AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.16
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00016
fc/cd
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 29 marzo 2002
di
__________,
nei confronti
Pensionskasse __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1947 (doc. _), residente a __________ (I), ha svolto attività
lavorativa in Svizzera alle dipendenze __________, sede di __________, dal 1.
settembre 1970 al 28 febbraio 1991, dopodiché è rientrata in Italia.
All'uscita,
l'istituto di previdenza della datrice di lavoro presso il quale __________ era
assicurata per la previdenza professionale a far tempo dal 1. settembre 1971
(doc. _), la Cassa Pensioni __________ (già Cassa pensione dei __________), le
ha versato una prestazione di libero passaggio di fr. 23'886.40 (doc. _).
1.2. Con
petizione del 29 marzo 2002 , ritenendo la somma ricevuta nel 1991
dalla Cassa Pensioni dell' di gran lunga inferiore alle sue
aspettative, soprattutto in rapporto a quanto liquidato ad altre colleghe dopo
il 1995, ha chiesto al TCA di "valutare l'operato della Cassa". (I)
1.3. Con risposta
del 24 aprile 2002 la Cassa Pensioni dell'__________, ribadita la correttezza
della prestazione di libero passaggio versata all'attrice, ha affermato:
"
(…)
La Signora __________ è stata assicurata presso la nostra Cassa
Pensioni dal 1.9.1971 al 28.2.1991. Allora la nostra Cassa Pensioni era una
Cassa con sistema di primato delle prestazioni. In conformità al regolamento
vigente al momento dell'uscita (art. 4.6), le prestazioni sono stati calcolate
come segue:
Contributi del lavoratore CHF 13'992.00
Contributi del datore di lavoro 60% di 16'490.70 CHF 9'894.40
Prestazioni di uscita CHF 23'886.40
In allegato troverà una panoramica dei contributi versati dal
lavoratore e dal datore di lavoro, una copia del tesserino d'assicurazione per
gli anni dal 1971 al 1984, i conti dettagliati dal
1985 al 1991 nonché il Regolamento della Cassa Pensioni
dell'__________ in tre copie." (cfr. doc. _)
1.4. Con scritto
del 10 maggio 2002 l'attrice si è sostanzialmente riconfermata sulle proprie
posizioni ritenendo che la prestazione versatale sarebbe inspiegabilmente e
largamente inferiore a quella percepita da alcune sue colleghe di lavoro in
situazioni paragonabili. A suo dire, sarebbe stata vittima di una disparità di
trattamento meritevole di ulteriore accertamento. (V)
1.5. Prendendo
posizione sullo scritto dell'attrice, la convenuta, in data 6 giugno 2002, si è
così espressa:
"
(…)
Nel frattempo abbiamo esaminato i dossier relativi alla Signora
__________ e alla Signora __________.
La Signora __________ è entrata nella nostra Cassa Pensioni il
1° marzo 1977 e ne fa tuttora parte. Nel marzo 1997 ha chiesto e
ottenuto un prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà
d'abitazione. L'importo versato, tuttavia, non corrisponde a CHF 80'000.00
come indicato dalla Signora __________.
L'uscita della Signora __________ dalla nostra Cassa Pensioni ha
avuto luogo il 30 giugno 1996.
Dato che in data 1.1.1995 è entrata in vigore la legge sul libero
passaggio, le prestazioni di uscita e il prelievo anticipato per la promozione
della proprietà d'abitazione si fondano su altre basi di calcolo rispetto al
momento dell'uscita della Signora __________ del 28 febbraio 1991 dalla Cassa
Pensioni.
A partire dal 1.1.1996, inoltre, abbiamo apportato una modifica al
regolamento della nostra Cassa Pensioni. La Cassa è passata dal sistema del
primato delle prestazioni al sistema dei primato dei contributi.
Contemporaneamente è venuta a cadere la deduzione del coordinamento.
