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Numero d'incarto:
34.2002.20
Data decisione, Autorità:
09.01.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00020
34.2002.00021
BS/cd
Lugano
9 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 19 aprile e
1° maggio 2002 di
__________,
rappr. __________
contro
Cassa pensioni __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
- con
sentenza 5 maggio 2000 il TCA ha accolto la petizione presentata dalla Cassa
pensioni dei __________ (Cassa pensioni) nei confronti di __________ in data 25
giugno 1998, condannando il convenuto a restituire all'attrice prestazioni di
invalidità indebitamente percepite dal 12 febbraio 1992 al 31 ottobre 1997, per
fr. 23'823.
Circa le
modalità di restituzione dell'importo, il TCA ha stabilito che la resa veniva
effettuata tramite trattenuta, da parte della Cassa pensioni, di fr. 345
mensili sulla rendita di invalidità erogata all'assicurato, per la durata di 69
mensilità.
La sentenza è cresciuta in giudicato (inc. __________);
- con
sentenza 16 ottobre 2000 il TCA ha dichiarato irricevibile la petizione inviata
dall’assicurato tramite fax e pervenuta in data 7 agosto 2000 in cui egli ha
chiesto il ripristino, da parte della Cassa pensioni, dell'ammontare della
rendita di invalidità precedentemente riconosciuto, con effetto dal 3 agosto
In quell’occasione è stato spiegato che la sentenza 5 maggio 2000 era cresciuta
in giudicato e che in virtù del principio “ne ibis idem” il TCA non poteva
nuovamente statuire in merito alla liceità della compensazione.
Trattando inoltre la petizione come domanda di revisione, lo scrivente
Tribunale l’ha dichiarata irricevibile poiché l’assicurato non aveva fatto
valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova (inc. __________);
-
con le
petizioni in oggetto, inviate tramite fax, __________ ha nuovamente chiesto il
ripristino della rendita d’invalidità;
-
su
istanza del TCA, mediante decreto 23 luglio 2002, cresciuto in giudicato, la
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, ha esteso al
curatore __________ la rappresentanza per le cause relative alle due succitate
petizioni (doc. _);
-
con
risposte 22 settembre 2002 la Cassa pensione ha postulato la reiezione delle
petizioni, rimarcando innanzitutto di non aver mai sospeso le prestazioni
assicurative.
Essa ha poi rilevato che la rendita d’invalidità è soggetta ad una
compensazione mensile di fr. 345.— relativa alle prestazioni assicurative
ricevute in più nel periodo 13 febbraio 1997 – 31 ottobre 1997, confermata
nella STCA 5 maggio 2002.
L’amministrazione ha inoltre rilevato che, a seguito della partenza all’estero
dell’assicurato, la rendita è soggetta all’imposta alla fonte conformemente
all’art. 118 della legge tributaria cantonale ed all’art. 95 delle legge
sull’imposta federale diretta per un’aliquota complessiva del 20%.
La Cassa ha quindi determinato la prestazione mensile nel modo seguente:
"
(…)
fr. 1'857.00
fr. 1'135.00
- deduzione 20% imposta alla fonte
sull'importo effettivo
di diritto
(fr. 1'857.00 - 377.00 = fr. 1'480.00) fr. 296.00
Importo mensile fr. 839.00."
-
su
richiesta del TCA, il 29 novembre 2002 la Cassa ha fornito il calcolo della
sovrassicurazione dal 1° gennaio 1998 (doc. _);
-
tale
scritto è trasmesso all’attore per osservazioni (doc. _), il quale tuttavia è
rimasto silente;
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
vertendo le
petizioni 19 aprile e 1° maggio 2002 sul medesimo oggetto, le stesse vanno
congiunte a norma degli art. 23 della legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72
CPC;
-
secondo
l’art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla LPPP, le
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto
nonché le pretese fondate sulla responsabilità giusta l’art. 52 LPP e in merito
al regresso giusta l’art. 56a cpv. 1 LPP sono decise dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni, quale istanza unica. Il capoverso 2 prevede che valgono le
norme della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Sezione del tribunale di appello) in materia di assicurazioni
sociali, del 6 aprile 1961 (LPTCA);
-
con le
petizioni in oggetto __________ ha nuovamente contestato la decurtazione di fr.
345 mensili, da parte della Cassa pensione, della rendita di invalidità erogata
in suo favore, evidenziando di non essere a conoscenza dei motivi dell'avvenuta
riduzione;
-
come già
ricordato nella STCA 16 ottobre 2000, in merito alla liceità della trattenuta
sulla rendita di invalidità dell'assicurato di un importo di fr. 345 mensili il
TCA si è già pronunciato con sentenza 5 maggio 2000, validamente notificata
all’assicurato, per il tramite dell’allora curatrice, regolarmente nominata
dall’Autorità sulle tutele e curatele con decreto del 28 agosto 1998 (cresciuto
in giudicato);
-
pertanto,
come già stabilito con sentenza 16 ottobre 2000, le petizioni nella misura in
cui contestano la succitata trattenuta devono essere considerate irricevibili
in base al principio "ne bis in idem."
