AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
34.2001.3
Data decisione, Autorità:
12.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00003
fc/nh
Lugano
12 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________ Fondazione coll. LPP, __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1958, ha svolto attività lucrativa quale cuoca-gerente della mensa
aziendale __________ alle dipendenze dell'Ufficio __________ (doc. _). Ai fini
della previdenza professionale __________ è stata assicurata presso la
__________, Fondazione collettiva per la previdenza del personale (di seguito:
__________) con effetto dal 1. gennaio 1985 (doc. _).
1.2. Con
provvedimento 14 dicembre 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
assegnato a __________ una mezza rendita d'invalidità per un grado d'inabilità
del 56% a far tempo dal 1. marzo 1996 (doc. _).
1.3. Con scritto
15 dicembre 2000 all'avvocato __________, rappresentante di __________, la
__________, per contro, ha respinto la richiesta dell'interessata tendente
all'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale,
dichiarando quanto segue:
"
Egregio signor __________
In riferimento alla sua ultima missiva ci
permettiamo di comunicarle la nostra posizione attuale.
La sua cliente ha fatto ricorso contro la
decisione della __________ in quanto non accetta il grado di invalidità
accordatole. Altresì la Al sta tuttora riesaminando gli incarti riguardanti
detta inabilità al guadagno. La decisione finale non è stata ancora presa.
Il nostro regolamento prevede per la sua
mandataria una copertura assicurativa che esclude una rendita di invalidità nel
caso in cui detta inabilità al lavoro viene causata da un infortunio.
Una rendita di invalidità da parte nostra
verrebbe versata solo nel caso in cui, sommate tra di loro le rendite della Al,
della __________ e di eventuali ulteriori enti/assicurazioni, queste non
raggiungessero il 90% dell'ultimo salario comunicato.
Per evitare una sovra‑assicurazione non
verseremo una rendita di invalidità senza avere prima le decisioni definitive
sia della Al che della __________.
La problematica sull'obbligo alle prestazioni
anticipate da parte della LPP è stata già riscontrata altre volte. Il Tribunale
Cantonale di __________ ha studiato in prima sede se sia il caso che una
istituzione di previdenza anticipi una rendita di invalidità senza sapere la
decisione finale emessa dall'__________ (vedi allegati). La pratica è stata
passata poi al Tribunale federale delle Assicurazioni che tuttora lo sta
esaminando.
Speriamo di ottenere al più presto una decisione
del TFA che chiarirà una volta per tutte l'obbligo delle prestazioni in casi
simili creando un precedente." (doc. _)
1.4. Con petizione
5 gennaio 2001 __________, tramite il suo patrocinatore, ha convenuto la
__________ chiedendo al TCA di giudicare:
"1. La
petizione è accolta.
§
Di conseguenza la __________a, Fondazione collettiva per la previdenza del
personale, __________, è condannata a versare a __________ una rendita di
invalidità LPP, valendo un grado di invalidità di almeno il 56%, più interessi
del 5% dal 1. marzo 1996.
- A __________ è concessa
l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio tramite l'avv. __________."
A
motivazione della propria richiesta, l'interessata ha dapprima rilevato che la
riserva contenuta nei certificati di previdenza della convenuta prevedenti
l'esclusione della rendita d'invalidità nel caso in cui l'incapacità di
guadagno sia causata da un infortunio è priva di efficacia in ambito LPP,
perché contraria al diritto federale. D'altro canto, a suo avviso all'istituto
di previdenza non è data la possibilità di rifiutare il versamento di
prestazioni in attesa di conoscere le decisioni definitive di altri
assicuratori, nella specie dell'AI e dell'__________, al fine di evitare una
sovrassicurazione (I).
1.5. Con scritto
25 gennaio 2001 la __________ ha chiesto la sospensione della causa sino
all'emanazione, da parte del TFA, di una decisione sui ricorsi interposti da un
altro istituto di previdenza e aventi per oggetto il tema di sapere se è dato
l'obbligo dell'assicuratore LPP di versare una rendita d'invalidità prima di
una decisione definitiva circa le prestazioni LAINF, difettando in simile
evenienza le premesse per procedere al calcolo di un eventuale sovraindennizzo
ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 OPP 2 (III).