Per i motivi elencati, il calcolo delle prestazioni di uscita
della Signora __________ e della Signora __________ si basa su altre premesse.
II confronto con il calcolo delle prestazioni d'uscita della
Signora __________ del 28 febbraio 1991 non è pertanto accettabile."
(cfr. doc. _)
1.6. Con lettera
del 20 giugno 2002 __________ ha sostanzialmente ribadito proprie allegazioni
argomentando tra l'altro come segue:
"
(…)
In effetti, quanto sostenuto e dichiarato dalla Cassa non risulta
attendibile ne accettabile sia nel merito che nel metodo. Forse che l'anno 95
risulta essere una sorta di spartiacque da ultimo giudizio universale che
divide in due fasce ben distinte: da un lato (come la sott.) i lavoratori
liquidati con una somma veramente irrisoria (23.886,40 Franchi come prestazioni
d'uscita per la sott. dopo ben
quasi 20 Anni di lavoro !), dall'altra i lavoratori che a parità
di retribuzione ricevono dalla Cassa cifre enormemente superiori?.
Inoltre andrebbe ancora considerata la fatidica data
dell'1.1.96, all'orchè la Cassa Pensioni dell'__________ avrebbe
avuto l'autonoma iniziativa di apportare una modifica al proprio regolamento
(sarà certamente stata una decisione indispensabile, inderogabile e di vitale
importanza se il risultato è stato quello di concedere prestazioni
d'uscita estremamente superiori a quanto ricevuto dalla sott. soltanto
pochi anni prima !. ) E' peraltro impensabile che tutto questo possa venire a
giustificare una diversità di trattamento talmente abissale.
Per quanto attiene poi le conclusioni della Cassa - "
......il calcolo delle prestazioni di uscita della Signora __________ e della
Signora __________ si basa su altre premesse. Il confronto con il calcolo delle
prestazioni d'uscita della Signora __________ del 28 febbraio 1991 non è
pertanto accettabile" -, se esiste qualcosa di veramente inaccettabile, ingiustificabile
e assurdo è proprio questa diversità di trattamento fra le colleghe e la sott., disparità che la Cassa vorrebbe tentare di giustificare
evitando però di comunicarne la reale entità non fornendo le cifre esatte
relative alle prestazioni d'uscita delle colleghe (poiché si tratta di una
differenza dell'ordine di diverse decine di migliaia di franchi, forse
che la Cassa ha qualche remora o pudore ?)."
(cfr. doc. _)
1.7. Il TCA ha
proceduto ad alcuni accertamenti, segnatamente chiedendo alla Cassa pensioni
convenuta di produrre l'estratto del conto individuale dell'assicurata così
come di fornire ulteriori ragguagli. Le relative risultanze sono state
notificate all'attrice, la quale con una lettera del 4 settembre 2002 ha
nuovamente ribadito le proprie perplessità sull'ammontare della prestazione
ricevuta dalla convenuta, con specifico riferimento alla differenza rispetto
alle somme erogate alle sue ex colleghe di lavoro.
in
diritto
2.1. Oggetto del
presente contendere è l'ammontare della prestazione di libero passaggio
spettante a __________ a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro con
l’__________ e l'uscita dall'omonima Cassa pensioni. L'attrice ritiene in
effetti che la prestazione di fr. 23'886.40 che le è stata riconosciuta nel
1991 sia troppo esigua.
2.2. In data 1.
gennaio 1995 è entrata in vigore la nuova legge federale sul libero passaggio
integrale (LFLP), che ha introdotto, tra l’altro, l’istituto del libero
passaggio integrale (cfr. art. 15 LFLP; F. Schöbi, Das Bundesgesetz über die
Freizügigkeit in der beruflichen Alters- Hinterlassenen, - und
Invalidenvorsorge, AJP 12/94 p. 1501).
Secondo
la disposizione transitoria di cui all’art. 27 cpv. 1 LFLP
" le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto
vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita
da un istituto”.
