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Numero d'incarto:
34.2002.45
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2002.45
RG/sc
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa che oppone
rappr. da: avv. __________
a
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto e in diritto che
-
con
sentenza di divorzio __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________
2002, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha stabilito la
ripartizione per metà ciascuno delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate
dagli ex coniugi __________ e __________ durante il matrimonio;
-
con
scritto 5 settembre 2002 il Segretario Assessore, conformemente all'art. 142
cpv. 2 e 3 CC, ha trasmesso al TCA l'intero incarto relativo al divorzio per il
calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli
istituti di previdenza degli ex coniugi, indicando la quota di ripartizione, la
durata del matrimonio e precisando che le parti non hanno comunicato i
nominativi dei rispettivi istituti di previdenza e come quindi non risultino
noti nemmeno i rispettivi importi degli averi da dividersi;
-
ai fini
del calcolo delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi durante il
matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi di determinarsi in proposito ai
sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP e di voler altresì comunicare, ai fini del
giudizio, i nominativi dei rispettivi istituti di previdenza cui erano
affiliati al momento del matrimonio e sino alla crescita in giudicato della
sentenza di divorzio;
-
in sede
istruttoria, dopo diverse e ripetute richieste d'informazione da parte del TCA
alle parti, agli istituti previdenziali interessati, a datori di lavori e a
terzi, con scritto 7 maggio 2003 la __________ - istituto di previdenza cui
__________ è stata affiliata quale collaboratrice dell'azienda __________ nel
periodo 23 dicembre 1996 - 31 maggio 2001 (doc. _) - ha reso noto che a
quest'ultima, già beneficiaria di una rendita AI, conformemente alla
risoluzione 11 marzo 2003 della Cassa è stata accordata una rendita
d'invalidità (LPP) del 100% con effetto retroattivo dal 1. aprile;
-
invitati
a prendere posizione sulle suevocate risultanze istruttorie, gli ex coniugi
__________ sono rimasti silenti (XLV);
-
giusta
l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio, le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC, gli articoli 3-5 essendo per il resto
applicabili per analogia all'importo da trasferire;
-
l'art.
25a LFLP prevede inoltre che in caso di disaccordo dei coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio il giudice del luogo del
divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP deve, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC), eseguire d'ufficio la divisione in base
alla chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio;
-
l'art.
122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un
istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di
previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio;
-
l'applicazione
dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la
prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il
matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una
rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza
diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124
CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già
sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta indennità
adeguata, tale soluzione applicandosi pure nel caso in cui le pretese
previdenziali acquisite durante il matrimonio non possono più essere divise per
altri motivi (Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der
beriflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in: AJP 2001 pag. 155ss, 155-156;
Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung,
in: AJP 1999 pag. 1613ss, 1618-1619; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce (2e partie), in: SVZ 2000 pag. 247ss; Riemer,
Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in SZS 1998, pag.
423ss; FamPra 2003 pag. 166);
-
dal
profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o
invalidità) ai sensi dell'art. 124 CC è data nel momento in cui nasce il
diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al
versamento di una prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in
cui sono dovute prestazioni assicurative (Sutter/Freiburgerhaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 238; Kieser, op. cit., pag.
157; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im
neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pag. 89ss, 91; FamPra
2002 pag. 649, 2003 pag. 413; SZS 1997 383 N. 44). Il sopraggiungere di
un caso di previdenza e quindi la nascita del diritto a prestazioni
previdenziali prima del divorzio (e precisamente prima della crescita in giudicato
della sentenza di divorzio), rendendo inattuabile una ripartizione ai sensi
dell'art. 122 CC, la compensazione delle aspettative previdenziali deve di
conseguenza essere operata dal giudice del divorzio in applicazione dell'art.
124 CC;
-
nella
fattispecie in esame il matrimonio tra gli ex coniugi __________ - per i quali
il giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà delle prestazioni
d'uscita giusta l'art. 122 CC - è stato concluso in data __________ 1990, la
crescita in giudicato della pronunzia del divorzio risalendo invece al
__________ 2002;
-
come
visto, l'istruttoria di causa ha permesso di appurare che a far tempo dal 1.
aprile 1999 __________ è stata posta al beneficio di una rendita LPP per un
grado del invalidità del 100%;
-
al
momento del divorzio risulta quindi in casu essersi già realizzato un caso di
previdenza (invalidità) per uno dei coniugi, ciò che esclude la possibilità di
una divisione degli averi di previdenza giusta l'art. 122 CC;
-
stante
l'impossibilità di eseguire la divisione giusta l'art. 25a LFLP la causa
dovendo essere trattata in applicazione dell'art. 124 CC, gli atti (unitamente
a copia dei doc. _) vengono rinviati al giudice del divorzio per ragione di
competenza (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, pag. 195ss,
259).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa
luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dagli ex coniugi
__________ durante il matrimonio.
2.- Gli atti
sono rinviati alla Pretura di __________, per ragione di competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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