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Numero d'incarto:
34.2001.23
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2001.00023-24
RG/sc
Lugano
31 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
e
__________,
a
__________,
rappr. da: avv. __________,
e
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
-
che con
sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in giudicato il 2 febbraio
2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di
__________ e __________ al reciproco accredito sulla propria cassa pensione
della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall'altro coniuge
dalla data del matrimonio sino alla pronunzia del divorzio;
-
che con
scritti 8 febbraio/5 marzo 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di
divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente
ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2;
-
che ai
fini del calcolo delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il
matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
-
che con
osservazioni 14 marzo 2001, il patrocinatore di __________ e __________,
rilevando come l'ammontare dell'avere accumulato in costanza di matrimonio
fosse di fr. 27'074.30 per __________ e di fr. 6627 per __________, ha concluso
per il trasferimento all'istituto di previdenza di quest'ultima della somma di
fr. 10'223.65;
-
che
relativamente alla fissazione dell'avere accumulato da __________, le
necessarie informazioni sono state fornite dagli istituti di previdenza
__________, __________, __________, __________ e dalla __________,
rispettivamente dalla __________ e __________ per la determinazione dell'avere
accumulato da __________;
-
che con
lettere 3 ottobre e 12 ottobre 2001 gli ex coniugi __________, cui è stata
trasmessa la documentazione prodotta pendente lite dagli istituti di previdenza
interessati, hanno comunicato di essere d'accordo con quanto stabilito da
questi ultimi.
considerato, in
diritto
- che
giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita
acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122,
123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per
analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si
aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento
del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Le parti di un versamento unico finanziario
durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale
della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198
CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita
da dividere."
- che
a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000
"
In caso di disaccordo fra i coniugi sulla
prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1
della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di
ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata
deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce
loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
-
che
giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente
vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai
sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa
rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a
cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla
procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La
prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce,
Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253).
-
che
l'art. 22a LFLP dispone che
"
In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio
1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento
federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1°
gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato
della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio,
calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo
previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della
prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio,
sono considerati i seguenti valori:
a. la
data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio
conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta
fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della
comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono
l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la
data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di
previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del
rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna
prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono
dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti
unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista
alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale
quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del
matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la
prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici
effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a
questa data.
la tabella tiene conto della durata di
contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista
al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita
prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa
durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli
averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
-
che nella
fattispecie in esame, i coniugi __________ hanno contratto matrimonio il
__________ 1992, quindi anteriormente all'entrata in vigore della LFLP
(1.1.1995); essendo tuttavia conosciuti gli importi delle rispettive
prestazioni d'uscita al momento del matrimonio calcolate secondo il nuovo
diritto, tali importi, non avendo gli interessati cambiato istituto di
previdenza tra la data del matrimonio e il 1 gennaio 1995, sono determinanti ai
fini della determinazione della prestazione d'uscita al momento del matrimonio
(cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in RSA
2000, p. 253);
-
che dagli
atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA emerge che __________ dal 17 ottobre
1988 al 30 giugno 1989, ed in seguito dal 1 novembre 1991 al 31 dicembre 1994,
è stato affiliato presso la __________, la quale ha comunicato che l'ammontare
della prestazione d'uscita al momento del matrimonio ammontava a fr. 6'204 (XVIII).
Egli è stato in seguito assicurato presso la __________ collettiva per la previdenza
professionale obbligatoria dal 1. gennaio 1995 al 31 ottobre 1998 (doc. _).
In data
22 maggio 1996 l'assicurato ha effettuato un prelievo anticipato di fr. 20'000
per il finanziamento della proprietà dell'abitazione (XXVI).
Il 14
ottobre 1999 è stato aperto un conto di libero passaggio presso la Fondazione
di libero passaggio di __________, cui è stata trasferita la prestazione di
libero passaggio pari a fr. 10'530.65; dall'estratto conto della Fondazione di
libero passaggio di __________ risulta inoltre che il succitato prelievo
anticipato per il finanziamento della proprietà dell'abitazione è stato
contabilizzato al valore nominale di fr. 20'000 (IX).
Il 17
marzo 2000 la prestazione di libero passaggio è stata trasferita alla
Fondazione collettiva LPP della __________.