Dagli
atti emerge che l’assicurata ha lasciato il posto di lavoro il 20 febbraio
1991; l'uscita dall'istituto di previdenza cui era affiliata, la Cassa pensioni
dell'__________, è quindi da situare alla medesima data. Tornano pertanto
applicabili le disposizioni sul libero passaggio di cui alla Legge federale
sulla previdenza professionale (art. 27-29 LPP), in vigore fino al 31 dicembre
1994 e quindi al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza (cfr. SVR 1995
BVG Nr. 39, consid. 3a; Bollettino della previdenza professionale edito
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 32, pag. 3; cfr. anche SZS
2002 pag. 263).
2.3 La LPP
prevede, tra le altre prestazioni, il versamento della prestazione di libero
passaggio (art. 27 cpv. 1 LPP nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
1994). Quest’ultima garantisce all’assicurato, alla cessazione del rapporto di
lavoro, il mantenimento della protezione previdenziale secondo la LPP.
L’assicurato ha diritto a tale prestazione se il rapporto di lavoro è sciolto
prima che si verifichi un evento assicurato ed egli lascia l’istituto di
previdenza (cpv. 2).
L’importo
della prestazione di libero passaggio dev’essere trasferito al nuovo istituto
di previdenza. Questo lo accredita a favore dell’assicurato (art. 29 cpv. 1 LPP
nel tenore previgente).
2.4. Nell'ambito
della previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP; art. 2 e 8 LPP;
previgente art. 28 LPP; cfr. DTF 117 V 44 consid. 3a) l’ammontare della
prestazione di libero passaggio è pari all’avere di vecchiaia acquisito
dall’assicurato fino al momento del trasferimento (art. 28 cpv. 1 LPP; cfr. SZS
1994 p. 462).
Ai sensi
dell'art 15 LPP l’avere di vecchiaia consta:
a. degli
accrediti di vecchiaia inerenti il periodo in cui
l’assicurato
apparteneva all’istituto di previdenza, interessi compresi:
b. delle
prestazioni di libero passaggio accreditate all’assicurato giusta
l’art. 29 cpv. 1 LPP, interessi compresi.
Gli accrediti
di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato,
secondo delle aliquote che variano in funzione del sesso e dell'età stabilite
come segue all'art. 16 LPP:
"
Art. 16 Accrediti
di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati
annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:
Età Aliquota
in per cento
_______________ del salario
coordinato
Uomini Donne___________________________
25-34 25-31 7
35-44 32-41 10
45-54 42-51 15
55-65 52-62 18"
Durante i
primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote
minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:
"
Art. 95 Ordinamento
transitorio per gli accrediti di vecchiaia
Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore
della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli
accrediti di vecchiaia:
Età Aliquota
in per cento
_______________ del salario
coordinato
Uomini Donne___________________________
25-34 25-31 7
35-44 32-41 10
45-54 42-51 11
55-65 52-62 13"
Sull'avere
di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo annuo del 4% (art. 15 cpv. 2
LPP; art 12 OPP2).
Il TFA ha
inoltre stabilito che sulle prestazioni di libero passaggio che un lavoratore
porta con sé nel nuovo istituto di previdenza, non devono necessariamente
essere concessi degli interessi (SVR 1995 LPP Nr. 40 p. 117 e 119 consid. 3;
SZS 1994 p. 462; SZS 1991 p. 199ss.; DTF 117 V 46 consid. a e b).
L’Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità
(OPP2) specifica inoltre all’art. 11 cpv. 3 che “se si realizza un evento
assicurato o se l’assicurato lascia l’istituto di previdenza nel corso
dell’anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:
a. l’interesse
annuo calcolato sull’avere di vecchiaia esistente alla fine dell’anno civile
precedente calcolato proporzionalmente fino
all’insorgenza dell’evento assicurato o fino al giorno di pagamento della
prestazione di libero passaggio;
b. gli
accrediti di vecchiaia senza interessi fino all’insorgenza dell’evento
assicurato o fino all’uscita dell’assicurato."
