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Numero d'incarto:
34.2002.22
Data decisione, Autorità:
03.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00022
RG/sc
Lugano
3 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 13 maggio
2002 della
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
con
decisione 24 luglio 1997, cresciuta in giudicato, la Fondazione l'Istituto
collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d’ufficio __________ in
quanto ha accertato che, con effetto 31 dicembre 1996, era stato sciolto il
precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti
all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);
-
che in
base ai salari notificati dal datore di lavoro la Fondazione ha stabilito
l’ammontare dei contributi dovuti nel periodo 1. gennaio 1999 - 30 giugno 2001
a favore dei propri dipendenti, per complessivi fr. 31'162.55, addebitando
inoltre fr. 800.- per spese di conteggio retroattivo, ed ha inviato i relativi
conteggi (doc. _, doc. _);
-
nelle
rispettive date 31 ottobre 2000 e 3 maggio 2001 la Fondazione ha diffidato il
datore di lavoro al pagamento dei contributi e spese da esso dovuti per fr.
25'094.45 rispettivamente fr. 29'547.55 (doc. _);
-
a seguito
del mancato pagamento dell'importo dovuto, il
2 agosto
2001 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto
esecutivo no. __________per
fr.
31'905.40, oltre a interessi del 5% dal 24 luglio 2001, e fr. 150.-, pari ai
contributi della previdenza professionale e alle spese dovuti da __________ dal
- gennaio 1999 al 30 giugno 2001 (cfr. doc. _);
-
l’interessato
ha interposto opposizione;
-
con
petizione 13 maggio 2002 la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare
__________ al pagamento di fr. 31'905.40 oltre interessi al 5% a datare dalla
domanda di esecuzione e di fr. 150.- per spese, così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di
__________;
-
il
convenuto non è intervenuto in causa malgrado la fissazione di due termini per
la presentazione della risposta di causa (II, III);
-
pendente
causa il TCA ha chiesto all'attrice alcune delucidazioni in merito al conteggio
dei contributi e delle spese chiesti in petizione (IV). Le relative risposte
sono state trasmesse al convenuto per osservazioni, il quale è tuttavia rimasto
silente.
considerato
in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
nel
merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
-
l’Istituto
collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i
datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di
previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza
professionale);
-
l’Ordinanza
citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i
contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto
dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza
(art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);
-
l’obbligo
contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato
contestato e dev’essere ammesso;
-
secondo
l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e
che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32);
-
in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del
Regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali (in
vigore dal 1. gennaio 1999), che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza,
in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario
assicurato (doc. _);
-
per la
cifra 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
-
con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
-
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
-
con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
-
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
-
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
-
con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
-
con elargizioni e donazioni." (doc. _)
-
con la
petizione in oggetto l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
__________ al pagamento di
fr.
31'905.40 per contributi insoluti oltre a interessi dal 5% a datare dalla
domanda di esecuzione e di fr. 150.- per spese, così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di
__________;
-
la
richiesta non è stata contestata dal convenuto, il quale non è intervenuto in
causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei
contributi allestito dall’attrice;
-
il
calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;
-
infatti,
le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa. Il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti (fr. 31'905.40) si fonda su
questi elementi e su quelli ricordati in precedenza e tiene conto dei bonifici
effettuati nel periodo assicurativo come pure del credito di spettanza del
convenuto a dipendenza del maggior incasso da parte dell'attrice (fr. 275.15)
rispetto a quanto dovuto dal datore di lavoro in relazione alla precedente
procedura esecutiva di cui al PE __________e a quella giudiziaria sfociata con
sentenza TCA del 8 febbraio 2000 (cfr. inc. __________) concernente il debito
contributivo nel 1997 e 1998;
-
in quanto
stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo
di fr. 31'905.40 relativo ai contributi dovuti rimasti insoluti per il periodo
- gennaio 1999 - 30 giugno 2001 (comprensivo di spese di conteggio retroattivo
per fr. 800 e spese di diffida per fr. 200), come pure l'importo di fr. 150 per
spese di esecuzione (cfr. art. 104, 106 CO; cfr. Tariffa costi amministrativi allegata
alla decisione d'affiliazione, doc. _; cfr. DTF 117 II 258) dev’essere pertanto
confermato;
-
l'Istituto
postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 24 luglio 2001, data
dell'inoltro della domanda d'esecuzione;
-
poiché il
convenuto è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni
d'affiliazione, doc. _; art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei
contributi, e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104
CO), la domanda dev'essere accolta;
-
pertanto
il convenuto dev’essere condannato a versare
fr.
32'055.40 oltre a interessi del 5% su fr. 31'905.40;
-
con la
petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dall’UE di
__________;
-
secondo
la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha
fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura
speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale
laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da
un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone
del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che
il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si
riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo
(modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
-
la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione per l’importo di fr. 32'055.40 oltre interessi del 5% su fr.
31'905.40 dal 24 luglio 2001, senza che il creditore debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
-
secondo
la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’art. 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999,
la procedura è di principio gratuita;
-
il TFA ha
tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
-
secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia
(DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);
-
nel caso
in esame il convenuto è stato affiliato d’ufficio dalla Fondazione attrice, non
ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto
opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuto in causa (malgrado la
fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la
presentazione della risposta);
-
che alla
luce della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 500.- (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP
contro P. Sagl);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Fondazione Istituto
collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana fr. 32'055.40 a
titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo 1. gennaio
1999 - 30 giugno 2001, oltre a interessi al 5% dal 24 luglio 2001 su fr.
31'905.40.
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ dell'UE di __________ per fr. 32'055.40 oltre a interessi del 5% dal
24 luglio 2001 su fr. 31'905.40.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 500.- sono poste a carico della convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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