Con
effetto dal 1. febbraio 2000 l'assicurato è stato affiliato presso la
__________ collettiva 2° pilastro, __________, la quale ha comunicato che la
prestazione di libero passaggio al 2 febbraio 2001, data della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio, ammonta a fr. 34'883.20;
- che
__________, per contro, è stata affiliata dal 1. gennaio 1992 al 30
settembre 2000 presso la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla Vita
Collettiva, la quale in data 13 agosto 2001 ha comunicato che l'ammontare della
prestazione d'uscita al momento del matrimonio ammontava a
fr.
94.50.
In
seguito __________ è stata affiliata presso la __________ per la previdenza
professionale, __________, la quale in data 7 giugno 2001 ha
comunicato che l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del divorzio
ammonta a fr. 6'711.75;
-
che per
quanto riguarda la prestazione d'uscita di __________ al momento del
matrimonio, la stessa ammonta a fr. 6'204, mentre la prestazione d'uscita al
momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio è pari a fr.
34'883.20. Quest'ultimo importo è pure comprensivo della somma versata dopo il
matrimonio a titolo di versamento anticipato per l'acquisto della proprietà
dell'abitazione (fr. 20'000), il quale mantiene il proprio valore nominale sino
al divorzio e deve essere considerato come una prestazione da dividersi
conformemente agli artt. 122, 123, 141 CC e 22 LFLP (cfr. art. 30c cpv. 6 LPP;
cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, RSA 2000,
p. 255; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, AJP 1999 pag. 1622; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue
Schiedungsrecht, Zurigo, 1999, pag. 60);
-
che per
al determinazione dell'importo da dividere, una volta stabilito l'ammontare
della prestazioni al momento del matrimonio e del divorzio, alla prestazione
d'uscita al momento del matrimonio devono inoltre essere aggiunti gli interessi
maturati al momento del divorzio. Il tasso d'interesse applicabile è pari al 4%
(art. 22 cpv. 2 LFLP, 26 cpv. 3 LFLP, art. 12 OPP2, 8a OLP; cfr.
Baumann/Lautenburg, Darfs ein bisschen weniger sein? Grudsätzliches und
Strittiges beim Vorsorgeausgleich, FAMPRA 2000, pag. 194; Geiser, Le nouveau
droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De
l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 69; Walser, op. cit.,
pagg. 59-60; Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 253);
-
che in
casu il matrimonio è stato contratto nel 1992 ed è stato sciolto per divorzio
nel 2001. La prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio deve
pertanto essere aumentata di fr. 2'626,22 (6'204 x 0,423312 = 2'626.22; cfr.
Stauffer/Schätzle, Zurigo 2001, tabella 49, durata 9 anni, tasso 4%, fattore
1.423312).
Ne
consegue che l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio,
corrispondente alla differenza tra la prestazione d'uscita al momento del
divorzio (fr. 34'883,20) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio
più gli interessi (8'830.22), deve essere cifrato in fr. 26'052.98;
-
che di
conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio
(per entrambi i coniugi metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge),
il credito a favore di __________ è pari a fr. 13'026.49 (26'052.98 : 2);
-
che per
__________, la stessa, come visto, disponeva di una prestazione d'uscita pari a
fr. 94.50 al momento del matrimonio rispettivamente di fr. 6'711.75 al momento
del divorzio. In virtù dei criteri suenunciati, anche la prestazione d'uscita
al momento del matrimonio di __________ deve essere aumentata degli interessi
scaduti al momento del divorzio. L'importo di fr. 94.50 deve essere pertanto
aumentato di fr. 40 (0.423312 x 94.50; cfr. cfr. Stauffer/Schätzle, cit.). L'avere
accumulato da __________ in costanza di matrimonio ammonta quindi a fr. 6577.25
(6711.75 - 134.50);
Conformemente
alla chiave di ripartizione stabilita nella sentenza di divorzio, il credito a
favore di __________ ammonta pertanto a fr. 3'288.62 (6577.25 : 2);
-
che
considerate le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi, a favore di
__________ spetta a saldo una prestazione d'uscita pari a fr. 9'737.90;
-
che per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP,
l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella
forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non
versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et
le divorce, RSA 2000, p. 258);
-
che
l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza
o su un conto di libero passaggio;
-
che, come
visto, __________ è attulamente affiliata alla __________ per la previdenza
professionale con sede a __________, dove dovrà essere trasferito l'importo di
fr. 9'737.90 a suo favore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 26'052.98.
La
prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a
fr. 6'577.25.
2.- E' fatto
ordine alla __________ di versare alla __________ fondazione per la previdenza
professionale con sede a __________, a favore di __________ l'importo di fr.
9'737.90.
3.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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