Secondo
l’art. 16 cpv. 1 prima frase OPP2 “al momento del trasferimento della
prestazione di libero passaggio, l’istituto di previdenza deve indicare
separatamente l’avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP.”
Secondo
il cpv. 2 del medesimo articolo sono considerati elementi dell’avere di
vecchiaia acquisito in virtù della LPP anche:
a. gli
interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo
fissato nell’art. 12;
b. gli
accrediti di vecchiaia supplementari iscritti nei conti di vecchiaia
secondo l’art. 70 cpv. 2 LPP.
2.5. Riassumendo,
conformemente alla normativa vigente sino all'entrata in vigore della LFLP
(cfr. consid. 2.2), la prestazione di libero passaggio nell’ambito della
previdenza obbligatoria (art. 6 LPP; art. 2 e 8 LPP; previgente art. 28 cpv. 1
LPP) si compone dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito da tutti
gli istituti di previdenza (art. 28 cpv. 1 LPP), a cui ha appartenuto fino al
momento della realizzazione dell’evento assicurato, oltre agli interessi (SZS
1994 p. 462; SVR 1995 BVG Nr. 39 p. 113 consid. 3b). Gli accrediti di vecchiaia
che vanno presi in considerazione sono quelli contabilizzati a far tempo
dall’entrata in vigore della LPP (1.1.1985; SVR 1995 LPP Nr. 39 p. 113 consid.
3b; DTF 115 V 29; DTF 114 V 245/246/253). La somma degli accrediti di vecchiaia
corrisponde alla pretesa minima che l'assicurato può pretendere al momento
della realizzazione di un evento di libero passaggio (DTF 114 V 246).
2.6. Il capoverso
2 dell’art. 28 LPP (sempre nella versione in vigore sino al 31 dicembre 1994)
specifica tuttavia che gli articoli 331a (se la previdenza è affidata ad un
fondo di risparmio) o 331b (se invece si tratta di un ente assicuratore) CO si
applicano se determinano una prestazione di libero passaggio più elevata. Tale
modo di procedere riguarda le fondazioni che garantiscono, accanto alla
previdenza obbligatoria, anche quella più estesa (le cosiddette “umhüllende
Kassen”, art. 49 cpv. 2 LPP; art. 6 LPP; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 278, N 20; cfr. SVR 1995 LPP Nr. 39
p. 113 consid. 3b; DTF 115 V 30).
Per la
previdenza sovra- sotto- e preobbligatoria (cosiddetta previdenza più estesa:
DTF 117 V 44, 45 consid. 3a; DTF 115 V 29; DTF 114 V 37) gli art. 331a e 331b
CO stabiliscono in modo particolare che se il lavoratore ha pagato i contributi
di previdenza per la vecchiaia i superstiti o l’invalidità a un fondo di
risparmio rispettivamente a un ente assicuratore e non riceve da esso alcuna
prestazione alla fine del rapporto di lavoro, egli acquista verso il fondo
rispettivamente verso l’ente un diritto di credito corrispondente almeno ai
propri contributi (più interessi secondo l'art. 331a, dedotte le prestazioni
pagate per la copertura di un rischio durante il rapporto di lavoro se è
applicabile l'art. 331b).
Se il
pagamento dei contributi ha avuto una durata di almeno cinque anni, il credito
del lavoratore è comprensivo non solo dei contributi propri, ma pure di una
parte adeguata, secondo gli anni di contribuzione, dei contributi del datore di
lavoro, rispettivamente della riserva matematica maturata fino alla fine del
rapporto di lavoro (art. 331a e 331b cpv. 2 CO).