Nel
merito, con risposta del 26 febbraio 2001 la convenuta, pur non contestando il
principio del diritto alla prestazione d'invalidità, ha postulato la reiezione
della petizione affermando quanto segue:
"2.
In merito alle basi regolamentari, menzionate dall'attrice alle cifre 4 e 5
dell'istanza di giudizio, la convenuta si permette di addurre le precisazioni
seguenti:
Riguardo
alla regola generale relativa alla riduzione delle prestazioni, applicabile nel
caso in cui l'indennità corrisposta supera il salario presumibilmente perso
(art. 29.1 del regolamento), l'attrice non ha considerato la "lex
specialis" di cui all'art. 7.2: "Se (.... ) l'incapacità di guadagno
è attribuibile a un infortunio o a una malattia, per cui l'assicurazione contro
gli infortuni o l'assicurazione militare è tenuta a versare delle prestazioni,
la Fondazione versa le sue prestazioni esclusivamente nell'ambito delle
disposizioni legali di coordinamento; le sue prestazioni non superano comunque
quelle minime legali." Nel presente caso risulta quindi determinante
esclusivamente la disposizione legale di coordinamento.
Prova: Regolamento di previdenza Doc.
_ della Petizione
La convenuta sostiene il punto di vista che l'attrice abbia diritto a una
rendita d'invalidità unicamente nella misura in cui, in virtù della LAI e della
LAINF, subisce una perdita di guadagno superiore al 10%. Al riguardo, la perdita
di guadagno si riferisce sempre a determinati periodo di tempo. In mancanza di
una decisione esecutiva dell'assicuratore contro gli infortuni, al momento non
è ancora possibile effettuare un calcolo della sovrassicurazione concreta dal
Marzo 1996.
Attualmente
non può essere determinata la prestazione legale dovuta ‑ a prescendere
dall'ulteriore accumulo dei premi di risparmio per la vecchiaia.
Di
conseguenza manca un presupposto fondamentale per il calcolo della prestazione
d'invalidità; nella fattispecie il diritto a questa prestazione non è
contestato. Un versamento di rendite d'invalidità alla data attuale
risulterebbe diametralmente opposto, per lo meno in un'ottica retrospettiva,
alle prescrizioni emanate per impedire indebiti profitti dell'assicurato in
caso di concorso di prestazioni (art. 34 cpv. 2 LPP).
Se, analogamente alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di
__________ del 29 aprile 1997 __________si volesse tuttavia sostenere, alla
data attuale, un diritto a rendite d'invalidità, allora si potrebbe trattare
esclusivamente di una prestazione anticipata. Alla sentenza summenzionata va
innanzi tutto contrapposto che, nell'ambito della previdenza professionale,
manca una disposizione riguardo all'obbligo di prestazioni anticipate,
paragonabile a quella di cui all'art. 78 cpv. 1 lit. a LAMal in relazione con
l'art. 112 OAMal. Inoltre, il legislatore non ha stipulato ‑ né a livello
di legge né di ordinanza ‑ alcuna relativa regolamentazione in merito a
un'eventuale compensazione successiva analogamente all'art. 115 seg. OAMal.
Infine, in merito alle prestazioni anticipate indebitamente corrisposte non è
applicabile l'art. 50 cpv. 3 LAINF, contrariamente al l'argomentazione del
Tribunale cantonale delle assicurazioni di __________.
I
fatti summenzionati escludono l'esistenza di una lacuna legislativa, che quindi
richiederebbe di essere colmata dal giudice; infatti, il legislatore, da una
lato ha debitamente considerato la problematica del coordinamento con altre
assicurazioni sociali e, dall'altro non ha però ripreso per l'ambito della
previdenza professionale l'obbligo di prestazioni anticipate, ancorato nella
LAMal e, in precedenza, nella (vecchia) LAMI.
