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Numero d'incarto:
34.2000.29
Data decisione, Autorità:
16.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00029
MB/RG/sc
Lugano
16 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 agosto 2000
di
__________,
rappr. dalla curatrice, avv. __________,
contro
Cassa pensioni __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
5 maggio 2000 - intimata l'8 maggio 2000 alla curatrice del convenuto, avvocata
__________, nominata il 28 agosto 1998 dall'autorità di vigilanza sulle tutele
- e nel frattempo cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto la petizione
presentata dalla Cassa pensioni dei dipendenti __________ nei confronti di
__________ in data 25 giugno 1998, condannando il convenuto a restituire
all'attrice prestazioni di invalidità indebitamente percepite dal 12 febbraio
1992 al 31 ottobre 1997, per fr. 23'823.
Circa le
modalità di restituzione dell'importo, il TCA ha stabilito che la resa verrà
effettuata tramite trattenuta, da parte della Cassa pensioni, di fr. 345
mensili sulla rendita di invalidità erogata all'assicurato, per la durata di 69
mensilità.
1.2. Con
petizione inviata tramite fax e pervenuta al TCA in data 7 agosto 2000
l'assicurato ha chiesto il ripristino, da parte della Cassa pensioni
__________, dell'ammontare della rendita di invalidità precedentemente
riconosciuto, con effetto dal 3 agosto 2000.
1.3. Su richiesta
del TCA dell'11 agosto 1998 l'Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele,
con decisione 22 agosto 2000, ha nominato, in qualità di curatrice di
__________, l'avvocata __________, affinché lo rappresenti nella procedura
avviata l'8 agosto 2000 nei confronti della Cassa pensioni. Il provvedimento è
cresciuto in giudicato.
1.4. Con risposta
di causa 8 settembre 2000 la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha proposto
di dichiarare irricevibile il ricorso con le seguenti motivazioni:
"
(…)
In merito alla petizione del 7 agosto 2000 del
signor __________, precisiamo che la trattenuta di fr. 345.-- mensili
effettuata sulla pensione a partire dal 1° agosto 2000, è in applicazione della
sentenza del 5 maggio 2000, di codesto lodevole Tribunale cresciuta in
giudicato." (Doc. _)
1.5 Con
osservazioni 30 settembre 2000 la curatrice di __________ ha dichiarato quanto
segue:
"
Con petizione 7 agosto 2000 il signor __________
si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo un
ripristino del diritto relativo alla rendita della Cassa pensioni dipendenti
__________, con effetto al 3 agosto 2000.
Nel merito egli lamenta che improvvisamente non
gli è stato più riversato il solito importo di Frs. 1'480.-- a titolo di
rendita, ma soli Frs. 1'135.--: in altre parole egli ha ricevuto un importo
inferiore al precedente di Frs. 345.--. Egli afferma inoltre di non conoscere
le motivazioni che giustificano tale riduzione.
La sottoscritta, come voi sapete, ha patrocinato
il signor __________ per nomina dell'Autorità di vigilanza di Bellinzona del 28
agosto 1998 no. __________. Tale nomina non è stata accettata dal signor
__________.
Il signor __________ dice di essere ancora
domiciliato in Svizzera e più precisamente a __________.
La nomina della curatrice è stata fatta proprio
in considerazione di questo fatto poiché tale persona non poteva essere
considerata in senso proprio "contumaciale".
Alla curatrice è stata intimata la sentenza del
5/8 maggio 2000, passata in giudicato il 8 giugno 2000. La sottoscritta ha
cercato di adempiere ai suoi obblighi di curatrice.
Del resto il signor __________ sa quali strade
per mettersi in contatto con le autorità e con la curatrice, in particolare sa
che, se anche non avesse potuto ritirare la decisione al riguardo, poteva
rivolgersi in ogni momento all'Autorità cantonale delle assicurazioni o alla
sottoscritta.
Se ne ricorrono gli estremi il signor __________
potrà richiedere che la sentenza gli venga nuovamente intimata e che egli sia
rimesso nei termini per proporre ricorso.