In tal
caso l’ammontare della prestazione di libero passaggio dev’essere calcolata
sulla base degli statuti e del regolamento dell’Istituto di previdenza (cfr.
SZS 1994 p. 209). Devono quindi essere rispettate le esigenze minime di cui
all’art. 331a CO per i fondi di risparmio e dell’art. 331b CO per gli enti
assicuratori (DTF 114 V 246).
La
prestazione di libero passaggio secondo il CO si basa sui contributi (DTF 114 V
246); per contro l’art. 28 LPP si fonda sugli accrediti di vecchiaia, che
vengono fissati dalla legge e che possono differire dai contributi (cfr.
Maurer, Bundesozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 212).
2.7. Per quel che
riguarda il calcolo della prestazione di libero passaggio che dev’essere
erogata da un istituto che garantisce la previdenza più estesa (cfr. T. Locher,
op. cit., p. 278; U. Kieser/G. Riemer-Kafka, Tafeln zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, Tavola 59) la giurisprudenza ha
stabilito che vanno paragonate la prestazione di libero passaggio di cui al
cpv. 1 dell’art. 28 LPP (prestazione di libero passaggio secondo la LPP,
calcolata sulla base degli accrediti di vecchiaia accumulati durante
l'affiliazione) con quella di cui al cpv. 2 del medesimo articolo (prestazione
di libero passaggio secondo il CO calcolata in virtù dei contributi versati),
per il medesimo lasso di tempo (SVR 1995 Nr. 39 LPP consid. 3b p. 113; DTF 115
V 32; A. Maurer, op. cit. p. 213; S. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers im
BVG, Zurigo 1993, p. 127, 125), più precisamente per la durata
dell’appartenenza dell’interessato all’ultimo istituto di previdenza (DTF 117 V
45 consid. 3c.; DTF 114 V 254). All'assicurato spetta la prestazione più
elevata.
Secondo
l'Alta Corte, soltanto procedendo in questo modo si può stabilire se l'istituto
previdenziale ha rispettato la previdenza minima secondo la LPP.
Di
conseguenza nel calcolo comparativo di cui all’art. 28 LPP - che va effettutato
anche quando l'affilliazione all'istituto di previdenza risale a una data
precedente il 1. gennaio 1985 (DTF 115 V 32 consid. 4c) - non di deve tener
conto delle prestazioni di libero passaggio apportate nell’ultimo istituto di
previdenza, come pure di somme di riscatto o versamenti unici (DTF 117 V 46,49;
DTF 115 V 32; DTF 114 V 254). Tali importi non sono contributi che l’assicurato
ha versato all’istituto di previdenza (DTF 115 V 32; Maurer, op. cit., p. 213).
Neppure i
contributi alla previdenza preobbligatoria vengono presi in considerazione (SVR
1995 Nr. 39 LPP consid. 3b p. 113).
La
comparazione viene effettuata sulla base del conto individuale (art. 11 e 16
cpv. 1 OPP2; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna
1989, p. 516).
Con tale
modo di procedere non si distingue tra previdenza obbligatoria e previdenza più
estesa. Di conseguenza gli istituti di previdenza che garantiscono prestazioni
superiori al minimo legale non vengono costrette ad uno splitting (DTF 114 V
254).
Con il
previgente art. 28 LPP il legislatore ha voluto tenere conto del fatto che nel
caso di lavoratori in giovane età, l’ammontare dei contributi può essere
superiore rispetto a quello degli accrediti di vecchiaia (Brühwiler, op. cit.
p. 516).
Le
prescrizioni dell’assicurazione obbligatoria sono rispettate quando la
prestazione di libero passaggio secondo il CO ammonta al minimo all’ammontare
degli accrediti di vecchiaia contabilizzati nel medesimo lasso di tempo, cioè
durante l’appartenenza all’ultimo istituto di previdenza (DTF 114 V 254;
Brühwiler, op. cit. p. 515).