Il principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, cui si appella
l'attrice, secondo cui una controversia tra due enti assicuratori in merito
all'obbligo di fornire delle prestazioni non deve comportare delle conseguenze
negative per l'avente diritto, non può essere qui applicato de facto: la
convenuta non è coinvolta in alcun modo nella controversia giuridica tra
l'attrice e il suo assicuratore LAINF; inoltre, tale controversia giuridica non
comporta alcuno svantaggio per l'attrice. Per contro, in caso d'accettazione
dell'obbligo di prestazioni anticipate, senza regolamentazioni legali o
conformi alla legge concomitanti in merito a una compensazione successiva, la
convenuta subirebbe degli svantaggi di notevole entità. In considerazione
dell'impignorabilità delle prestazioni risultanti dalla LAI e dalla LAINF, la
disponibilità dell'attrice a un rimborso successivo delle prestazioni
anticipate indebitamente corrisposte non è di utilità alla convenuta (cfr. art.
50 cpv. 1 LA] e art. 50. cpv. 1 LAINF).
Per i motivi di cui sopra la convenuta chiede che l'istanza di giudizio venga
integralmente respinta." (VII)
1.6. In data 7
marzo 2001 il Vicepresidente del TCA ha sospeso la causa sino al 31 maggio 2001
(VIII) e, con decreto di medesima data, ha accolto la domanda dell'assicurata
tendente alla concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria (IX).
1.7. Con scritto
20 aprile 2001 al patrocinatore dell'attrice, pervenuto in copia al TCA, la
, preso atto dell'emanazione della sentenza del TFA nella causa
venuta in essere tra l'interessata e l', ha dichiarato di riconoscere
la richiesta prestazione affermando quanto segue:
"
Egregio signor __________i
La ringraziamo per il pronto invio della
decisione del Tribunale federale delle assicurazioni in merito alla causa
"__________ contro __________ ".
Tale decreto esclude qualunque componente di
infortunio come causa diretta all'incapacità permanente al guadagno della
signora __________.
Contemporaneamente viene a cadere la condizione
primaria della causa da lei intentata alla nostra Compagnia di Assicurazioni.
Siamo pertanto lieti di informarla che
corrisponderemo alla signora __________ una rendita di invalidità per un grado
di incapacità al guadagno del 56%, come stabilito dall'Assicurazione federale
per l'invalidità Al.
La rendita verrà versata retroattivamente al
14.03.1997 non appena saremo in possesso delle coordinate bancarie o postali
della sua assistita. La invitiamo quindi a farle compilare e firmare il
formulario allegato "Pagamento" ed a rispedircelo a stretto giro di
posta. Il
conteggio definitivo le verrà inviato a tempo
debito.
Voglia gradire nel frattempo i nostri più sinceri
saluti." (X)
1.8. Con
ulteriore presa di posizione del 7 giugno 2001 la __________ ha specificato
quanto segue:
"
Egregio signor __________
Ci riferiamo alla decisione dell'assicurazione
federale per l'invalidità di Bellinzona, la quale accorda il diritto ad una
mezza rendita e riconosce un grado d'invalidità del 56%, a decorrere dal
01.03.1996, a favore dell'assicurata summenzionata.
Nella prospettiva di garantire l'avere di
vecchiaia dell'assicurata, secondo l'art. 14 dell'ordinanza sulla previdenza
professionale (OPP2), abbiamo suddiviso la polizza in due parti; la prima n°
__________ concernente la parte attiva (44%) e Ia seconda n° __________inerente
la parte passiva (56%), esente dal pagamento dei contributi assicurativi.
Le trasmettiamo quindi la nuova documentazione
inerente la copertura assicurativa a partire dal 01.01.1996.
Contemporaneamente le presentiamo il conteggio
relativo al versamento della rendita di invalidità per il periodo compreso dal
14.03.1997 al 30.06.2001.
Rendita annuale di invalidità dal 14.03.1997
Fr. 9'206.00
Rendita annuale di Invalidità dal 01.01.2000
Fr. 9'299.00
(rincaro incluso)
Rendita annuale di Invalidità dal 01.01.2001
Fr. 9'426.80
(rincaro incluso)
L'importo Totale di Fr. 39'763.60 è stato versato
sul conto __________ della banca __________. La invitiamo a conservare la
presente per la prossima dichiarazione delle tasse.
Rimaniamo a sua disposizione per eventuali
ulteriori informazioni complementari e cogliamo l'occasione per porgere a lei e
alla sua assistita i nostri migliori saluti.