Naturalmente la sottoscritta non può mettere a
disposizione di questo giudice l'eventuale corrispondenza avuta con il cliente.
Si rimette al giudizio di questo Giudice per una
valutazione di come e quando debbano essere applicate le norme sulla
contumacia."
(Doc. _)
1.6. Tramite
comunicazione fax di data 6 ottobre 2000 l'assicurato personalmente ha chiesto
la ricusa della vicepresidente del TCA contestando altresì la nomina dell'avv.
__________ a curatore (XV).
in
diritto
in
ordine
2.1. Giusta l'art. 2 cpv. 3 della Legge di procedura per i
ricorsi al TCA, applicabile alla presente vertenza in virtù dell'art. 8 del
legge cantonale di applicazione della LPP (LALPP), il Giudice delegato esamina
immediatamente il ricorso ed è competente a respingerlo se tardivo o
irricevibile.
L'esame
della ricevibilità dell'azione avviene d'ufficio da parte del giudice (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 Auf, pag. 73; STFA 25 novembre 1993 in re G.F.
& Co., STCA 13 ottobre 1993 in re F.A.).
In tale
ipotesi il giudice non entra nel merito del ricorso e lo respinge in ordine (A.
Kölz/I.Häner, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurigo 1993 N 184).
2.2. Il presente
giudizio essendo pronunciato dal Giudice delegato in applicazione del succitato
disposto di legge, la domanda di ricusazione - peraltro generica e non
sostanziata - presentata personalmente dall'assicurato (cfr. consid. 1.6) può pertanto
rimanere inevasa.
2.3. Quanto alla
contestazione della nomina a curatore dell'avv. __________, sollevata
dall'assicurato nelle more della procedura, la stessa si appalesa irrilevante
ai fini del presente giudizio, la decisione con cui l'Autorità di vigilanza
sulle tutele ha incaricato il citato legale di rappresentare l'assicurato
nell'ambito della presente procedura essendo formalmente cresciuta in giudicato
(IV).
2.4. Con la
petizione __________ ha contestato la decurtazione di fr. 345 mensili, da parte
della Cassa pensioni dei dipendenti __________, della rendita di invalidità
erogata in suo favore, ritenendo che si tratta della soppressione della rendita
per il figlio __________ ed evidenziando di non essere a conoscenza dei motivi
dell'avvenuta riduzione.
Al riguardo va
rilevato che, sulla liceità della trattenuta, sulla rendita di invalidità
dell'assicurato di un importo di fr. 345 mensili, tramite compensazione, il TCA
si è già pronunciato con sentenza 5 maggio 2000 - intimata l'8 maggio 2000 alla
curatrice del convenuto, nominata il 28 agosto 1998 dall'autorità di vigilanza
sulle tutele - e nel frattempo cresciuta in giudicato.
In
quell'occasione il TCA aveva infatti stabilito che la Cassa pensioni aveva
diritto alla restituzione di prestazioni indebitamente percepite da __________
e che quindi una restituzione tramite compensazione sulla rendita in corso era
fondata e poteva essere ammessa (consid 1.2).
In simili
condizioni la petizione presentata da __________ dev'essere considerata irricevibile
in base al principio "ne bis in idem".
In
proposito va infatti rilevato che acquista cosa di forza giudicata una
decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una
sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando
tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso
infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva
delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio
vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone
all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la
decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni
(revisione, riesame, U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782; C: Zünd, Kommentar zum
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10
§ 27).
In virtù
del principio “ne bis in idem”, il Tribunale non può quindi più pronunciarsi su
un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza
altre istanze competenti.
In tale
evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl.
8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; H.U.
Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23 della
legge per i ricorsi al TCA e art. 98 CPC, B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 153ss.).
Visto
quanto sopra, in questa sede questa Corte non può pronunciarsi su una questione
su cui ha già statuito in maniera definitiva con sentenza del 5 maggio 2000. Di
conseguenza la petizione di __________ dev'essere dichiarata irricevibile.
