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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.47
Data decisione, Autorità:
08.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00047
RG/sc
Lugano
8 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 18 luglio
2001 di
__________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
-
che con
effetto dal 1 gennaio 1999, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale
dei suoi dipendenti la __________, con sede a __________ ha aderito alla
__________ fondazione per la previdenza professionale (doc. _);
-
che
durante l'affiliazione la __________ si è vista costretta a sollecitare il
versamento dei contributi previdenziali scoperti relativi all'anno 1999 pari a
fr. 2243 (doc. _);
-
che in
data 14 luglio 2000 la __________ ha fatto spiccare nei confronti della
__________ un precetto esecutivo dall'UE di __________ per fr. 2443, oltre
interessi dal 18 aprile 2000 e fr. 200 per spese di mora. La società debitrice
ha interposto opposizione (doc. _);
-
che con
petizione 18 luglio 2001 la __________ ha chiesto al TCA di condannare
__________, ex amministratrice unica della __________ al versamento di fr.
1690.10 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2000;
-
che con
risposta di causa 28 agosto 2001 __________ si è opposta alla domanda attorea,
rilevando in sostanza la sua non responsabilità per il mancato versamento dei
contributi previdenziali fatte valere in petizione;
-
che in
data 17 settembre 2001 la __________ ha prodotto ulteriore documentazione;
-
che con
osservazioni 26 settembre 2001 la convenuta ha postulato la reiezione della
petizione per difetto di legittimazione passiva, il contratto d'adesione su cui
si fonda la pretesa attorea essendo stato concluso tra la __________, da lei
rappresentata nella sua veste di amministratrice unica, e la __________;
considerato in diritto
- che
giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori
di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza
cantonale.
Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza
unica (art. 8 LALPP);
-
che
giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza
gli interi contributi e che sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto
di previdenza può pretendere interessi di mora;
-
che la
presente vertenza ha per oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per
l'anno 1999 dovuti in base al contratto concluso tra __________ e la __________
quale datore di lavoro, concernente l'attuazione della previdenza professionale
a favore dei dipendenti di quest'ultima, con effetto dal 1 gennaio 1999 (doc.
_);
-
che
conformemente al FUSC del 1 giugno 2001 la __________ è stata sciolta in
applicazione degli artt. 86 e 88a ORC (cfr. estratto RC di __________ del 7
novembre 2001, XI);
-
che la
convenuta non era datore degli impiegati per i quali l'attrice postula il
versamento dei relativi contributi previdenziali, ma semplicemente
amministratrice unica ed in seguito liquidatrice;
-
che di
conseguenza debitore dei contributi previdenziali litigiosi non è il convenuto,
bensì la __________, che nel frattempo è stata sciolta e nei cui confronti
l'attrice ha avviato la procedura esecutiva di cui al PE _ luglio 2000 dell'UE
di __________ (doc. _);
-
che nella
previdenza professionale non é applicabile per analogia la norma di cui
all'art. 52 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti e relativa giurisprudenza, secondo cui il datore di lavoro e, in via
sussidiaria - nell'ipotesi in cui questo è una persona giuridica sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere - i suoi organi responsabili, devono
risarcire alla cassa di compensazione i danni causati intenzionalmente o per
negligenza grave;
-
che la
pretesa fatta qui valere nei confronti di __________ può essere semmai
azionabile nei confronti di quest'ultima in applicazione dell'art. 754 CO -
secondo cui gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o
liquidazione della società sono responsabili sia verso la società sia verso i
singoli azionisti e creditori della stessa del danno cagionato mediante la
violazione intenzionale o per negligenza dei doveri loro incombenti;
-
che la
pretesa risarcitoria di cui all'art. 754 CO deve essere fatta valere per le vie
civili;
-
che
pertanto, la vertenza che qui ci occupa non costituisce una controversia ai
sensi dell'art. 73 LPP;
-
che di
conseguenza la petizione della __________ deve essere dichiarata irricevibile
non essendo data la competenza di codesto Tribunale a statuire nel merito della
stessa;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione non è ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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