2.8. Le
disposizioni di cui agli art. 27ss. LPP e 11ss. OPP2 regolano la prestazione di
libero passaggio solo per quanto attiene alla previdenza obbligatoria, mentre
gli articoli 331a-c CO si riferiscono sia alla parte obbligatoria che
extraobbligatoria (cfr. art. 6 e 49 LPP; cfr. A. Maurer, op. cit., p. 211).
2.9. Dal tenore
del regolamento emerge che la convenuta è un istituto di previdenza che oltre
alla previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP, art. 49 cpv. 1 LPP),
garantisce anche quella più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; Riemer, op. cit., p.
38/39; Maurer, op. cit., p. 192).
Essa
infatti garantisce anche la previdenza preobbligatoria (quella in vigore
anteriormente al 1. gennaio 1985; DTF 117 V 167 consid. 2; DTF 115 V 29 consid.
3a.; DTF 114 V 35 consid. 1a; Riemer, op. cit. p. 41, N 48; Locher, op. cit.,
p. 46) e prevede, oltre alle prestazioni legali, tra l'altro anche prestazioni
già per un'invalidità di 1/3 (art. 3.4. del Regolamento) così come l'erogazione
di somme in capitale in caso di decesso (art. 4.4. del Regolamento, doc. _).
Di
conseguenza, in concreto occorre procedere secondo il metodo comparativo citato
ai considerandi che precedono (cfr. in particolare il consid. 2.7).
2.10. Come esposto
ai considerandi che precedono la prestazione minima che l’assicurato può
pretendere è composta dall’avere di vecchiaia accumulato a partire dal 1.1.1985
fino al momento della realizzazione dell’evento assicurato, oltre agli interessi.
Le due
prestazioni da compararsi giusta l'art. 28 cpv. 2 LPP, quella secondo la LPP e
quella secondo il CO, devono essere calcolate per il medesimo lasso di tempo e
meglio su base temporale identica, quindi per la durata dell’appartenenza
dell’interessato all’ultimo istituto di previdenza.
Tale
soluzione non pone problemi nel caso in cui gli assicurati si sono affiliati ad
un nuovo istituto di previdenza dopo il 1. gennaio 1985 (DTF 115 V 32 consid.
4b).
Diversa
la situazione nel caso in cui l’assicurato ha aderito al fondo prima del 1.
gennaio 1985, come nel caso di specie in cui l’attrice era assicurata
all’istituto di previdenza dal 1971.
Per tale
evenienza il TFA ha stabilito che, in virtù del principio secondo cui il
confronto dev’essere effettuato su basi temporali identiche, va paragonato
unicamente quanto accumulato a far tempo dal 1. gennaio 1985. Dalla prestazione
calcolata secondo il CO va pertanto dedotta la prestazione accumulata fino al
31 dicembre 1984. La somma che va concessa è quella più elevata, a cui va
inoltre aggiunta la parte relativa alla previdenza preobbligatoria (DTF 115 V
32 consid. 4b). Si effettua quindi una dissociazione non della previdenza
obbligatoria da quella facoltativa, bensì della previdenza preobbligatoria da
quella relativa alla LPP (DTF 115 V 32 consid. 4c, K. Schwander, op. cit., p.
197).
Per
calcolare la parte di prestazione di libero passaggio inerente il periodo prima
dell’entrata in vigore della LPP si considera l'assicurato come uscito dal
fondo in data 31 dicembre 1984 (Schwander, op. cit. p. 197).
2.11. Nel caso di
specie l'ammontare della prestazione di libero passaggio è prevista all'art.
4.6. del Regolamento, nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 1985,
prodotto agli atti dalla convenuta (doc. _). Detta norma prevede quanto segue:
"
Indennità d'uscita
1 Se il rapporto di servizio di un assicurato che
versa contributi viene sciolto prima delle venuta a scadenza di prestazioni,
alla persona uscente spetta verso la Cassa un diritto che corrisponde al minimo
alla somma dei contributi da lei versati (interessi esclusi).