Fondazione collettiva delle __________."
1.9. Richiesto
dal TCA, in data 9 luglio 2001 l'Istituto previdenziale convenuto ha dichiarato
di riconoscere sulla prestazione d'invalidità interessi di mora a decorrere dal
28 aprile 2001 motivando:
"
Come può rilevare dall'art. 28.4 del regolamento
di previdenza allegato, la nostra Fondazione di Previdenza si riserva un
termine di pagamento di 30 giorni dal momento in cui tutti i documenti
necessari al versamento della rendita sono stati inoltrati.
Il formulario con i dati necessari al
trasferimento bancario ci è giunto in data 27.04.2001, fissando di conseguenza
la scadenza per il versamento al 27.04.2001.
Le prestazioni sono state versate tuttavia solo
al 01.06.2001. Accordiamo pertanto alla signora __________ interessi di mora
del 4% (Art. 28.5) per il periodo compreso dal 28.04.2001 al 31.05.2001.
Tali interessi ammontano a Fr. 150.20 e verranno
versati nei prossimi giorni sul conto della Signora __________."(XV)
1.10. Detta presa
di posizione è stata contestata dall'interessata, la quale, tramite il suo
rappresentante, ha ribadito la sua richiesta intesa al riconoscimento di
interessi di mora a far tempo dal 1. marzo 1996, momento dal quale è stata
riconosciuta la rendita d'invalidità AI (XVII).
Con
scritto 13 agosto 2001 l'Istituto di previdenza si è dal canto suo confermato
nelle proprie posizioni affermando quanto segue:
"
- Secondo il nostro regolamento (art. 28.4.)
__________ si riserva un termine di pagamento di 30 giorni dal momento in cui
tutti i documenti necessari al versamento della rendita sono stati inoltrati.
La sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni del 13 marzo 2001 ci è stata inviata a soltanto il 17 aprile
2001, dopodiché abbiamo domandato alla signora __________ di mandarci i dati
necessari al trasferimento bancario. Questi dati ci sono giunti il 27 aprile
2001. Poiché le prestazioni sono state versate tuttavia solo al 1 luglio 2001,
abbiamo accordato alla signora __________ interessi di mora del 4 % (art. 28.5.
del regolamento) per il periodo compreso dal 28.04.01 al 31.05.01. Inoltre a
questa cifra di Fr. 150.20 non sono dovuti altri interessi di mora.
Perciò __________ mantiene la sua posizione presa
nello scritto al TCA del 9 luglio 2001.
- E giusto che con decisione 14 dicembre 1998
l'Ufficio Al aveva riconosciuto a __________ una mezza rendita Al dal marzo
- Al contrario dell'affermazione dell'avvocato, questa decisione è arrivata
a conoscenza di __________ soltanto il 13 gennaio 2000 (vedasi copia allegata).
Fino al 13 gennaio __________ non era quindi al corrente della mezza rendita
concessa dall'Al.
Se il Tribunale delle assicurazioni non dovesse
sostenere la nostra opinione esposta in cifra 1. di questo scritto, insistiamo
nel fatto che fino il 13 gennaio 2000 non eravamo a conoscenza della mezza
rendita concessa dalla Al e che dunque non abbiamo il dovere pagare interessi
di mora per il periodo compreso dal 14 dicembre 1998 al 13 gennaio 2000."
(XIX)
1.11. È seguito un
ulteriore scambio di scritti nei quali le parti hanno sostanzialmente
riconfermato le rispettive posizioni (XXI, XXIII).
Con
lettera 13 settembre 2001 al TCA il patrocinatore di __________ ha precisato
quanto segue:
"
Onorevole Signor Giudice Delegato,
ho preso atto dello scritto 5 settembre 2001
della __________.
Anche seguendo la tesi della controparte, essa
non spiega per quale ragione, una volta ricevuta la decisione dell'AI (13
dicembre 2000) abbia atteso ben 18 mesi (7 giugno 2001) per versare a
__________ la rendita Al.
Se la __________ fosse stata diligente avrebbe
dovuto, una volta ricevuta la decisione dell'AI, comunicare immediatamente
all'assicurata il versamento della prestazione e non aspettare un così lungo
periodo.
