fino al 30 settembre 2003. Infatti, la
Signora __________ è nata il 20 settembre 1941 e di conseguenza ha compiuto 62
anni. L'articolo 19, al. 4 del regolamento stabilisce che:
«La rendita d'invalidità cessa di essere
dovuta dal mese in cui il
beneficiario percepisce la rendita di
vecchiaia.»
A partire dal 1° ottobre 2003, versiamo quindi
una rendita di pensione di Fr. 496.- al mese e ciò in virtù dell'articolo 13
al. 1 del regolamento del nostro fondo di previdenza il quale precisa:
«L'inizio del diritto alla rendita di
vecchiaia è fissato al 1° giorno del
mese che segue
quello nel corso del quale il beneficiario ha raggiunto l'età di 61 anni
compiuti per le donne, 65 anni compiuto per gli uomini (età della pensione).»
D'altra parte, la Legge federale sulla previdenza
professionale vecchiaia, superstiti e invalidità prevede sempre all'articolo 13
che il diritto alle prestazioni di vecchiaia prende inizio, per le donne, al
compimento dei 62 anni.
Come potete constatare, tanto la legge quanto il
regolamento del fondo di previdenza sono stati applicati nella vertenza che ci
concerne." (IX)
1.7. Esprimendosi
sulla risposta della convenuta, con scritto del 22 gennaio 2004 __________ ha
dichiarato quanto segue:
"
La mia petizione (27 novembre/15 dicembre 2003)
che confermo integralmente, chiede che il Tribunale decida che il Fondo di
previdenza mi versi, come rendita di vecchiaia LPP lo stesso importo della
rendita d'invalidità.
Infatti a 62 anni il Fondo avrebbe, a mio modo di
vedere, dovuto cambiare soltanto l'"etichetta" della rendita (da
invalidità a vecchiaia) ma non l'importo, ridotto da fr. 1'195.00 a fr. 496.00
mensili."
1.8. Il TCA ha in
seguito chiesto dal __________ la produzione di diversa documentazione (XII),
intimando le relative risultanze all'attrice.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la continuazione dell'erogazione a __________ della rendita
d'invalidità della previdenza professionale complementare da parte del
__________ dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento. A far tempo dal 1.
ottobre 2003 detta Fondazione ha infatti riconosciuto unicamente il versamento
di una rendita di vecchiaia di fr. 496.- mensili, in luogo della prestazione
d'invalidità di fr. 1'195.- mensili erogata sino a tale momento.
L'attrice,
per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento,
di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto
trattasi di pretesa vitalizia. Si appella in modo particolare legge e alla
giurisprudenza.
2.3. Secondo il
Regolamento dell'istituto di previdenza convenuto in vigore dal 2 giugno 2003
(doc. _) il diritto alle prestazioni d'invalidità è dovuta all'assicurato che
non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento e che a seguito di un incidente
o di malattia ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI (art. 19 cpv. 1).
La rendita d'invalidità cessa di essere dovuta, fra l'altro, dal mese in cui la
persona beneficiaria percepisce la rendita di vecchiaia o il capitale (art. 19
cpv. 4). Per l'art. 13 il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo
giorno del mese che segue il compimento, da parte del beneficiario, del 65esimo
rispettivamente, per le assicurate, del 62esimo anno d'età.
Vale
quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la
rendita d'invalidità si estingue e viene sostituita da una rendita di
vecchiaia.
2.4. In base alle
disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui
l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di
invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata,
poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF
123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11
aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
In una
pronunzia del 24 luglio 2001 l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte
giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio
a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza
sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto
la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima,
anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di
previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità
sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di
vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa
deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita
d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT
II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die
Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA
non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche
STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.5. Questa sentenza
è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il
TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio
costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza
in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il
legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli
istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza
professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal
richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita
abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del
giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della
previdenza professionale.
La
pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe
in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel
diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e
nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto
di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia
dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di
guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia
(art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua
pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità
mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario
assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP).
Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso
di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale
a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la
dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle
prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso
di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa
che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare,
l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomenta ancora la
dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli
accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base
dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di
guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una critica
alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso
d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La
dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza –
di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze
disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di
conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti
sarebbero inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto
i quali si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a coprire gli
importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza
costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati
invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24
Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376
segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer
Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die
Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24
Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die
überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium
und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische
Versicherungsgericht schiesst den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si
veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté
des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag.
201segg; Kahil-Wolff, Pacifico, in: AJP 2003 pag. 841segg.).
Questo
Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte.
Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in
una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione
di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF
127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag.
8), il TCA non può far altro che conformarvisi.
Spetterà
semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza,
o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non
pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________; del 3 maggio
2002 nella causa O., __________0; del 25 novembre 2002 nella causa S.,
__________; tutte cresciute in giudicato).
2.6. Nella
fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo
Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche
dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di
valore equivalente a quello della rendita d'invalidità, parte sovraobbligatoria
inclusa, versatagli sino a quel momento, pari a fr. 1'195.- mensili.
2.7. La Fondazione
convenuta non fa valere argomentazioni idonee a sovvertire le predette
conclusioni, la stessa limitandosi del resto a richiamare l'applicazione delle
sue norme regolamentari.
2.8. La petizione
merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. ottobre 2003 a
__________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a
quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.
2.9. Per quel che
riguarda l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva
che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile
in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Il __________ è condannato a versare a __________ una rendita di
vecchiaia di
fr. 1'195.- mensili a far tempo dal 1. ottobre 2003.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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