2 Dopo cinque o più anni di servizio computabili,
il diritto della persona uscente verso la Cassa aumenta nel modo seguente:
Anni
di servizio computabili
Ulteriore
pretesa in % dei contributi versati dalla Ditta
(interessi
esclusi)
%
Anni
di servizio computabili
Ulteriore
pretesa in % dei contributi versati dalla Ditta (interessi esclusi)
%
5
10
16
44
6
12
17
48
7
14
18
52
8
16
19
56
9
18
20
60
10
20
dopo
più di 20 anni di servizio computabili l'indennità d'uscita aumenta per ogni
anno del 10% della riserva matematica rimanente, essa ammonta tuttavia al
massimo al 100% della riserva matematica rimanente.
11
24
12
28
13
32
14
36
15
40
3 L'indennità d'uscita corrisponde al minimo
all'avere di vecchiaia acquisto a norma della LPP."
2.12. Su richiesta
del TCA la Cassa ha prodotto un conteggio della prestazione d'uscita
riconosciuta all'attrice secondo i criteri suindicati.
Da una
parte, essa ha calcolato l'importo della prestazione di libero passaggio
secondo quanto stabilito dall'art 28 cpv. 1 LPP calcolando l'avere di vecchiaia
- ritenuto che all'attrice non erano stati accreditati prestazioni di libero
passaggio (art 15 e 16 LPP) - sulla base degli accrediti di vecchiaia annuali
aumentati dei relativi interessi (art 11 OPP2) e ottenendo un importo
complessivo di fr. 4'838.10 (cfr. _).
D'altro
canto, la cassa ha calcolato la prestazione di libero passaggio secondo quanto
stabilito dal CO e dal Regolamento, sommando cioè la totalità dei contributi
pagati dall'attrice durante tutto il periodo d'affilliazione (fr. 13'992) e
aggiungendo il 60% della parte del datore di lavoro (cfr. l'art. 4.6 del
Regolamento citato sopra) ottenendo un importo di fr. 23'886.40 (cfr. doc. _).
Nel
dettaglio, dalla documentazione versata agli atti emerge che la prestazione di
libero passaggio maturata, secondo il Regolamento, dal 1. settembre 1971 fino
al 28 febbraio 1991 è, come detto, di fr. 23'886.40 (Doc. _).
La
prestazione di libero passaggio secondo la LPP calcolata a partire dall’1
gennaio 1985 fino al 28 febbraio 1991 ammonta a fr. 4'838.10 (XVII; Doc. _).
Tale dato trova conferma nell’estratto conto LPP agli atti (cfr. in particolare
il Doc. _).
La
prestazione stabilita in virtù del regolamento per il medesimo lasso di tempo è
invece di fr. 6'402.55 calcolata sommando ai contributi versati dal lavoratore
(fr. 5'567.50) il 12% della parte di contributi del datore di lavoro (fr.
835.05) (Doc. _).
Quella
maturata durante il periodo dal 1. settembre 1971 fino al
31
dicembre 1984 ammonta, sempre secondo il Regolamento, a
fr.
11'474.75 calcolata sommando ai contributi del lavoratore di fr. 8'424.50 il
32% della parte di contributi a carico del datore di lavoro (fr. 3'050.25)
(Doc. _).
Conformemente
a quanto è stato appena esposto (cfr. in particolare i consid. 2.7. e 2.10)
occorre confrontare la prestazione secondo la LPP a far tempo dal 1. gennaio
1985 sino al 28 febbraio 1991 (fr. 4'838.10) con la prestazione secondo il CO e
il Regolamento calcolata per il medesimo lasso di tempo e, quindi, deducendo
dalla prestazione globale di fr. 23'886.40 l'ammontare accumulato fino al 31
dicembre 1984 pari a fr. 11'474.75 per un totale di fr. 12'411.65. Ne discende
che la somma più elevata è quella calcolata secondo il CO e il Regolamento (di
fr. 12'411.65).