A scanso di equivoci, mi preme sottolineare che
con petizione 5 gennaio 2001 avevo chiesto che la convenuta fosse condannata a
versare una rendita dì invalidità del 56% a partire dal 1. marzo 1996. Con la
presa di posizione 7 giugno 2001, a lei trasmessa il 9 luglio 2001, la
__________ ha riconosciuto una rendita annuale di invalidità del 56% a
partire dal 14 marzo 1997. E' chiaro che se il grado di invalidità del 56%
non è più oggetto di discussione, il periodo a partire dal quale la rendita
dev'essere versata è tuttora da esaminare, visto che l'assicurata pretende che
la prestazione sia versata dal 1° marzo 1996, momento a partire dal quale
l'Ufficio Al ha riconosciuto una mezza rendita." (XXV)
In
proposito, il successivo 25 settembre 2001, la convenuta ha replicato come
segue:
"
Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Giudici
Ci riferiamo allo scritto 13 settembre 2001
dell'avvocato __________ al TCA e presentiamo le nostre osservazioni nel
termine stabilito.
-
__________ ha aspettato la decisione del
Tribunale nella causa __________ contro l'istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni Lucerna per sapere se era l'__________ a
dover versare le prestazioni. In questo caso __________ ‑ non avendo la
possibilità della compensazione con l'__________ ‑ avrebbe corso il
pericolo di versare prestazioni non dovute.
-
Secondo l'articolo 26 Il LPP l'istituto di
previdenza può differire i suoi prestiti finché la persona assicurata non
riceva più il suo salario completo.
La signora __________ ha ricevuto indennità
giornaliere dall'__________ per tutto l'anno 1996 e per metà dell'anno 1997,
dopodiché le indennità giornaliere le sono state versate direttamente e non più
tramite l'Ufficio __________ (rinvio agli allegati). Per questo periodo dal
1996 fino a una data non nota da parte di __________ (almeno però fino al 30.06
1997), la signora __________ non ha alcun diritto a una rendita di parte di
__________. Il nostro conteggio della rendita di invalidità dal 14.03.1997 è
stato effettuato considerando un periodo d'attesa di 24 mesi (cfr. art. 3.6.
del regolamento). Erroneamente __________ non a considerato le indennità
giornaliere che sono state versate oltre il 14.03.1997." (XXVII)
Dal canto suo, il 21 novembre 2001 il
patrocinatore dell'assicurata, richiamati gli art. 34 cpv. 2 LPP e art. 24 e 25
OPP 2, ha affermato che non è corretto sostenere che __________ avrebbe corso
il rischio di versare prestazioni non dovute, senza possibilità di compensarle
con la __________. A suo dire inoltre l'applicazione dell'art. 26 cpv. 2 LPP ha
un senso solo se l'assicurata riscuoteva il salario completo, vale a dire
un'indennità giornaliera che copriva il 100% e non solo l'80% del salario
assicurato (art. 17 cpv. 1 LAINF). (XXIX)
in
diritto
2.1. In corso di
causa la convenuta ha riconosciuto il proprio obbligo di versare a __________
una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale per un grado di
incapacità al guadagno del 56%, come stabilito dall'UAI. Essa ha quindi
provveduto al versamento delle prestazioni dovute per il periodo dal 14 marzo
1997 al 30 giugno 2001 sulla base di un conteggio che non ha dato adito a
contestazione da parte dell'interessata. Su questo punto la petizione è quindi
divenuta priva d'oggetto.
Controverse
in questa sede restano per contro la decorrenza della prestazione e la data a
partire dalla quale sono dovuti interessi di mora.
2.2. Per quanto
attiene alla decorrenza della rendita, l'assicurata ne pretende il versamento
con effetto dal 1. marzo 1996, come stabilito dall'UAI per la rendita AI.
L’art. 26
cpv. 1 LPP prevede che
" per
la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (art. 29 LAI)."
Secondo
l’art. 29 cpv. 1 LAI
" il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce, tra l’altro, il più presto nel
momento in cui l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media."
