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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2001.36
Data decisione, Autorità:
19.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00036
RG/sc
Lugano
19 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 16 maggio
2001 interposta da
__________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto,
-
che con petizione 16 maggio 2001 al TCA la Fondazione collettiva
LPP __________ ha chiesto la condanna della __________ (in liquidazione) con
sede a __________, al versamento di fr. 25'487.55 oltre interessi e spese, a
titolo di contributi della previdenza professionale dovuti sino al 30 settembre
2000, così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________
dell'UE di __________;
-
che la
parte convenuta non ha presentato la risposta di causa;
-
che da
accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio di __________,
emerge che in data 28 settembre 2001 la __________ è stata radiata in
applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. Estratto RC 18.10.2001);
considerato in diritto,
-
che per
l'art. 23 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA, per quanto non
stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le
materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;
-
che la
capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio
dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cif. 4 CPC);
-
che nel
caso si accerti durante il processo la carenza della capacità di essere parte,
l'azione viene dichiarata priva di oggetto (cfr. Walder, Prozesserledignug ohne
Anspruchsprüfung, Zurigo 1966, 9-10; ZR 1956 Nr. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz
über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 89;
Walder/Bohner, Der neue Zürcher Zivilprozess, Zurigo 1979, p. 126; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 16);
-
che la
__________ (in liquidazione) è stata radiata dal Registro di commercio in data
28 settembre 2001 e che quindi, in quanto inesistente, è priva della capacità
di essere parte (cfr. F. Ottaviani, op. cit. p. 16/17);
-
che di
conseguenza la petizione 16 maggio 2001 della Fondazione collettiva LPP
__________ é divenuta priva d'oggetto;
-
che la
procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1
della legge di procedura di ricorso al TCA).
-
che di
conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste a carico
dello Stato.
decreta 1.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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