All'assicurata
va pertanto riconosciuta quest'ultima somma, alla quale va aggiunta la parte
relativa alla previdenza professionale preobbligatoria di fr. 11'474.75.
D'altra parte
va osservato che la prestazione secondo il Regolamento relativa al periodo
precedente il 31 dicembre 1984, di fr. 11'474.75 (XXII) sommata a quella,
sempre regolamentare, calcolata per il periodo dal 1. gennaio 1985 al 28
febbraio 1991, di fr. 6'402.55 ((XVII) per un totale totale di fr. 17'877.30,
risulta inferiore a quella - correttamente riconosciuta all'assicurata dalla
convenuta - di fr. 23'886.40 calcolata, sempre secondo il regolamento complessivamente
per l'intero periodo d'assicurazione (1. settembre 1971 - 28 febbraio 1991) e,
quindi, tenendo conto dei contributi del lavoratore (fr. 13'922) sommati al 60%
(percentuale prevista dall'art. 4.6. del Regolamento della cassa pensioni
interessata nel caso di 20 anni di servizio computabili, XXV; cfr. consid.
2.11) dei contributi versati dal datore di lavoro (fr. 9'894.40 pari al 60% di
fr. 16'490.70, XVII).
In tali
circostanze quindi, correttamente il fondo di previdenza ha ritenuto che, in applicazione
dell'art. 28 cpv. 2 LPP, la prestazione di libero passaggio calcolata secondo
il CO e il Regolamento è superiore rispetto a quella calcolata secondo la LPP
ed ha quindi concluso che l’assicurata aveva diritto ad una prestazione di
libero passaggio di fr. 23'886.40.
Non vi è
inoltre nessun motivo di ritenere che l’ammontare dei contributi presi in
considerazione dal fondo di previdenza per il calcolo della prestazione non sia
conforme a quanto versato dall'attrice (cfr. doc. _). I dati accertati nella
documentazione prodotta agli atti coincidono infatti con quelli indicati dal
fondo di previdenza (cfr. in particolare XVII, doc. _).
D'altra
parte gli accrediti di vecchiaia, in virtù dei quali è stata calcolata la
prestazione di libero passaggio secondo la legge, corrispondono a quanto
indicato nel conto individuale a norma dell'art. 11 OPP2, il quale è conforme
alla legge e non è del resto stato contestato dall'attrice (cfr. doc. _, vedi
in particolare doc. _; vedi anche doc. _).
2.13. Infine,
riguardo alla circostanza, addotta da __________, secondo cui ad alcune sue ex
colleghe sarebbero state concesse, dopo il 1995, prestazioni d'uscita più
consistenti, fatto questo che sarebbe costitutivo di una disparità di
trattamento, va precisato che anche qualora i casi delle diverse ex dipendenti
della __________ fossero del tutto analoghi, __________ non potrebbe dedurne
nessuna pretesa posto come il TCA, nei considerandi che precedono, abbia
appurato che la prestazione di libero passaggio erogatale si basa su un calcolo
rispettoso dei disposti legali e regolamentari applicabili e, quindi,
incensurabile.
Ma a
prescindere da questa costatazione va detto che la convenuta ha esposto in modo
esaustivo e convincente nello scritto al TCA del 6 giugno 2002 (X; cfr. consid.
1.5) come le presunte differenze - che del resto l'attrice non ha sostanziato
minimamente - riscontrabili tra la prestazione di libero passaggio riconosciuta
a __________ e quelle versate a altre dipendenti da parte del medesimo istituto
di previdenza siano riconducibili al fatto che il calcolo di queste ultime
prestazioni si basava su premesse, di fatto e di diritto, diverse da quelle
prese a fondamento per la fissazione della somma erogata all'interessata nel
1991.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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