Nella
presente evenienza l'AI ha fissato la decorrenza della mezza rendita al 1.
marzo 1996 (consid. 1.2 e doc. _).
Di
conseguenza, secondo l'art. 26 cpv. 1 LPP, anche la rendita LPP dovrebbe
decorrere dalla medesima data.
2.3. L’Istituto
di previdenza si avvale tuttavia dell'art. 26 cpv. 2 LPP, evidenziando che, nel
caso di specie, vi è la possibilità di differire il versamento della rendita,
poiché all’assicurata sono state versate indennità giornaliere dall'__________
per tutto l'anno 1996 e almeno sino al 30 giugno 1997 (XXVII).
La
__________ adduce inoltre di aver operato il conteggio delle prestazioni dovute
all'attrice considerando il termine d'attesa di 24 mesi previsto dall'art. 3.6.
del regolamento che recita:
"
Rendita d'invalidità
La rendita annua d'invalidità intera ammonta al
50% del salario assicurato. La stessa viene pagata dopo un periodo d 'attesa di
24 mesi." (doc. _)
2.4. Secondo
l’art. 26 cpv. 2 LPP
" L’istituto
di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto
alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario
completo."
Si tratta
in concreto di una norma di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di
evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui
il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri
all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando
lavorava (DTF 123 V 199 e 120 V 61; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b).
La
disposizione di applicazione di cui all’art. 27 OPP 2 precisa, inoltre, che
l’istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni di invalidità
fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se:
" L’assicurato,
in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie che ammontino almeno all’80 per cento del
salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state finanziate
almeno per la metà dal datore di lavoro."
Se questi
presupposti non sono adempiuti cumulativamente, il fondo di previdenza non può
differire il pagamento della rendita, anche se da ciò ne deriva un
sovrindennizzo.
Inoltre
il diritto alla rendita di invalidità può essere differito solo se le
disposizioni interne dell’istituto di previdenza (statuti, regolamento) lo
prevedono espressamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b
e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; cfr. M. Moser, Die Zweite Säule und
ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206).
Secondo
la giurisprudenza, inoltre, le indennità giornaliere finanziate in ragione di
oltre il 50% dal salariato stesso non possono essere prese in considerazione
come reddito che permette di ridurre le prestazioni di previdenza o di
differirle (SZS 1996 p. 48).
2.5. In
proposito, l'art. 13.1. del Regolamento di previdenza della __________
stabilisce che
"
Art. 13 Rendita di invalidità
Il
diritto alla rendita è tuttavia differito fino a quando la persona assicurata
percepisce un'indennità giornaliera, nella misura minima dell'80% del salario
perso, da parte di un'assicurazione malattia, al cui finanziamento il datore di
lavoro ha contribuito nella misura minima del 50%." (doc. _)
Ora, dal
chiaro tenore della suesposta disposizione regolamentare emerge che l'istituto
di previdenza ha inteso introdurre la possibilità di differimento del pagamento
della rendita di invalidità conformemente al disciplinamento legale dianzi
menzionato unicamente nel caso di versamento di indennità giornaliere da parte
di un assicuratore malattia, non invece in concomitanza con indennità versate
dall'assicurazione contro gli infortuni.
Poiché
secondo la ricordata giurisprudenza il diritto al differimento deve essere
previsto chiaramente ed espressamente, la fondazione di previdenza convenuta
non può pertanto differire il diritto alla rendita dovuta a __________
avvalendosi delle indennità giornaliere percepite dall'assicuratore contro gli
infortuni (cfr. anche RAMI 1994 p. 172 consid. 3a).
2.6. Per quanto
riguarda invece la seconda obiezione della __________ relativa al termine di
attesa di 24 mesi previsto dall'art. 3.6. del Regolamento (cfr. consid. 2.3),
va rilevato che nella previdenza obbligatoria, richiamato il principio per cui
la LPP prevede delle disposizioni minime a cui non si può derogare a sfavore
degli assicurati, il TFA ha già avuto modo di stabilire l’illegalità di una
simile disposizione in quanto incompatibile con l'art. 26 LPP (cfr. DTF 118 V
35 consid. 2b/cc; cfr. anche SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d).