In
proposito va infatti rilevato che acquista cosa di forza giudicata una
decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una
sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando
tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso
infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva
delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio
vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la
decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni
(revisione, riesame, Häfelin/ Haller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782; Zünd, Kommentar zum Gesetz
über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).
In virtù
del principio “ne bis in idem”, il Tribunale non può quindi più pronunciarsi su
un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza
altre istanze competenti.
In tale
evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl.
8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.;
Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23 della
legge per i ricorsi al TCA e art. 98 CPC, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 153ss.).
-
pur
trattando le petizioni in oggetto come domande di revisione processuale, come
nella precedente petizione 7 agosto 2000, le stesse devono essere dichiarate
irricevibili poiché, __________ non ha manifestamente fatto valere nuovi fatti,
né portato nuovi mezzi di prova suscettibili di modificare la sentenza 5 maggio
2000;
-
per quel
che concerne l’attuale rendita, come si evince dalla risposta di causa, la
stessa è soggetta ad una decurtazione mensile di fr. 377.-- in quanto sussiste
una sovrassicurazione ai sensi dell’art. 19 della Legge sulla Cassa pensioni
__________ (Lcp) del 14 settembre 1976, in vigore al momento del pensionamento
per invalidità dell’assicurato, il quale recita:
"1 La Cassa riduce o sopprime, in modo
durevole o temporaneo, le prestazioni all’assicurato o ai suoi superstiti se
esse, cumulate con quelle dell’ AVS/AI o all’assicurazione militare federale o
dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) superano il 100 %
del salario lordo perso..
2 La rendita per coniugi, la rendita del figlio e la rendita
dell’orfano
dell’AVS/AI, sono considerate nella misura della
metà;
la completiva per il coniuge non è considerata.”
(Cfr. III, allegato _);
-
su
richiesta del TCA, con lettera 29 novembre 2002 la Cassa pensioni ha fornito il
calcolo della sovrassicurazione ex art. 19 LCP, valevole dal 1° ottobre 1998, a
cui va prestata adesione.
Infatti, l’amministrazione ha tenuto conto delle rendite AI percepite
dall’assicurato (fr. 34'548.--), nonché del salario perso (fr. 53'453.--) e
delle prestazioni versate dalla Cassa pensioni (fr. 58'263.--), ciò che
corrisponde ad una sovrassicurazione di
fr. 4'810.--, ripartita su un importo mensile di fr. 377.—.
La Cassa pensioni ha inoltre specificato che tale conteggio mensile è stato
comunicato all’assicurato al momento della modifica avvenuta al 1° gennaio
1998, precisando che non può confermare se l’interessato abbia ritirato o meno
la relativa comunicazione (XVIII);
-
l’art.
118 della Legge tributaria, prevede che:
“1 I beneficiari
domiciliati all’ estero che, in seguito a precedenti attività
dipendenti
di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre
prestazioni da un datore di lavoro o da un’ istituzione di previdenza avente
sede nel Cantone, devono l’ imposta su tali prestazioni.
2 L’aliquota della trattenuta per l’ imposta cantonale e comunale
è
stabilita
al 19 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’ aliquota
è calcolata conformemente all’ articolo 38;"
- l’art. 95
della Legge federale sull’imposta diretta (LIFD; RS 642.11), statuisce che:
"
I beneficiari domiciliati all’estero che, in
seguito a precedenti attività
dipendenti di diritto pubblico, ricevono
pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da
un’istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l’imposta su tali
prestazioni.
2 L’aliquota dell’imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi
lordi nel
caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni
in capitale, è
calcolata secondo l’articolo 38 capoverso 2.”;
-
dagli
atti risulta come __________ i, titolare di una prestazione assicurativa da
parte della Cassa pensioni __________, non sia più domiciliato a __________
(cfr. lettera 3 maggio 2002 del Municipio di __________, doc. _), ma residente
in Italia (cfr. lettera 28 maggio 2002 della Commissione tutoria regionale di __________,
doc. _), per cui rettamente l’amministrazione ha dedotto dalla rendita
l’imposta alla fonte cantonale e federale trattendendo un’aliquota complessiva
del 20%.
L’amministrazione ha inoltre segnalato che l’assoggettamento dell’assicurato
all’imposta alla fonte è stato eseguito, su comunicazione dell’Ufficio delle
imposte alla fonte, dal 1° ottobre 2001. Anche in questo caso __________ è
stato informato di tale decurtazione (XVII);
-
in
conclusione le petizioni sono da dichiarare irricevibili nella misura in cui
concernono la compensazione di fr. 345.--; per il resto le stesse vanno
respinte:
-
infine,
se l’attore di fronte alla chiara situazione giuridica della fattispecie in
esame dovesse presentare un’altra petizione di identico tenore, il TCA sarà
costretto a dichiararla come temeraria ai sensi dell’art. 20 LPTCA con
conseguente accollamento all’interessato della tassa di giustizia e delle spese
di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le
petizioni, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinte.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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