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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2003.42
Data decisione, Autorità:
14.08.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.42
rg/gm
Lugano
14 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'"istanza" dell'11
agosto 2003 di
ATTO0
contro
_CONV0
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto e in diritto
-
che con
atto 11 agosto 2002 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita (in seguito:
__________) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare la cancellazione
dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF di
__________, concernente un credito di fr. 18'098.50 per premi assicurativi
della previdenza professionale dovuti nel periodo 1995-1996 (I);
-
che
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
-
che per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b
e riferimenti);
-
che in
casu, come detto, tramite PE n. __________dell'UEF di __________ la __________
ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso
di contributi assicurativi LPP relativi al periodo 1995-1996 per un importo
complessivo di fr. 18'098.50;
-
che
l'escussa ha interposto opposizione;
-
che
giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il
creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura
ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione
dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l'opposizione;
-
che in
concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di
riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79
LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito
della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF
107 III 60ss, Praxis 73 n. 195);
-
che
infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto
provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo sulla base di un
asserito riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF;
-
che per
applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per
decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore
secondo la loro competenza;
-
che di
conseguenza l'istanza in esame con cui è chiesto il rigetto provvisorio
dell'opposizione al PE n. __________dell'UEF di __________ indicante un credito
di fr. 18'098.50 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per
ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ (art. 14 e 16
LALEF; art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989
pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell'"istanza"
11 agosto 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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