Nell'ambito
della previdenza obbligatoria, la convenuta non ha pertanto diritto di versare
la prestazione dopo un termine d'attesa di 24 mesi. __________ ha, quindi,
diritto di percepire la parte obbligatoria della prestazione dal 1. marzo 1996.
La parte della
rendita relativa alla previdenza sovraobbligatoria, invece, va erogata a
partire dal 1. marzo 1997, come da regolamento. In tal caso infatti il fondo è
libero di stabilire il termine di decorrenza della rendita, in quanto non è
vincolato alle disposizioni minime (art. 6 LPP e art. 49 cpv. 2 LPP). Il
termine di 24 mesi previsto dall'art. 3.6 del Regolamento è quindi conforme
alla legge.
2.7 Infine, l'assicurata
chiede gli interessi di mora del 5% dal 1. marzo 1996.
Al
proposito, si rileva che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
nell'ambito delle assicurazioni sociali gli interessi moratori non sono dovuti,
salvo disposizione legale contraria (DTF 119 V 132; 117 V 131). Per quanto
concerne tali interessi, in materia di previdenza professionale ed in modo
particolare di prestazioni previdenziali, contrariamente a quanto previsto in
materia di contributi (art. 66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990 p.161) la
LPP è silente. Il Tribunale federale ha tuttavia deciso che in caso di
versamento tardivo di una prestazione di libero passaggio gli interessi di mora
sono dovuti (DTF 119 V 133; 116 V 112). In tal caso va applicato innanzitutto
il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; DTF 119 V 133; DTF
117 V 350). Nel caso in cui la questione non è stata disciplinata nel
regolamento, torna applicabile l’articolo 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva,
secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. Gli statuti possono
tuttavia prevedere un tasso inferiore (DTF 119 V 134). L’entrata in vigore
della LPP non ha infatti messo in discussione la regolamentazione applicabile
precedentemente (DTF 115 V 37), quando gli assicurati erano vincolati
all’istituto di previdenza da un contratto innominato (sui generis), il
contratto di previdenza (il quale si distingue dai rapporti di lavoro e da
quelli assicurativi). In effetti non è determinante, a questo riguardo, il
fatto che i rapporti giuridici inerenti la previdenza obbligatoria, che si
basano essenzialmente sul diritto pubblico federale, non siano generalmente
considerati di natura contrattuale (DTF 119 V 134, 115 V 98; Riemer, op. cit.
pp. 99-100). Per quel che concerne invece l’assicurazione sovraobbligatoria, il
rapporto giuridico tra gli assicurati e la fondazione è di natura contrattuale
(contratto innominato; DTF 115 V 99; Riemer, op. cit., p. 101/102).
Gli
interessi di mora sono inoltre dovuti anche in caso di prestazione di invalidità
(Stauffer, op. cit., p. 27; STFA non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto
riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo
il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del
versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono
validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid.
4b.).
La decorrenza degli interessi si stabilisce in
virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO (DTF 119 V 133 consid. 4) e quindi
"
il debitore in mora al pagamento d’interessi o
alla corresponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli
interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via
esecutiva o mediante domanda giudiziale”.
Nel caso
di specie la petizione è datata 5 gennaio 2001. Gli interessi di mora del 5%
sulle prestazioni d'invalidità arretrate possono pertanto essere riconosciuti
solo da tale data.
2.8 Visto
l'esito della procedura l'assicurata, assistita da un legale, ha diritto al
versamento di un importo a titolo di spese ripetibili, che nel caso concreto
appare giustificato quantificare in fr. 1 500 (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262;
cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).
Di
conseguenza la decisione di ammissione all'assistenza giudiziaria diventa priva
di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui non è priva d'oggetto, la petizione contro la __________a,
Fondazione collettiva per la previdenza professionale, __________ è parzialmente
accolta.
§
__________ ha diritto alla parte obbligatoria della mezza rendita d'invalidità
a decorrere dal 1.marzo 1996 e alla parte relativa alla previdenza
sovraobbligatoria dal 1. marzo 1997, oltre a interessi di mora del 5% dal 5 gennaio
2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________, Fondazione collettiva LPP verserà a __________ fr. 1'500 a titolo
di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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