2.5. Infondata è
pure la censura secondo cui l'assicurato non sarebbe stato messo al corrente
dei motivi relativi alla decurtazione della rendita.
In
effetti dagli atti risulta che la sentenza del 5 maggio 2000 è stata
correttamente notificata alla sua curatrice, nominata tra l'altro anche a
questo scopo.
Per
l'art. 13 della legge di procedura per i ricorsi al TCA
"
La sentenza motivata e con l'indicazione dei
rimedi di diritto è notificata per iscritto alle parti, alle eventuali terze
persone interessate e agli uffici fereali e cantonali competenti"
Per
l'art. 23 della medesima legge
"
Per quanto non stabilito dalla presente legge
valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice
di procedura cantonale"
L'art.
120 cpv. 3 CPC prevede in particolare che se il destinatario ha un
rappresentante la notificazione è fatta a quest'ultimo.
2.6. Nel caso in
esame la sentenza 5 maggio 2000 è stata intimata alla curatrice
dell'assicurato, regolarmente nominata dall'autorità sulle tutele e curatele
con decreto del 28 agosto 1998 cresciuto in giudicato, proprio per
rappresentare l'assicurato nella procedura conclusasi con la sentenza citata
(doc. _ inc. __________).
La nomina
si era in particolare resa necessaria per il fatto che la corrispondenza
inviata al recapito indicato ripetutamente dall'assicurato veniva regolarmente
rinviata al Tribunale, in quanto l'interessato risultava partito per l'estero.
Essendo ignoto il nuovo recapito, questa Corte ha ritenuto necessario chiedere
la nomina di un rappresentante, ritenuto inoltre che anche nella procedura di
divorzio, l'assicurato era patrocinato da un curatore.
Visto
quanto sopra, poiché la sentenza, cresciuta in giudicato, risulta correttamente
notificata all'interessato, tramite la sua curatrice, non è giustificato
entrare nel merito della petizione.
2.7. Infine, si
potrebbe considerare la richiesta dell'assicurato quale domanda di revisione
(processuale) di una sentenza cresciuta in giudicato.
Per
l'art. 14 e 15 della legge di procedura per i ricorsi al TCA inoltre:
"
Art. 14. Contro
le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la
revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi mezzi di
prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sulla
decisione.
Art. 15. 1La domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di
prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine
massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze
nuove previste alle lettere a) e b) dell'art. 14.
2La forma è
quella stabilita per i ricorsi all'art. 1, si applica la procedura prescritta
dalla presente legge."
(cfr. DTF
119 V 184; DTF 110 V 292 consid. 1; RCC 1985, pag. 334, consid. 2).
Nuove,
secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che
si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però,
nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i
fatti nuovi devono essere rilevanti (cfr. anche art. 66 PA). Devono in altri
termini essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata
e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA non
pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in
causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare i fatti nuovi di
rilievo motivanti la revisione o fornire la prova per fatti conosciuti nel
procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.
In
sostanza il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma ad
accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2).
Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia (STFA del 25 febbraio
1998 in re G. C) valuti i fatti in modo differente. Occorrono piuttosto nuovi
elementi di fatto, che facciano apparire oggettiva- mente incompleta la base di
decisione precedente. Per la revisione di una sentenza non basta che il medico
perito, dai fatti conosciuti all'epoca della sentenza principale tragga
successivamente conclusioni diverse da quelle tratte dal Tribunale. Nemmeno
costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse
apprezzato in modo inesatto fatti conosciuti già durante la procedura principale.
Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto perché fatti
determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (DTF
110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; 99 V 191 e
giurisprudenza ivi citata; STFA 13.4.1993 in causa G.P. non pubblicata).
2.8. In concreto
l'assicurato non ha fatto valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova,
ai sensi della succitata giurisprudenza, che potrebbero indurre questa Corte a
concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 5 maggio
2000.
In simili
condizioni, anche se trattata quale domanda di revisione, la richiesta va
considerata irricevibile.
2.9. Visto
l'esito della procedura all'assicurato non pertoccano spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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