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Numero d'incarto:
34.2000.33
Data decisione, Autorità:
22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00033
MB/nh
Lugano
22 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 14 agosto
2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto, - che, ai fini di
attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa
legge federale (LPP), con convenzione di adesione 20 marzo 1993, la __________
ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione Istituto Collettore
LPP (in seguito Istituto collettore) con effetto dal 1 novembre 1998 (Doc. _);
-
che,
sulla base del salario notificato dal datore di lavoro per l'anno 1998 e 1999
versato al dipendente __________ (doc. _), l'Istituto collettore ha stabilito i
contributi dovuti a favore del lavoratore ed ha trasmesso alla ditta le tabelle
riassuntive dei contributi dovuti nel terzo e quarto trimestre 1999 e nel 1.
trimestre 2000 (doc. _);
-
che, in
data 2 novembre 1999, l'Istituto collettore ha sollecitato il pagamento, da
parte del datore di lavoro, del contributo del 1 settembre 1999 per fr. 417.40
e delle spese di diffida per fr. 100 (Doc. _);
-
che il 1
febbraio 2000 è stato sollecitato il saldo al 30 novembre 1999 il contributo al
1 dicembre e le spese di diffida, per un importo totale di fr. 631.15 (doc. _);
-
che,
accertato il mancato pagamento dei contributi, l'Istituto di previdenza ha
fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzioni di __________, in data 15 maggio 2000,
il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 856.15, oltre a
interessi di mora del 5% dal 12 maggio 2000 e spese per fr. 100;
-
che
l'interessata ha interposto opposizione (doc. _);
-
che, con
petizione 14 agosto 2000, l'Istituto collettore chiede la condanna della
__________ al pagamento di fr. 856.15 oltre a interessi e spese, come pure il
rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________,
spiccato dall'Ufficio esecuzione di __________;
-
che
malgrado i due termini fissati dal Presidente del TCA per la presentazione
della risposta di causa la ditta non è intervenuta in causa;
considerato in diritto
-
che, in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
-
che nel merito, con la petizione l’Istituto collettore ha
chiesto il versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi
previdenziali del 3. e 4. trimestre del 1999 e del 1. trimestre 2000,
comprensivi delle spese, pari a fr. 856.15 oltre ai relativi interessi;
-
che la
convenuta non ha contestato le richieste dell’attrice, né precedentemente né
posteriormente alla presentazione della petizione da parte dell’attrice;
-
che
l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo;
-
che i
datori di lavoro possono affiliarsi all’Istituto di previdenza per l'attuazione
della previdenza professionale secondo la LPP, in quanto trattasi di un vero e
proprio istituto di previdenza (G. Gehrhards, Grundriss Zweite Säule, Berna e
Stoccarda 1990, p. 123; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985,
N 21 p. 94; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern
1989, p. 428);
-
che
l'affiliazione comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei
contributi (art. 12 cpv. 2 LPP; art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza);
-
che
questo obbligo è ribadito anche all'art. 4 cpv. 3 della convenzione di adesione
(doc. _), conclusa fra il datore di lavoro e l'attrice.
-
che,
poiché, l'obbligo di versare i contributi previdenziali da parte della
convenuta è previsto dalla legge, stabilito dal contratto di adesione e
incontestato dalla ditta stessa, dev'essere riconosciuto;
-
che per
quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che
l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo
dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il datore di lavoro deve
all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore
stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Ci
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
-
che in
concreto le modalità di calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal datore
di lavoro sono previste all'art. 7 del regolamento (parte: disposizioni
generali) dell'Istituto collettore (doc. _; cfr. art. 2 della convenzione di
adesione) e in dettaglio all'art. VI.A del piano di previdenza (percentuali del
salario assicurato applicabile alle varie fasce d'età e al sesso; doc. _ e _);
-
che la
cifra 7.1.2 precisa inoltre che
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
con le prestazioni assicurative provenienti dal
contratto d'assicurazione;
con le quote di eccedenze provenienti dal
contratto d'assicurazione;
dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso
di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
con eventuali capitali di fondazione trasferiti
(fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove
aziende affiliate;
con elargizioni e donazioni."
-
che dai
documenti agli atti risulta che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti
dalla __________ di __________ nel terzo e quarto semestre 1999 e nel primo
semestre 2000 è stato effettuato sulla base delle disposizioni suesposte (Doc.
_), tenuto conto del salario coordinato LPP e delle percentuali previste nel
regolamento;
-
che la
persona assicurata, i salari erogati, le mutazioni, risultano inoltre dai
documenti di causa (Doc. _);
-
che del
resto i dati non sono contestati;
-
che il
calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e
su quelli esposti ai punti precedenti;
-
che,
pertanto la petizione dev’essere accolta e la convenuta condannata al pagamento
dei contributi chiesti dall’attrice, pari a fr. 856.15;
-
che la
fondazione chiede pure il versamento di interessi di mora, quantificati nel
precetto esecutivo nel 5% dal 12 maggio 2000;
-
che,
poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il
pagamento dei contributi e il tasso richiesto corrisponde a quello legale, la
pretesa dev’essere accolta;
-
che
l’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo agli atti;
-
che
secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito
d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79
LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della
giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima
del DTF 107 III 60ss (cfr. SZS 1997 p. 318ss.; DTF 121 V 109ss e DTF 119 V
329ss.).
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito no debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
-
che
pertanto la presente sentenza varrà quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l'importo di fr.
856.15 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000;
-
che la
petizione dev'essere pertanto integralmente accolta;
-
che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP (LALPP approvata dal
Gran Consiglio il 4 ottobre 1999) la procedura è di principio gratuita;
-
che,
infine, il TFA ha stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso
di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287;
SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
-
che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della
convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte
dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
-
che nel
caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dall’attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non
è intervenuta in causa;
-
che alla
luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato
temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura
per fr. 100 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa __________ contro P.
Sagl);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§) Di
conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto
Collettore LPP, a titolo di contributi della previdenza professionale fr.
856.15 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000
§§) E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ del 15 maggio 2000 dell'Ufficio esecuzione di __________ per fr.
856.15 oltre a interessi del 5% dal 12 maggio 2000.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 100 sono poste a carico della convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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