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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.50
Data decisione, Autorità:
15.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.50
RG/sc
Lugano
15 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 3 settembre 2003
promossa da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano
contro
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 3 settembre 2003 con
cui la Fondazione attrice ha chiesto al TCA di condannare la società convenuta
al versamento di fr. 46'333.90, oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2002 su
fr. 46'183.90, a titolo di contributi previdenziali (e spese) relativi al
periodo 1. luglio 2000 - 30 settembre 2002, postulando altresì il rigetto
dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di __________
vista la risposta di causa 7 ottobre 2003
con cui la società convenuta ha dichiarato:
" Alla
Fondazione Istituto Collettore LPP avevamo inoltrato disdetta per fine 2002 e
che
quest'ultima
non reagì alla nostra raccomandata; anzi fece emettere un precetto esecutivo.
Il nostro intento era quello di cambiare Istituto,
accordandoci per un rientro del credito dilazionato su alcuni mesi oppure
trovando un'intesa con il nuovo Istituto affinché subentrasse ritirando il
credito.
L'Istituto Collettore LPP, emettendo il precetto
esecutivo, non ci diede la possibilità di operare in questo senso: per tale
motivo facemmo opposizione.
Chiediamo che venga fissato il termine del 20.12.2003
per poter pagare il dovuto e che retroattivamente all'01.01.2003 si possa
stipulare una convenzione con altra Compagnia.
__________ sta uscendo gradatamente da un periodo di
difficoltà economica, lottando giornalmente per mantenere otto posti di
lavoro." (Doc. _)
visto lo scritto
10 ottobre 2003 con cui parte attrice ha osservato:
" (…)
Come già ampiamente dimostrato precedentemente, non ci
opponiamo ad un serio e attuabile piano di dilazione. La controparte consideri
tuttavia che nell'anno in corso non ha effettuato nessun versamento e che il
saldo attuale scoperto ammonta a ben CHF 83'858.90, destinato ad
aumentare ulteriormente di CHF 9'482.40 entro fine anno.
Riguardo alle condizioni di disdetta, l'art. 9
cpv. 2 della convenzione di adesione è chiaro: essa è valida solamente se il
datore di lavoro può fornire la prova che la previdenza dei personale viene
trasferita presso un altro istituto di previdenza registrato. AI 02.12.2002,
giorno dell'emissione della domanda d'esecuzione, il datore di lavoro non aveva
ancora indicato il nominativo del nuovo ente previdenziale. Non poteva essere
altrimenti, tenuto conto del considerevole scoperto accumulato presso di noi.
Quindi, la responsabilità per la mancata adesione ad una nuova cassa pensioni
non è ovviamente da imputare al nostro agire. L'argomentazione della
controparte in proposito viene pertanto nettamente respinta.
In ogni modo, non siamo per nulla contrari a nessuna
ulteriore disdetta per la fine del 2004, qualora avvenga nei tempi e nei modi
regolamentari." (Doc. _)
richiamato
il successivo scritto 17 ottobre 2003 di parte attrice la quale ha precisato:
" Con
la ns. risposta di causa del 10.10.2003 avevamo implicitamente accolto la
proposta di dilazione della convenuta, evidenziando nel contempo il nostro
scetticismo in merito."
(Doc. _)
ritenuto
che l'accordo intercorso tra le parti può essere omologato in quanto conforme
alla legge e ai fatti, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli in
quanto priva di oggetto (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA
10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176, 104 V 162;
Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 28; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387-388);
osservato
per il resto che la petizione in parola avendo per oggetto il pagamento dei
contributi previdenziali insoluti nel periodo 1. luglio 2000 - 30 settembre
2002, la richiesta di parte convenuta concernente la possibilità di
rescissione, con effetto al 1. gennaio 2003, della convenzione d'adesione che
la lega alla Fondazione attrice e il consecutivo trasferimento della previdenza
del personale ad altro istituto previdenziale appare ininfluente ai fini del
giudizio, ritenuto in ogni caso che in relazione a tale aspetto nessun
elemento agli atti consente nella specie di ritenere siccome adempiute le
necessarie premesse di cui all'art. 9 cpv. 2 della Convenzione d'adesione,
rispettivamente all'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente i diritti
dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434);
viste
le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.- La
petizione é stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il
presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura
o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6002 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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